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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/09/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 128 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. AMATA CARMELA TERESA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15/01/2025 , adiva questo Giudice del Lavoro Parte_1 lamentando di aver ricevuto una trattenuta di euro 59,00 sulla mensilità di marzo 2024 relativamente alla pensione erogatagli dall' . CP_1
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva prescrizione, illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza. chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è Parte_1 titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
Vertendo la controversia in materia di accertamento negativo della pretesa restitutoria dell' , non è superfluo perimetrare i confini degli oneri di allegazione e prova. CP_1
Sul punto, è noto che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (v. Cass.,
SS. UU., 4/8/2010, n. 18046; si veda altresì Cass. 1228/2011; in senso conforme, più di recente, cfr.
Cass., sez. Lavoro, 18/10/2018 n. 26231).
Conformemente ai principi espressi dalla citata giurisprudenza di legittimità, infatti, Pt_1
agendo per l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo restitutorio, aveva
[...]
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta.
Tale onere non è stato adempiuto dal ricorrente che ha persino omesso di allegare, nel ricorso introduttivo, i fatti costitutivi del proprio diritto alla prestazione pensionistica ricevuta, senza specificare di che tipologia di pensione si tratti, né se essa soggiaccia o meno a limiti reddituali e se tali limiti siano eventualmente stati rispettati, limitandosi a produrre soltanto tre attestati di versamento su libretto postale, recanti esclusivamente l'importo ricevuto dall' senza nessuna CP_1 ulteriore informazione.
Né a tale carenza assertiva e probatoria si può ovviare applicando il principio di circolarità di allegazioni e prove tipico del processo del lavoro, stante l'inutilizzabilità dei documenti allegati alla memoria di costituzione tardivamente depositata dall , dovendosi rammentare, in rito, il CP_1 principio di autosufficienza del ricorso ex art. 414 c.p.c. – per cui il fatto costitutivo della domanda non può essere individuato de relato, a maggior ragione se con riguardo a scritti che attengono al distinto piano della prova – e tenuto altresì conto che non spetta certo al giudice, terzo nel giudizio, di sostituirsi alla parte scegliendo, nella congerie dei dati attestati documentalmente, quelli che dovrebbero soddisfare gli oneri attorei di allegazione.
Il mancato assolvimento di tale onere di allegazione e prova, fa sì che debba dirsi accertata la sussistenza dell'indebito.
Quanto alla lamentata lesione del quinto, essa non appare sussistere dal semplice raffronto aritmetico tra l'importo totale erogato nel singolo rateo e quello effettivamente trattenuto.
La domanda va, quindi, rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese del giudizio non possono seguire la soccombenza ostandovi la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 15/01/2025 Parte_1 CP_1
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 11/09/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena