Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 854/2024 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti del procedimento ex artt. 170 D.P.R. n. 115/2002, 15 D,lgs. n.
150/2011 e 281 decies e ss. C.P.C., iscritto al n. 854/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, promosso da
nato a [...] il [...], nella qualità di titolare della ditta Parte_1
AZ Car ER (P. Iva: ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella P.IVA_1
Mesiti (indirizzo PEC: , giusta procura in Email_1
atti; ricorrente nei confronti di
(C.F.: , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria (indirizzo PEC: ; Email_2
resistente preso atto che l'udienza del 15.04.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 28.01.2025, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti da parte ricorrente in data
10.04.2025, con le quali la stessa ha insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei suoi precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con ricorso del 12.09.2024, ritualmente notificato alla controparte
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, nella qualità di Controparte_1 Parte_1
titolare della ditta AZ Car ER, proponeva opposizione ex art. 170 D.P.R. n.
115/2002 avverso i decreti, su istanza di liquidazione dell'indennità di custodia, rispettivamente emessi dal Tribunale di Locri-Sezione Penale in data 26.08.2024, notificato il 27.08.2004, nell'ambito del procedimento penale nn. 2344/2005 RGNR mod. 21 ed 89/2007 R.G. Trib., e dal G.I.P. del Tribunale di Locri in data
26.08.2024, notificato il 27.08.2024, nell'ambito del procedimento penale n.
1838/2022 RGNR mod. 21, con i quali – in applicazione del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, II sezione civile, con ordinanza n. 21482/2019 – veniva dichiarato l'odierno opponente decaduto dal diritto ad ottenere la liquidazione delle indennità relative alle attività di custodia, rispettivamente prestate dal
13.12.2005 al 31.01.2023, dell'autovettura Fiat Punto targata AB256CN di proprietà di , oggetto di sequestro penale con verbale della Stazione CC. di Controparte_2
Locri del 13.12.2005, nonché dal 23.10.2022 al 27.10.2022, dell'autovettura BMW
118 targata FM506BP di proprietà di , oggetto di sequestro penale Controparte_3
con verbale della Compagnia CC. di Locri del 23.10.2022.
In particolare, l'opponente ha dedotto l'insussistenza nel caso di specie dell'anzidetta decadenza e, comunque, l'erronea interpretazione degli artt. 71 e 72
D.P.R. n. 115/ 2002 in quanto il termine decadenziale ivi previsto non troverebbe applicazione all'opera del custode.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva il resistente
[...]
depositando la relativa comparsa di risposta, con la quale si eccepisce Controparte_1
l'intervenuta decadenza dal diritto di indennità di custodia in base all'orientamento giurisprudenziale valorizzato dal primo giudice, nonché alla successiva ordinanza della Corte di Cassazione del 04/07/2023, n. 18797.
L'opposizione in esame risulta fondata nei termini e nei limiti di seguito argomentati, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e preso altresì atto del rispetto del termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione dell'odierna opposizione.
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In particolare, relativamente all'attività di custodia prestata dal 13.12.2005 dell'autovettura Fiat Punto targata AB256CN di proprietà di , dalla Controparte_2
documentazione in atti emerge che, successivamente al decreto di dissequestro e restituzione all'avente diritto emesso con ordinanza in sede di incidente di esecuzione del 05.12.2022, tale decreto venne notificato all'avente diritto il
30.12.2022 e, quindi l'odierno opponente – non risultando in atti il ritiro nel frattempo del veicolo da parte del proprietario – aveva continuato a svolgere l'attività di custode fino quantomeno al 30.01.2023, data entro la quale lo stesso ha diritto al pagamento del relativo compendo ai sensi dell'art. 150 D.P.R. n. 115/2002. Dunque, stante la presentazione della relativa istanza di liquidazione in data 08.05.2023, sempre come documentato in atti, non risulta condivisibile quanto rilevato nel decreto opposto per cui nel caso concreto le operazioni di custodia si sarebbero concluse il 30.12.2022, in quanto l'istanza di liquidazione del compenso è stata proposta entro il termine di cento giorni dalla conclusione dell'attività di custodia che scadeva il successivo 10 maggio.
A sua volta, relativamente all'attività di custodia prestata dal 23.10.2022 dell'autovettura BMW 118 targata FM506BP di proprietà di , Controparte_3
emerge in atti che, successivamente al decreto di dissequestro disposto dalla Procura della Repubblica il 25.10.2022, il veicolo venne materialmente ritirato dall'avente diritto il 27.11.2022, data dunque di conclusione dell'attività di custodia, mentre la relativa istanza di liquidazione venne presentata il 09.03.2023 e, quindi, oltre il termine di cento giorni che scadeva il precedente 7 marzo (un martedì).
In ogni caso, non risulta condivisibile l'applicazione nel caso di specie da parte del primo giudice, sulla base di un arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., ord. n. 21482 del 14.03.2019), dell'anzidetto termine di decadenza previsto dall'art. 71 D.P.R. n. 115/2002 alla richiesta di liquidazione dell'indennità di custodia di cui al successivo art. 72, tenuto conto, a quest'ultimo proposito, delle seguenti osservazioni:
- A.: il maggiore rigore sistematico, prendendo in considerazione la complessiva disciplina in materia contenuta nel Testo Unico Spese di Giustizia, dell'interpretazione contenuta in Cass. pen., sez. IV, sent. n. 113 del 28/10/2005, in motivazione: “Il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto. Il D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, che detta disposizioni in materia di spese di giustizia, tende certamente
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a diversificare - riproducendo, peraltro, disposizioni tratte dalla previgente normativa - la figura del custode giudiziario da quella degli altri ausiliari del giudice. Già all'art. 3 c.p., nel fornire la definizione dell'"ausiliario del giudice", distingue "il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione" da altro soggetto
"comunque idoneo al compimento di atti"; laddove i soggetti rientranti nel primo gruppo si qualificano per la loro particolare e specifica competenza in determinate arti o professioni, mentre quelli rientranti nel secondo gruppo mancano di una qualificazione professionale ma sono solo idonei "al compimento di atti". Su tale diversificazione qualitativa degli ausiliari si innesta, nel testo legislativo in esame, una diversa collocazione testuale, che tende a trattare separatamente le due categorie;
ciò appare evidente, ad esempio, dalla lettura dell'articolo 107 testo citato (che riguarda gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), e artt. 155 e 156 testo citato (che riguardano le spese relative alla procedura di vendita di beni sequestrati e confiscati). Discipline del tutto differenti, poi, detta il predetto T.U. proprio in materia di indennità spettanti alle due diverse categorie.
Mentre le indennità di custodia, invero, sono disciplinate dagli artt. 58, 59, 72 e 276 testo citato, le indennità spettanti a testimoni, interpreti ed agli altri ausiliari sono disciplinate dagli artt. 49 e segg., 71 e 275 testo citato. E dunque, mentre gli artt. 50
e segg. testo citato, individuano le diverse spettanze che competono agli "ausiliari del magistrato nel processo penale", nonché la misura e le modalità di determinazione degli onorari, spese ed indennità e le modalità di presentazione delle relative domande di liquidazione, gli articoli 58 e 59 testo citato, riguardano le
"indennità di custodia nel processo penale" e tutto quanto ad essa si riferisce. La stessa normativa transitoria è contenuta, per la parte che riguarda la misura degli onorari degli ausiliari e la determinazione delle indennità di custodia, in due diversi articoli (rispettivamente, artt. 275 e 276 testo citato) che dettano disposizioni del tutto differenti. Orbene, appare evidente come, in tale contesto che tende, in via generale, non certo ad assimilare, bensì a tenere separate le due categorie ed, in particolare, a differenziarne la disciplina giuridica proprio con riferimento alle modalità di liquidazione delle rispettive indennità, la disposizione dell'art. 71 testo citato - in specie quella che riguarda il tema della decadenza del diritto degli ausiliari del magistrato a percepire le indennità loro spettanti in caso di ritardo
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nella presentazione della relativa istanza - riguardi solo costoro, non anche il custode. Per questo, invero, separatamente dispone il successivo art. 72 che non fa riferimento alcuno a decadenze, per cui del tutto arbitrario sarebbe estendere al custode una disciplina espressamente dettata per una diversa categoria di ausiliari.
Detta norma, inoltre, richiama anche l'art. 168 dello stesso T.U. che, con riferimento al decreto di pagamento emesso dal magistrato, evoca, tenendole distinte, la
"liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato" e la liquidazione
"dell'indennità di custodia", con ciò ulteriormente ribadendo la scelta del legislatore di evitare un'assimilazione delle due categorie e, dunque, confermarne le peculiarità
e differenze. Si deve, dunque, concludere nel senso che l'art. 71 del citato testo legislativo, che del resto ripropone il R.D. n. 1043 del 1923, art. 24, è norma di carattere eccezionale rispetto a quelle del codice civile che regolano la prescrizione per cui si applica solo alle figure di ausiliari colà espressamente richiamate. Esso, invece, non si applica al custode, per il quale l'art. 72 testo citato non prevede alcuna ipotesi di decadenza e per il quale trova applicazione il principio civilistico generale della prescrizione decennale, ove il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione non periodica, ovvero quinquennale, ex art. 2948 c.c., n. 4, ove esso sia correlato ad una prestazione periodica (Cass. S.U. n. 25161/2002).” (cfr. altresì, in termini analoghi, Cass. pen., sez. IV, sent. n. 6715 del 10/12/2004: “E' illegittima
l'ordinanza con cui il Tribunale rigetti l'opposizione proposta avverso il decreto reiettivo dell'istanza di liquidazione di spese di custodia e di conservazione, in ragione dell' omessa presentazione della domanda nel termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 71, comma secondo, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto detta previsione - per la quale "la domanda è presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni ... dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per
l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato" - non è applicabile al custode, ma agli altri ausiliari del giudice e cioè ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, mentre l'indennità di custodia è disciplinata dal successivo art. 72 d.P.R. n. 115 del 2002, che non prevede alcuna decadenza al riguardo”);
- B: in linea generale, le norme sulla decadenza, per il loro carattere eccezionale, non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti, ai sensi dell'art. 14 disp. sulla legge in generale (cfr., Cass. civ., sez. lav., 28/09/2006, n. 21032);
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- C.: il fatto che il disposto definitorio di cui all'art. 3, lett. n), dpr n. 115/2002, secondo cui “"ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico,
l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”, potrebbe astrattamente ricomprendere il custode solo “se non diversamente ed espressamente indicato”, come statuito dal medesimo articolo 3, mentre, proprio in materia di indennità, il D.P.R. in esame espressamente tiene distinta la figura degli ausiliari del magistrato da quella del custode (rispettivamente titolo VII ed art. 71 nonché titolo
VIII ed art. 72), considerando altresì che, in ogni caso, “l'idoneità al compimento di atti” demandato dal magistrato al custode deve intendersi riferito non alla mera attività materiale di conservazione del bene sottoposto a sequestro, come nel caso di specie dell'autovettura, bensì alla diversa attività ausiliaria qualificata avente ad oggetto l'amministrazione attiva di beni produttivi mediante il compimento di atti giuridici anche negoziali, come nel caso, diverso da quello di specie, della conservazione, gestione ed incremento di un patrimonio aziendale sottoposto a sequestro civile, penale o di prevenzione (cfr., sul punto, Cass. civ., sez. II,
11/05/2017, n. 11577, in motivazione: “Ritenuta, quindi, l'ammissibilità del ricorso in dissenso delle stesse conclusioni rassegnate - come da verbale - in udienza dal
P.G., la Corte ritiene dirimente l'esame della qualificazione dell'attività (ausiliaria o meno) dell'attività in concreto svolta dal ricorrente. Deriva, infatti, da tale qualificazione l'applicabilità in ipotesi della ordinaria prescrizione decennale
(D.P.R. n. 115 del 2002, art. 72) dei compensi spettanti al custode giudiziario ovvero
l'applicabilità del termine decadenziale di diciotto mesi, ex art. 71 D.P.R. cit., per la richiesta di compensi. L'applicazione di tale ultima norma - va evidenziato - travolge del tutto l'istanza del suddetto ricorrente. Quest'ultimo, che aveva - congiuntamente ad altri - svolto, dal 28 settembre 2001, attività di amministratore giudiziario del gruppo , nonchè dei beni personali dei coniugi e dei loro figli, posti CP_4 CP_5
sotto sequestro, si era dimesso dall'incarico il 26 agosto 2009 e, successivamente, il
2 marzo 2011 aveva avanzata istanza di ulteriori compensi a saldo nell'attività svolta e per la quale erano già stati liquidati acconti nella misura complessiva di
Euro 570mila. Orbene la stessa attività, per come in concreto si sostanzia, non può che essere ritenuta non come una mera custodia dei beni sequestrati ai sensi della L.
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n. 575 del 1965. Ai sensi degli artt.
2-sexies e 2 septies, correttamente nell'ipotesi applicati, l'amministratore dei beni sequestrati è soggetto attivo, sotto il diretto controllo del giudice, del patrimonio posto sotto sequestro e non mero custode immoto del medesimo patrimonio. Le citate norme, pertinentemente applicabili, prevedono che l'amministratore stesso "provvede alla custodia, alla conservazione, all'amministrazione dei beni sequestrati... sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività del bene": già questo aspetto depone in pieno per la qualificazione dell'attività svolta come del tutto ausiliaria e, quindi, soggetta al detto termine decadenziale ex art. 71 cit.. Insomma
l'attività svolta e di cui si controverte era sicuramente di tipo ausiliaria, anche per tutta una serie di altri indici correttamente indicati nella non insufficiente motivazione del provvedimento gravato (dinamica conservazione del compendio patrimoniale, fine dell'accrescimento dello stesso, garanzia di superiori interessi pubblicistici, incremento dell'attività, svolgimento di autonoma attività gestoria, che trova - ad ulteriore riprova della sua ausiliarietà- unico limite negli atti e disposizione di indirizzo proprio del giudice delegato).”);
- D.: l'assenza nella disciplina della custodia del codice di procedura penale, rilevante nel caso dell'odierno opponente, di disposizioni analoghe a quelle di cui agli artt. 61-68 C.P.C. (Libro I, Titolo I, Capo III, “Del Consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice”), considerato in particolare che l'art. 259, comma primo, C.P.P. (“Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria
o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120”), lungi dall'assimilare il custode ad un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, quali il perito od il consulente tecnico, considera invece fungibile tale figura con quella dei rispettivi uffici di cancelleria e segreteria, stabilendo in generale che le cose sequestrate vadano di regola custodite presso tali uffici e, solo quando per le dimensioni della cosa (come appunto nel caso di specie l'autovettura) o per altre difficoltà logistiche sia impossibile la materiale conservazione del bene in cancelleria, l'autorità giudiziaria dispone la custodia in luogo diverso nonché quindi, solo in tale ipotesi, diviene necessario nominare un apposito custode;
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- E: risulta inconferente l'ulteriore arresto giurisprudenziale di legittimità valorizzato nella comparsa di risposta di parte resistente, l'ordinanza della Corte di
Cassazione del 04/07/2023, n. 18797, atteso che lo stesso non affronta in modo specifico la questione in diritto oggetto della presente opposizione.
Pertanto, in accoglimento dell'odierna opposizione avverso i decreti indicati in premessa, può procedersi alla liquidazione del compenso nei termini seguenti, secondo la documentazione in atti, ove emerge l'assenza di prova di avvenuta custodia al coperto, e le tariffe indicate nel D.M. 2 settembre 2006 n. 265:
- indennità relative all'attività di custodia, prestata dal 13.12.2005 al 31.01.2023, dell'autovettura Fiat Punto targata AB256CN di proprietà di Controparte_2
(tariffa annua dal 13.12.2005 al 13.12.2022, € 1.614,79; tariffa giornaliera dal
14.12.2022 al 31.01.2023, € 0,12x48 giorni = € 5,76);
- indennità relativa all'attività di custodia, prestata dal 23.10.2022 al 27.10.2022, dell'autovettura BMW 118 targata FM506BP di proprietà di , nella Controparte_3 misura di € 2,24x4 giorni, € 8,96;
Infine, stante la controvertibilità della questione in diritto affrontata nel presente giudizio, sussistono quindi nel caso di specie i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promosse, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Locri-Sezione Penale in data 26.08.2024, notificato il 27.08.2004, nell'ambito del procedimento penale nn. 2344/2005 RGNR mod. 21 ed 89/2007 R.G. Trib., liquida all'istante la somma complessiva di € 1.620,55, oltre IVA se dovuta, Parte_1
per l'attività di custodia indicata in parte motiva;
- in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal G.I.P. del
Tribunale di Locri in data 26.08.2024, notificato il 27.08.2024, nell'ambito del procedimento penale n. 1838/2022 RGNR mod. 21, liquida all'istante Parte_1
la somma complessiva di € 8,96, oltre IVA se dovuta, per l'attività di custodia indicata in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
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Così deciso in Locri il 16 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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