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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 09.04.2025
R.N.G. n. 2818/2020
Oggi 09.04.2025, innanzi al Giudice dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott.
Gennaro AN, sono presenti:
- per parte attrice, l'avv. Michele Altamura e l'avv. Emilio Concilio;
- per la convenuta, l'avv. Carlo Balbiani e l'avv. Maria Sangianantoni;
CP_1
- per la , l'avv. Monica Garofalo, per delega dell'avv. Domenico Caiafa. Controparte_2
È altresì presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Persona_1
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
I difensori di parte attrice si riportano alle note conclusionali;
l'avv. Carlo Balbiani, nel discutere la causa, si riporta ai propri scritti ed insiste nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
L'avv. Monica Garofalo si riporta alla propria comparsa conclusionale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1 N. R.G. 2818/2020
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito della discussione ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2818/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
risarcimento danni, vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Michele Altamura ed Emilio Concilio, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Via Mario Antonio Alfani n.17,
Pontecagnano Faiano;
ATTRICE
E
, nella qualità di titolare della Parafarmacia del dott. AN Pasquale, Controparte_3
rappresentato e difeso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Carlo Balbiani e avv.to Maria Sangianantoni, e con questi elettivamente domiciliato presso lo Studio dei predetti difensori, sito in Salerno alla via Posidonia n.55;
CONVENUTO
E
- , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Controparte_2
Massimo Caiafa e Domenico Caiafa, come da mandato in calce all'atto di chiamata in causa, con questi elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Salerno alla Via Ersilio Castelluccio,
n.24;
TERZA CHIAMATA
2 CONCLUSIONI: All'odierna udienza le parti precisavano e la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la “Parafarmacia Dott. Pasquale AN”.
Esponeva che, il giorno 04/05/2019, alle ore 12,50 circa, all'interno della “ dott. CP_1
Pasquale AN”, alla via Dante n. 29, in Pontecagnano Faiano, mentre si accingeva verso l'uscita, scivolava e cadeva al suolo, a causa della presenza di acqua sparsa sul pavimento all'interno del locale.
In particolare, asseriva di essere scivolata con il piede sinistro sull'acqua e che, mentre cadeva a terra con il busto protratto in avanti, finiva con il piede destro sotto una pedana in legno carica di scatole.
Evidenziava, altresì: - che la presenza del liquido non era visibile né distinguibile dalla pavimentazione a causa della particolare lucidità di quest'ultima; - che stante la giornata piovosa nel locale non era stata adottata alcuna misura antiscivolo né tanto meno la presenza dell'acqua era stata segnalata e/o evidenziata all'attenzione dei fruitori della parafarmacia;
- che, oltretutto, non risultava essere segnalata neanche la presenza della “pedana di carico” ove si incastrava a causa della caduta il piede destro dell'attrice; -- che, a seguito della caduta, avvertiva forti dolori, tanto che fu lo stesso personale della ad allertare il servizio del 118 che, recatosi sul CP_1 luogo del sinistro, provvedeva a trasportare la presso il presidio ospedaliero “OO.RR. Parte_1
San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno, ove, inizialmente, le veniva diagnosticata:” frattura pilone tibiale a dx”, con prognosi iniziale di giorni 30, e ricovero nel reparto di chirurgia apparato locomotore;
- che, in seguito, stante la gravità delle lesioni riportate, veniva sottoposta ad un primo intervento chirurgico per l'applicazione di un “fissatore esterno” e successivamente,
sempre presso il medesimo presidio ospedaliero, ad un secondo intervento chirurgico per la riduzione ed osteosintesi della frattura de qua, mediante l'apposizione di placche e viti.
Aggiungeva che dopo ulteriori controlli clinici, le veniva prescritto di deambulare con due bastoni in maniera cauta, ed eseguire sedute di fisioterapia ma che, per le lesioni riportate, risultava affetta da dolore all'arto inferiore e alla caviglia destra con impotenza funzionale.
Evidenziava che le lesioni fisiche riportate incidevano anche sulla sua sfera emotiva modificando i suoi rapporti con la famiglia e le persone più vicine e che a seguito di visita medico legale residuava un danno biologico permanente del 15%.
3 Riferiva di aver costituito in mora la con racc.ta A/R del 14/06/2019; cui seguiva CP_1
l'invito alla negoziazione assistita rimasto senza esito.
1.1. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “a) accertare e per l'effetto dichiarare unico responsabile del sinistro in oggetto la “Parafarmacia Dott. ”; b) condannarla, Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni tutti, sia materiali che morali e/o
patrimoniali e non, patiti dall'istante per le lesioni personali riportate a seguito del sinistro per cui è causa, da quantificarsi nella misura di: € 12.740,00 per complessivi giorni 130 di ITT, €
4.410,00 per complessivi giorni 90 di ITP al 50%, € 1.470,00 per complessivi giorni 30 di ITP al
25%, € 58.225,00 per il 15% di residua invalidità permanente (danno biologico permanente) ed
€ 50,00 per spese mediche , e così alla somma complessiva di €. 76.895,00, ovvero, alla diversa somma che l'Ecc.mo Tribunale vorrà liquidare all'esito della dovuta attività istruttoria anche a mezzo di CTU medica di cui fin d'ora si chiede la nomina, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal giorno del sinistro fino all'integrale soddisfo;
con le spese e compensi professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, oltre maggiorazione 15%, IVA e CAP come per legge”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva il dott. nella qualità di titolare della Controparte_3
“Parafarmacia del dott. AN Pasquale”, chiedendo in via preliminare la chiamata in causa della
Zurich Insurance plc Ass.ni, in virtù della polizza assicurativa “Farmacisti” (n. 951G7688) per la garanzia dai danni derivanti da incendio, furto e responsabilità civile all'interno della propria
Parafarmacia.
Nel merito contestava tutto quanto dedotto da parte attrice sostenendo che nel proprio esercizio commerciale erano state rispettate tutte le procedure al fine di garantire l'incolumità della clientela. In particolare evidenziava che all'entrata del locale, posta sotto un più grande porticato,
erano collocati due tappeti, uno esterno ed uno interno, nonché un portaombrelli esterno, il tutto a norma Inoltre, la pavimentazione del locale era composta da mattonelle in gres CP_4
porcellanato, uniformi, che non presentavano alcuna imperfezione, anomalia ed insidia.
Riferiva che le pulizie venivano effettuate due volte al giorno ad apertura e chiusura dell'attività,
e che pertanto, il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attrice, la quale non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo.
2.1. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “ 1)autorizzare parte convenuta alla chiamata
in causa della compagnia in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 CP_5
Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano alla via Benigno Crespi n. 23, CAP 20159, P.iva
, quale compagnia garante per la R.C. la Parafarmacia dott. AN, e P.IVA_1
4 contestualmente, si chiede al Giudice il differimento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art.163 c.p.c.; 2) rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e/o dichiarare inammissibili tutte le domande ex adverso avanzate;
3) in via
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attrice, dichiarare la compagnia in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_6 tenuta a garantire e tenere indenne la Parafarmacia del dott. AN, e per l'effetto, condannare il terzo chiamato al pagamento dell'importo che verrà eventualmente liquidato in favore dell'attrice; 4) condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre Iva e Cnap come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari,
e condanna dell'istante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio, attesa la palese pretestuosità dell'azione de qua”.
3. Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa di risposta si costitutiva la Controparte_2
che, in via preliminare, eccepiva la violazione del patto di gestione della lite, asserendo che
[...] la convenuta avrebbe dovuto trasmettere l'atto introduttivo alla Compagnia assicurativa, al fine di consentire la gestione della lite, e non chiamarla in causa. Nel merito contestava la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto, anche in considerazione della circostanza per cui l'eventuale presenza di acqua sul pavimento della avrebbe determinato la CP_1
caduta di altre persone e non solo dell'attrice, e che pertanto, il sinistro verificatosi era da attribuire alla mera disattenzione e/o negligenza della stessa parte.
3.1. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Reiectis contrariis e tutt'altro impugnando, voglia l'adito Tribunale di Salerno rigettare le pretese attoree e dichiarare la carenza dei presupposti di responsabilità del dr. AN nella sua qualità di titolare della parafarmacia per
i fatti contestati, con assoluzione dello stesso da ogni e qualsivoglia avversa pretesa anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. In via subordinata, Voglia contenerla nei limiti del giusto e del dovuto in applicazione dell'art.1227 I co. c.c., stante il comportamento concorsualmente colpevole di parte attrice nella causazione del sinistro. In via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di
accoglimento anche parziale della domanda attrice e della domanda di manleva svolta dall'assicurato, voglia condannare quest'ultimo, al pregiudizio subito dalla concludente
Compagnia in relazione alla violazione del patto di gestione della lite e contenere la condanna alla manleva nei limiti contrattuali”.
4. Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta CTU medico-legale, acquisita documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 09/04/2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
5 ***
5. L'azionata domanda attorea, volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti dalla Sig.ra a seguito ed in conseguenza del sinistro occorso nel locale Parte_1
commerciale “Parafarmacia del dott.AN”, in Pontecagnano Faiano (Sa) il 04.05.2019, postula una responsabilità esclusiva del convenuto quale soggetto proprietario e custode della
, responsabile ex art.2051 c.c. per il “danno cagionato dalle cose che ha in CP_1 custodia”.
5.1.Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda è infondata per le motivazioni che di seguito si espongono.
5.2.Con riferimento alla dedotta responsabilità per cosa in custodia, la domanda risarcitoria va respinta poiché è mancata la prova sia della conformazione insidiosa del tratto percorso (presenza di acqua sulla pavimentazione) sia che il sinistro sia avvenuto come conseguenza della particolare condizione della pavimentazione.
5.3. Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, in capo all'attore vi è un rigoroso onere della prova del nesso causale qualora agisca ex art. 2051 c.c. Come ha, infatti, chiarito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1896 del 3.2.2015, “è erroneo l'assunto in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta insidia, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito”. Il danneggiato è dunque tenuto a fornire positiva prova del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale non può
per definizione essere predicato (si veda anche Cass. Civ. n. 11802/2016).
5.4. Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha quindi affermato che
“...all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi,
dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno,
costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo
6 ai sensi dell'art. 1227, primo comma cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato”, Cass. n. 11227/2008).
5.5.Con specifico riferimento all'ipotesi di pavimento bagnato all'interno di un locale commerciale, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha osservato, con orientamento costante, che qualora il danno non derivi da “un dinamismo interno della res in relazione alla sua struttura o al suo funzionamento” ma presupponga un intervento umano che si unisce al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento dannoso ed il bene in custodia, unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (cfr. Corte Appello di Napoli n. 1657 del
12/04/2023; Cass. Civ. ord. 21212 del 20/10/2015).
6.Nel caso di specie, la dinamica prospettata da parte attrice come causa della caduta, ossia un'insidia costituita dalla presenza di acqua sulla pavimentazione del locale commerciale, non segnalata ed assolutamente non visibile, è rimasta mera allegazione sfornita di prova.
6.1. Nessuno dei testimoni di parte attrice, sentiti in giudizio ha assistito direttamente al sinistro così da poterne riferire le modalità, con conseguente totale assenza di riscontri oggettivi su cui possa argomentarsi;
ciò determina una carenza probatoria i cui effetti necessariamente gravano sul soggetto cui incombe il relativo onere probatorio.
6.2. In particolare, il teste , il quale si trovava in fila di spalle alla traiettoria Testimone_1
della caduta (cfr video allegato), ha riferito: “…..ero in coda nel locale aspettando il mio turno,
la signora mi precedeva, venendo servita prima di me. In seguito ci siamo incrociati e, subito dopo, ho sentito un rumore e mi sono voltato, vedendo la signora già in terra”.
La teste ha dichiarato: “…Nell'occasione mi sono trovata a passare per i Testimone_2 luoghi dell'incidente, all'esterno dei locali della parafarmacia;
ho visto una atmosfera concitata ed ho chiesto cosa fosse successo;
non ho pertanto assistito alla caduta della sig.ra ” Parte_1
Quindi entrambi i testi escussi nulla possono confermare sulla dinamica del sinistro, non avendo assistito direttamente alla caduta.
6.3. In relazione alla asserita presenza di acqua sul pavimento, la teste nulla ha Testimone_2 saputo riferire perché non presente all'interno della , difatti, la stessa dichiarava “: CP_1
posso riferire che era una giornata piovosa, che le persone camminavano munite di ombrello, ma non potuto vedere per i motivi di cui innanzi l'acqua cosparsa sul pavimento della
”. CP_1
Invece, Il teste ha dichiarato: “ricordo gocce d'acqua”, senza, tuttavia, specificare la Tes_1
loro effettiva consistenza né ove fossero posizionate rispetto al luogo della caduta.
7 L'evidente genericità della deposizione – sia con riguardo alla specifica condizione dei luoghi al momento della caduta, sia con riguardo alla consistenza ed al posizionamento di tali “gocce”
d'acqua, rende irrilevante o comunque non dirimente la deposizione rispetto all'onere probatorio gravante su parte attrice, di cui si è già dato conto in premessa.
6.4.Di fronte alle generiche deposizioni rese dai testi indicati da parte attrice, si pongono quelle più precise dei testi e, soprattutto, , dipendente della parafarmacia Tes_3 Testimone_4 che ha servito l'attrice, sulla attendibilità della cui deposizione non vi è motivo di dubitare.
In particolare, ha dichiarato: “…Io ho visto soltanto che cadeva… Io ricordo che Tes_3
la signora era già passata nel negozio 2 o 3 volte con la collaboratrice per la verifica di un prodotto..”.
La teste ha così ricostruito, per diretta conoscenza, l'accaduto: “….Ricordo che il giorno Tes_4 dell'evento fui proprio io a servire la signora che cercava un prodotto specifico, tanto che per due o tre volte abbiamo percorso il locale per mostrarle le diverse tipologie di prodotto. In quell'occasione ricordo che il locale era asciutto…”. E ancora: “…Dopo aver servito la signora, uscì dal negozio con andatura spedita. Ricordo che vidi la signora cadere in terra, avendola servita da poco…Ricordo che quel giorno pioveva. Che io ricordi non c'erano gocce di pioggia sul pavimento..”.
6.5. Particolarmente significativa è la testimonianza resa dalla , atteso che la stessa si Tes_4
occupò di servire proprio la sig.ra , con la precisazione che insieme a quest'ultima Parte_1
aveva già percorso – prima della caduta – lo stesso tratto di pavimentazione [luogo del sinistro], senza incorrere in alcuna difficoltà. Ciò ad ulteriore conferma dell'assenza di gocce d'acqua o comunque di anomalie sul pavimento.
6.6.I testi di parte convenuta, possono considerarsi attendibili e le dichiarazioni veritiere, posto che non solo convergono verso la medesima ricostruzione della vicenda, con elementi di omogeneità e somiglianza rappresentativa, ma la descrizione resa è confermata anche dalla videoregistrazione presente in atti.
7. Difatti, a conforto della ricostruzione dei fatti in termini conformi a quanto riferito dai testi indicati da parte convenuta, va richiamata la prova documentale ritualmente prodotta da parte convenuta.
La registrazione video del momento della caduta assume particolare rilievo in quanto la stessa comprova:
1. che l'attrice rovinava al suolo mentre si recava a passo spedito e con calzature col tacco verso l'uscita;
2. che nell'immediatezza del fatto e successivamente alla caduta nessuno interveniva mostrando di asciugare il pavimento;
3. che all'ingresso della parafarmacia erano
8 posizionati idonei tappeti antiscivolo;
4. che all'interno del locale non erano stati introdotti ombrelli bagnati perché il portaombrelli era posizionato fuori, mentre nessun cliente in fila aveva un ombrello dal quale potessero cadere delle gocce d'acqua sul pavimento;
la presenza del portaombrelli esterno è ulteriormente confermata nel video ove si vede una passante prendere un ombrello dal portaombrelli posizionato fuori la porta d'entrata del locale;
5. Che alcuna anomalia relativamente al pavimento emerge dalla visione delle immagini.
Alla luce dell'evidenza probatoria raccolta (prova orale e documentale-video) –
complessivamente valutata – può ritenersi provato che è effettivamente caduta Parte_1 mentre camminava verso l'uscita all'interno del locale commerciale: nello specifico, la caduta è stata verosimilmente – secondo il principio del più probabile che non – derivata dall'andatura della stessa e dalle scarpe indossate (quantomeno non comode) che hanno perso aderenza, in assenza di prova a sostegno della prospettazione di parte attrice, ossia che fu proprio la presenza di gocce di acqua sul pavimento, luogo dell'occorso sinistro, a determinarne la caduta.
8.2. Pertanto, si ritiene che parte attrice non abbia assolto al proprio onus probandi, dimostrando che il locale della parafarmacia nel quale si trovava presentasse una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta (Cass. n.2660/2013).
9.Si aggiunga che non tranquillizza il Tribunale, corroborando la presente motivazione di rigetto, anche l'ulteriore circostanza per cui la prospettazione specifica fatta in citazione, secondo cui l'attrice sarebbe finita con il piede destro incastrato la “pedana di carico”, è risultata del tutto smentita dal video acquisito agli atti, oltre che dalle dichiarazioni dei testi.
9.1. Entrambi i testi indicati dal convenuto dichiarano che lo scaffale contenente prodotti
“plasmon” si trovava a debita distanza dal luogo della caduta;
ciò è confermato anche dalle riprese video dalle quali si evince in maniera chiara che lo scaffale de quo era distante dall'attrice tant'è
vero che entrambi i piedi risultavano liberi al momento della caduta e nell'immediatezza della stessa.
10. In conclusione, il Tribunale non ritiene raggiunta con sufficiente certezza la prova del nesso di causalità tra le lesioni riportate e la cosa in custodia, ritenuto che tanto le deposizioni testimoniale quanto la videoregistrazione comprovano in maniera dirimente l'assenza di una situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, e che pertanto, il sinistro occorso è da imputare all'esclusiva responsabilità dell'attrice.
10.1. Non da ultimo, anche a voler ritenere il dubbio circa l'effettiva causa della caduta, lo stesso resta a carico di parte attrice.
9 11. L'obiettiva complessità delle questioni trattate, la necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti, gli esiti della caduta, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la restante metà segue la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo in ragione del valore della causa stante la domanda (da euro 52.000,01 a euro 260,000,00) delle tariffe vigenti e delle attività espletate, secondo i parametri prossimi ai minimi, stante l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto e l'istruttoria non complessa espletata.
Ritiene il Tribunale – in ragione della sostanziale omogeneità delle posizioni processuali assunte dal convenuto e dalla terza chiamata – che ragioni di equità depongano per una liquidazione unitaria e complessiva in favore delle parti stesse, in solido tra loro.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, restano per intero e definitivamente a carico di parte attrice.
Non sussistono i presupposti di legge per la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dr. Francesco Rossini in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , ogni istanza, eccezione disattesa, così provvede: Parte_1
1) rigetta la domanda proposta dall'attrice;
2) compensa tra tutte le parti le spese di lite nella misura della metà; condanna Parte_1
al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore di e della Controparte_3 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro;
restante metà che si liquida in CP_2
euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, per intero e definitivamente a carico di parte attrice;
dispone la distrazione delle predette spese di lite, nella quota di spettanza del convenuto , in favore degli Avv.ti Carlo Balbiani e Maria Sangianantoni, Controparte_3
dichiaratisi antistatari.
Cosi deciso in Salerno, in data 09/04/2025 all'esito della discussione.
Il Giudice
Francesco Rossini
10
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 09.04.2025
R.N.G. n. 2818/2020
Oggi 09.04.2025, innanzi al Giudice dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott.
Gennaro AN, sono presenti:
- per parte attrice, l'avv. Michele Altamura e l'avv. Emilio Concilio;
- per la convenuta, l'avv. Carlo Balbiani e l'avv. Maria Sangianantoni;
CP_1
- per la , l'avv. Monica Garofalo, per delega dell'avv. Domenico Caiafa. Controparte_2
È altresì presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Persona_1
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
I difensori di parte attrice si riportano alle note conclusionali;
l'avv. Carlo Balbiani, nel discutere la causa, si riporta ai propri scritti ed insiste nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
L'avv. Monica Garofalo si riporta alla propria comparsa conclusionale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1 N. R.G. 2818/2020
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito della discussione ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2818/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
risarcimento danni, vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Michele Altamura ed Emilio Concilio, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Via Mario Antonio Alfani n.17,
Pontecagnano Faiano;
ATTRICE
E
, nella qualità di titolare della Parafarmacia del dott. AN Pasquale, Controparte_3
rappresentato e difeso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Carlo Balbiani e avv.to Maria Sangianantoni, e con questi elettivamente domiciliato presso lo Studio dei predetti difensori, sito in Salerno alla via Posidonia n.55;
CONVENUTO
E
- , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Controparte_2
Massimo Caiafa e Domenico Caiafa, come da mandato in calce all'atto di chiamata in causa, con questi elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Salerno alla Via Ersilio Castelluccio,
n.24;
TERZA CHIAMATA
2 CONCLUSIONI: All'odierna udienza le parti precisavano e la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la “Parafarmacia Dott. Pasquale AN”.
Esponeva che, il giorno 04/05/2019, alle ore 12,50 circa, all'interno della “ dott. CP_1
Pasquale AN”, alla via Dante n. 29, in Pontecagnano Faiano, mentre si accingeva verso l'uscita, scivolava e cadeva al suolo, a causa della presenza di acqua sparsa sul pavimento all'interno del locale.
In particolare, asseriva di essere scivolata con il piede sinistro sull'acqua e che, mentre cadeva a terra con il busto protratto in avanti, finiva con il piede destro sotto una pedana in legno carica di scatole.
Evidenziava, altresì: - che la presenza del liquido non era visibile né distinguibile dalla pavimentazione a causa della particolare lucidità di quest'ultima; - che stante la giornata piovosa nel locale non era stata adottata alcuna misura antiscivolo né tanto meno la presenza dell'acqua era stata segnalata e/o evidenziata all'attenzione dei fruitori della parafarmacia;
- che, oltretutto, non risultava essere segnalata neanche la presenza della “pedana di carico” ove si incastrava a causa della caduta il piede destro dell'attrice; -- che, a seguito della caduta, avvertiva forti dolori, tanto che fu lo stesso personale della ad allertare il servizio del 118 che, recatosi sul CP_1 luogo del sinistro, provvedeva a trasportare la presso il presidio ospedaliero “OO.RR. Parte_1
San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno, ove, inizialmente, le veniva diagnosticata:” frattura pilone tibiale a dx”, con prognosi iniziale di giorni 30, e ricovero nel reparto di chirurgia apparato locomotore;
- che, in seguito, stante la gravità delle lesioni riportate, veniva sottoposta ad un primo intervento chirurgico per l'applicazione di un “fissatore esterno” e successivamente,
sempre presso il medesimo presidio ospedaliero, ad un secondo intervento chirurgico per la riduzione ed osteosintesi della frattura de qua, mediante l'apposizione di placche e viti.
Aggiungeva che dopo ulteriori controlli clinici, le veniva prescritto di deambulare con due bastoni in maniera cauta, ed eseguire sedute di fisioterapia ma che, per le lesioni riportate, risultava affetta da dolore all'arto inferiore e alla caviglia destra con impotenza funzionale.
Evidenziava che le lesioni fisiche riportate incidevano anche sulla sua sfera emotiva modificando i suoi rapporti con la famiglia e le persone più vicine e che a seguito di visita medico legale residuava un danno biologico permanente del 15%.
3 Riferiva di aver costituito in mora la con racc.ta A/R del 14/06/2019; cui seguiva CP_1
l'invito alla negoziazione assistita rimasto senza esito.
1.1. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “a) accertare e per l'effetto dichiarare unico responsabile del sinistro in oggetto la “Parafarmacia Dott. ”; b) condannarla, Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni tutti, sia materiali che morali e/o
patrimoniali e non, patiti dall'istante per le lesioni personali riportate a seguito del sinistro per cui è causa, da quantificarsi nella misura di: € 12.740,00 per complessivi giorni 130 di ITT, €
4.410,00 per complessivi giorni 90 di ITP al 50%, € 1.470,00 per complessivi giorni 30 di ITP al
25%, € 58.225,00 per il 15% di residua invalidità permanente (danno biologico permanente) ed
€ 50,00 per spese mediche , e così alla somma complessiva di €. 76.895,00, ovvero, alla diversa somma che l'Ecc.mo Tribunale vorrà liquidare all'esito della dovuta attività istruttoria anche a mezzo di CTU medica di cui fin d'ora si chiede la nomina, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal giorno del sinistro fino all'integrale soddisfo;
con le spese e compensi professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, oltre maggiorazione 15%, IVA e CAP come per legge”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva il dott. nella qualità di titolare della Controparte_3
“Parafarmacia del dott. AN Pasquale”, chiedendo in via preliminare la chiamata in causa della
Zurich Insurance plc Ass.ni, in virtù della polizza assicurativa “Farmacisti” (n. 951G7688) per la garanzia dai danni derivanti da incendio, furto e responsabilità civile all'interno della propria
Parafarmacia.
Nel merito contestava tutto quanto dedotto da parte attrice sostenendo che nel proprio esercizio commerciale erano state rispettate tutte le procedure al fine di garantire l'incolumità della clientela. In particolare evidenziava che all'entrata del locale, posta sotto un più grande porticato,
erano collocati due tappeti, uno esterno ed uno interno, nonché un portaombrelli esterno, il tutto a norma Inoltre, la pavimentazione del locale era composta da mattonelle in gres CP_4
porcellanato, uniformi, che non presentavano alcuna imperfezione, anomalia ed insidia.
Riferiva che le pulizie venivano effettuate due volte al giorno ad apertura e chiusura dell'attività,
e che pertanto, il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attrice, la quale non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo.
2.1. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “ 1)autorizzare parte convenuta alla chiamata
in causa della compagnia in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 CP_5
Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano alla via Benigno Crespi n. 23, CAP 20159, P.iva
, quale compagnia garante per la R.C. la Parafarmacia dott. AN, e P.IVA_1
4 contestualmente, si chiede al Giudice il differimento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art.163 c.p.c.; 2) rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e/o dichiarare inammissibili tutte le domande ex adverso avanzate;
3) in via
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attrice, dichiarare la compagnia in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_6 tenuta a garantire e tenere indenne la Parafarmacia del dott. AN, e per l'effetto, condannare il terzo chiamato al pagamento dell'importo che verrà eventualmente liquidato in favore dell'attrice; 4) condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre Iva e Cnap come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari,
e condanna dell'istante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio, attesa la palese pretestuosità dell'azione de qua”.
3. Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa di risposta si costitutiva la Controparte_2
che, in via preliminare, eccepiva la violazione del patto di gestione della lite, asserendo che
[...] la convenuta avrebbe dovuto trasmettere l'atto introduttivo alla Compagnia assicurativa, al fine di consentire la gestione della lite, e non chiamarla in causa. Nel merito contestava la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto, anche in considerazione della circostanza per cui l'eventuale presenza di acqua sul pavimento della avrebbe determinato la CP_1
caduta di altre persone e non solo dell'attrice, e che pertanto, il sinistro verificatosi era da attribuire alla mera disattenzione e/o negligenza della stessa parte.
3.1. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Reiectis contrariis e tutt'altro impugnando, voglia l'adito Tribunale di Salerno rigettare le pretese attoree e dichiarare la carenza dei presupposti di responsabilità del dr. AN nella sua qualità di titolare della parafarmacia per
i fatti contestati, con assoluzione dello stesso da ogni e qualsivoglia avversa pretesa anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. In via subordinata, Voglia contenerla nei limiti del giusto e del dovuto in applicazione dell'art.1227 I co. c.c., stante il comportamento concorsualmente colpevole di parte attrice nella causazione del sinistro. In via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di
accoglimento anche parziale della domanda attrice e della domanda di manleva svolta dall'assicurato, voglia condannare quest'ultimo, al pregiudizio subito dalla concludente
Compagnia in relazione alla violazione del patto di gestione della lite e contenere la condanna alla manleva nei limiti contrattuali”.
4. Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta CTU medico-legale, acquisita documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 09/04/2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
5 ***
5. L'azionata domanda attorea, volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti dalla Sig.ra a seguito ed in conseguenza del sinistro occorso nel locale Parte_1
commerciale “Parafarmacia del dott.AN”, in Pontecagnano Faiano (Sa) il 04.05.2019, postula una responsabilità esclusiva del convenuto quale soggetto proprietario e custode della
, responsabile ex art.2051 c.c. per il “danno cagionato dalle cose che ha in CP_1 custodia”.
5.1.Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda è infondata per le motivazioni che di seguito si espongono.
5.2.Con riferimento alla dedotta responsabilità per cosa in custodia, la domanda risarcitoria va respinta poiché è mancata la prova sia della conformazione insidiosa del tratto percorso (presenza di acqua sulla pavimentazione) sia che il sinistro sia avvenuto come conseguenza della particolare condizione della pavimentazione.
5.3. Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, in capo all'attore vi è un rigoroso onere della prova del nesso causale qualora agisca ex art. 2051 c.c. Come ha, infatti, chiarito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1896 del 3.2.2015, “è erroneo l'assunto in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta insidia, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito”. Il danneggiato è dunque tenuto a fornire positiva prova del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale non può
per definizione essere predicato (si veda anche Cass. Civ. n. 11802/2016).
5.4. Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha quindi affermato che
“...all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi,
dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno,
costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo
6 ai sensi dell'art. 1227, primo comma cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato”, Cass. n. 11227/2008).
5.5.Con specifico riferimento all'ipotesi di pavimento bagnato all'interno di un locale commerciale, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha osservato, con orientamento costante, che qualora il danno non derivi da “un dinamismo interno della res in relazione alla sua struttura o al suo funzionamento” ma presupponga un intervento umano che si unisce al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento dannoso ed il bene in custodia, unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (cfr. Corte Appello di Napoli n. 1657 del
12/04/2023; Cass. Civ. ord. 21212 del 20/10/2015).
6.Nel caso di specie, la dinamica prospettata da parte attrice come causa della caduta, ossia un'insidia costituita dalla presenza di acqua sulla pavimentazione del locale commerciale, non segnalata ed assolutamente non visibile, è rimasta mera allegazione sfornita di prova.
6.1. Nessuno dei testimoni di parte attrice, sentiti in giudizio ha assistito direttamente al sinistro così da poterne riferire le modalità, con conseguente totale assenza di riscontri oggettivi su cui possa argomentarsi;
ciò determina una carenza probatoria i cui effetti necessariamente gravano sul soggetto cui incombe il relativo onere probatorio.
6.2. In particolare, il teste , il quale si trovava in fila di spalle alla traiettoria Testimone_1
della caduta (cfr video allegato), ha riferito: “…..ero in coda nel locale aspettando il mio turno,
la signora mi precedeva, venendo servita prima di me. In seguito ci siamo incrociati e, subito dopo, ho sentito un rumore e mi sono voltato, vedendo la signora già in terra”.
La teste ha dichiarato: “…Nell'occasione mi sono trovata a passare per i Testimone_2 luoghi dell'incidente, all'esterno dei locali della parafarmacia;
ho visto una atmosfera concitata ed ho chiesto cosa fosse successo;
non ho pertanto assistito alla caduta della sig.ra ” Parte_1
Quindi entrambi i testi escussi nulla possono confermare sulla dinamica del sinistro, non avendo assistito direttamente alla caduta.
6.3. In relazione alla asserita presenza di acqua sul pavimento, la teste nulla ha Testimone_2 saputo riferire perché non presente all'interno della , difatti, la stessa dichiarava “: CP_1
posso riferire che era una giornata piovosa, che le persone camminavano munite di ombrello, ma non potuto vedere per i motivi di cui innanzi l'acqua cosparsa sul pavimento della
”. CP_1
Invece, Il teste ha dichiarato: “ricordo gocce d'acqua”, senza, tuttavia, specificare la Tes_1
loro effettiva consistenza né ove fossero posizionate rispetto al luogo della caduta.
7 L'evidente genericità della deposizione – sia con riguardo alla specifica condizione dei luoghi al momento della caduta, sia con riguardo alla consistenza ed al posizionamento di tali “gocce”
d'acqua, rende irrilevante o comunque non dirimente la deposizione rispetto all'onere probatorio gravante su parte attrice, di cui si è già dato conto in premessa.
6.4.Di fronte alle generiche deposizioni rese dai testi indicati da parte attrice, si pongono quelle più precise dei testi e, soprattutto, , dipendente della parafarmacia Tes_3 Testimone_4 che ha servito l'attrice, sulla attendibilità della cui deposizione non vi è motivo di dubitare.
In particolare, ha dichiarato: “…Io ho visto soltanto che cadeva… Io ricordo che Tes_3
la signora era già passata nel negozio 2 o 3 volte con la collaboratrice per la verifica di un prodotto..”.
La teste ha così ricostruito, per diretta conoscenza, l'accaduto: “….Ricordo che il giorno Tes_4 dell'evento fui proprio io a servire la signora che cercava un prodotto specifico, tanto che per due o tre volte abbiamo percorso il locale per mostrarle le diverse tipologie di prodotto. In quell'occasione ricordo che il locale era asciutto…”. E ancora: “…Dopo aver servito la signora, uscì dal negozio con andatura spedita. Ricordo che vidi la signora cadere in terra, avendola servita da poco…Ricordo che quel giorno pioveva. Che io ricordi non c'erano gocce di pioggia sul pavimento..”.
6.5. Particolarmente significativa è la testimonianza resa dalla , atteso che la stessa si Tes_4
occupò di servire proprio la sig.ra , con la precisazione che insieme a quest'ultima Parte_1
aveva già percorso – prima della caduta – lo stesso tratto di pavimentazione [luogo del sinistro], senza incorrere in alcuna difficoltà. Ciò ad ulteriore conferma dell'assenza di gocce d'acqua o comunque di anomalie sul pavimento.
6.6.I testi di parte convenuta, possono considerarsi attendibili e le dichiarazioni veritiere, posto che non solo convergono verso la medesima ricostruzione della vicenda, con elementi di omogeneità e somiglianza rappresentativa, ma la descrizione resa è confermata anche dalla videoregistrazione presente in atti.
7. Difatti, a conforto della ricostruzione dei fatti in termini conformi a quanto riferito dai testi indicati da parte convenuta, va richiamata la prova documentale ritualmente prodotta da parte convenuta.
La registrazione video del momento della caduta assume particolare rilievo in quanto la stessa comprova:
1. che l'attrice rovinava al suolo mentre si recava a passo spedito e con calzature col tacco verso l'uscita;
2. che nell'immediatezza del fatto e successivamente alla caduta nessuno interveniva mostrando di asciugare il pavimento;
3. che all'ingresso della parafarmacia erano
8 posizionati idonei tappeti antiscivolo;
4. che all'interno del locale non erano stati introdotti ombrelli bagnati perché il portaombrelli era posizionato fuori, mentre nessun cliente in fila aveva un ombrello dal quale potessero cadere delle gocce d'acqua sul pavimento;
la presenza del portaombrelli esterno è ulteriormente confermata nel video ove si vede una passante prendere un ombrello dal portaombrelli posizionato fuori la porta d'entrata del locale;
5. Che alcuna anomalia relativamente al pavimento emerge dalla visione delle immagini.
Alla luce dell'evidenza probatoria raccolta (prova orale e documentale-video) –
complessivamente valutata – può ritenersi provato che è effettivamente caduta Parte_1 mentre camminava verso l'uscita all'interno del locale commerciale: nello specifico, la caduta è stata verosimilmente – secondo il principio del più probabile che non – derivata dall'andatura della stessa e dalle scarpe indossate (quantomeno non comode) che hanno perso aderenza, in assenza di prova a sostegno della prospettazione di parte attrice, ossia che fu proprio la presenza di gocce di acqua sul pavimento, luogo dell'occorso sinistro, a determinarne la caduta.
8.2. Pertanto, si ritiene che parte attrice non abbia assolto al proprio onus probandi, dimostrando che il locale della parafarmacia nel quale si trovava presentasse una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta (Cass. n.2660/2013).
9.Si aggiunga che non tranquillizza il Tribunale, corroborando la presente motivazione di rigetto, anche l'ulteriore circostanza per cui la prospettazione specifica fatta in citazione, secondo cui l'attrice sarebbe finita con il piede destro incastrato la “pedana di carico”, è risultata del tutto smentita dal video acquisito agli atti, oltre che dalle dichiarazioni dei testi.
9.1. Entrambi i testi indicati dal convenuto dichiarano che lo scaffale contenente prodotti
“plasmon” si trovava a debita distanza dal luogo della caduta;
ciò è confermato anche dalle riprese video dalle quali si evince in maniera chiara che lo scaffale de quo era distante dall'attrice tant'è
vero che entrambi i piedi risultavano liberi al momento della caduta e nell'immediatezza della stessa.
10. In conclusione, il Tribunale non ritiene raggiunta con sufficiente certezza la prova del nesso di causalità tra le lesioni riportate e la cosa in custodia, ritenuto che tanto le deposizioni testimoniale quanto la videoregistrazione comprovano in maniera dirimente l'assenza di una situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, e che pertanto, il sinistro occorso è da imputare all'esclusiva responsabilità dell'attrice.
10.1. Non da ultimo, anche a voler ritenere il dubbio circa l'effettiva causa della caduta, lo stesso resta a carico di parte attrice.
9 11. L'obiettiva complessità delle questioni trattate, la necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti, gli esiti della caduta, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la restante metà segue la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo in ragione del valore della causa stante la domanda (da euro 52.000,01 a euro 260,000,00) delle tariffe vigenti e delle attività espletate, secondo i parametri prossimi ai minimi, stante l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto e l'istruttoria non complessa espletata.
Ritiene il Tribunale – in ragione della sostanziale omogeneità delle posizioni processuali assunte dal convenuto e dalla terza chiamata – che ragioni di equità depongano per una liquidazione unitaria e complessiva in favore delle parti stesse, in solido tra loro.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, restano per intero e definitivamente a carico di parte attrice.
Non sussistono i presupposti di legge per la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dr. Francesco Rossini in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , ogni istanza, eccezione disattesa, così provvede: Parte_1
1) rigetta la domanda proposta dall'attrice;
2) compensa tra tutte le parti le spese di lite nella misura della metà; condanna Parte_1
al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore di e della Controparte_3 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro;
restante metà che si liquida in CP_2
euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, per intero e definitivamente a carico di parte attrice;
dispone la distrazione delle predette spese di lite, nella quota di spettanza del convenuto , in favore degli Avv.ti Carlo Balbiani e Maria Sangianantoni, Controparte_3
dichiaratisi antistatari.
Cosi deciso in Salerno, in data 09/04/2025 all'esito della discussione.
Il Giudice
Francesco Rossini
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