Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10703 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
1 07 0 3/ 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.3250/00 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Cron. 28309 Composta dagli Ill.mi Sigg.ti Magistrati. Rep. Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Ud.
8.5.02 Dott. Fernando LUPI Consigliere rei. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO Società di trasporti e servizi p.a., in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma, via S.Maria Mediatrice, n.1 presso l'avv., Federico Bucci che la rappresenta e difende giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
AN AN, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie, 3 1 8 9 1 n.1, presso l'avv. Simona Napolitani, che, unitamente all'avv. Ferdinando Salmeri lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.21591 del 4.11.1999 reg. gen. n.13019 del 1994. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 maggio 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abritti,che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e per l'assorbimento del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 29.6.1999 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto da Ferrovie dello Stato s.p.a. nei confronti di RC, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando l'accoglimento della domanda del Marciano, avente per oggetto il computo nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita degli aumenti previsti dal contratto collettivo 90/92. Osservava in motivazione che l'art.96, 4° comma del CCNL 90/92, prevede l'integrale corresponsione dei benefici economici da esso previsti a tutto il personale cessato dal servizio nel periodo della sua vigenza. Rilevava inoltre che la disposizione dell'art. 14 della legge n.829 del 1973, che lega la base di calcolo all'ultimo stipendio, non ostava a detta pattuizione contrattuale perché il diritto agli aumenti matura con -2- l'entrata in vigore del contratto ed è rinviata nel tempo solo l'erogazione di essi. Dissentiva, infine, dai principi espressi sulla questione da questa Corte, assumendo che l'interpretazione del contratto collettivo è compito del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità e che le parti possono regolare contrattualmente i loro interessi, modulando la sfera di efficacia soggettiva e temporale delle relative clausole Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la Ferrovie dello Stato s.p.a., illustrato poi con memoria;
resiste con controricorso il Marciano. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 della legge n.829 del 1973, dell'art.21 della legge n.210 del 1985, dell'art. 1 d.l. n.386 del 1991, dell'art. 13 della legge 204 del 1995, dell'art. 12 delle preleggi, delle norme che regolano l'interpretazione dei contratti ed il vizio di motivazione, (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) la società ricorrente premette che l'indennità di buonuscita dei ferrovieri era regolata dall'art. 14 della legge n.829 del 1973 e che tale regolamentazione è stata prorogata dalle leggi indicate sino al 1.1.1996. Osservava quindi che le clausole del contratto collettivo 90/92 possono devono essere interpretate nel senso che i benefici degli aumenti contrattuali si estendono ai pensionati relativamente alla misura della pensione, ma non anche all'indennità di buonuscita, la quale secondo la previsione dell'art. 14 della legge n.829 del 1973 va calcolata sull'ultimo stipendio mensile. -3- La censura è fondata. La Corte valutando la correttezza della motivazione di una sentenza sulla medesima questione ha ritenuto: “ Nella interpretazione del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992, è corretto, per quanto riguarda la disposizione che attribuisce gli aumenti retributivi scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio ed in particolare il problema della sua applicabilità o meno ai fini del computo della indennità di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, i principi propri dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale secondo cui non possono essere computati nella indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto." Cass. n. 10400 del 1998 ed ancora: "Dalla legge n.141 del 1990, che ha previsto una disciplina del prepensionamento dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato comportante il beneficio dell'aumento della anzianità di servizio utile ai fini della buonuscita e della pensione non si può trarre alcun elemento utile per ritenere la illegittimità dell'art.96 del c.c.n.l. 1990/1992 nella parte in cui ha previsto l'applicazione, alle scadenze previste, degli aumenti tabellari di retribuzione anche a favore del personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale anche ai fini pensionistici, e quindi -4- senza influenza sul trattamento di buonuscita maturato in base all'ultimo stipendio effettivamente goduto al momento del collocamento in quiescenza, secondo le disposizioni della legge n.829 del 1973, richiamata dallo stesso contratto collettivo.” Cass. n. 10455 del 1998 ed anche n. 11080 del 1999. L'argomento speso dalla sentenza impugnata per conciliare l'interpretazione del contratto adottata con la norma di legge inderogabile, il citato art.14 della legge n.829/73, non è fondato. Il contratto collettivo 90/92 pacificamente ha scaglionato nel tempo gli aumenti nel senso che a date prefissate lo stipendio si incrementa in una certa misura a decorrere dalla medesima data. Non si può quindi logicamente sostenere l'interpretazione che il diritto alla percezione dei nuovi stipendi è già maturato sin dall'entrata in vigore del contratto, perché, se così fosse, alle date prefissate oltre al nuovo stipendio i lavoratori avrebbero dovuto, diversamente da quanto previsto dal contratto, percepire anche gli aumenti arretrati dall'entrata in vigore di esso. L'aumento matura, come evidenzia la metafora naturalistica implicita nel verbo, quando può essere colto, e cioè percepito, e non quando è solo stabilito in futuro. Il secondo motivo, con il quale si censura il cumulo di rivalutazione e interessi sulle differenze di indennità riconosciute, è assorbito dall'accoglimento del primo motivo. I vizi logici e giuridici evidenziati della motivazione della sentenza impugnata ne comportano la cassazione ed il rinvio per nuovo esame ad altro giudice che si -5- designa nel dispositivo. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso il primo motivo del ricorso, dichiara assorbitty secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del gif di cassazione, alla Corte di Appello di Perugia, 3 3 Così deciso in Roma 1'8.5.2002 5 . 0 N 1 . 3 T 7 - R A 8 S A - I Presidente S Приоста Il Consigliere est. ' 1 L A L 1 I P E , D D E A , Fernanderauf. I S G O S I L G N R E I E E O I L S B N I I G A A O D L O L A A T T E D T S H I E O , R I P O D M R I T S A I G D E E R T S N E S E IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 22LUB IL CANCELLIERE -6-