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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/11/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1004/2021
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Alberto BINETTI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), in persona del suo amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Allamprese (c.f.
[...]
, con domicilio eletto in Bari Santo Spirito al Corso Garibaldi n. 83, C.F._1
pec: Email_1
Appellante – appellato incidentale
Contro
:
Avv. (c.f. in proprio ex art. 86 cpc, nonché CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e/o anche disgiuntamente, dall'Avv.
RA RN (c.f. ), con domicilio eletto in Bitonto (BA) CodiceFiscale_3 alla Via Pasquale Cioffrese nr. 18,
pec: Email_2
pec: ; Email_3
Appellato - Appellante incidentale
Nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_2 CodiceFiscale_4
Avv.ti Michele Procacci (c.f. ) e Maria Grazia Procacci (c.f. CodiceFiscale_5
), CodiceFiscale_6 pec: Email_4
pec: Email_5
Appellato – appellante incidentale
Nonché:
in persona dei suoi legali rappresentanti, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Vincenzo Brudaglio, con domicilio eletto in Bari presso lo studio dell'Avv. Gabriele Filograno
Pec: Email_6
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2059/2021, pubblicata dal Tribunale di Bari in data 27 maggio 2021, a definizione del giudizio R.G. 3855/2013, notificata il 1° giugno 2021. Appello del 23 giugno 2021.
Conclusioni: All'udienza del 29 novembre 2024, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Parte_1 giudizio l'ex amministratore , di cui chiedeva accertarsi la Controparte_2 responsabilità per non avere esperito tutte le azioni necessarie a recuperare un credito nei confronti di un condominio moroso, in violazione dell'art. 1130 c.c., con condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e spese di lite. A sostegno della domanda esponeva, tra l'altro, di avere dato incarico all'Avv. per il CP_1 recupero del credito maturato sino all'anno 2007, ottenendo una ingiunzione di pagamento in danno del sig. , che si era reso moroso. Tuttavia, Persona_1
l'Amministratore non si attivava per intervenire nella procedura esecutiva immobiliare pendente, cagionando un danno stimato in €uro 8.000,00 circa.
Si costituiva in giudizio il sostenendo la responsabilità dell'Avv. CP_2
di cui chiedeva la chiamata in causa. CP_1
Si costituiva in giudizio l' contestando la ricostruzione degli accadimenti CP_1 offerta dal e assumendo il mancato conferimento di uno specifico CP_2 mandato per la proposizione della domanda di intervento nella procedura pag. 2/14 espropriativa, evidenziando di avere in data 18.6.2008 informato il Condominio per il tramite dell' amministratore, in merito allo stato della procedura esecutiva ed alla opportunità o meno di spiegarvi intervento tardivo, senza riceverne riscontro.
Chiedeva in via riconvenzionale la condanna del Condominio al pagamento di quanto ancora dovutogli e del per il danno all'immagine professionale. Chiedeva CP_2 di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia per Controparte_3 essere manlevato in caso di accoglimento della domanda di garanzia del . CP_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la compagnia eccependo la inoperatività della polizza e la tardiva denuncia del sinistro, chiedendo il rigetto della avversa domanda.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il estendeva la Parte_1 domanda nei confronti dell' e della di lui compagnia di assicurazione. CP_1
Istruita la causa in via documentale, veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
Il Giudice, esaminati i profili di responsabilità dei soggetti coinvolti, accoglieva in parte la domanda, dichiarando la responsabilità del sig. ma rigettando CP_2 la domanda di risarcimento danni formulate dal sia nei confronti del Parte_1 convenuto principale che nei confronti dei chiamati in causa;
assorbite le domande di manleva, accoglieva la riconvenzionale formulata dall' condannando il CP_1
Condominio a corrispondergli quanto dovuto;
rigettava la domanda di risarcimento proposta nei confronti del che veniva condannato a pagare le spese di lite Parte_2 in favore del Condominio, che a sua volta veniva condannato a pagare le spese di costituzione all' Avvocato . Spese compensate tra tutti gli altri soggetti. CP_1
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello il , ritenendo la sentenza da riformare per i Parte_1 seguenti motivi:
A)- erronea ricostruzione in punto di “fatto” operata dalla sentenza impugnata;
inesistenza della estensione della domanda attorea ad opera del nei Parte_1 riguardi dell'avv. in sede di memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cpc. CP_1
Il Giudice aveva erroneamente ritenuto che la domanda fosse stata estesa nei confronti dell'Avv. , affermando testualmente che “in questo giudizio si CP_1 discute sulla responsabilità dell'amministratore per colpa e, a seguito delle difese di pag. 3/14 esso, sulle eventuali responsabilità del difensore dell'epoca”, sicché le deduzioni difensive non potevano essere interpretate quale estensione della domanda e che in ogni caso la stessa era subordinata all'effettivo accertamento della responsabilità dell'avv. . Inoltre, in sede di precisazione delle conclusioni il CP_1 Parte_1 aveva precisato di chiedere la declaratoria di responsabilità del convenuto dott.
e, nel caso, precisava che la domanda proposta nei riguardi del Controparte_2
dovesse intendersi estesa nei confronti dell'avv. CP_2 CP_1
Conseguenza dell'errore di interpretazione del primo Giudice, era stata la erronea regolazione delle spese processuali liquidate in favore del terzo, poste a carico del
. Parte_1
B) Erronea ed illegittima condanna del al pagamento delle spese Parte_1 processuali liquidate in favore dell'avv. , per omessa e/o erronea CP_1 valutazione del soggetto processuale “chiamante”. Obbligo di porre le spese processuali a carico del dott. , parte chiamante, in favore Controparte_2 dell'avv. , parte chiamata. Violazione del principio della soccombenza. CP_1
Il Giudice di prime cure aveva dunque sbagliato nel respingere la domanda nei confronti dell'avv. , ritenuta non provata, e nel condannare il al CP_1 Parte_1 pagamento delle spese di lite, tanto più che a carico del convenuto erano state poste nella misura del 50 %, mentre il era stato condannato a pagarle per Parte_1
l'intero. Al contrario, il avrebbe dovuto essere condannato al pagamento CP_2 delle spese e compensi del primo grado del giudizio in favore dell'avv.
[...]
. CP_1
C) Erroneità della sentenza impugnata per non aver fatto discendere dall'accertamento della responsabilità del convenuto , la condanna dello CP_2 stesso al risarcimento del danno;
ulteriore erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto non provata la sussistenza della circostanza relativa alla capienza della procedura esecutiva n. 16/2005: conseguente, palese violazione dell'art. 115 cod. proc. Civ.; ulteriore erroneità della sentenza per aver ritenuto non raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del danno. Conseguentemente: della erroneità della sentenza impugnata per il non corretto esame e la erronea valutazione della documentazione in atti;
ulteriore erroneità della sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibili i mezzi istruttori richiesti e articolati da parte attrice. Infine: erroneità della sentenza per violazione del principio relativo all'onere della prova.
pag. 4/14 Il Giudice aveva errato nella valutazione dei fatti di causa traendone conseguenze non rispondenti alle risultanze processuali: aveva accertato e dichiarato che l'amministratore non aveva svolto con la dovuta diligenza il proprio mandato, omettendo di condannare lo stesso al risarcimento del danno corrispondente alla somma di € 6.411,67, che per colpa del il non aveva CP_2 Parte_1 recuperato, sull'errato presupposto che non sarebbe stata fornita la prova che l'azione esecutiva dell'Amministratore nei confronti del condomino – e segnatamente la partecipazione al giudizio di espropriazione immobiliare – avrebbe sortito esito positivo, ovvero che a seguito della soddisfazione del creditore procedente (ovvero dell'istituto di credito) sarebbe residuato un importo tale da poter soddisfare la pretesa del . Il Giudice non aveva valutato che in data 26.7.2014 l'attore Parte_1 aveva depositato attestazione estratta dal portale “Aste giudiziarie” dalla quale si ricavava che il prezzo di aggiudicazione del bene oggetto di espropriazione risultava pari proprio all'importo indicato dal Condominio nei propri atti, ovvero € 141.000,00.
E il Giudice aveva errato anche nel non ammettere le prove orali richieste dal
, che certamente avrebbero comprovato l'assunto attoreo. Inoltre, il Parte_1
aveva provato il mancato incasso della somma di cui esso era creditore Parte_1 nei confronti del condòmino e la conseguente perdita economica dovuta a colpa dell'amministratore, come risultava dalla l'esibizione dei bilanci consuntivi a tutto il
2010. Il Giudice inoltre non aveva neanche valutato la fase di mediazione, nel corso del quale il Condominio aveva formulato una proposta estremamente vantaggiosa per il dott. . Né, infine, il Giudice aveva valutato in maniera idonea la mancata CP_2 contestazione delle controparti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Non venivano spiegate domande nei confronti della compagnia e CP_3 concludeva per la riforma della sentenza, nei sensi esposti, reiterando le richieste istruttorie, tra cui la richiesta di acquisizione presso la Cancelleria dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Bari della documentazione acquisita al fascicolo della procedura n. 16/2005, comprovante la aggiudicazione del compendio pignorato per la somma di € 141.000,00. Chiedeva, infine, la sospensione della esecutività della sentenza.
Costituzione Avv. CP_1
Si costituiva in giudizio l'Avv. che in via preliminare eccepiva la CP_1 formazione del giudicato sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado in pag. 5/14 danno del , atteso che quel capo della sentenza non era stato oggetto di Parte_1 gravame.
Nel merito, rilevava quanto segue:
a) in merito alla sostenuta erronea ricostruzione in punto di “fatto” operata dalla sentenza di prime cure
Il Giudice di prime cure non aveva operato alcun errore atteso che con la memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 cpc il aveva Parte_1 inequivocabilmente esteso la propria domanda nei confronti dell'avv. e della CP_1 di lui compagnia di Assicurazioni. Le affermazioni della difesa dell'appellante erano pertanto smentite dalla lettura degli atti.
b) in ordine alla sostenuta erronea ed illegittima condanna del al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. CP_1
Conseguentemente, corretta era stata la condanna del al Parte_1 pagamento delle spese di lite, atteso che il presupposto era costituito dalla estensione della domanda nei confronti del terzo chiamato, oltre che dal pieno accoglimento della domanda riconvenzionale.
c) in ordine agli ulteriori motivi di gravame
Con ulteriori motivi di gravame l'appellante aveva censurato la sentenza nella arte in cui, pur accertando e riconoscendo la responsabilità professionale del
, aveva disatteso – ritenendola non provata – la domanda di risarcimento CP_2 danni formulata. Anche sul punto la decisione del primo Giudice era immune da qualsivoglia menda oltre che sorretta da congrua motivazione. L'attore infatti non aveva dimostrato né che dalla vendita sarebbero residuate somme tali da garantire il soddisfacimento del credito né la impossibilità di recuperare aliunde dal condomino moroso il credito preteso;
e tale prova avrebbe potuto essere fornita solo in maniera documentale.
d) in ordine alla domanda di manleva formulata in primo grado dal convenuto dott. CP_4
Il rigetto della domanda risarcitoria formulata dal nei confronti del Parte_1 dott. aveva assorbito la domanda di manleva avanzata da quest'ultimo CP_2 nei confronti dell'Avv. . Nell'eventualità che il avesse CP_1 CP_2
pag. 6/14 riproposto detta domanda, venivano ribadite le circostanze già esposte in primo grado.
Appello incidentale condizionato.
In via cautelativa veniva proposto appello incidentale condizionato, volto, in caso di accoglimento dell'appello principale, ad ottenere pronuncia di condanna, in solido, secondo il grado di responsabilità ritenuto di Giustizia, o, nel caso, in via esclusiva, secondo il prudente apprezzamento della Corte, del , del Parte_1 dott. e delle “ al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_3 dell'Avv. Armenise delle spese e competenze di causa afferenti al primo grado CP_1 di giudizio, nella medesima misura liquidata dal Tribunale e/o in quella maggiore o minore che dovesse ritenersi di giustizia. Quanto ai rapporti con la Compagnia di assicurazione, venivano ribaditi i presupposti di validità e vigenza della polizza professionale.
Si opponeva all'ammissione delle richieste istruttorie oltre che all'istanza di acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva, formulata per la prima volta in appello;
riteneva non accoglibile la richiesta di sospensiva e concludeva per il rigetto del gravame, fatte salve le richieste di cui all'appello incidentale condizionato, vinte le spese di lite.
Costituzione IN
Si costituiva in giudizio il e, previa ricostruzione dei fatti processuali, CP_2 chiedeva in via preliminare la conferma della pronuncia di I grado nella parte in cui il era stato condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dall'avv. Parte_1
. Si opponeva alla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della CP_1 sentenza impugnata, non ricorrendone i presupposti. Chiedeva la conferma della sentenza di I grado nella parte in cui era stata rigettata la domanda di risarcimento danni formulata dal nei confronti del dott. , essendo destituite Parte_1 CP_2 di fondamento tutte le deduzioni svolte dall'appellante.
Appello incidentale.
Proponeva appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui era stata dichiarata la responsabilità del dott. nell'esecuzione CP_2 dell'incarico di amministratore, per non essersi sufficientemente attivato per il recupero dei crediti vantati dal Condominio nei confronti del sig. , in violazione Per_1 dei doveri di diligenza del buon padre di famiglia a norma dell'art. 1710 c.c. pag. 7/14 Preliminarmente, ribadiva come il rapporto di mandato si fosse chiuso il 30.5.2011 e quindi fosse regolato dall'art. 1129 e 1130 c.c. nella formulazione antecedente la
Legge n. 220 dell'11.12.2012, che prevedeva l'obbligo di riscuotere gli oneri condominiali ma non di procedere esecutivamente contro il condomino nei tempi previsti dall'attuale formulazione dell'art. 1129 c.c.; inoltre, alcuna responsabilità poteva essere ascritta al , atteso che, con riferimento agli oneri CP_2 condominiali pari ad €uro 3.215,54 maturati e non versati sino all'anno 2007, era stato conferito mandato all'avv. per la riscossione forzosa delle somme CP_1 ancora dovute, con procura alle liti riferita ad ogni fase e grado ed atti inerenti, conseguenti e successivi ivi, compresa l'esecuzione. Con missiva del 18.6.2008 l'Avv.
aveva informato l'amministratore che “si potrebbe procedere con intervento CP_1 tardivo nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al medesimo
Tribunale”, aggiungendo “a tal proposito ti comunico che a seguito del colloquio intercorso con la dott.ssa mi è stato riferito che la vendita del bene immobile Per_2 non è stata ancora effettuata e che comunque il sig. sta tentando di saldare CP_5 tutti i creditori al fine di bloccare la procedura esecutiva”: in base a ciò, la scelta di non procedere a tale intervento, che ovviamente avrebbe comportato ulteriori spese legali, non poteva essere intesa quale violazione degli obblighi contrattuali. Inoltre, con riferimento agli oneri condominiali maturati e non versati sino all'anno 2010, come da bilancio consuntivo al 31.12.2010, precisava che l'assemblea lo aveva approvato il giorno 10 marzo 2011 e l'incarico cessava nel maggio 2011. Si opponeva alla ammissione dlele richieste istruttorie e concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione e del gravame, oltre che per l'accoglimento dell'appello incidentale, vinte le spese di lite del solo secondo grado.
Costituzione Controparte_6
Si costituiva in giudizio la prendendo posizione sui fatti di Controparte_6 causa e sulle difese delle altre parti, ritenendo ingiustificate le accuse mosse nei confronti dell'Avv. che aveva diligentemente operato rispetto al mandato CP_1 conferitogli. Subordinatamente, nell'ipotesi di reiterazione della domanda di manleva, si ribadivano le circostanze già esposte in primo grado, osservando che, ove provata la copertura del sinistro, il risarcimento sarebbe stato soggetto alla franchigia contrattuale. Concludeva per il rigetto dell'appello e ogni ulteriore domanda proposta dall'altro appellato Dr. nei confronti dell'Avv. e, quindi, della CP_2 CP_1 deducente Compagnia in quanto infondata in fatto ed in diritto, con spese da porsi a pag. 8/14 carico di chi di dovere, formulando separate conclusioni da valersi nell'ipotesi di manleva.
Così definita la posizione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione
4: motivi della decisione.
In via preliminare va dichiarato che per quanto riguarda la parte della sentenza con la quale il era stato condannato a pagare all'Avvocato le Parte_1 CP_1 spese riferite alla procedura monitoria, la stessa non è stata oggetto di appello e pertanto si è formato il giudicato su detta parte della pronuncia.
Nel merito, la Corte ritiene di dove procedere alla disamina dei vari motivi di appello principale ed incidentale secondo la loro rilevanza ai fini della decisione.
Il primo e secondo motivo dell'appello principale possono essere trattati congiuntamente.
4.1: primo e secondo motivo di appello. Erronea ricostruzione in punto di
“fatto” operata dalla sentenza impugnata;
inesistenza della estensione della domanda attorea ad opera del nei riguardi dell'avv. Parte_1 [...]
in sede di memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cpc;
erronea ed CP_1 illegittima condanna del al pagamento delle spese processuali Parte_1 liquidate in favore dell'avv. , per omessa e/o erronea CP_1 valutazione del soggetto processuale “chiamante”. Obbligo di porre le spese processuali a carico del dott. , parte chiamante, in Controparte_2 favore dell'avv. , parte chiamata. Violazione del principio della CP_1 soccombenza.
Entrambi i motivi di appello hanno ad oggetto, sia pure sotto profili differenti, la condanna del al pagamento dlele spese di lite in favore dell'Avv. Parte_1
. CP_1
Gli stessi sono infondati.
Al di là della oggettiva ed inequivocabile estensione della domanda di condanna nei confronti dell'Avv. , come si evince anche dal tenore letterale della CP_1 comparsa conclusionale e dalle note di replica, il : Parte_1
- È risultato soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale dell'Avv.
e quindi dichiarato debitore della prestazione effettuata in favore del CP_1
Condominio, stimata in €uro 754,63; pag. 9/14 - È risultato soccombente rispetto alla domanda formulata in maniera diretta nei confronti dell'Avv. , di cui in comparsa conclusionale aveva chiesto CP_1
l'accertamento di responsabilità per non aver curato il recupero della somma di cui il Condominio era creditore, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento dei danni.
La sentenza di primo grado è stata correttamente motivata, si presenta priva di vizi logico-giuridici e non presenta alcun errore di interpretazione dei fatti e degli atti processuali né si presta ad una lettura equivoca, essendo stati esplicitati con chiarezza tutti i passaggi della motivazione.
4.2: terzo motivo di appello. Erroneità della sentenza impugnata per non aver fatto discendere dall'accertamento della responsabilità del convenuto
, la condanna dello stesso al risarcimento del danno;
ulteriore CP_2 erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto non provata la sussistenza della circostanza relativa alla capienza della procedura esecutiva n. 16/2005: conseguente, palese violazione dell'art. 115 cod. proc. Civ.; ulteriore erroneità della sentenza per aver ritenuto non raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del danno. Conseguentemente: della erroneità della sentenza impugnata per il non corretto esame e la erronea valutazione della documentazione in atti;
ulteriore erroneità della sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibili i mezzi istruttori richiesti e articolati da parte attrice. Infine: erroneità della sentenza per violazione del principio relativo all'onere della prova.
Le argomentazioni di cui al terzo motivo di appello vanno affrontate in maniera unitaria all'appello incidentale spiegato dal . CP_2
Quanto alla violazione del principio di non contestazione, ritiene la Corte di dare seguito ai principi ribaditi da ultimo da Cassazione civile, sez. III, 24/03/2025, n.
78411, sicché non può ritenersi violato detto principio – ed il conseguente onere probatorio – rispetto ad asserzioni difensive non integranti fatti specifici né rispetto a documenti.
1 Il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. deve avere ad oggetto fatti storici posti a base delle domande e delle eccezioni e non riguarda le conclusioni desumibili dalla valutazione dei documenti. L'onere di contestazione riguarda dunque le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria, la cui valutazione è rimessa al giudice. pag. 10/14 Nel merito, l'appellante ritiene che il Giudice, pur avendo accertato che l'amministratore non avesse svolto, con la dovuta diligenza, il proprio mandato, avesse errato nel non disporne la condanna al risarcimento del danno corrispondente nella misura corrispondente alla somma che il non aveva recuperato. Il Parte_1
, dal suo canto, ha chiesto la riforma della sentenza sul punto, ritenendo CP_2 di non essere incorso in alcuna responsabilità.
Ritiene la Corte che il comportamento dell'Amministratore del quale Parte_1 mandatario dell'Assemblea nel caso di specie sia stato valutato in maniera non del tutto adeguata da parte del Giudice di prime cure che ha sottolineato, con riferimento alla responsabilità del , come la stessa potesse configurarsi sotto un CP_2 duplice profilo: per i crediti maturati dal sino all'anno 2007 e per quelli Parte_1 successivi, sino al bilancio 2010.
Orbene, quanto a quest'ultimo periodo, è evidente l'errore in cui è incorso il
Giudice di prime cure, atteso che il è cessato dalla carica pochi mesi dopo CP_2
l'approvazione del bilancio, sicché alcuna responsabilità può essere riconosciuta, anche sotto un ulteriore profilo, riguardante l'onere probatorio incombente sull'originario attore: il Condominio non ha dimostrato – ma solo dichiarato –
l'intervenuto decesso del debitore;
non ha dimostrato di essersi attivato per procedere al recupero del saldo passivo né nei confronti del debitore né nei confronti di eventuali chiamati all'eredità; non ha dimostrato, infine, di avere posto in essere ogni azione utile alla salvaguardia del credito né che, all'esito della vendita dell'immobile, siano residuate somme utili a soddisfare altri crediti. A ciò non poteva supplire l'istanza di acquisizione del fascicolo della procedura, di cui la parte avrebbe potuto prendere comunque visione, in quanto creditrice. Da ultimo, si osserva che ove il Condominio avesse voluto realmente perseguire il proprio credito, avrebbe potuto spiegare intervento nella procedura esecutiva anche dopo la cessazione della carica del , atteso che il bene posto in vendita venne aggiudicato in data 9 CP_2 settembre 2011, allorquando era in carica un altro Amministratore.
Trattasi, a ben vedere, di tutte circostanze che avrebbero dovuto essere dimostrate documentalmente, sicché legittimo è apparso anche il diniego di ammissione delle prove orali che pertanto viene confermato da questa Corte. Né rileva in alcun modo la mediazione, atteso che, per il dichiarato vulnus probatorio, non è stato riconosciuto al alcun risarcimento, sicché non può in alcun Parte_1
pag. 11/14 modo rapportarsi la eventuale convenienza della proposta avanzata in mediazione rispetto all'esito finale della lite.
Quanto alla responsabilità dell'Amministratore per i crediti maturati sino all'anno
2007, dalla corrispondenza intercorsa con il difensore del Condominio è emerso come il recupero del credito in sede di esecuzione immobiliare avrebbe comportato comunque dei rischi, atteso che si sarebbe dovuto spiegare un intervento tardivo, rispetto ad un credito che è stato indicato in €uro 90.000,00 quanto alla sola sorta capitale, esclusi pertanto gli eventuali interessi e spese poi maturati e liquidati dal
Giudice. Né la parte attrice ha dimostrato, si ribadisce, che all'esito della vendita siano residuate somme con le quali il Condominio avrebbe visto soddisfatto il proprio credito.
Per quanto esposto, ritiene la Corte che nemmeno con riferimento alla prima frazione del credito possa configurarsi una responsabilità del , il cui CP_2 appello incidentale viene pertanto accolto.
Il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento di ogni altra questione sottoposta all'attenzione della Corte, ivi compreso l'appello incidentale condizionato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado vengono liquidate in base al principio della soccombenza, attribuita al sia nei confronti dell'Avv. che del Parte_1 CP_1 dott. , applicandosi lo scaglione di valore della domanda e ai minimi CP_2 tariffari, data la semplicità delle questioni trattate. Quanto alle Controparte_6 nel presente grado non è stata spiegata alcuna domanda a titolo principale nei confronti della stessa. Tuttavia, come da principio consolidato in Giurisprudenza2, dal quale non v'è motivo di discostarsi, le stesse vanno poste a carico del e Parte_1 solo per il presente grado, non essendo stato spiegato appello incidentale dalla quanto alla compensazione di quelle di primo grado. CP_7
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta 2 Cassazione civile sez. III, 07/03/2024, n. 6144: In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato. pag. 12/14 integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1004/2021, promossa da Parte_1
, in persona del suo amministratore p.t., legale rappresentante,
contro
Avv.
[...]
– appellante incidentale – e CP_1 Controparte_2 [...]
in persona dei suoi legali rappresentanti, ogni contraria istanza CP_3 disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale;
b) A riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello incidentale e per l'effetto rigetta la domanda proposta dal per l'accertamento della Parte_1 responsabilità di nell'esecuzione dell'incarico di Controparte_2
Amministratore;
c) Condanna il , in persona del suo amministratore p.t., Parte_1 legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
, e in persona dei suoi
[...] Controparte_2 Controparte_3 legali rappresentanti, che, come da motivazione, liquida: in favore di CP_2
, in euro 2.540,00 quanto al primo grado ed in €uro 2.906,00 quanto al
[...] presente grado, oltre rimborso for. 15 %, CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna, oltre il rimborso del CU corrisposto per l'appello incidentale;
in favore di , in €uro 2.906,00 quanto al presente CP_1 grado, oltre rimborso for. 15 %, CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna, oltre il rimborso del CU corrisposto per l'appello incidentale;
in favore di in €uro 2.906,00 quanto al Controparte_3 presente grado, oltre rimborso for. 15 %, CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna;
d) Conferma nel resto la sentenza appellata;
pag. 13/14 e) Dichiara che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 14/14
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Alberto BINETTI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), in persona del suo amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Allamprese (c.f.
[...]
, con domicilio eletto in Bari Santo Spirito al Corso Garibaldi n. 83, C.F._1
pec: Email_1
Appellante – appellato incidentale
Contro
:
Avv. (c.f. in proprio ex art. 86 cpc, nonché CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e/o anche disgiuntamente, dall'Avv.
RA RN (c.f. ), con domicilio eletto in Bitonto (BA) CodiceFiscale_3 alla Via Pasquale Cioffrese nr. 18,
pec: Email_2
pec: ; Email_3
Appellato - Appellante incidentale
Nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_2 CodiceFiscale_4
Avv.ti Michele Procacci (c.f. ) e Maria Grazia Procacci (c.f. CodiceFiscale_5
), CodiceFiscale_6 pec: Email_4
pec: Email_5
Appellato – appellante incidentale
Nonché:
in persona dei suoi legali rappresentanti, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Vincenzo Brudaglio, con domicilio eletto in Bari presso lo studio dell'Avv. Gabriele Filograno
Pec: Email_6
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2059/2021, pubblicata dal Tribunale di Bari in data 27 maggio 2021, a definizione del giudizio R.G. 3855/2013, notificata il 1° giugno 2021. Appello del 23 giugno 2021.
Conclusioni: All'udienza del 29 novembre 2024, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Parte_1 giudizio l'ex amministratore , di cui chiedeva accertarsi la Controparte_2 responsabilità per non avere esperito tutte le azioni necessarie a recuperare un credito nei confronti di un condominio moroso, in violazione dell'art. 1130 c.c., con condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e spese di lite. A sostegno della domanda esponeva, tra l'altro, di avere dato incarico all'Avv. per il CP_1 recupero del credito maturato sino all'anno 2007, ottenendo una ingiunzione di pagamento in danno del sig. , che si era reso moroso. Tuttavia, Persona_1
l'Amministratore non si attivava per intervenire nella procedura esecutiva immobiliare pendente, cagionando un danno stimato in €uro 8.000,00 circa.
Si costituiva in giudizio il sostenendo la responsabilità dell'Avv. CP_2
di cui chiedeva la chiamata in causa. CP_1
Si costituiva in giudizio l' contestando la ricostruzione degli accadimenti CP_1 offerta dal e assumendo il mancato conferimento di uno specifico CP_2 mandato per la proposizione della domanda di intervento nella procedura pag. 2/14 espropriativa, evidenziando di avere in data 18.6.2008 informato il Condominio per il tramite dell' amministratore, in merito allo stato della procedura esecutiva ed alla opportunità o meno di spiegarvi intervento tardivo, senza riceverne riscontro.
Chiedeva in via riconvenzionale la condanna del Condominio al pagamento di quanto ancora dovutogli e del per il danno all'immagine professionale. Chiedeva CP_2 di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia per Controparte_3 essere manlevato in caso di accoglimento della domanda di garanzia del . CP_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la compagnia eccependo la inoperatività della polizza e la tardiva denuncia del sinistro, chiedendo il rigetto della avversa domanda.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il estendeva la Parte_1 domanda nei confronti dell' e della di lui compagnia di assicurazione. CP_1
Istruita la causa in via documentale, veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
Il Giudice, esaminati i profili di responsabilità dei soggetti coinvolti, accoglieva in parte la domanda, dichiarando la responsabilità del sig. ma rigettando CP_2 la domanda di risarcimento danni formulate dal sia nei confronti del Parte_1 convenuto principale che nei confronti dei chiamati in causa;
assorbite le domande di manleva, accoglieva la riconvenzionale formulata dall' condannando il CP_1
Condominio a corrispondergli quanto dovuto;
rigettava la domanda di risarcimento proposta nei confronti del che veniva condannato a pagare le spese di lite Parte_2 in favore del Condominio, che a sua volta veniva condannato a pagare le spese di costituzione all' Avvocato . Spese compensate tra tutti gli altri soggetti. CP_1
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello il , ritenendo la sentenza da riformare per i Parte_1 seguenti motivi:
A)- erronea ricostruzione in punto di “fatto” operata dalla sentenza impugnata;
inesistenza della estensione della domanda attorea ad opera del nei Parte_1 riguardi dell'avv. in sede di memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cpc. CP_1
Il Giudice aveva erroneamente ritenuto che la domanda fosse stata estesa nei confronti dell'Avv. , affermando testualmente che “in questo giudizio si CP_1 discute sulla responsabilità dell'amministratore per colpa e, a seguito delle difese di pag. 3/14 esso, sulle eventuali responsabilità del difensore dell'epoca”, sicché le deduzioni difensive non potevano essere interpretate quale estensione della domanda e che in ogni caso la stessa era subordinata all'effettivo accertamento della responsabilità dell'avv. . Inoltre, in sede di precisazione delle conclusioni il CP_1 Parte_1 aveva precisato di chiedere la declaratoria di responsabilità del convenuto dott.
e, nel caso, precisava che la domanda proposta nei riguardi del Controparte_2
dovesse intendersi estesa nei confronti dell'avv. CP_2 CP_1
Conseguenza dell'errore di interpretazione del primo Giudice, era stata la erronea regolazione delle spese processuali liquidate in favore del terzo, poste a carico del
. Parte_1
B) Erronea ed illegittima condanna del al pagamento delle spese Parte_1 processuali liquidate in favore dell'avv. , per omessa e/o erronea CP_1 valutazione del soggetto processuale “chiamante”. Obbligo di porre le spese processuali a carico del dott. , parte chiamante, in favore Controparte_2 dell'avv. , parte chiamata. Violazione del principio della soccombenza. CP_1
Il Giudice di prime cure aveva dunque sbagliato nel respingere la domanda nei confronti dell'avv. , ritenuta non provata, e nel condannare il al CP_1 Parte_1 pagamento delle spese di lite, tanto più che a carico del convenuto erano state poste nella misura del 50 %, mentre il era stato condannato a pagarle per Parte_1
l'intero. Al contrario, il avrebbe dovuto essere condannato al pagamento CP_2 delle spese e compensi del primo grado del giudizio in favore dell'avv.
[...]
. CP_1
C) Erroneità della sentenza impugnata per non aver fatto discendere dall'accertamento della responsabilità del convenuto , la condanna dello CP_2 stesso al risarcimento del danno;
ulteriore erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto non provata la sussistenza della circostanza relativa alla capienza della procedura esecutiva n. 16/2005: conseguente, palese violazione dell'art. 115 cod. proc. Civ.; ulteriore erroneità della sentenza per aver ritenuto non raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del danno. Conseguentemente: della erroneità della sentenza impugnata per il non corretto esame e la erronea valutazione della documentazione in atti;
ulteriore erroneità della sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibili i mezzi istruttori richiesti e articolati da parte attrice. Infine: erroneità della sentenza per violazione del principio relativo all'onere della prova.
pag. 4/14 Il Giudice aveva errato nella valutazione dei fatti di causa traendone conseguenze non rispondenti alle risultanze processuali: aveva accertato e dichiarato che l'amministratore non aveva svolto con la dovuta diligenza il proprio mandato, omettendo di condannare lo stesso al risarcimento del danno corrispondente alla somma di € 6.411,67, che per colpa del il non aveva CP_2 Parte_1 recuperato, sull'errato presupposto che non sarebbe stata fornita la prova che l'azione esecutiva dell'Amministratore nei confronti del condomino – e segnatamente la partecipazione al giudizio di espropriazione immobiliare – avrebbe sortito esito positivo, ovvero che a seguito della soddisfazione del creditore procedente (ovvero dell'istituto di credito) sarebbe residuato un importo tale da poter soddisfare la pretesa del . Il Giudice non aveva valutato che in data 26.7.2014 l'attore Parte_1 aveva depositato attestazione estratta dal portale “Aste giudiziarie” dalla quale si ricavava che il prezzo di aggiudicazione del bene oggetto di espropriazione risultava pari proprio all'importo indicato dal Condominio nei propri atti, ovvero € 141.000,00.
E il Giudice aveva errato anche nel non ammettere le prove orali richieste dal
, che certamente avrebbero comprovato l'assunto attoreo. Inoltre, il Parte_1
aveva provato il mancato incasso della somma di cui esso era creditore Parte_1 nei confronti del condòmino e la conseguente perdita economica dovuta a colpa dell'amministratore, come risultava dalla l'esibizione dei bilanci consuntivi a tutto il
2010. Il Giudice inoltre non aveva neanche valutato la fase di mediazione, nel corso del quale il Condominio aveva formulato una proposta estremamente vantaggiosa per il dott. . Né, infine, il Giudice aveva valutato in maniera idonea la mancata CP_2 contestazione delle controparti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Non venivano spiegate domande nei confronti della compagnia e CP_3 concludeva per la riforma della sentenza, nei sensi esposti, reiterando le richieste istruttorie, tra cui la richiesta di acquisizione presso la Cancelleria dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Bari della documentazione acquisita al fascicolo della procedura n. 16/2005, comprovante la aggiudicazione del compendio pignorato per la somma di € 141.000,00. Chiedeva, infine, la sospensione della esecutività della sentenza.
Costituzione Avv. CP_1
Si costituiva in giudizio l'Avv. che in via preliminare eccepiva la CP_1 formazione del giudicato sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado in pag. 5/14 danno del , atteso che quel capo della sentenza non era stato oggetto di Parte_1 gravame.
Nel merito, rilevava quanto segue:
a) in merito alla sostenuta erronea ricostruzione in punto di “fatto” operata dalla sentenza di prime cure
Il Giudice di prime cure non aveva operato alcun errore atteso che con la memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 cpc il aveva Parte_1 inequivocabilmente esteso la propria domanda nei confronti dell'avv. e della CP_1 di lui compagnia di Assicurazioni. Le affermazioni della difesa dell'appellante erano pertanto smentite dalla lettura degli atti.
b) in ordine alla sostenuta erronea ed illegittima condanna del al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. CP_1
Conseguentemente, corretta era stata la condanna del al Parte_1 pagamento delle spese di lite, atteso che il presupposto era costituito dalla estensione della domanda nei confronti del terzo chiamato, oltre che dal pieno accoglimento della domanda riconvenzionale.
c) in ordine agli ulteriori motivi di gravame
Con ulteriori motivi di gravame l'appellante aveva censurato la sentenza nella arte in cui, pur accertando e riconoscendo la responsabilità professionale del
, aveva disatteso – ritenendola non provata – la domanda di risarcimento CP_2 danni formulata. Anche sul punto la decisione del primo Giudice era immune da qualsivoglia menda oltre che sorretta da congrua motivazione. L'attore infatti non aveva dimostrato né che dalla vendita sarebbero residuate somme tali da garantire il soddisfacimento del credito né la impossibilità di recuperare aliunde dal condomino moroso il credito preteso;
e tale prova avrebbe potuto essere fornita solo in maniera documentale.
d) in ordine alla domanda di manleva formulata in primo grado dal convenuto dott. CP_4
Il rigetto della domanda risarcitoria formulata dal nei confronti del Parte_1 dott. aveva assorbito la domanda di manleva avanzata da quest'ultimo CP_2 nei confronti dell'Avv. . Nell'eventualità che il avesse CP_1 CP_2
pag. 6/14 riproposto detta domanda, venivano ribadite le circostanze già esposte in primo grado.
Appello incidentale condizionato.
In via cautelativa veniva proposto appello incidentale condizionato, volto, in caso di accoglimento dell'appello principale, ad ottenere pronuncia di condanna, in solido, secondo il grado di responsabilità ritenuto di Giustizia, o, nel caso, in via esclusiva, secondo il prudente apprezzamento della Corte, del , del Parte_1 dott. e delle “ al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_3 dell'Avv. Armenise delle spese e competenze di causa afferenti al primo grado CP_1 di giudizio, nella medesima misura liquidata dal Tribunale e/o in quella maggiore o minore che dovesse ritenersi di giustizia. Quanto ai rapporti con la Compagnia di assicurazione, venivano ribaditi i presupposti di validità e vigenza della polizza professionale.
Si opponeva all'ammissione delle richieste istruttorie oltre che all'istanza di acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva, formulata per la prima volta in appello;
riteneva non accoglibile la richiesta di sospensiva e concludeva per il rigetto del gravame, fatte salve le richieste di cui all'appello incidentale condizionato, vinte le spese di lite.
Costituzione IN
Si costituiva in giudizio il e, previa ricostruzione dei fatti processuali, CP_2 chiedeva in via preliminare la conferma della pronuncia di I grado nella parte in cui il era stato condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dall'avv. Parte_1
. Si opponeva alla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della CP_1 sentenza impugnata, non ricorrendone i presupposti. Chiedeva la conferma della sentenza di I grado nella parte in cui era stata rigettata la domanda di risarcimento danni formulata dal nei confronti del dott. , essendo destituite Parte_1 CP_2 di fondamento tutte le deduzioni svolte dall'appellante.
Appello incidentale.
Proponeva appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui era stata dichiarata la responsabilità del dott. nell'esecuzione CP_2 dell'incarico di amministratore, per non essersi sufficientemente attivato per il recupero dei crediti vantati dal Condominio nei confronti del sig. , in violazione Per_1 dei doveri di diligenza del buon padre di famiglia a norma dell'art. 1710 c.c. pag. 7/14 Preliminarmente, ribadiva come il rapporto di mandato si fosse chiuso il 30.5.2011 e quindi fosse regolato dall'art. 1129 e 1130 c.c. nella formulazione antecedente la
Legge n. 220 dell'11.12.2012, che prevedeva l'obbligo di riscuotere gli oneri condominiali ma non di procedere esecutivamente contro il condomino nei tempi previsti dall'attuale formulazione dell'art. 1129 c.c.; inoltre, alcuna responsabilità poteva essere ascritta al , atteso che, con riferimento agli oneri CP_2 condominiali pari ad €uro 3.215,54 maturati e non versati sino all'anno 2007, era stato conferito mandato all'avv. per la riscossione forzosa delle somme CP_1 ancora dovute, con procura alle liti riferita ad ogni fase e grado ed atti inerenti, conseguenti e successivi ivi, compresa l'esecuzione. Con missiva del 18.6.2008 l'Avv.
aveva informato l'amministratore che “si potrebbe procedere con intervento CP_1 tardivo nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al medesimo
Tribunale”, aggiungendo “a tal proposito ti comunico che a seguito del colloquio intercorso con la dott.ssa mi è stato riferito che la vendita del bene immobile Per_2 non è stata ancora effettuata e che comunque il sig. sta tentando di saldare CP_5 tutti i creditori al fine di bloccare la procedura esecutiva”: in base a ciò, la scelta di non procedere a tale intervento, che ovviamente avrebbe comportato ulteriori spese legali, non poteva essere intesa quale violazione degli obblighi contrattuali. Inoltre, con riferimento agli oneri condominiali maturati e non versati sino all'anno 2010, come da bilancio consuntivo al 31.12.2010, precisava che l'assemblea lo aveva approvato il giorno 10 marzo 2011 e l'incarico cessava nel maggio 2011. Si opponeva alla ammissione dlele richieste istruttorie e concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione e del gravame, oltre che per l'accoglimento dell'appello incidentale, vinte le spese di lite del solo secondo grado.
Costituzione Controparte_6
Si costituiva in giudizio la prendendo posizione sui fatti di Controparte_6 causa e sulle difese delle altre parti, ritenendo ingiustificate le accuse mosse nei confronti dell'Avv. che aveva diligentemente operato rispetto al mandato CP_1 conferitogli. Subordinatamente, nell'ipotesi di reiterazione della domanda di manleva, si ribadivano le circostanze già esposte in primo grado, osservando che, ove provata la copertura del sinistro, il risarcimento sarebbe stato soggetto alla franchigia contrattuale. Concludeva per il rigetto dell'appello e ogni ulteriore domanda proposta dall'altro appellato Dr. nei confronti dell'Avv. e, quindi, della CP_2 CP_1 deducente Compagnia in quanto infondata in fatto ed in diritto, con spese da porsi a pag. 8/14 carico di chi di dovere, formulando separate conclusioni da valersi nell'ipotesi di manleva.
Così definita la posizione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione
4: motivi della decisione.
In via preliminare va dichiarato che per quanto riguarda la parte della sentenza con la quale il era stato condannato a pagare all'Avvocato le Parte_1 CP_1 spese riferite alla procedura monitoria, la stessa non è stata oggetto di appello e pertanto si è formato il giudicato su detta parte della pronuncia.
Nel merito, la Corte ritiene di dove procedere alla disamina dei vari motivi di appello principale ed incidentale secondo la loro rilevanza ai fini della decisione.
Il primo e secondo motivo dell'appello principale possono essere trattati congiuntamente.
4.1: primo e secondo motivo di appello. Erronea ricostruzione in punto di
“fatto” operata dalla sentenza impugnata;
inesistenza della estensione della domanda attorea ad opera del nei riguardi dell'avv. Parte_1 [...]
in sede di memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cpc;
erronea ed CP_1 illegittima condanna del al pagamento delle spese processuali Parte_1 liquidate in favore dell'avv. , per omessa e/o erronea CP_1 valutazione del soggetto processuale “chiamante”. Obbligo di porre le spese processuali a carico del dott. , parte chiamante, in Controparte_2 favore dell'avv. , parte chiamata. Violazione del principio della CP_1 soccombenza.
Entrambi i motivi di appello hanno ad oggetto, sia pure sotto profili differenti, la condanna del al pagamento dlele spese di lite in favore dell'Avv. Parte_1
. CP_1
Gli stessi sono infondati.
Al di là della oggettiva ed inequivocabile estensione della domanda di condanna nei confronti dell'Avv. , come si evince anche dal tenore letterale della CP_1 comparsa conclusionale e dalle note di replica, il : Parte_1
- È risultato soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale dell'Avv.
e quindi dichiarato debitore della prestazione effettuata in favore del CP_1
Condominio, stimata in €uro 754,63; pag. 9/14 - È risultato soccombente rispetto alla domanda formulata in maniera diretta nei confronti dell'Avv. , di cui in comparsa conclusionale aveva chiesto CP_1
l'accertamento di responsabilità per non aver curato il recupero della somma di cui il Condominio era creditore, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento dei danni.
La sentenza di primo grado è stata correttamente motivata, si presenta priva di vizi logico-giuridici e non presenta alcun errore di interpretazione dei fatti e degli atti processuali né si presta ad una lettura equivoca, essendo stati esplicitati con chiarezza tutti i passaggi della motivazione.
4.2: terzo motivo di appello. Erroneità della sentenza impugnata per non aver fatto discendere dall'accertamento della responsabilità del convenuto
, la condanna dello stesso al risarcimento del danno;
ulteriore CP_2 erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto non provata la sussistenza della circostanza relativa alla capienza della procedura esecutiva n. 16/2005: conseguente, palese violazione dell'art. 115 cod. proc. Civ.; ulteriore erroneità della sentenza per aver ritenuto non raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del danno. Conseguentemente: della erroneità della sentenza impugnata per il non corretto esame e la erronea valutazione della documentazione in atti;
ulteriore erroneità della sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibili i mezzi istruttori richiesti e articolati da parte attrice. Infine: erroneità della sentenza per violazione del principio relativo all'onere della prova.
Le argomentazioni di cui al terzo motivo di appello vanno affrontate in maniera unitaria all'appello incidentale spiegato dal . CP_2
Quanto alla violazione del principio di non contestazione, ritiene la Corte di dare seguito ai principi ribaditi da ultimo da Cassazione civile, sez. III, 24/03/2025, n.
78411, sicché non può ritenersi violato detto principio – ed il conseguente onere probatorio – rispetto ad asserzioni difensive non integranti fatti specifici né rispetto a documenti.
1 Il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. deve avere ad oggetto fatti storici posti a base delle domande e delle eccezioni e non riguarda le conclusioni desumibili dalla valutazione dei documenti. L'onere di contestazione riguarda dunque le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria, la cui valutazione è rimessa al giudice. pag. 10/14 Nel merito, l'appellante ritiene che il Giudice, pur avendo accertato che l'amministratore non avesse svolto, con la dovuta diligenza, il proprio mandato, avesse errato nel non disporne la condanna al risarcimento del danno corrispondente nella misura corrispondente alla somma che il non aveva recuperato. Il Parte_1
, dal suo canto, ha chiesto la riforma della sentenza sul punto, ritenendo CP_2 di non essere incorso in alcuna responsabilità.
Ritiene la Corte che il comportamento dell'Amministratore del quale Parte_1 mandatario dell'Assemblea nel caso di specie sia stato valutato in maniera non del tutto adeguata da parte del Giudice di prime cure che ha sottolineato, con riferimento alla responsabilità del , come la stessa potesse configurarsi sotto un CP_2 duplice profilo: per i crediti maturati dal sino all'anno 2007 e per quelli Parte_1 successivi, sino al bilancio 2010.
Orbene, quanto a quest'ultimo periodo, è evidente l'errore in cui è incorso il
Giudice di prime cure, atteso che il è cessato dalla carica pochi mesi dopo CP_2
l'approvazione del bilancio, sicché alcuna responsabilità può essere riconosciuta, anche sotto un ulteriore profilo, riguardante l'onere probatorio incombente sull'originario attore: il Condominio non ha dimostrato – ma solo dichiarato –
l'intervenuto decesso del debitore;
non ha dimostrato di essersi attivato per procedere al recupero del saldo passivo né nei confronti del debitore né nei confronti di eventuali chiamati all'eredità; non ha dimostrato, infine, di avere posto in essere ogni azione utile alla salvaguardia del credito né che, all'esito della vendita dell'immobile, siano residuate somme utili a soddisfare altri crediti. A ciò non poteva supplire l'istanza di acquisizione del fascicolo della procedura, di cui la parte avrebbe potuto prendere comunque visione, in quanto creditrice. Da ultimo, si osserva che ove il Condominio avesse voluto realmente perseguire il proprio credito, avrebbe potuto spiegare intervento nella procedura esecutiva anche dopo la cessazione della carica del , atteso che il bene posto in vendita venne aggiudicato in data 9 CP_2 settembre 2011, allorquando era in carica un altro Amministratore.
Trattasi, a ben vedere, di tutte circostanze che avrebbero dovuto essere dimostrate documentalmente, sicché legittimo è apparso anche il diniego di ammissione delle prove orali che pertanto viene confermato da questa Corte. Né rileva in alcun modo la mediazione, atteso che, per il dichiarato vulnus probatorio, non è stato riconosciuto al alcun risarcimento, sicché non può in alcun Parte_1
pag. 11/14 modo rapportarsi la eventuale convenienza della proposta avanzata in mediazione rispetto all'esito finale della lite.
Quanto alla responsabilità dell'Amministratore per i crediti maturati sino all'anno
2007, dalla corrispondenza intercorsa con il difensore del Condominio è emerso come il recupero del credito in sede di esecuzione immobiliare avrebbe comportato comunque dei rischi, atteso che si sarebbe dovuto spiegare un intervento tardivo, rispetto ad un credito che è stato indicato in €uro 90.000,00 quanto alla sola sorta capitale, esclusi pertanto gli eventuali interessi e spese poi maturati e liquidati dal
Giudice. Né la parte attrice ha dimostrato, si ribadisce, che all'esito della vendita siano residuate somme con le quali il Condominio avrebbe visto soddisfatto il proprio credito.
Per quanto esposto, ritiene la Corte che nemmeno con riferimento alla prima frazione del credito possa configurarsi una responsabilità del , il cui CP_2 appello incidentale viene pertanto accolto.
Il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento di ogni altra questione sottoposta all'attenzione della Corte, ivi compreso l'appello incidentale condizionato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado vengono liquidate in base al principio della soccombenza, attribuita al sia nei confronti dell'Avv. che del Parte_1 CP_1 dott. , applicandosi lo scaglione di valore della domanda e ai minimi CP_2 tariffari, data la semplicità delle questioni trattate. Quanto alle Controparte_6 nel presente grado non è stata spiegata alcuna domanda a titolo principale nei confronti della stessa. Tuttavia, come da principio consolidato in Giurisprudenza2, dal quale non v'è motivo di discostarsi, le stesse vanno poste a carico del e Parte_1 solo per il presente grado, non essendo stato spiegato appello incidentale dalla quanto alla compensazione di quelle di primo grado. CP_7
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta 2 Cassazione civile sez. III, 07/03/2024, n. 6144: In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato. pag. 12/14 integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1004/2021, promossa da Parte_1
, in persona del suo amministratore p.t., legale rappresentante,
contro
Avv.
[...]
– appellante incidentale – e CP_1 Controparte_2 [...]
in persona dei suoi legali rappresentanti, ogni contraria istanza CP_3 disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale;
b) A riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello incidentale e per l'effetto rigetta la domanda proposta dal per l'accertamento della Parte_1 responsabilità di nell'esecuzione dell'incarico di Controparte_2
Amministratore;
c) Condanna il , in persona del suo amministratore p.t., Parte_1 legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
, e in persona dei suoi
[...] Controparte_2 Controparte_3 legali rappresentanti, che, come da motivazione, liquida: in favore di CP_2
, in euro 2.540,00 quanto al primo grado ed in €uro 2.906,00 quanto al
[...] presente grado, oltre rimborso for. 15 %, CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna, oltre il rimborso del CU corrisposto per l'appello incidentale;
in favore di , in €uro 2.906,00 quanto al presente CP_1 grado, oltre rimborso for. 15 %, CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna, oltre il rimborso del CU corrisposto per l'appello incidentale;
in favore di in €uro 2.906,00 quanto al Controparte_3 presente grado, oltre rimborso for. 15 %, CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna;
d) Conferma nel resto la sentenza appellata;
pag. 13/14 e) Dichiara che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 14/14