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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/05/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3794/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3794/2022 promossa da:
, (C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bevere (C.F.:
), elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Via F. De Sanctis n. 9/2, C.F._1
( ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Controparte_2 C.F._2
Ugolino (C.F. ), elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA) alla via L. C.F._3
Ariosto n. 22, ); Email_2
APPELLATA
, (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
( egione.campania.it); Email_3
APPELLATA CONTUMACE
***
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 136/2022 del Giudice di Pace di Lauro, resa in data 26.02.2022 e depositata in data 9.03.2022, a definizione del procedimento di primo grado avente R.G. 272/2021 con la quale veniva accolta la domanda e dichiarato prescritto il diritto ad agire per il recupero forzoso dei crediti contenuti nella cartella esattoriale numero 012 20140005728228000.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico: “Voglia l'adito On.le Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1) Accogliere il presente appello
e, in relazione alla sentenza n. 136/2022, resa dall'ufficio DEL GIUDICE DI PACE DI LAURO, in persona della Dott.ssa Annamaria CICALA, in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione di esso Giudice di Pace adito in favore della Controparte_4
trattandosi nella specie di mancato pagamento di tasse automobilistiche. 2)
[...]
Riformarla nella parte in cui accoglie la sollevata eccezione di prescrizione del credito in quanto infondata e diretta a far valere un'azione non consentita di mero accertamento negativo del credito e, per di più, non maturata, in quanto interrotta dalla notifica di svariati atti costituenti messa in mora del debitore. 3) Riformare la sentenza nella parte in cui dichiara la domanda ammissibile, mentre, invece, doveva essere dichiarata del tutto inammissibile ed improponibile per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in quanto nessuna esecuzione forzata era stata iniziata e/o minacciata e la notifica era stata ritualmente documentata. 4) Condannare parte appellata alla corresponsione delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, in favore della appellante Parte_1
.”.
[...]
Costituitisi tempestivamente , così concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale di Controparte_2
Avellino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: - In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall' Parte_1
, essendo la sentenza impugnata passata in giudicato per i motivi esposti;
- Ancora, in via
[...] preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'
[...]
per inesistenza della procura alle liti;
- Sempre in via preliminare, dichiarare Parte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. per mancanza dei requisiti specificatamente richiamati dalla richiamata normativa a “pena di inammissibilità” ovvero la inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 339, 3° co. C.p.c.; - Nel merito, rigettare il gravame in
pagina 2 di 5 quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
- Condannare in ogni caso
l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario”.
Istruito il giudizio senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del 10/04/2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima. All'esito della stessa la scrivente tratteneva la causa in decisione.
***
§ Va dichiarata la contumacia della che, benché regolarmente evocata in giudizio, Controparte_3
non risulta costituita.
§ Sull'ammissibilità dell'appello
La parte appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello ex art. 324 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata risulta passata in giudicato.
Nello specifico, parte appellante ha contestato la tardività dell'appello ritenendolo formulato nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione e, quindi, escludendo l'operatività della sospensione feriale dei termini processuali prevista dall'art. 3 della Legge n. 742 del 7.10.1969 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario.
Le osservazioni dell'appellante sono fondate.
La presente controversia è stata qualificata in primo grado quale opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., essendo stata ritenuta ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo al fine di eccepire la prescrizione dei crediti.
Tale qualificazione dell'azione proposta non è stata contestata da parte appellante e la sentenza di primo grado ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
La qualificazione della domanda operata dal primo giudice è corretta e vincolante quanto alla forma dell'appello (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016 L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza o dalle indicazioni della parte, fermo il potere del giudice "ad quem" di
pagina 3 di 5 operare una autonoma qualificazione non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione).
La questione di tempestività del mezzo di impugnazione sollevata dall'appellato va di conseguenza esaminata considerando che l'art. 325 c.p.c. prescrive che il termine per proporre l'appello è di trenta giorni, i quali decorrono, ex art. 326 c.p.c. dalla notificazione della sentenza;
in difetto di notificazione, ex art. 327 c.p.c. il gravame non può proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Al suddetto termine di sei mesi, vanno aggiunti i trenta giorni di sospensione feriale, salvo il caso laddove venga in rilievo, come nel caso di specie, un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Sul punto la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17826/2020, si è espressa nel senso di ritenere che l'opposizione, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando non sia ancora iniziata, rientri, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12 (ex multibus
Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018; Cassazione sez. VI civile, ordinanza del 16.07.2015 n.
14971).
Quest'ultima norma contempla espressamente le opposizioni all'esecuzione ed è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi, non solo per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c., ovvero per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione, per le opposizioni agli atti esecutivi e le opposizioni di terzo all'esecuzione, ma anche per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c., ovvero per le opposizioni cd. pre-esecutive, cioè precedenti l'inizio dell'esecuzione.
Nel caso in esame, la sentenza di primo grado è stata emessa in data 09.03.2022 e l'atto di citazione in appello consegnato per la notifica in data 03/10/2022: trattandosi di opposizione ex art. 615 c.p.c., non trova applicazione il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, di guisa che il termine ex art. 327 c.p.c. alla data appena indicata era già abbondantemente decorso.
Ne discende che non risulta tempestiva la proposizione del gravame, con la conseguenza che, vertendosi in ipotesi di termine che comporta la decadenza dalla impugnazione, deve procedersi alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, il che preclude ogni altra valutazione nel merito.
pagina 4 di 5 § Stante la definizione in rito della controversia, vertente su questione ancora di evoluzione giurisprudenziale, sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite. L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002;
- compensa le spese tra le parti costituite;
- Nulla per le spese dell'appellato contumace.
AVELLINO, 10.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3794/2022 promossa da:
, (C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bevere (C.F.:
), elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Via F. De Sanctis n. 9/2, C.F._1
( ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Controparte_2 C.F._2
Ugolino (C.F. ), elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA) alla via L. C.F._3
Ariosto n. 22, ); Email_2
APPELLATA
, (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
( egione.campania.it); Email_3
APPELLATA CONTUMACE
***
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 136/2022 del Giudice di Pace di Lauro, resa in data 26.02.2022 e depositata in data 9.03.2022, a definizione del procedimento di primo grado avente R.G. 272/2021 con la quale veniva accolta la domanda e dichiarato prescritto il diritto ad agire per il recupero forzoso dei crediti contenuti nella cartella esattoriale numero 012 20140005728228000.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico: “Voglia l'adito On.le Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1) Accogliere il presente appello
e, in relazione alla sentenza n. 136/2022, resa dall'ufficio DEL GIUDICE DI PACE DI LAURO, in persona della Dott.ssa Annamaria CICALA, in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione di esso Giudice di Pace adito in favore della Controparte_4
trattandosi nella specie di mancato pagamento di tasse automobilistiche. 2)
[...]
Riformarla nella parte in cui accoglie la sollevata eccezione di prescrizione del credito in quanto infondata e diretta a far valere un'azione non consentita di mero accertamento negativo del credito e, per di più, non maturata, in quanto interrotta dalla notifica di svariati atti costituenti messa in mora del debitore. 3) Riformare la sentenza nella parte in cui dichiara la domanda ammissibile, mentre, invece, doveva essere dichiarata del tutto inammissibile ed improponibile per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in quanto nessuna esecuzione forzata era stata iniziata e/o minacciata e la notifica era stata ritualmente documentata. 4) Condannare parte appellata alla corresponsione delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, in favore della appellante Parte_1
.”.
[...]
Costituitisi tempestivamente , così concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale di Controparte_2
Avellino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: - In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall' Parte_1
, essendo la sentenza impugnata passata in giudicato per i motivi esposti;
- Ancora, in via
[...] preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'
[...]
per inesistenza della procura alle liti;
- Sempre in via preliminare, dichiarare Parte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. per mancanza dei requisiti specificatamente richiamati dalla richiamata normativa a “pena di inammissibilità” ovvero la inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 339, 3° co. C.p.c.; - Nel merito, rigettare il gravame in
pagina 2 di 5 quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
- Condannare in ogni caso
l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario”.
Istruito il giudizio senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del 10/04/2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima. All'esito della stessa la scrivente tratteneva la causa in decisione.
***
§ Va dichiarata la contumacia della che, benché regolarmente evocata in giudizio, Controparte_3
non risulta costituita.
§ Sull'ammissibilità dell'appello
La parte appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello ex art. 324 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata risulta passata in giudicato.
Nello specifico, parte appellante ha contestato la tardività dell'appello ritenendolo formulato nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione e, quindi, escludendo l'operatività della sospensione feriale dei termini processuali prevista dall'art. 3 della Legge n. 742 del 7.10.1969 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario.
Le osservazioni dell'appellante sono fondate.
La presente controversia è stata qualificata in primo grado quale opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., essendo stata ritenuta ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo al fine di eccepire la prescrizione dei crediti.
Tale qualificazione dell'azione proposta non è stata contestata da parte appellante e la sentenza di primo grado ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
La qualificazione della domanda operata dal primo giudice è corretta e vincolante quanto alla forma dell'appello (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016 L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza o dalle indicazioni della parte, fermo il potere del giudice "ad quem" di
pagina 3 di 5 operare una autonoma qualificazione non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione).
La questione di tempestività del mezzo di impugnazione sollevata dall'appellato va di conseguenza esaminata considerando che l'art. 325 c.p.c. prescrive che il termine per proporre l'appello è di trenta giorni, i quali decorrono, ex art. 326 c.p.c. dalla notificazione della sentenza;
in difetto di notificazione, ex art. 327 c.p.c. il gravame non può proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Al suddetto termine di sei mesi, vanno aggiunti i trenta giorni di sospensione feriale, salvo il caso laddove venga in rilievo, come nel caso di specie, un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Sul punto la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17826/2020, si è espressa nel senso di ritenere che l'opposizione, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando non sia ancora iniziata, rientri, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12 (ex multibus
Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018; Cassazione sez. VI civile, ordinanza del 16.07.2015 n.
14971).
Quest'ultima norma contempla espressamente le opposizioni all'esecuzione ed è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi, non solo per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c., ovvero per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione, per le opposizioni agli atti esecutivi e le opposizioni di terzo all'esecuzione, ma anche per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c., ovvero per le opposizioni cd. pre-esecutive, cioè precedenti l'inizio dell'esecuzione.
Nel caso in esame, la sentenza di primo grado è stata emessa in data 09.03.2022 e l'atto di citazione in appello consegnato per la notifica in data 03/10/2022: trattandosi di opposizione ex art. 615 c.p.c., non trova applicazione il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, di guisa che il termine ex art. 327 c.p.c. alla data appena indicata era già abbondantemente decorso.
Ne discende che non risulta tempestiva la proposizione del gravame, con la conseguenza che, vertendosi in ipotesi di termine che comporta la decadenza dalla impugnazione, deve procedersi alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, il che preclude ogni altra valutazione nel merito.
pagina 4 di 5 § Stante la definizione in rito della controversia, vertente su questione ancora di evoluzione giurisprudenziale, sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite. L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002;
- compensa le spese tra le parti costituite;
- Nulla per le spese dell'appellato contumace.
AVELLINO, 10.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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