Ordinanza collegiale 6 novembre 2024
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 11/02/2025, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03008/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09108/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9108 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Lombardi, Letizia Nuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni intimate in ordine alle richieste di visto di ingresso sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato, formulate dal ricorrente -OMISSIS-, con diffida a mezzo pec del -OMISSIS- (e successive diffide) a seguito di emissione di nulla osta per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata d'Italia a Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni intimate in ordine alle richieste di visto di ingresso sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato;
b) che l’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso;
c) che il ricorso è stato chiamato per la discussione alla camera di consiglio del 4 febbraio 2025;
d) che l’Amministrazione ha provveduto a fissare la data dell’appuntamento per il rilascio del visto richiesto in data 27 settembre 2024;
e) che quindi va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avuto riguardo anche alla relativa dichiarazione della difesa del ricorrente;
f) che le spese seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio in favore del ricorrente nella misura pari a € 1000,00 (mille/00) oltre ad accessori di legge e importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.