CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 526/2023+528/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa AR SA Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa AD AE LI Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite di II Grado iscritte ai nn. r.g. 526/2023+528/2023 promosse da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
UG OR, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE nel procedimento n.rg. 526/2023
PARTE APPELLATA nel procedimento n.rg. 528/2023 contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DE RISI CP_1 C.F._1
MASSIMO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE nel procedimento n.rg. 528/2023
PARTE APPELLATA nel procedimento n.rg. 526/2023 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 9 luglio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per : “ in riforma della sentenza del Tribunale di Parte_1
Firenze n. 2381/2022, dichiarare l'assenza di responsabilità della per i Parte_1 fatti di cui è causa e per l'effetto respingere la domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti dalla GN . previo accoglimento dell'appello proposto dalla CP_1 Parte_1 rigettare l'appello proposto avverso la medesima sentenza dalla GN . Con vittoria di CP_1 spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettato l'appello proposto dalla CP_1
accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
I . – Accertare e dichiarare, l'erronea applicazione del disposto dell'art. 4 comma 4 del Decreto
Ministeriale 55/2014 da parte del Giudice di prime cure;
II. – In conseguenza computare correttamente nella misura di € 4.835,00 quanto spettante alla sig.ra
a titolo di spese legali e condannare la al pagamento ex art. CP_1 Parte_1
91 c.p.c. di complessivi € 1.450,50 oltre oneri accessori e 15% di spese forfettarie, in quanto spettanti all'appellante in funzione della corretta computazione delle spese di lite di primo grado, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal giorno 30.08.2022 data di deposito della sentenza appellata fino all'effettivo soddisfo, con attribuzione al sottoscritto avvocato già dichiaratosi antistatario nel primo giudizio;
III. – Accertare e dichiarare la legittima spettanza in capo all'odierna appellante di ricevere il giusto risarcimento danni non patrimoniali “da vacanza rovinata” per i motivi esposti nel corpo del presente atto
e, dopo averne quantificato l'ammontare secondo equità; IV. – Condannare la controparte al risarcimento del danno non patrimoniale “da vacanza rovinata” oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'accadimento fino all'effettivo soddisfo;
V. – Condannare altresì la alla refusione delle spese di giudizio in Parte_1 appello, diritti ed onorari, Iva e C.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario al 15% ex art. 2 D.M.
10 marzo 2014, n. 55, a favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2381/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 30.8.2022 in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
La Sig.ra ha agito dinanzi al Tribunale di Firenze per ottenere il risarcimento CP_1 dei danni subiti a seguito della caduta occorsale in data 21 febbraio 2014, mentre era ospite del Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, nello scendere l'ultimo gradino della scalinata antistante l'ingresso dell'albergo, procurandosi una “frattura trimalleolare sinistra”.
L'attrice ha dedotto che la caduta è stata originata dalla violazione degli obblighi di custodia che incombono sulla convenuta in qualità di gestore dell'albergo ed a causa delle caratteristiche insidiose della gradinata che quel giorno era bagnata per la pioggia ed estremamente scivolosa per via dell'assenza delle prescritte strisce antiscivolo.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio la società convenuta non ha contestato i fatti come narrati nell'atto di citazione né le conseguenze dannose della caduta negando, di contro, la propria responsabilità perché imputabile alla stessa danneggiata che sarebbe inciampata nel mettere male il piede.
La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali, prove testimoniali e ctu medico-legale, all'esito il Tribunale di Firenze ha ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta per il sinistro occorso alla attrice e, aderendo alle risultanze della perizia d'ufficio, che ha accertato essere conseguiti alla lesioni riportate nella caduta, un danno biologico permanente del 9%, un'invalidità temporanea protratta per 4 mesi da suddividersi in 30 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50% e 30 giorni di ITP al 25%, ha condannata la al risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale liquidato in complessivi euro 23.591,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo le tabelle del tribunale di Milano vigenti al momento della decisione. Il tribunale ha invece rigettato la domanda attorea di ristoro del pregiudizio da vacanza rovinata, perché “riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria al consumatore solo per l'inadempimento o la cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva 90/314/CEE in tema di viaggi, vacanze e circuiti all inclusive, ipotesi estranea alla presente fattispecie” . Le spese di ctu sono state poste a carico della convenuta e lo stesso le spese di lite sia pur con una decurtazione del 30% ex art. 4 comma 4 D.M. 55/2014 per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto.
Avverso tale decisione la società convenuta ha proposto appello fondato su un unico motivo con cui ha contestato la sussistenza di una propria responsabilità ex art.2051 c.c. dovendosi il sinistro imputare in via esclusiva alla condotta della medesima danneggiata.
Anche ha proposto appello affidandosi a due motivi: con il primo ha CP_1 impugnato il rigetto della sua pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, con il secondo il capo relativo alla decurtazione del 30% delle spese di lite.
I due appelli sono stati riuniti, quindi la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c in data 9 luglio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di udienza depositate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 14 novembre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c
2. L'appello della Parte_1
Prima di esaminare l'unico motivo di gravame della società appellante con cui essa contesta l'affermazione da parte del primo giudice della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. occorre evidenziare come la dinamica del sinistro sia incontroversa fra le parti, e su di essa si è formato il giudicato, e lo stesso con riferimento alla natura delle lesioni riportate dalla danneggiata a causa della caduta.
Dunque è acclarato che la GN in data 21 febbraio 2014, nello scendere la CP_1 scalinata esterna dell'Hotel Mediterraneo ove soggiornava, reggendosi al corrimano, scivolava su uno dei gradini bagnati a causa della forte pioggia, in assenza di protezioni antiscivolo e di segnalazione del pericolo all'utenza.
L'appellante sostiene che l'evento sia da imputarsi alla stessa condotta della danneggiata, la quale sarebbe caduta per propria colpa.
Giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente, per la sua configurabilità, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito. Come autorevolmente affermato anche dalla recente pronuncia a Sezione Unite (cfr. Cass. S.U. n. 20943 del 30 giugno 2022), “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Incombe dunque sul danneggiato l'onere di allegare e provare la sussistenza del nesso di causalità tra res custodita e l'evento dannoso, in particolare la cosa non deve trovarsi rispetto all'evento in un rapporto di mera occasionalità, dovendo invece porsi in una relazione rispondente ad un criterio di regolarità causale, pertanto affinché possa dirsi che l'evento è stato prodotto dalla cosa, questa deve porsi rispetto all'evento come un antecedente dello stesso secondo un criterio di regolarità statistica, sì che possa affermarsi che l'evento sia una conseguenza normale e oggettivamente prevedibile di quell'antecedente secondo l'id quod plerumque accidit (principio della c.d. causalità adeguata o della c.d. regolarità causale).
Riguardo alla condotta del danneggiato la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che esso “intanto integra il caso fortuito, in quanto presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (così Cass. 16.11.2020 n. 4035); dunque, intanto il comportamento del danneggiato può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, in quanto sia abnorme, o comunque imprevedibile ed inevitabile Applicando siffatti principi al caso di specie non può che confermarsi la decisione del tribunale, dal momento che la res custodita, rappresentata dalla scalinata esterna dell'hotel, presentava una sua intrinseca pericolosità sia per le condizioni metereologiche in corso che la rendevano bagnata e vischiosa che per l'assenza di strisce antiscivolo, d'altro canto la condotta tenuta dalla GN si connota per assoluta prevedibilità e prevenibilità, CP_1 oltre che per prudenza in quanto, la donna, accortasi del pericolo per essere la scalinata bagnata, si è tenuta nello scendere al corrimano, anche se poi è caduta ugualmente a causa delle condizioni di scivolosità della scalinata.
L'appello va dunque respinto.
3. L'appello di CP_2
Con il primo motivo l'appellante ha impugnato il capo della sentenza con cui è stata rigettata la sua domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, con le seguenti argomentazioni : “ Nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da “vacanza rovinata” - che costituisce una species del danno non patrimoniale, elaborata dalla giurisprudenza in ipotesi di pregiudizio derivante dalla mancata realizzazione, per inadempimento contrattuale del fornitore, della
“finalità turistica” - atteso che allo stato lo stesso viene riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria al consumatore solo per l'inadempimento o la cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva 90/314/CEE in tema di viaggi, vacanze e circuiti all inclusive, ipotesi estranea alla presente fattispecie.”.
Parte appellante a confutazione della motivazione del primo giudice ha richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione 5271/2023 nella quale oltre ad affermarsi l'autonomia risarcitoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c , alla cui categoria è riconducibile quello da vacanza rovinata introdotto dal Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 art. 47 , emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE), si ribadisce in verità che elemento costitutivo della fattispecie tipizzata è l'inadempimento contrattuale nell'ambito della vendita di pacchetti turistici ( quindi del tour operator e/o della agenzia di viaggio) derivante da una inesatta esecuzione delle prestazioni connesse a tale tipologia di prodotto, ipotesi che pacificamente non ricorre nel caso in esame, pertanto la decisione del tribunale non può che essere confermata. Del resto la previsione contenuta nell'art.. 47 del codice del turismo, e chiara nell'affermare che per potersi avvalere della tutela risarcitoria garantita, è necessario che la vacanza rovinata per "inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni" previste, sia quella connessa all'acquisto di un pacchetto turistico, le cui caratteristiche sono fissate dall'art. 34 dello stesso codice. In particolare, il pacchetto deve avere ad oggetto "i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche" risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi venduti a un prezzo forfetario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori a trasporto e alloggio. Questi ultimi debbono costituire, "per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico".
Con il secondo motivo si denuncia una erronea applicazione dell'art. 4 comma 4 del D.M.
55/2014 da parte del primo giudice ove ha disposto “Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo giusto DM 55/2014 (aggiornato sulla base del DM n. 37 dell'8/3/2018) ai valori medi dello scaglione di riferimento rispetto al quantum riconosciuto con la decurtazione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (ex art. 4, comma 4)” .
Osserva parte appellante che l'articolo 4 del D.M. 55/2014 non poteva essere applicato perché si riferisce esclusivamente al caso in cui vi sia un concorso di più parti in causa, assistite o meno dai medesimi legali, prevendo in particolare, il comma 4 che :
“Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento”.
La doglianza è fondata pertanto in riforma della sentenza gravata, fermi restando i criteri di calcolo applicati nella sentenza per la determinazione delle spese di lite liquidate in favore dell'attrice, dall'importo corrispondente andrà eliminata la detrazione del 30%, pervenendosi alla somma di euro 4. 835,00, con conseguente condanna della convenuta società al pagamento della differenza pari ad euro 1450,50.
4. Le spese del giudizio di appello
Considerata l'integrale soccombenza dell'appellante e la Parte_1 parziale soccombenza dell'appellante attesa la conferma della pronuncia di CP_1 rigetto della domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, le spese di lite vanno compensate per 1/3 e per i restanti 2/3 poste a carico di Parte_1
nella misura che si liquida in euro 2007,33 per compenso oltre accessori di legge, ex
[...]
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 , tenuto conto del valore della controversia ( scaglione ricompreso fra euro 5200 ed euro 26.000), considerato uno sforzo medio, ad eccezione della fase decisionale a cui si applicano i parametri minimi atteso il mancato deposito da parte del difensore di degli scritti conclusionali CP_1 di cui all'art. 190 c.p.c, esclusa invece la fase istruttoria in quanto non espletata, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo Parte_1 stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sulle cause riunite n. rg.
526/2023 e 528/2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposta da Parte_1
2) accoglie in parte l'appello di e per l'effetto, in parziale riforma della CP_1
sentenza n. 2381/2022 del Tribunale di Firenze, condanna
[...] al pagamento a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio Parte_1 dell'ulteriore importo di € 1450,50 per compensi professionali oltre il 15%per spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario;
CP_1
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) compensa per 1/3 le spese del presente grado di giudizio e condanna
[...]
a rifondere a i restanti 2/3 che si liquidano in € Parte_1 CP_1
2007,33 per compensi professionali oltre il 15%per spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo Parte_1 stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
AD AE LI AR SA
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa AR SA Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa AD AE LI Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite di II Grado iscritte ai nn. r.g. 526/2023+528/2023 promosse da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
UG OR, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE nel procedimento n.rg. 526/2023
PARTE APPELLATA nel procedimento n.rg. 528/2023 contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DE RISI CP_1 C.F._1
MASSIMO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLANTE nel procedimento n.rg. 528/2023
PARTE APPELLATA nel procedimento n.rg. 526/2023 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 9 luglio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per : “ in riforma della sentenza del Tribunale di Parte_1
Firenze n. 2381/2022, dichiarare l'assenza di responsabilità della per i Parte_1 fatti di cui è causa e per l'effetto respingere la domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti dalla GN . previo accoglimento dell'appello proposto dalla CP_1 Parte_1 rigettare l'appello proposto avverso la medesima sentenza dalla GN . Con vittoria di CP_1 spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettato l'appello proposto dalla CP_1
accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
I . – Accertare e dichiarare, l'erronea applicazione del disposto dell'art. 4 comma 4 del Decreto
Ministeriale 55/2014 da parte del Giudice di prime cure;
II. – In conseguenza computare correttamente nella misura di € 4.835,00 quanto spettante alla sig.ra
a titolo di spese legali e condannare la al pagamento ex art. CP_1 Parte_1
91 c.p.c. di complessivi € 1.450,50 oltre oneri accessori e 15% di spese forfettarie, in quanto spettanti all'appellante in funzione della corretta computazione delle spese di lite di primo grado, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal giorno 30.08.2022 data di deposito della sentenza appellata fino all'effettivo soddisfo, con attribuzione al sottoscritto avvocato già dichiaratosi antistatario nel primo giudizio;
III. – Accertare e dichiarare la legittima spettanza in capo all'odierna appellante di ricevere il giusto risarcimento danni non patrimoniali “da vacanza rovinata” per i motivi esposti nel corpo del presente atto
e, dopo averne quantificato l'ammontare secondo equità; IV. – Condannare la controparte al risarcimento del danno non patrimoniale “da vacanza rovinata” oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'accadimento fino all'effettivo soddisfo;
V. – Condannare altresì la alla refusione delle spese di giudizio in Parte_1 appello, diritti ed onorari, Iva e C.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario al 15% ex art. 2 D.M.
10 marzo 2014, n. 55, a favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2381/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 30.8.2022 in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
La Sig.ra ha agito dinanzi al Tribunale di Firenze per ottenere il risarcimento CP_1 dei danni subiti a seguito della caduta occorsale in data 21 febbraio 2014, mentre era ospite del Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, nello scendere l'ultimo gradino della scalinata antistante l'ingresso dell'albergo, procurandosi una “frattura trimalleolare sinistra”.
L'attrice ha dedotto che la caduta è stata originata dalla violazione degli obblighi di custodia che incombono sulla convenuta in qualità di gestore dell'albergo ed a causa delle caratteristiche insidiose della gradinata che quel giorno era bagnata per la pioggia ed estremamente scivolosa per via dell'assenza delle prescritte strisce antiscivolo.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio la società convenuta non ha contestato i fatti come narrati nell'atto di citazione né le conseguenze dannose della caduta negando, di contro, la propria responsabilità perché imputabile alla stessa danneggiata che sarebbe inciampata nel mettere male il piede.
La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali, prove testimoniali e ctu medico-legale, all'esito il Tribunale di Firenze ha ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta per il sinistro occorso alla attrice e, aderendo alle risultanze della perizia d'ufficio, che ha accertato essere conseguiti alla lesioni riportate nella caduta, un danno biologico permanente del 9%, un'invalidità temporanea protratta per 4 mesi da suddividersi in 30 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50% e 30 giorni di ITP al 25%, ha condannata la al risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale liquidato in complessivi euro 23.591,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo le tabelle del tribunale di Milano vigenti al momento della decisione. Il tribunale ha invece rigettato la domanda attorea di ristoro del pregiudizio da vacanza rovinata, perché “riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria al consumatore solo per l'inadempimento o la cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva 90/314/CEE in tema di viaggi, vacanze e circuiti all inclusive, ipotesi estranea alla presente fattispecie” . Le spese di ctu sono state poste a carico della convenuta e lo stesso le spese di lite sia pur con una decurtazione del 30% ex art. 4 comma 4 D.M. 55/2014 per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto.
Avverso tale decisione la società convenuta ha proposto appello fondato su un unico motivo con cui ha contestato la sussistenza di una propria responsabilità ex art.2051 c.c. dovendosi il sinistro imputare in via esclusiva alla condotta della medesima danneggiata.
Anche ha proposto appello affidandosi a due motivi: con il primo ha CP_1 impugnato il rigetto della sua pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, con il secondo il capo relativo alla decurtazione del 30% delle spese di lite.
I due appelli sono stati riuniti, quindi la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c in data 9 luglio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di udienza depositate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 14 novembre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c
2. L'appello della Parte_1
Prima di esaminare l'unico motivo di gravame della società appellante con cui essa contesta l'affermazione da parte del primo giudice della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. occorre evidenziare come la dinamica del sinistro sia incontroversa fra le parti, e su di essa si è formato il giudicato, e lo stesso con riferimento alla natura delle lesioni riportate dalla danneggiata a causa della caduta.
Dunque è acclarato che la GN in data 21 febbraio 2014, nello scendere la CP_1 scalinata esterna dell'Hotel Mediterraneo ove soggiornava, reggendosi al corrimano, scivolava su uno dei gradini bagnati a causa della forte pioggia, in assenza di protezioni antiscivolo e di segnalazione del pericolo all'utenza.
L'appellante sostiene che l'evento sia da imputarsi alla stessa condotta della danneggiata, la quale sarebbe caduta per propria colpa.
Giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente, per la sua configurabilità, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito. Come autorevolmente affermato anche dalla recente pronuncia a Sezione Unite (cfr. Cass. S.U. n. 20943 del 30 giugno 2022), “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Incombe dunque sul danneggiato l'onere di allegare e provare la sussistenza del nesso di causalità tra res custodita e l'evento dannoso, in particolare la cosa non deve trovarsi rispetto all'evento in un rapporto di mera occasionalità, dovendo invece porsi in una relazione rispondente ad un criterio di regolarità causale, pertanto affinché possa dirsi che l'evento è stato prodotto dalla cosa, questa deve porsi rispetto all'evento come un antecedente dello stesso secondo un criterio di regolarità statistica, sì che possa affermarsi che l'evento sia una conseguenza normale e oggettivamente prevedibile di quell'antecedente secondo l'id quod plerumque accidit (principio della c.d. causalità adeguata o della c.d. regolarità causale).
Riguardo alla condotta del danneggiato la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che esso “intanto integra il caso fortuito, in quanto presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (così Cass. 16.11.2020 n. 4035); dunque, intanto il comportamento del danneggiato può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, in quanto sia abnorme, o comunque imprevedibile ed inevitabile Applicando siffatti principi al caso di specie non può che confermarsi la decisione del tribunale, dal momento che la res custodita, rappresentata dalla scalinata esterna dell'hotel, presentava una sua intrinseca pericolosità sia per le condizioni metereologiche in corso che la rendevano bagnata e vischiosa che per l'assenza di strisce antiscivolo, d'altro canto la condotta tenuta dalla GN si connota per assoluta prevedibilità e prevenibilità, CP_1 oltre che per prudenza in quanto, la donna, accortasi del pericolo per essere la scalinata bagnata, si è tenuta nello scendere al corrimano, anche se poi è caduta ugualmente a causa delle condizioni di scivolosità della scalinata.
L'appello va dunque respinto.
3. L'appello di CP_2
Con il primo motivo l'appellante ha impugnato il capo della sentenza con cui è stata rigettata la sua domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, con le seguenti argomentazioni : “ Nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da “vacanza rovinata” - che costituisce una species del danno non patrimoniale, elaborata dalla giurisprudenza in ipotesi di pregiudizio derivante dalla mancata realizzazione, per inadempimento contrattuale del fornitore, della
“finalità turistica” - atteso che allo stato lo stesso viene riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria al consumatore solo per l'inadempimento o la cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva 90/314/CEE in tema di viaggi, vacanze e circuiti all inclusive, ipotesi estranea alla presente fattispecie.”.
Parte appellante a confutazione della motivazione del primo giudice ha richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione 5271/2023 nella quale oltre ad affermarsi l'autonomia risarcitoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c , alla cui categoria è riconducibile quello da vacanza rovinata introdotto dal Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 art. 47 , emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE), si ribadisce in verità che elemento costitutivo della fattispecie tipizzata è l'inadempimento contrattuale nell'ambito della vendita di pacchetti turistici ( quindi del tour operator e/o della agenzia di viaggio) derivante da una inesatta esecuzione delle prestazioni connesse a tale tipologia di prodotto, ipotesi che pacificamente non ricorre nel caso in esame, pertanto la decisione del tribunale non può che essere confermata. Del resto la previsione contenuta nell'art.. 47 del codice del turismo, e chiara nell'affermare che per potersi avvalere della tutela risarcitoria garantita, è necessario che la vacanza rovinata per "inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni" previste, sia quella connessa all'acquisto di un pacchetto turistico, le cui caratteristiche sono fissate dall'art. 34 dello stesso codice. In particolare, il pacchetto deve avere ad oggetto "i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche" risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi venduti a un prezzo forfetario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori a trasporto e alloggio. Questi ultimi debbono costituire, "per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico".
Con il secondo motivo si denuncia una erronea applicazione dell'art. 4 comma 4 del D.M.
55/2014 da parte del primo giudice ove ha disposto “Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo giusto DM 55/2014 (aggiornato sulla base del DM n. 37 dell'8/3/2018) ai valori medi dello scaglione di riferimento rispetto al quantum riconosciuto con la decurtazione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (ex art. 4, comma 4)” .
Osserva parte appellante che l'articolo 4 del D.M. 55/2014 non poteva essere applicato perché si riferisce esclusivamente al caso in cui vi sia un concorso di più parti in causa, assistite o meno dai medesimi legali, prevendo in particolare, il comma 4 che :
“Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento”.
La doglianza è fondata pertanto in riforma della sentenza gravata, fermi restando i criteri di calcolo applicati nella sentenza per la determinazione delle spese di lite liquidate in favore dell'attrice, dall'importo corrispondente andrà eliminata la detrazione del 30%, pervenendosi alla somma di euro 4. 835,00, con conseguente condanna della convenuta società al pagamento della differenza pari ad euro 1450,50.
4. Le spese del giudizio di appello
Considerata l'integrale soccombenza dell'appellante e la Parte_1 parziale soccombenza dell'appellante attesa la conferma della pronuncia di CP_1 rigetto della domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, le spese di lite vanno compensate per 1/3 e per i restanti 2/3 poste a carico di Parte_1
nella misura che si liquida in euro 2007,33 per compenso oltre accessori di legge, ex
[...]
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 , tenuto conto del valore della controversia ( scaglione ricompreso fra euro 5200 ed euro 26.000), considerato uno sforzo medio, ad eccezione della fase decisionale a cui si applicano i parametri minimi atteso il mancato deposito da parte del difensore di degli scritti conclusionali CP_1 di cui all'art. 190 c.p.c, esclusa invece la fase istruttoria in quanto non espletata, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo Parte_1 stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sulle cause riunite n. rg.
526/2023 e 528/2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposta da Parte_1
2) accoglie in parte l'appello di e per l'effetto, in parziale riforma della CP_1
sentenza n. 2381/2022 del Tribunale di Firenze, condanna
[...] al pagamento a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio Parte_1 dell'ulteriore importo di € 1450,50 per compensi professionali oltre il 15%per spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario;
CP_1
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) compensa per 1/3 le spese del presente grado di giudizio e condanna
[...]
a rifondere a i restanti 2/3 che si liquidano in € Parte_1 CP_1
2007,33 per compensi professionali oltre il 15%per spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo Parte_1 stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
AD AE LI AR SA
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.