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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3224/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3224/2023 R.G. promossa da
, C.F. nata a [...] il 4 Parte_1 C.F._1 luglio 1978; rappresentata e difesa dall'avv. Bruna Bongiovanni come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Dosolo (MN), Via Pietro Falchi n. 69
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16 luglio 1977; rappresentato e difeso dall'avv. Debora Bosi come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, B.Go G. Cantelli n. 11
- convenuto - con l'intervento del
1 di 6 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
e;
Controparte_1 Parte_1
2) dichiara di rinunciare al mantenimento per il Parte_1 figlio il quale proseguirà negli studi universitari senza Per_1 alcun contributo da parte del padre;
3) dichiarare irripetibili le spese di lite tra le parti, che le hanno già regolamentate con separata scrittura privata.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 3 agosto 2023
[...]
chiedeva pronunciarsi la separazione personale da Parte_1
. Controparte_1
L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi era nato il figlio
(il 27 settembre 2003), chiedeva, altresì, un assegno per il Per_1 mantenimento del ragazzo quantificato in € 350,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
2. Costituito con comparsa depositata in data 12 novembre
2023, , pur associandosi alla domanda di Controparte_1 separazione, si opponeva al riconoscimento di un assegno di mantenimento del figlio e, in via riconvenzionale, chiedeva Per_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 29 agosto 2023 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 14 dicembre 2023 venivano sentite le parti
2 di 6 personalmente e veniva, altresì, esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 15 dicembre
2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, veniva posto a carico di l'obbligo di Controparte_1 versare a , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio la somma mensile rivalutabile di € 250,00, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie, con rimessione della causa in decisione sul vincolo.
Con sentenza n. 1549/2023 in data 15 dicembre 2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti comparivano personalmente, confermando che non vi era stata riconciliazione né ripresa della convivenza, e la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei tre termini perentori di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 6 marzo 2025 i procuratori delle parti, dando atto del raggiungimento di un accordo conciliativo, precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva, quindi, rimessa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la
3 di 6 separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Sorbolo
(PR) in data 25 aprile 2003.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 14 dicembre
2023) nel presente procedimento in cui è stata proposta congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza n. 1549/2023 in data 15 dicembre 2023 (pubblicata in data 19 dicembre 2023), passata in giudicato.
4 di 6 Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
Pertanto, le condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, non contenendo clausole che contrastino con la legge.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3. Le spese di lite va dichiarate irripetibili, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...], celebrato con rito Parte_1 concordatario a Sorbolo (PR) in data 25 aprile 2003 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2003 parte
II serie A numero 2;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
5 di 6
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. dichiara irripetibili le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 6 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3224/2023 R.G. promossa da
, C.F. nata a [...] il 4 Parte_1 C.F._1 luglio 1978; rappresentata e difesa dall'avv. Bruna Bongiovanni come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Dosolo (MN), Via Pietro Falchi n. 69
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16 luglio 1977; rappresentato e difeso dall'avv. Debora Bosi come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, B.Go G. Cantelli n. 11
- convenuto - con l'intervento del
1 di 6 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
e;
Controparte_1 Parte_1
2) dichiara di rinunciare al mantenimento per il Parte_1 figlio il quale proseguirà negli studi universitari senza Per_1 alcun contributo da parte del padre;
3) dichiarare irripetibili le spese di lite tra le parti, che le hanno già regolamentate con separata scrittura privata.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 3 agosto 2023
[...]
chiedeva pronunciarsi la separazione personale da Parte_1
. Controparte_1
L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi era nato il figlio
(il 27 settembre 2003), chiedeva, altresì, un assegno per il Per_1 mantenimento del ragazzo quantificato in € 350,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
2. Costituito con comparsa depositata in data 12 novembre
2023, , pur associandosi alla domanda di Controparte_1 separazione, si opponeva al riconoscimento di un assegno di mantenimento del figlio e, in via riconvenzionale, chiedeva Per_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 29 agosto 2023 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 14 dicembre 2023 venivano sentite le parti
2 di 6 personalmente e veniva, altresì, esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 15 dicembre
2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, veniva posto a carico di l'obbligo di Controparte_1 versare a , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio la somma mensile rivalutabile di € 250,00, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie, con rimessione della causa in decisione sul vincolo.
Con sentenza n. 1549/2023 in data 15 dicembre 2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti comparivano personalmente, confermando che non vi era stata riconciliazione né ripresa della convivenza, e la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei tre termini perentori di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 6 marzo 2025 i procuratori delle parti, dando atto del raggiungimento di un accordo conciliativo, precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva, quindi, rimessa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la
3 di 6 separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Sorbolo
(PR) in data 25 aprile 2003.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 14 dicembre
2023) nel presente procedimento in cui è stata proposta congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza n. 1549/2023 in data 15 dicembre 2023 (pubblicata in data 19 dicembre 2023), passata in giudicato.
4 di 6 Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
Pertanto, le condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, non contenendo clausole che contrastino con la legge.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3. Le spese di lite va dichiarate irripetibili, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...], celebrato con rito Parte_1 concordatario a Sorbolo (PR) in data 25 aprile 2003 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2003 parte
II serie A numero 2;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
5 di 6
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. dichiara irripetibili le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 6 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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