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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 04/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] – Russia (URSS) il Parte_1
27.01.1983
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Daniela Zucchelli e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda – CAP 38066 – Via Ballino n.22 giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 24.07.2010 in Arco (TN) preso atto che all'udienza del 17.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- ritenuto che con decreto di data 20.02.2020 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 22.01.2020 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 27 Parte I Serie / del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Arco (TN) per l'anno 2010 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento.
3. La NO , insieme alle figlie e , Parte_1 Per_1 Per_2
continuerà a risiedere presso l'abitazione coniugale, già assegnata alla stessa, sita in Arco (TN), via Fitta n. 9.
4. Le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori che si impegnano a curarle, educarle ed istruirle con costanza e continuità ed avranno collocazione principale e residenza effettiva presso l'abitazione materna in Arco (TN), via Fitta n.
9. Le questioni di ordinaria amministrazione verranno decise dal genitore che in pag. 2 di 5 quel momento avrà con sé le figlie, quelle di straordinaria amministrazione dovranno essere sempre discusse e concordate congiuntamente nel rispetto del principio dell'affidamento condiviso.
5. Il padre avrà il diritto di vedere e trattenere con sé le figlie e Per_1
a fine settimana alternati prelevandole presso la scuola a partire dalle Per_2
ore 16.00 del venerdì ed ivi riaccompagnandole alle ore 08.00 del lunedì mattina.
Nel periodo estivo o in cui non vi è scuola egli preleverà le figlie alle ore
16.00 del venerdì presso la casa materna mentre la madre le andrà a ritirare lunedì pomeriggio alle ore 16.00 presso l'abitazione paterna.
Il padre avrà il diritto di vedere e trattenere con sè le figlie anche il martedì dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina con l'obbligo di riaccompagnarle a scuola.
Nel periodo estivo o in cui non c'è scuola il padre potrà trattenere le figlie prelevandole alle ore 16.00 del martedì presso la casa materna e la madre andrà a ritirarle alle ore 16.00 del mercoledì.
Fanno eccezione naturalmente i periodi in cui la madre o il padre si troveranno in ferie con le figlie o queste non potranno lasciare la casa per motivi di salute.
In caso di necessità di uno dei genitori, previo avviso di almeno tre giorni e relativo assenso, si impegnano ad alternare il week end di assegnazione e/o il soggiorno infrasettimanale.
Inoltre, le figlie trascorreranno ulteriori 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordare con almeno un mese di anticipo.
Oltre a ciò saranno possibili ulteriori incontri previo accordo diretto tra i genitori.
pag. 3 di 5 In ogni caso la NO ed il signor si impegnano a Parte_1 Parte_2
tenersi reciprocamente informati circa il luogo in cui soggiorneranno insieme alle figlie ed a rendersi reciprocamente reperibili.
6. Il padre in considerazione delle esigenze delle figlie, del proprio reddito e dei tempi di permanenza delle minori con la madre, corrisponderà
a titolo di contributo del mantenimento delle figlie, sino alla loro comprovata autonomia patrimoniale, l'importo mensile di € 400,00.- per ciascuna figlia e quindi di complessivi € 800,00.- da corrispondere entro il giorno 08 di ogni mese sul conto corrente IBAN: IT
84Y0801634310000000334143 intestato alla NO Parte_1
presso la Cassa Rurale Alto Garda - Filiale di Arco. Detto importo sarà rivalutato annualmente in maniera automatica e senza necessità di preventiva richiesta secondo gli indici Istat.
7. Le spese straordinarie per le figlie faranno capo a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e qualora anticipate da uno dei coniugi saranno rimborsate dall'altro dietro semplice presentazione della relativa documentazione di pagamento. Si intendono per spese straordinarie quelle mediche e dentistiche non mutuabili. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate indipendentemente dal costo salvo che siano urgenti ed indifferibili.
8. La NO relativamente alla casa assegnatale, Parte_1
provvederà al pagamento di tutte le spese relative all'immobile, quali le spese per le utenze di luce, gas, riscaldamento, acqua, nonché
l'assicurazione, l'imposta immobiliare (attualmente IMIS) e quant'altro.
Ella provvederà altresì a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria comprese le spese condominiali.
pag. 4 di 5 9. L'assegno unico provinciale mensile di sostegno alle famiglie numerose (AUP) verrà percepito dalla NO mentre l'importo Parte_1
dell'assegno unico universale (AUU) verrà richiesto dal signor Parte_2
I figli saranno portati in detrazione da ciascun genitore al 50% ciascuno.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 3.4.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] – Russia (URSS) il Parte_1
27.01.1983
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Daniela Zucchelli e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda – CAP 38066 – Via Ballino n.22 giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 24.07.2010 in Arco (TN) preso atto che all'udienza del 17.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- ritenuto che con decreto di data 20.02.2020 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 22.01.2020 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 27 Parte I Serie / del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Arco (TN) per l'anno 2010 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento.
3. La NO , insieme alle figlie e , Parte_1 Per_1 Per_2
continuerà a risiedere presso l'abitazione coniugale, già assegnata alla stessa, sita in Arco (TN), via Fitta n. 9.
4. Le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori che si impegnano a curarle, educarle ed istruirle con costanza e continuità ed avranno collocazione principale e residenza effettiva presso l'abitazione materna in Arco (TN), via Fitta n.
9. Le questioni di ordinaria amministrazione verranno decise dal genitore che in pag. 2 di 5 quel momento avrà con sé le figlie, quelle di straordinaria amministrazione dovranno essere sempre discusse e concordate congiuntamente nel rispetto del principio dell'affidamento condiviso.
5. Il padre avrà il diritto di vedere e trattenere con sé le figlie e Per_1
a fine settimana alternati prelevandole presso la scuola a partire dalle Per_2
ore 16.00 del venerdì ed ivi riaccompagnandole alle ore 08.00 del lunedì mattina.
Nel periodo estivo o in cui non vi è scuola egli preleverà le figlie alle ore
16.00 del venerdì presso la casa materna mentre la madre le andrà a ritirare lunedì pomeriggio alle ore 16.00 presso l'abitazione paterna.
Il padre avrà il diritto di vedere e trattenere con sè le figlie anche il martedì dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina con l'obbligo di riaccompagnarle a scuola.
Nel periodo estivo o in cui non c'è scuola il padre potrà trattenere le figlie prelevandole alle ore 16.00 del martedì presso la casa materna e la madre andrà a ritirarle alle ore 16.00 del mercoledì.
Fanno eccezione naturalmente i periodi in cui la madre o il padre si troveranno in ferie con le figlie o queste non potranno lasciare la casa per motivi di salute.
In caso di necessità di uno dei genitori, previo avviso di almeno tre giorni e relativo assenso, si impegnano ad alternare il week end di assegnazione e/o il soggiorno infrasettimanale.
Inoltre, le figlie trascorreranno ulteriori 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordare con almeno un mese di anticipo.
Oltre a ciò saranno possibili ulteriori incontri previo accordo diretto tra i genitori.
pag. 3 di 5 In ogni caso la NO ed il signor si impegnano a Parte_1 Parte_2
tenersi reciprocamente informati circa il luogo in cui soggiorneranno insieme alle figlie ed a rendersi reciprocamente reperibili.
6. Il padre in considerazione delle esigenze delle figlie, del proprio reddito e dei tempi di permanenza delle minori con la madre, corrisponderà
a titolo di contributo del mantenimento delle figlie, sino alla loro comprovata autonomia patrimoniale, l'importo mensile di € 400,00.- per ciascuna figlia e quindi di complessivi € 800,00.- da corrispondere entro il giorno 08 di ogni mese sul conto corrente IBAN: IT
84Y0801634310000000334143 intestato alla NO Parte_1
presso la Cassa Rurale Alto Garda - Filiale di Arco. Detto importo sarà rivalutato annualmente in maniera automatica e senza necessità di preventiva richiesta secondo gli indici Istat.
7. Le spese straordinarie per le figlie faranno capo a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e qualora anticipate da uno dei coniugi saranno rimborsate dall'altro dietro semplice presentazione della relativa documentazione di pagamento. Si intendono per spese straordinarie quelle mediche e dentistiche non mutuabili. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate indipendentemente dal costo salvo che siano urgenti ed indifferibili.
8. La NO relativamente alla casa assegnatale, Parte_1
provvederà al pagamento di tutte le spese relative all'immobile, quali le spese per le utenze di luce, gas, riscaldamento, acqua, nonché
l'assicurazione, l'imposta immobiliare (attualmente IMIS) e quant'altro.
Ella provvederà altresì a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria comprese le spese condominiali.
pag. 4 di 5 9. L'assegno unico provinciale mensile di sostegno alle famiglie numerose (AUP) verrà percepito dalla NO mentre l'importo Parte_1
dell'assegno unico universale (AUU) verrà richiesto dal signor Parte_2
I figli saranno portati in detrazione da ciascun genitore al 50% ciascuno.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 3.4.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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