Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina, Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Carabinieri Comando Generale Centro Nazionale Amministrativo Ufficio Contenzioso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Comando Gen Arma Cc, Legione Cc Abruzzo e Molise, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Provvedimento n. di prot. -OMISSIS-, notificato il 3.12.2022, emesso dal Comando Provinciale di L'Aquila – Legione Carabinieri ‘Abruzzo e Molise', a firma del Comandante Col. -OMISSIS- con il quale si rigetta il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare, anch'essa specificamente qui impugnata, del ‘Rimprovero' irrogata dalla Legione Carabinieri ‘Abruzzo e Molise' – Compagnia di Tagliacozzo, con provvedimento n. di prot. -OMISSIS-del 9.9.2022
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Carabinieri Comando Generale Centro Nazionale Amministrativo Ufficio Contenzioso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la Pres. RM RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Con ricorso ritualmente notificato l’istante chiede l’annullamento degli atti in epigrafe lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Premette in fatto:
- di essere Vice Brigadiere effettivo al Comando Compagnia Carabinieri di Tagliacozzo (AQ) in qualità di -OMISSIS-;
- di essere appartenente all’Associazione sindacale “Unarma” in qualità di-OMISSIS- dell’Associazione;
- di aver ricevuto, con provvedimento n. di prot.-OMISSIS- del 18.6.2022, notificato in data 20.6.2022, la comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare di corpo per l’eventuale irrogazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, ai sensi dell’art. 1370 e ss del DLgs 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare);
- di aver presentato, in data 30.6.2022, ai sensi dell’art. 1046 del D.P.R. 90/2010, in relazione all’art. 1029 del medesimo D.P.R., le sue giustificazioni ed una successiva memoria integrativa;
- di aver ricevuto il provvedimento n. -OMISSIS-del 9.9.2022, notificato in pari data, con l’irrogazione della sanzione disciplinare del ‘Rimprovero’ poiché “in assenza di autorizzazioni, trasmetteva un comunicato stampa a testata giornalistica locale, che lo pubblicava in data -OMISSIS-, con il quale trattava argomenti e fatti inerenti al servizio attraverso considerazioni e
valutazioni, ricondotte ad accertamenti e provvedimenti emessi dalla locale prefettura, sullo stato della sicurezza pubblica e sul livello di infiltrazione criminale da parte di associazioni di tipo mafioso nell’ambito del territorio provinciale di L’Aquila”, comportamento quest’ultimo ritenuto adottato in violazione di diverse disposizioni normative;
-di aver presentato ricorso gerarchico avverso il provvedimento che veniva deciso con provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del 30.11.2022, notificato in data 3.12.2022, dal Comando Prov.le di L’aquila – Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” – con cui si rigettava il ricorso gerarchico, ritenendo infondate le censure mosse.
Il presente gravame è affidato a due motivi di ricorso.
Violazione di legge – Art. 11 della Conv. Europea dei Diritti dell’Uomo- Artt. 21 e 39 Cost. – L. n. 46 del 28.4.2022. Violazione di legge – art. 1472 del DLgs 66/2010 in relazione all’art. 1473 e art. 722 del DLgs 90/2010. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica
Il ricorrente sostiene che nella determina che rigetta il ricorso gerarchico vi sia un tentativo di
limitare un diritto costituzionalmente garantito, anche alle associazioni sindacali militari, che hanno trovato il loro riconoscimento legislativo nella L. n. 46 del 28.4.2022 (cd Legge Corda).
Se è vero, come ricorda la Determina qui impugnata, che la Legge Corda pone dei limiti rispetto alle materie sulle quali le associazioni professionali a carattere sindacale dei militari possono manifestare il loro pensiero, è altresì vero che la competenza è esclusa rispetto a “materie afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al
rapporto gerarchico-funzionale, nonché all’impiego del personale in servizio”.
Materie, la cui elencazione deve ritenersi tassativa e che, verificato il caso concreto, non sono state oggetto del comunicato stampa di cui si discute.
Emergerebbe, infatti, dai documenti prodotti nel giudizio con particolare riferimento al comunicato stampa in questione, che né il militare sanzionato, né l’associazione di appartenenza, firmataria hanno mai fatto alcun cenno ad argomenti esclusi dalla loro competenza ai sensi dell’art. 5, comma 3 L. 46 del 28.4.2022, poichè l’argomento trattato era solo ed unicamente il fenomeno delle ‘infiltrazioni mafiose’ già oggetto di numerosi articoli e trasmissioni di approfondimento da parte di altre testate giornalistiche e, in generale, dei mass media.
E’ evidente, quindi, che il richiamo effettuato nella Determina impugnata all’art. 5, comma 3, della n. 46 del 28.4.2022 per giustificare un provvedimento sanzionatorio, non solo non è pertinente ma implica una aperta violazione della medesima normativa e delle libertà, costituzionalmente garantite anche ai militari, che la Legge Corda vuole invece tutelare.
Eccesso di potere – violazione dell’art. 3 L. 241/90 - Insufficienti motivazioni - Manifesta illogicità e irragionevolezza –– eccesso di potere - Difetto dei presupposti e illogicità manifesta – Violazione dell’art. 1472 del COM
L’istante lamenta una insufficienza, illogicità e irragionevolezza della motivazione nei
provvedimenti che hanno portato alla irrogazione della sanzione disciplinare ed al rigetto del ricorso gerarchico.
Secondo l’art. 3 della L. 241/90, infatti, l’amministrazione avrebbe dovuto specificare l’iter logico seguito per raggiungere il risultato indicato nell’atto finale, evidenziando quale interesse dovesse prevalere e, conseguentemente, quale soccombere; avrebbe dovuto inoltre specificare tutti i criteri utilizzati per giungere ad una diversa formulazione e per procedere al suddetto bilanciamento tra interesse pubblico primario da una parte e interesse privato dall’altra.
Nulla di tutto ciò si rinviene negli atti qui impugnati, ed in particolare nel provvedimento finale di irrogazione della sanzione, perchè non sarebbero chiari quali siano i contorni della vicenda e delle attività disciplinarmente rilevanti, né sarebbero indicate le ‘notizie attinenti al servizio e alla condizione di stato’ che il ricorrente avrebbe diffuso senza autorizzazione ed in violazione, in particolare, dell’art. 1472 C.O.M. e della richiamata Circolare CGACC.
Come precisato nella narrativa in fatto, nonché negli atti inviati dallo stesso militare in sede di giustificazioni, prima, e di ricorso gerarchico, poi, quanto pubblicato con il ‘comunicato stampa’ era oggetto di notizie già di ampio dominio pubblico e nessuna informazione segreta o notizia attinente al servizio è stata divulgata, né dal militare né dall’associazione professionale.
Si è costituita l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con successiva memoria l’istante ha ribadito le proprie conclusioni.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è infondato ed è pertanto respinto.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei suoi diritti sindacali e della legge che sancisce la libertà di associazione sindacale delle forze armate (cd legge Corda).
Le censure proposte sono prive di pregio in relazione sia al contenuto del provvedimento sanzionatorio che al contenuto del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.
La motivazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero è relativa alla circostanza che il ricorrente ha, in assenza delle previste autorizzazioni, trasmesso un comunicato stampa ad una testata giornalistica locale, facendolo pubblicare, in data -OMISSIS-.
Il Comunicato stampa, secondo la valutazione dell’Amministrazione, trattava argomenti e fatti inerenti al servizio, attraverso considerazioni e valutazioni, ricondotti ad accertamenti e provvedimenti emessi dalla locale prefettura, sullo stato della sicurezza pubblica e sul livello di infiltrazione criminale da parte di associazioni di tipo mafioso nell'ambito del territorio provinciale di L'Aquila.
Tale comunicato doveva essere preventivamente autorizzato in base alla normativa vigente, mentre il ricorrente, lungi dal rispettare la normativa di settore, aveva chiesto esclusivamente una sorta di autorizzazione preventiva al direttivo della propria Organizzazione Sindacale, del tutto priva, quest’ultima, del potere di fornire tale assenso.
Il comportamento veniva sanzionato per la violazione di numerose norme di legge e di regolamento, tra cui il Regolamento in materia di ordinamento militare, il DPR 15 Marzo 2010, n. 90.
L'asserita violazione del diritto di manifestazione del pensiero lamentata dal ricorrente, in realtà non è ravvisabile.
Giova osservare, infatti, che il comunicato in cui sono contenute dichiarazioni e considerazioni, ricondotte ad accertamenti e conseguenti provvedimenti emessi dalla locale Prefettura in tema di certificazioni antimafia, sono attinenti al servizio prestato ed in particolare alla branca delle operazioni che riguardano l'Istituto dell'Arma dei Carabinieri.
L'articolo 5, comma 3, della legge n. 46 del 2022 stabilisce che è esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico operativo, al rapporto gerarchico funzionale, nonché all'impiego del personale in servizio.
Il medesimo articolo 5, al comma 2, viceversa, stabilisce che sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:
1. Contenuti del rapporto di impiego del personale militare indicate dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95.;
2. Assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
3. Inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
4. Provvidenze per gli infortuni subite e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
5. Pari opportunità;
6. Prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
7. Spazi e attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentanti e dei loro familiari.
Conseguentemente, le affermazioni del ricorrente in ordine al divieto illegittimo di espressione del pensiero e dell'associazionismo, riconosciuto ormai dalla cosiddetta legge Corda, sono del tutto prive di pregio.
Infatti risulta evidente, anche sulla base della documentazione versata in atti, che i militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale, riconosciute rappresentative a livello nazionale, possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5. Tale disposizione è dettata dall'articolo 14 della medesima legge.
Ancora, risulta che ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporto con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza, e oggetto della contrattazione nazionale di settore, ai sensi dell'articolo 15 della sopracitata legge.
Ne consegue che il militare che ricopre cariche elettive nell'associazione professionali a carattere sindacale può essere perseguito in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio della sua funzione, qualora non rispetti i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori dal servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale.
Il militare, quindi, deve essere autorizzato a rilasciare un'intervista su argomenti di servizio, a prescindere dal presunto discrimine della notorietà o meno dei fatti, essendo la materia delle infiltrazioni mafiose e soprattutto delle operazioni svolte da altri organi dello Stato, come in questo caso la prefettura di L'Aquila, assolutamente al di fuori delle materie tassativamente elencate dalla legge Corda.
La legge n. 46 del 2022 riguarda, infatti, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ed è chiaramente interpretabile, quanto ai limiti di espressione sindacale ed alla possibilità di rilasciare interviste a testate giornalistiche, nel senso che non è permesso, senza la preventiva autorizzazione, al di fuori delle materie di competenza esclusiva dell'associazione sindacale, il cui elenco è tassativo, esprimersi su testate giornalistiche o altri mezzi di comunicazione senza una preventiva autorizzazione dell’organo gerarchicamente superiore.
Nel caso di specie, erroneamente si parla di limitazione della libertà di pensiero e di parola che la Costituzione e lo Stato democratico tutelano in capo a qualsiasi cittadino, poiché il fulcro del problema sta nel fatto che i militari, e i dipendenti pubblici in generale (art. 98 Cost.), possono essere oggetto di limiti più stringenti in relazione alle espressioni di tali opinioni, quali ad esempio l'autorizzazione preventiva, nell’ipotesi in cui vogliano esprimere su materie e profili che non ineriscono l’attività della associazione sindacale a cui si appartiene.
Il comunicato stampa, infatti, ha avuto ad oggetto argomenti quali la presenza di infiltrazioni di organizzazioni criminali mafiose, misure interdittive antimafia, sicurezza pubblica, tutti argomenti relativi ad operazioni di polizia e inerenti all’ordine ed alla sicurezza pubblica, espressamente esclusi dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ai sensi del ricordato articolo 5, comma 3, della legge 28 Aprile 2022, n. 46.
Nessun rilievo ha l'affermazione proposta dal ricorrente per cui gli argomenti trattati erano già noti al pubblico in quanto già trattati da altre testate giornalistiche, dal momento che le norme vigenti non prevedono, in tema di autorizzazioni, differenze tra informazioni già note oppure ancora sconosciute, proprio in ragione del fatto che un'affermazione riferita da un pubblico ufficiale assume una portata diversa rispetto ad un'affermazione che può essere fatta da un cittadino che non possiede tale status.
D'altra parte, il tenore letterale dell'articolo 14 della cosiddetta legge Corda prevede espressamente che i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale possono manifestare il loro pensiero in ogni sede su tutte le questioni, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5, citato.
Conseguentemente è la stessa legge Corda, di cui si invoca la violazione nel primo motivo di ricorso, ad imporre dei limiti nell'espressione della libertà di pensiero da parte degli associati di una associazione sindacale.
Parimenti infondata è la tesi che propone il ricorrente quando contempla un doppio regime a seconda che ci si esprima come rappresentante sindacale oppure come semplice militare, atteso che l’associazione di cui fa parte è proprio un’associazioni tra militari, regolata, in virtù di tale fattore, da una legge dello Stato.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Dagli atti di causa versati dall'amministrazione resistente si evince che il procedimento disciplinare ha avuto una cronologia assolutamente conforme alle leggi, dove il militare ha avuto una puntuale contestazione degli addebiti e ha potuto presentare memorie difensive e giustificazioni, con piena integrità del contraddittorio.
Non sussistono i vizi indicati con il secondo motivo di ricorso, tra cui, per esempio, il difetto di motivazione, apparendo il provvedimento sanzionatorio in primis e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, ampiamente e congruamente motivati in ordine ai presupposti di fatto, alla violazione delle norme precisamente indicate e alla ascrivibilità della condotta al ricorrente.
Peraltro, la fotografia del giornale in cui è contenuto il comunicato stampa riporta il volto del ricorrente ed il suo nome, conseguentemente, nessun dubbio può assolutamente essere posto, in relazione alla riferibilità del comunicato stampa, al medesimo ricorrente.
Conclusivamente, il Collegio respinge il ricorso siccome infondato e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase processuali che sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM RO, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Laura Patelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RM RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.