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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nelle persone dei magistrati:
- ME BO Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n. r.g. 2628/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
18.9.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 25.6.2025
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, come da procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Gabriele Chiaradonna ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, sito in Bologna, Galleria del Toro, n. 3,
Appellante
E
(C.F. ) - e, per essa, in qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), a sua volta rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ) - rappresentata e difesa, come da procura Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 17 in atti, dagli avv.ti Riccardo Marinetti e Francesca Marinetti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Asti, Corso Dante, n. 16,
Appellata
Oggetto: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust nazionale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così disporre:
- Accogliere l'appello presentato e, per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Milano Sentenza n. 1791/2024 pubblicata il 19/02/2024, non notificata, per i motivi dettagliatamente esposti nel presente atto e che si intendono integralmente richiamati.
- In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza di primo grado, con ogni più idonea ed opportuna statuizione, accogliendo le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la nullità integrale della fideiussione rilasciata dal sig. a Parte_1
e Mobiliare S.p.A. a garanzia del debito assunto dalla CP_4 Controparte_5 società Vinfood S.p.A., dichiarare estinte le sottoscritte obbligazioni fideiussorie e dichiarare altresì la liberazione della fideiussione per i motivazioni esposti in narrativa, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente da parte del sig. per l'effetto dichiarare l'estromissione Parte_1 del sig. , in quanto ritenuto non obbligato solidalmente con il debitore principale, per Parte_1 tutti i motivi esposti in diritto.
- conseguentemente revocare dichiarare nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo Telematico n.
11523/2020, emesso in data 11/07/2020 dal giudice del Tribunale di Milano, dott.ssa Ambra Carla
BE e depositato in cancelleria in data 04/08/2020 opposto, stante l'intervenuta decadenza dell'operatività della garanzia fideiussoria o la sua estinzione per i motivi esposti in premessa.
IN VIA SUBORDINATA:
- Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione relativamente alle clausole di cui all'art.
9 comma II lett. A), lett. G) e lett. I sub a rilasciata dal Sig. a Centrobanca - Banca di Parte_1
Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. a garanzia del debito assunto dalla società Vinfood S.p.A., dichiarare estinte le sottoscritte obbligazioni fideiussorie e dichiarare altresì la liberazione della
pagina 2 di 17 fideiussione per le motivazioni esposti in narrativa, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente da parte del sig. per l'effetto dichiarare l'estromissione del sig. Parte_1 Pt_1
, in quanto ritenuto non obbligato solidalmente con il debitore principale, per tutti i motivi
[...] esposti in diritto.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- Accertare la carenza di correttezza e buona fede nel comportamento della banca nei confronti del fideiussore, e dichiarare come non apposte le clausole vessatorie relativamente al “CAPITOLATO” sottoscritte separatamente a pag. 12 del contratto e conseguentemente sancirne la nullità e dichiarare estinte le sottoscritte obbligazioni fideiussorie e dichiarare altresì la liberazione della fideiussione per le motivazioni esposti in narrativa, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente da parte del sig. e per l'effetto dichiarare l'estromissione del sig. , in Parte_1 Parte_1 quanto ritenuto non obbligato solidalmente con il debitore principale, per tutti i motivi esposti in diritto.
- In ogni caso, condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, ivi compresi gli accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ex art. 210 c.p.c. l'esibizione:
- delle cedole di pagamento al fine di verificare la sorte capitale, gli interessi e le spese;
- degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB relativi al finanziamento concesso;
- copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale;
- se previste commissioni di massimo scoperto, anatocismo, giorni valuta e spese forfettarie sottoscritta dal legale rappresentante della Vinfood S.p.A.;
- copia dei contratti e convenzioni successive alle originarie, purché sottoscritte dal legale rappresentante della Vinfood S.p.A.;
Sempre in via istruttoria: si chiede sin d'ora ammettersi CTU contabile che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente di corrispondenza e della fidejussione di cui è causa “… con riferimento al rapporto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c ordinari, a) calcolare la durata solare dell'intera apertura di Parte_2 credito tra le parti in causa;
b) calcolare la scopertura media in linea capitale;
c) calcolare
l'ammontare complessivo delle competenze complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto;
d) calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia di cui alla Legge 108/1996; e) determinare l'effettivo dare – avere aggiungendo al capitale gli interessi al saggio legale semplice, cioè senza pagina 3 di 17 capitalizzazioni, con eliminazione delle non convenute c.m.s. trimestrali, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dall'utente, ovvero con valuta 0”.
Con ogni e più ampia riserva di indurre, produrre e formulare istanze istruttorie.
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese legali per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_6
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano – Sezione I Civile
IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., disponendo come per legge
IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello interposto dal signor avverso [la sentenza] Parte_1 avverso la sentenza n. 1791/2024 del Tribunale di Milano – Sez. XIV civile, confermando la stessa in ogni sua parte.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE nel caso in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenga di revocare, anche parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuto e condannare
l'opponente, in solido con gli altri ingiunti, al pagamento dell'importo di € 1.445.087,11 o altra
[veriore] somma, oltre interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuito sull'importo capitale di €. 1.312.500,00 dal 01/01/2014 al saldo e oltre le spese maturate.
IN OGNI CASO con vittoria di spese ed onorari, maggiorati come per legge
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11523 emesso dal Tribunale di Milano in data 11.7.2020 (e notificato in data 22.8.2020), con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in qualità di fideiussore della società Vinfood S.p.a., della somma di € 1.445.087,11 in favore di Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, il sig. ha dedotto: Pt_1
pagina 4 di 17 - che in data 19 giugno 2009 Vinfood S.p.A. aveva stipulato un contratto di finanziamento dell'importo di € 1.500.000,00 con Centrobanca - Banca di Credito
Finanziario e Mobiliare S.p.A. (poi UBI S.p.A.)1;
- di avere contestualmente sottoscritto, a garanzia di tale finanziamento, un contratto di fideiussione unitamente a e Parte_3 Persona_1 Persona_2
; Persona_3
- che, nelle more, il credito vantato da Ubi Banca S.p.A. è stato ceduto a CP_1
la quale, di conseguenza, è subentrata come creditrice nel rapporto obbligatorio;
[...]
- che il contratto di fideiussione sarebbe nullo per conformità allo schema Abi dichiarato contrario alla normativa antitrust, con riferimento agli articoli 2, 6 e 8, dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005 e che, sulla base della prospettata nullità dell'art. 6, la creditrice sarebbe decaduta ex art. 1957 c.c. per non avere proposto istanza nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale previsto ex lege;
- che, peraltro, la fideiussione è nulla ab origine in quanto sottoscritta dal sig. in Pt_1
qualità di consumatore;
- che, infine, tale fideiussione contiene delle clausole vessatorie nulle in quanto prive della dovuta sottoscrizione.
- per mezzo di a sua volta rappresentata Controparte_1 Controparte_2
da - si è costituita in giudizio (15.3.2021), contestando la Controparte_3
fondatezza dell'opposizione avversa e chiedendone il rigetto.
All'esito, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1791 resa l'8.2.2024 e pubblicata il
19.2.2024, ha rigettato l'opposizione svolta dal sig. e l'ha condannato al Pt_1
pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
In particolare, il primo giudice ha osservato:
- che la fideiussione oggetto causa si pone al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto da Banca d'Italia, dal momento che si tratta di una 1 Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., facente parte del gruppo Unione di Banche Italiane S.p.a., è stata fusa nella capogruppo Ubi nell'aprile 2013 (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio . CP_1 pagina 5 di 17 fideiussione specifica e che il contratto è stato sottoscritto successivamente al periodo di accertamento (ottobre 2002- maggio 2005).
Non potendo parte attrice giovarsi del valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 e non avendo offerto altra idonea e specifica prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito, le clausole
2, 6 e 8 del contratto di fideiussione non possono considerarsi nulle;
- che, con riferimento alla dedotta nullità della fideiussione per l'asserita qualifica di consumatore in capo al sig. , anche volendo prescindere dalla mancata Pt_1
individuazione di una norma che ponga il divieto per un consumatore di sottoscrivere una fideiussione, nel caso di specie la società opposta ha allegato e provato che il sig. , al momento della conclusione del contratto, rivestiva la Pt_1
carica di amministratore delegato e di consigliere della debitrice principale, la
Vinfood S.p.a.; che risulta, inoltre, infondata l'eccezione secondo cui la banca avrebbe agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede per aver fatto sottoscrivere al sig. le clausole vessatorie senza consentirgli un preventivo e adeguato Pt_1
esame delle stesse. Invero, le clausole indicate come vessatorie sono state oggetto di specifica approvazione per iscritto, in conformità a quanto richiesto dall'art. 1341, secondo comma, c.c. e la circostanza che il testo di tali clausole fosse materialmente collocato nel capitolato allegato al contratto - e, quindi, in una sezione distinta rispetto al punto in cui è stata apposta la firma - non rileva, trattandosi di disposizioni chiaramente richiamate nell'oggetto, specificamente approvate e delle quali il fideiussore ha potuto agevolmente prendere visione;
- che è tardiva l'eccezione svolta dal sig. soltanto in sede di memoria ex art. Pt_1
183 c. 6 n. 2 c.p.c., relativa alla mancata prova dell'ammontare del credito da parte dell'opposta (con conseguente assorbimento della richiesta di ordine di esibizione della documentazione contabile relativa al finanziamento e di una Consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare gli addebiti illegittimi operati dalla Banca);
pagina 6 di 17 - che, infine, risulta infondata l'eccezione - sollevata da parte opponente in sede di comparsa conclusionale - di carenza di legittimazione attiva della cessionaria per non avere quest'ultima fornito prova della titolarità del credito. ha infatti dimostrato di essere titolare del credito azionato attraverso la CP_1
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione dei rapporti ceduti, tra cui, in difetto di specifica contestazione dell'opponente, rientra anche il credito oggetto di causa.
Con atto di citazione notificato in data 18.9.2024, il sig. ha interposto appello Pt_1
avverso tale sentenza per i seguenti motivi:
1. erronea interpretazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e mancata declaratoria di nullità della clausola n. 6 per violazione della normativa antitrust;
2. mancato accertamento della contrarietà a correttezza e buona fede della condotta assunta dalla Banca;
3. erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_1
4. mancato accertamento della qualifica di consumatore del sig. ; Pt_1
5. omessa pronuncia in merito alla decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c.;
6. erroneo rigetto delle istanze istruttorie articolate dal sig. . Pt_1
La causa è stata iscritta sub r.g. 2628/2024 e la prima udienza fissata in data 19.3.2025.
- sempre per mezzo della mandataria (a sua volta CP_1 Controparte_2
rappresentata da - si è costituita in appello (20.12.2024) Controparte_3
contestando il gravame avverso e chiedendone, dunque, il rigetto.
Alla prima udienza del 19.3.2025, su invito dell'istruttore, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata quindi rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 25.6.2025
(con termine per il deposito di note conclusionali sino al 17.6.2025).
pagina 7 di 17 - da parte della sola appellata - i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito CP_7
della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo di appello, va innanzitutto osservato che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del sig. , la pronuncia delle Sezioni Unite della Pt_1
Cassazione n. 41994/2021 non ha affatto chiarito che la portata del provvedimento di
Banca d'Italia n. 55/2005 si estende anche alle fideiussioni specifiche, purché riproducano, in tutto o in parte, le clausole previste dallo schema Abi in contrasto con la normativa antitrust.
Invero, con tale sentenza, il Supremo Consesso, richiamato il provvedimento di Banca
d'Italia nella parte in cui è stabilito che "a) gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma
2, lett. a)”, ha chiarito che le garanzie fideiussorie conformi a tale modello sono parzialmente nulle ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990 e dell'art. 1419 c.c., limitatamente alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti.
E a tal riguardo la Suprema Corte ha recentemente e ulteriormente chiarito che la rilevazione della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale “… richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare pagina 8 di 17 particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario (l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce); iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che
l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è tale compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione.” (cfr. sul punto: Cass. 30383/2024; 31986/2024; 31991/2024;
32192/2024; 1170/2025; 1851/2025; 2432/2025; 2683/2025; 7385/2025; 8669/2025).
Dal momento che, nel caso in esame, il contratto per cui è causa è una fideiussione specifica ed è stato sottoscritto successivamente al periodo di accertamento della Banca
pagina 9 di 17 d'Italia (19.6.2009, cfr. doc. 2 primo grado ), il sig. , secondo la sopra richiamata Pt_1 Pt_1
giurisprudenza di legittimità, non può giovarsi del valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 e, in difetto di ulteriori allegazioni e prove a supporto della lamentata, persistente intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito, non sembrano ravvisabili elementi per dichiarare la nullità delle clausole contenute nella fideiussione sottoscritta dall'odierno appellante.
Va poi esaminato il secondo motivo di impugnazione, con cui il sig. sostiene che Pt_1
la Banca avrebbe tenuto una condotta contraria a buona fede per non avere verificato le condizioni patrimoniali del fideiussore prima di richiedere allo stesso di prestare garanzia.
Innanzitutto, tale motivo è inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c.
Giova osserva che la Suprema Corte ha chiarito come “Il divieto di nova, sancito dall'art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali pertanto, se formulate dopo il primo grado, sono inammissibili” (cfr. Cass. 2529/2018;
9211/2022).
Ebbene, la deduzione secondo cui la banca non avrebbe previamente verificato la capacità patrimoniale del fideiussore rappresenta una contestazione nuova, mai sollevata in primo grado e introdotta soltanto in sede di appello.
In quanto tale, essa si pone in palese violazione del divieto di nova sancito dall'art. 345
c.p.c.
Peraltro, il motivo di gravame risulta infondato anche nel merito.
Da un lato, va chiarito che non sussiste in capo all'istituto bancario un obbligo legale generalizzato di indagine patrimoniale preventiva sul garante, né tantomeno tale obbligo
è desumibile dai principi generali di diligenza professionale, per lo meno invocabili dallo stesso garante. Le norme che disciplinano la fideiussione (artt. 1936 c.c. e ss.) non prevedono infatti alcun controllo preventivo da parte del creditore sulle condizioni economiche del fideiussore, trattandosi di un'obbligazione volontaria assunta da un pagina 10 di 17 terzo a garanzia dell'adempimento altrui, il cui valido perfezionamento presuppone unicamente il consenso del garante e del creditore, nella consapevolezza della natura e dell'entità dell'obbligazione garantita.
Dall'altro lato, è evidente che, pur in assenza di un obbligo normativo in tal senso, il creditore sia naturalmente incentivato a compiere una valutazione in ordine alla solvibilità del fideiussore, trattandosi di una garanzia prestata nell'interesse dello stesso finanziatore e destinata a rafforzare le probabilità di recupero del credito.
In sostanza, è evidente e normale che la concessione del finanziamento sia sempre preceduta da un'attenta e concreta verifica delle condizioni economico-finanziarie del debitore principale e del fideiussore, poiché, senza tale accertamento, il creditore non avrebbe interesse a procedere all'erogazione del finanziamento richiesto.
In ogni caso, la banca non è tenuta a sindacare la convenienza dell'operazione per il fideiussore, né a tutelarne l'interesse economico;
diversamente opinando, si giungerebbe ad attribuire alla banca un ruolo sostitutivo rispetto alla libertà contrattuale del garante, con indebita compressione dell'autonomia privata di quest'ultimo.
In sostanza, quindi, il fideiussore può liberamente assumersi il rischio dell'inadempimento altrui e l'eventuale sproporzione tra l'impegno assunto e la sua capacità patrimoniale non può, di per sé, essere ritenuta indice di mala fede o scorrettezza da parte della Banca.
Privo di pregio è poi anche il terzo motivo di appello, fondato sull'asserita carenza di legittimazione attiva di (non avendo quest'ultima prodotto il contratto di cessione con cui CP_1
avrebbe acquisito la titolarità del credito).
Giova premettere che, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte ritiene di aderire, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 cit., contratto a forma libera, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli pagina 11 di 17 elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (da ultimo,
Cass. 14270/2025; Cass. 10193/2025; 4176/2025; 1465/2025; 31463/2024; Cass. n. 4277/2023; v. anche Cass. 5617/2020; Cass. 15884/2019; Cass. 31118/2017).
Nel caso in esame, si osserva che la cessionaria ha prodotto, sub doc. 6 fascicolo monitorio, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 26 luglio 2018, in cui si dà atto che, in data 20.7.2018, ha concluso con Unione di Banche Controparte_1
Italiane S.p.A. un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti della legge sulla cartolarizzazione (L. 130/1999) e dell'art. 58 Tub, con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Unione di Banche Italiane S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
“Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”).
Ebbene, tra i crediti ceduti deve ritenersi compreso, avuto riguardo agli elementi indicati nella G.U. e in assenza di specifica e motivata contestazione da parte dell'odierno appellante, anche quello oggetto della presente controversia.
Invero, il sig. ha fondato la propria eccezione – peraltro sollevata per la prima Pt_1
volta solo in sede di comparsa conclusionale di primo grado – unicamente sulla mancata produzione del contratto di cessione da parte di e sul fatto che l'avviso in CP_1
Gazzetta costituisce un mero adempimento formale volto a rendere nota l'avvenuta cessione, senza mai argomentare in ordine al fatto che il credito in oggetto non rientrerebbe nel perimetro dei rapporti ceduti in blocco da Ubi a CP_1
Da ciò discende che ben può ritenersi provata la titolarità del credito da parte della cessionaria, risultando a tal fine sufficiente, nel contesto complessivo sopra descritto,
l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prodotta dall'odierna appellata.
Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso che il sig. pagina 12 di 17 Sabato potesse essere qualificato come consumatore, sostenendo che, se fosse stata applicata la disciplina consumeristica, ne sarebbe derivata la declaratoria di nullità della fideiussione da lui sottoscritta.
Giova premettere che, nella disciplina contenuta nella direttiva comunitaria 93/13 (cfr. art. 2 lett. b) - recepita nel nostro ordinamento con il Codice del Consumo (cfr. art. 3 lett. a) - il consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha, a tal riguardo, chiarito che la qualifica di consumatore deve essere valutata in base a criteri oggettivi, considerando se il contratto rientra nell'ambito delle attività estranee all'esercizio della professione della persona fisica che lo stipula (sentenza Costea, 3.9.2015, C-110/14).
Trattasi di una valutazione di merito, rimessa al giudice nazionale, il quale deve giudicare considerando tutte le circostanze della fattispecie e gli elementi di prova.
Al riguardo si è espressa la giurisprudenza di legittimità, le cui pronunce (Cass.
32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass. 28162/2019; Cass. 1666/2020; Cass. 8662/2020) hanno stabilito che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria
(CGUE, sentenza 19 novembre 2015, in causa C-74/15 ) - all'entità della partecipazione al Per_4
capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita proprie del fideiussore.
Tale orientamento non nega il rapporto di accessorietà tra il contratto principale e quello di garanzia, ma limita tale interdipendenza al contenuto delle obbligazioni assunte.
Infatti, il rapporto subordinato di un contratto rispetto all'altro non può spingersi sino a incidere sulla qualificazione di uno dei contraenti. In altre parole, l'accessorietà non può far diventare il fideiussore come il “duplicato” del debitore principale.
pagina 13 di 17 Tale principio è stato accolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.
5868/2023), le quali hanno sancito che: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e Per_4
14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi Per_5
consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”.
Ciò premesso, va rilevato che la società appellata ha allegato e documentalmente provato che, al momento della sottoscrizione della fideiussione, il sig. rivestiva le Pt_1
cariche di amministratore delegato e consigliere della Vinfood S.p.A. (cfr. doc. 6 primo grado . CP_1
Da tale circostanza emerge con evidenza l'esistenza di quel collegamento – individuato sia dalla giurisprudenza nazionale, sia da quella unionale – idoneo a qualificare la fideiussione in esame come atto funzionale e strumentale all'attività svolta dalla società debitrice.
Ne segue l'esclusione della qualifica di consumatore in capo all'odierno appellante, non potendosi ritenere che egli abbia agito per scopi estranei alla propria attività professionale.
La Corte rileva, poi, la manifesta infondatezza del quinto motivo di appello, basato sull'asserita omessa pronuncia del Tribunale in merito alla decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Invero, l'esame della questione relativa al rispetto, da parte del creditore, del termine semestrale previsto dalla citata norma presuppone necessariamente la nullità della pagina 14 di 17 clausola n. 6 contenuta nel contratto di fideiussione, clausola che, derogando al disposto dell'art. 1957 c.c., consente al creditore di proporre le proprie istanze nei confronti del debitore principale anche oltre il termine fissato dalla norma senza incorrere nella decadenza ivi prevista.
Ebbene, il Tribunale - in ciò confermato da questa Corte per quanto già sopra osservato
(cfr. pagg. 8, 9 e 10) - ha rigettato la domanda di nullità del contratto di fideiussione e, segnatamente, ha ritenuto pienamente valida ed efficace la clausola n. 6 contenuta in tale contratto, con la conseguenza che la questione relativa alla decadenza della creditrice è rimasta assorbita a fronte di tale statuizione.
Non può pertanto ravvisarsi, nella sentenza gravata, alcun effettivo vizio di omessa pronuncia.
Risulta infine privo di fondamento il sesto motivo di appello, con cui il sig. Pt_1
insiste per l'ammissione di una Ctu tecnico-contabile volta ad accertare gli addebiti illegittimi effettuati dalla Banca e per l'accoglimento dell'istanza ex art. 210 cpc in relazione alla documentazione contabile afferente al finanziamento sottoscritto da
Vinfood S.p.a.
In termini del tutto condivisibili, il Tribunale ha rilevato che l'odierno appellante ha sollevato tardivamente la contestazione secondo cui non avrebbe provato e CP_1
documentato il diritto di credito vantato nei confronti dei fideiussori, atteso che il quantum del credito non era stato oggetto di alcuna specifica eccezione prima del deposito della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c.
Al riguardo, occorre ricordare che l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda deve avvenire entro il termine stabilito dal comma 1 dell'art. 183 c. 6 c.p.c., entro il quale le parti devono definire il thema decidendum e, in particolare, l'attore deve allegare, in modo esauriente e chiaro, gli elementi costitutivi del diritto azionato che intende dimostrare.
Fatti costitutivi che possono essere presenti nella seconda memoria soltanto se tali da costituire una replica alle domande ed eccezioni modificate dalla controparte in sede di pagina 15 di 17 prima memoria, restando altrimenti il detto atto processuale riservato alle istanze di natura istruttoria.
Da ciò discende che l'istanza ex art. 210 cpc afferente alla documentazione contabile relativa al finanziamento e la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare gli addebiti asseritamente illegittimi operati dalla Banca, quali istanze istruttorie volte a fornire la prova di fatti costitutivi allegati tardivamente, si appalesano inammissibili.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (1.000.001-2.000.000) e, dunque, in complessivi € 12.033,00 (di cui euro 3.709,00 per la fase di studio, euro 2.157,00 per la fase introduttiva ed euro 6.167,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 1791 resa l'8 febbraio e pubblicata il 19 febbraio 2024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle ulteriori Controparte_1
spese del grado, che liquida in euro 12.033,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
pagina 16 di 17 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma
1 – bis art. 13 cit.
Milano, 25 giugno 2025
Il presidente est.
ME BO
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nelle persone dei magistrati:
- ME BO Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n. r.g. 2628/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
18.9.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 25.6.2025
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, come da procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Gabriele Chiaradonna ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, sito in Bologna, Galleria del Toro, n. 3,
Appellante
E
(C.F. ) - e, per essa, in qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), a sua volta rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ) - rappresentata e difesa, come da procura Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 17 in atti, dagli avv.ti Riccardo Marinetti e Francesca Marinetti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Asti, Corso Dante, n. 16,
Appellata
Oggetto: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust nazionale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così disporre:
- Accogliere l'appello presentato e, per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Milano Sentenza n. 1791/2024 pubblicata il 19/02/2024, non notificata, per i motivi dettagliatamente esposti nel presente atto e che si intendono integralmente richiamati.
- In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza di primo grado, con ogni più idonea ed opportuna statuizione, accogliendo le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la nullità integrale della fideiussione rilasciata dal sig. a Parte_1
e Mobiliare S.p.A. a garanzia del debito assunto dalla CP_4 Controparte_5 società Vinfood S.p.A., dichiarare estinte le sottoscritte obbligazioni fideiussorie e dichiarare altresì la liberazione della fideiussione per i motivazioni esposti in narrativa, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente da parte del sig. per l'effetto dichiarare l'estromissione Parte_1 del sig. , in quanto ritenuto non obbligato solidalmente con il debitore principale, per Parte_1 tutti i motivi esposti in diritto.
- conseguentemente revocare dichiarare nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo Telematico n.
11523/2020, emesso in data 11/07/2020 dal giudice del Tribunale di Milano, dott.ssa Ambra Carla
BE e depositato in cancelleria in data 04/08/2020 opposto, stante l'intervenuta decadenza dell'operatività della garanzia fideiussoria o la sua estinzione per i motivi esposti in premessa.
IN VIA SUBORDINATA:
- Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione relativamente alle clausole di cui all'art.
9 comma II lett. A), lett. G) e lett. I sub a rilasciata dal Sig. a Centrobanca - Banca di Parte_1
Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. a garanzia del debito assunto dalla società Vinfood S.p.A., dichiarare estinte le sottoscritte obbligazioni fideiussorie e dichiarare altresì la liberazione della
pagina 2 di 17 fideiussione per le motivazioni esposti in narrativa, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente da parte del sig. per l'effetto dichiarare l'estromissione del sig. Parte_1 Pt_1
, in quanto ritenuto non obbligato solidalmente con il debitore principale, per tutti i motivi
[...] esposti in diritto.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- Accertare la carenza di correttezza e buona fede nel comportamento della banca nei confronti del fideiussore, e dichiarare come non apposte le clausole vessatorie relativamente al “CAPITOLATO” sottoscritte separatamente a pag. 12 del contratto e conseguentemente sancirne la nullità e dichiarare estinte le sottoscritte obbligazioni fideiussorie e dichiarare altresì la liberazione della fideiussione per le motivazioni esposti in narrativa, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente da parte del sig. e per l'effetto dichiarare l'estromissione del sig. , in Parte_1 Parte_1 quanto ritenuto non obbligato solidalmente con il debitore principale, per tutti i motivi esposti in diritto.
- In ogni caso, condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, ivi compresi gli accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ex art. 210 c.p.c. l'esibizione:
- delle cedole di pagamento al fine di verificare la sorte capitale, gli interessi e le spese;
- degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB relativi al finanziamento concesso;
- copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale;
- se previste commissioni di massimo scoperto, anatocismo, giorni valuta e spese forfettarie sottoscritta dal legale rappresentante della Vinfood S.p.A.;
- copia dei contratti e convenzioni successive alle originarie, purché sottoscritte dal legale rappresentante della Vinfood S.p.A.;
Sempre in via istruttoria: si chiede sin d'ora ammettersi CTU contabile che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente di corrispondenza e della fidejussione di cui è causa “… con riferimento al rapporto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c ordinari, a) calcolare la durata solare dell'intera apertura di Parte_2 credito tra le parti in causa;
b) calcolare la scopertura media in linea capitale;
c) calcolare
l'ammontare complessivo delle competenze complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto;
d) calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia di cui alla Legge 108/1996; e) determinare l'effettivo dare – avere aggiungendo al capitale gli interessi al saggio legale semplice, cioè senza pagina 3 di 17 capitalizzazioni, con eliminazione delle non convenute c.m.s. trimestrali, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dall'utente, ovvero con valuta 0”.
Con ogni e più ampia riserva di indurre, produrre e formulare istanze istruttorie.
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese legali per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_6
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano – Sezione I Civile
IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., disponendo come per legge
IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello interposto dal signor avverso [la sentenza] Parte_1 avverso la sentenza n. 1791/2024 del Tribunale di Milano – Sez. XIV civile, confermando la stessa in ogni sua parte.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE nel caso in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenga di revocare, anche parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuto e condannare
l'opponente, in solido con gli altri ingiunti, al pagamento dell'importo di € 1.445.087,11 o altra
[veriore] somma, oltre interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuito sull'importo capitale di €. 1.312.500,00 dal 01/01/2014 al saldo e oltre le spese maturate.
IN OGNI CASO con vittoria di spese ed onorari, maggiorati come per legge
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11523 emesso dal Tribunale di Milano in data 11.7.2020 (e notificato in data 22.8.2020), con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in qualità di fideiussore della società Vinfood S.p.a., della somma di € 1.445.087,11 in favore di Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, il sig. ha dedotto: Pt_1
pagina 4 di 17 - che in data 19 giugno 2009 Vinfood S.p.A. aveva stipulato un contratto di finanziamento dell'importo di € 1.500.000,00 con Centrobanca - Banca di Credito
Finanziario e Mobiliare S.p.A. (poi UBI S.p.A.)1;
- di avere contestualmente sottoscritto, a garanzia di tale finanziamento, un contratto di fideiussione unitamente a e Parte_3 Persona_1 Persona_2
; Persona_3
- che, nelle more, il credito vantato da Ubi Banca S.p.A. è stato ceduto a CP_1
la quale, di conseguenza, è subentrata come creditrice nel rapporto obbligatorio;
[...]
- che il contratto di fideiussione sarebbe nullo per conformità allo schema Abi dichiarato contrario alla normativa antitrust, con riferimento agli articoli 2, 6 e 8, dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005 e che, sulla base della prospettata nullità dell'art. 6, la creditrice sarebbe decaduta ex art. 1957 c.c. per non avere proposto istanza nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale previsto ex lege;
- che, peraltro, la fideiussione è nulla ab origine in quanto sottoscritta dal sig. in Pt_1
qualità di consumatore;
- che, infine, tale fideiussione contiene delle clausole vessatorie nulle in quanto prive della dovuta sottoscrizione.
- per mezzo di a sua volta rappresentata Controparte_1 Controparte_2
da - si è costituita in giudizio (15.3.2021), contestando la Controparte_3
fondatezza dell'opposizione avversa e chiedendone il rigetto.
All'esito, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1791 resa l'8.2.2024 e pubblicata il
19.2.2024, ha rigettato l'opposizione svolta dal sig. e l'ha condannato al Pt_1
pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
In particolare, il primo giudice ha osservato:
- che la fideiussione oggetto causa si pone al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto da Banca d'Italia, dal momento che si tratta di una 1 Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., facente parte del gruppo Unione di Banche Italiane S.p.a., è stata fusa nella capogruppo Ubi nell'aprile 2013 (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio . CP_1 pagina 5 di 17 fideiussione specifica e che il contratto è stato sottoscritto successivamente al periodo di accertamento (ottobre 2002- maggio 2005).
Non potendo parte attrice giovarsi del valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 e non avendo offerto altra idonea e specifica prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito, le clausole
2, 6 e 8 del contratto di fideiussione non possono considerarsi nulle;
- che, con riferimento alla dedotta nullità della fideiussione per l'asserita qualifica di consumatore in capo al sig. , anche volendo prescindere dalla mancata Pt_1
individuazione di una norma che ponga il divieto per un consumatore di sottoscrivere una fideiussione, nel caso di specie la società opposta ha allegato e provato che il sig. , al momento della conclusione del contratto, rivestiva la Pt_1
carica di amministratore delegato e di consigliere della debitrice principale, la
Vinfood S.p.a.; che risulta, inoltre, infondata l'eccezione secondo cui la banca avrebbe agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede per aver fatto sottoscrivere al sig. le clausole vessatorie senza consentirgli un preventivo e adeguato Pt_1
esame delle stesse. Invero, le clausole indicate come vessatorie sono state oggetto di specifica approvazione per iscritto, in conformità a quanto richiesto dall'art. 1341, secondo comma, c.c. e la circostanza che il testo di tali clausole fosse materialmente collocato nel capitolato allegato al contratto - e, quindi, in una sezione distinta rispetto al punto in cui è stata apposta la firma - non rileva, trattandosi di disposizioni chiaramente richiamate nell'oggetto, specificamente approvate e delle quali il fideiussore ha potuto agevolmente prendere visione;
- che è tardiva l'eccezione svolta dal sig. soltanto in sede di memoria ex art. Pt_1
183 c. 6 n. 2 c.p.c., relativa alla mancata prova dell'ammontare del credito da parte dell'opposta (con conseguente assorbimento della richiesta di ordine di esibizione della documentazione contabile relativa al finanziamento e di una Consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare gli addebiti illegittimi operati dalla Banca);
pagina 6 di 17 - che, infine, risulta infondata l'eccezione - sollevata da parte opponente in sede di comparsa conclusionale - di carenza di legittimazione attiva della cessionaria per non avere quest'ultima fornito prova della titolarità del credito. ha infatti dimostrato di essere titolare del credito azionato attraverso la CP_1
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione dei rapporti ceduti, tra cui, in difetto di specifica contestazione dell'opponente, rientra anche il credito oggetto di causa.
Con atto di citazione notificato in data 18.9.2024, il sig. ha interposto appello Pt_1
avverso tale sentenza per i seguenti motivi:
1. erronea interpretazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e mancata declaratoria di nullità della clausola n. 6 per violazione della normativa antitrust;
2. mancato accertamento della contrarietà a correttezza e buona fede della condotta assunta dalla Banca;
3. erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_1
4. mancato accertamento della qualifica di consumatore del sig. ; Pt_1
5. omessa pronuncia in merito alla decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c.;
6. erroneo rigetto delle istanze istruttorie articolate dal sig. . Pt_1
La causa è stata iscritta sub r.g. 2628/2024 e la prima udienza fissata in data 19.3.2025.
- sempre per mezzo della mandataria (a sua volta CP_1 Controparte_2
rappresentata da - si è costituita in appello (20.12.2024) Controparte_3
contestando il gravame avverso e chiedendone, dunque, il rigetto.
Alla prima udienza del 19.3.2025, su invito dell'istruttore, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata quindi rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 25.6.2025
(con termine per il deposito di note conclusionali sino al 17.6.2025).
pagina 7 di 17 - da parte della sola appellata - i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito CP_7
della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo di appello, va innanzitutto osservato che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del sig. , la pronuncia delle Sezioni Unite della Pt_1
Cassazione n. 41994/2021 non ha affatto chiarito che la portata del provvedimento di
Banca d'Italia n. 55/2005 si estende anche alle fideiussioni specifiche, purché riproducano, in tutto o in parte, le clausole previste dallo schema Abi in contrasto con la normativa antitrust.
Invero, con tale sentenza, il Supremo Consesso, richiamato il provvedimento di Banca
d'Italia nella parte in cui è stabilito che "a) gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma
2, lett. a)”, ha chiarito che le garanzie fideiussorie conformi a tale modello sono parzialmente nulle ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990 e dell'art. 1419 c.c., limitatamente alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti.
E a tal riguardo la Suprema Corte ha recentemente e ulteriormente chiarito che la rilevazione della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale “… richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare pagina 8 di 17 particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario (l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce); iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che
l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è tale compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione.” (cfr. sul punto: Cass. 30383/2024; 31986/2024; 31991/2024;
32192/2024; 1170/2025; 1851/2025; 2432/2025; 2683/2025; 7385/2025; 8669/2025).
Dal momento che, nel caso in esame, il contratto per cui è causa è una fideiussione specifica ed è stato sottoscritto successivamente al periodo di accertamento della Banca
pagina 9 di 17 d'Italia (19.6.2009, cfr. doc. 2 primo grado ), il sig. , secondo la sopra richiamata Pt_1 Pt_1
giurisprudenza di legittimità, non può giovarsi del valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 e, in difetto di ulteriori allegazioni e prove a supporto della lamentata, persistente intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito, non sembrano ravvisabili elementi per dichiarare la nullità delle clausole contenute nella fideiussione sottoscritta dall'odierno appellante.
Va poi esaminato il secondo motivo di impugnazione, con cui il sig. sostiene che Pt_1
la Banca avrebbe tenuto una condotta contraria a buona fede per non avere verificato le condizioni patrimoniali del fideiussore prima di richiedere allo stesso di prestare garanzia.
Innanzitutto, tale motivo è inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c.
Giova osserva che la Suprema Corte ha chiarito come “Il divieto di nova, sancito dall'art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali pertanto, se formulate dopo il primo grado, sono inammissibili” (cfr. Cass. 2529/2018;
9211/2022).
Ebbene, la deduzione secondo cui la banca non avrebbe previamente verificato la capacità patrimoniale del fideiussore rappresenta una contestazione nuova, mai sollevata in primo grado e introdotta soltanto in sede di appello.
In quanto tale, essa si pone in palese violazione del divieto di nova sancito dall'art. 345
c.p.c.
Peraltro, il motivo di gravame risulta infondato anche nel merito.
Da un lato, va chiarito che non sussiste in capo all'istituto bancario un obbligo legale generalizzato di indagine patrimoniale preventiva sul garante, né tantomeno tale obbligo
è desumibile dai principi generali di diligenza professionale, per lo meno invocabili dallo stesso garante. Le norme che disciplinano la fideiussione (artt. 1936 c.c. e ss.) non prevedono infatti alcun controllo preventivo da parte del creditore sulle condizioni economiche del fideiussore, trattandosi di un'obbligazione volontaria assunta da un pagina 10 di 17 terzo a garanzia dell'adempimento altrui, il cui valido perfezionamento presuppone unicamente il consenso del garante e del creditore, nella consapevolezza della natura e dell'entità dell'obbligazione garantita.
Dall'altro lato, è evidente che, pur in assenza di un obbligo normativo in tal senso, il creditore sia naturalmente incentivato a compiere una valutazione in ordine alla solvibilità del fideiussore, trattandosi di una garanzia prestata nell'interesse dello stesso finanziatore e destinata a rafforzare le probabilità di recupero del credito.
In sostanza, è evidente e normale che la concessione del finanziamento sia sempre preceduta da un'attenta e concreta verifica delle condizioni economico-finanziarie del debitore principale e del fideiussore, poiché, senza tale accertamento, il creditore non avrebbe interesse a procedere all'erogazione del finanziamento richiesto.
In ogni caso, la banca non è tenuta a sindacare la convenienza dell'operazione per il fideiussore, né a tutelarne l'interesse economico;
diversamente opinando, si giungerebbe ad attribuire alla banca un ruolo sostitutivo rispetto alla libertà contrattuale del garante, con indebita compressione dell'autonomia privata di quest'ultimo.
In sostanza, quindi, il fideiussore può liberamente assumersi il rischio dell'inadempimento altrui e l'eventuale sproporzione tra l'impegno assunto e la sua capacità patrimoniale non può, di per sé, essere ritenuta indice di mala fede o scorrettezza da parte della Banca.
Privo di pregio è poi anche il terzo motivo di appello, fondato sull'asserita carenza di legittimazione attiva di (non avendo quest'ultima prodotto il contratto di cessione con cui CP_1
avrebbe acquisito la titolarità del credito).
Giova premettere che, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte ritiene di aderire, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 cit., contratto a forma libera, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli pagina 11 di 17 elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (da ultimo,
Cass. 14270/2025; Cass. 10193/2025; 4176/2025; 1465/2025; 31463/2024; Cass. n. 4277/2023; v. anche Cass. 5617/2020; Cass. 15884/2019; Cass. 31118/2017).
Nel caso in esame, si osserva che la cessionaria ha prodotto, sub doc. 6 fascicolo monitorio, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 26 luglio 2018, in cui si dà atto che, in data 20.7.2018, ha concluso con Unione di Banche Controparte_1
Italiane S.p.A. un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti della legge sulla cartolarizzazione (L. 130/1999) e dell'art. 58 Tub, con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Unione di Banche Italiane S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
“Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”).
Ebbene, tra i crediti ceduti deve ritenersi compreso, avuto riguardo agli elementi indicati nella G.U. e in assenza di specifica e motivata contestazione da parte dell'odierno appellante, anche quello oggetto della presente controversia.
Invero, il sig. ha fondato la propria eccezione – peraltro sollevata per la prima Pt_1
volta solo in sede di comparsa conclusionale di primo grado – unicamente sulla mancata produzione del contratto di cessione da parte di e sul fatto che l'avviso in CP_1
Gazzetta costituisce un mero adempimento formale volto a rendere nota l'avvenuta cessione, senza mai argomentare in ordine al fatto che il credito in oggetto non rientrerebbe nel perimetro dei rapporti ceduti in blocco da Ubi a CP_1
Da ciò discende che ben può ritenersi provata la titolarità del credito da parte della cessionaria, risultando a tal fine sufficiente, nel contesto complessivo sopra descritto,
l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prodotta dall'odierna appellata.
Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso che il sig. pagina 12 di 17 Sabato potesse essere qualificato come consumatore, sostenendo che, se fosse stata applicata la disciplina consumeristica, ne sarebbe derivata la declaratoria di nullità della fideiussione da lui sottoscritta.
Giova premettere che, nella disciplina contenuta nella direttiva comunitaria 93/13 (cfr. art. 2 lett. b) - recepita nel nostro ordinamento con il Codice del Consumo (cfr. art. 3 lett. a) - il consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha, a tal riguardo, chiarito che la qualifica di consumatore deve essere valutata in base a criteri oggettivi, considerando se il contratto rientra nell'ambito delle attività estranee all'esercizio della professione della persona fisica che lo stipula (sentenza Costea, 3.9.2015, C-110/14).
Trattasi di una valutazione di merito, rimessa al giudice nazionale, il quale deve giudicare considerando tutte le circostanze della fattispecie e gli elementi di prova.
Al riguardo si è espressa la giurisprudenza di legittimità, le cui pronunce (Cass.
32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass. 28162/2019; Cass. 1666/2020; Cass. 8662/2020) hanno stabilito che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria
(CGUE, sentenza 19 novembre 2015, in causa C-74/15 ) - all'entità della partecipazione al Per_4
capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita proprie del fideiussore.
Tale orientamento non nega il rapporto di accessorietà tra il contratto principale e quello di garanzia, ma limita tale interdipendenza al contenuto delle obbligazioni assunte.
Infatti, il rapporto subordinato di un contratto rispetto all'altro non può spingersi sino a incidere sulla qualificazione di uno dei contraenti. In altre parole, l'accessorietà non può far diventare il fideiussore come il “duplicato” del debitore principale.
pagina 13 di 17 Tale principio è stato accolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.
5868/2023), le quali hanno sancito che: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e Per_4
14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi Per_5
consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”.
Ciò premesso, va rilevato che la società appellata ha allegato e documentalmente provato che, al momento della sottoscrizione della fideiussione, il sig. rivestiva le Pt_1
cariche di amministratore delegato e consigliere della Vinfood S.p.A. (cfr. doc. 6 primo grado . CP_1
Da tale circostanza emerge con evidenza l'esistenza di quel collegamento – individuato sia dalla giurisprudenza nazionale, sia da quella unionale – idoneo a qualificare la fideiussione in esame come atto funzionale e strumentale all'attività svolta dalla società debitrice.
Ne segue l'esclusione della qualifica di consumatore in capo all'odierno appellante, non potendosi ritenere che egli abbia agito per scopi estranei alla propria attività professionale.
La Corte rileva, poi, la manifesta infondatezza del quinto motivo di appello, basato sull'asserita omessa pronuncia del Tribunale in merito alla decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Invero, l'esame della questione relativa al rispetto, da parte del creditore, del termine semestrale previsto dalla citata norma presuppone necessariamente la nullità della pagina 14 di 17 clausola n. 6 contenuta nel contratto di fideiussione, clausola che, derogando al disposto dell'art. 1957 c.c., consente al creditore di proporre le proprie istanze nei confronti del debitore principale anche oltre il termine fissato dalla norma senza incorrere nella decadenza ivi prevista.
Ebbene, il Tribunale - in ciò confermato da questa Corte per quanto già sopra osservato
(cfr. pagg. 8, 9 e 10) - ha rigettato la domanda di nullità del contratto di fideiussione e, segnatamente, ha ritenuto pienamente valida ed efficace la clausola n. 6 contenuta in tale contratto, con la conseguenza che la questione relativa alla decadenza della creditrice è rimasta assorbita a fronte di tale statuizione.
Non può pertanto ravvisarsi, nella sentenza gravata, alcun effettivo vizio di omessa pronuncia.
Risulta infine privo di fondamento il sesto motivo di appello, con cui il sig. Pt_1
insiste per l'ammissione di una Ctu tecnico-contabile volta ad accertare gli addebiti illegittimi effettuati dalla Banca e per l'accoglimento dell'istanza ex art. 210 cpc in relazione alla documentazione contabile afferente al finanziamento sottoscritto da
Vinfood S.p.a.
In termini del tutto condivisibili, il Tribunale ha rilevato che l'odierno appellante ha sollevato tardivamente la contestazione secondo cui non avrebbe provato e CP_1
documentato il diritto di credito vantato nei confronti dei fideiussori, atteso che il quantum del credito non era stato oggetto di alcuna specifica eccezione prima del deposito della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c.
Al riguardo, occorre ricordare che l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda deve avvenire entro il termine stabilito dal comma 1 dell'art. 183 c. 6 c.p.c., entro il quale le parti devono definire il thema decidendum e, in particolare, l'attore deve allegare, in modo esauriente e chiaro, gli elementi costitutivi del diritto azionato che intende dimostrare.
Fatti costitutivi che possono essere presenti nella seconda memoria soltanto se tali da costituire una replica alle domande ed eccezioni modificate dalla controparte in sede di pagina 15 di 17 prima memoria, restando altrimenti il detto atto processuale riservato alle istanze di natura istruttoria.
Da ciò discende che l'istanza ex art. 210 cpc afferente alla documentazione contabile relativa al finanziamento e la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare gli addebiti asseritamente illegittimi operati dalla Banca, quali istanze istruttorie volte a fornire la prova di fatti costitutivi allegati tardivamente, si appalesano inammissibili.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (1.000.001-2.000.000) e, dunque, in complessivi € 12.033,00 (di cui euro 3.709,00 per la fase di studio, euro 2.157,00 per la fase introduttiva ed euro 6.167,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 1791 resa l'8 febbraio e pubblicata il 19 febbraio 2024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle ulteriori Controparte_1
spese del grado, che liquida in euro 12.033,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
pagina 16 di 17 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma
1 – bis art. 13 cit.
Milano, 25 giugno 2025
Il presidente est.
ME BO
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