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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. RD MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa ZI EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 326 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020 pendente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore (n.il Persona_1
19.11.2011), rappresentati e difesi, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv.
TR RU
- APPELLANTI -
CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.iva ), rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Paolo Mormando;
1 - APPELLATA -
NONCHÉ
(C.F. ), residente a [...] C.F._2
Pindemonte n. 29;
- APPELLATO CONTUMACE –
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte sostitutive della comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 settembre 2022, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “la presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da , in Parte_1
proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nei Persona_1
confronti di e il primo in qualità di CP_2 Controparte_3
proprietario e conducente della Ford Focus coinvolta nell'incidente stradale di cui a breve si dirà e la seconda quale compagnia assicuratrice del medesimo – per il sinistro stradale mortale occorso a , Parte_2
che nell'occasione si trovava alla guida del veicolo Opel Corsa, e figlio minore del Controparte_4
predetto, trasportato sul veicolo del padre (assieme alla al fratello ), in data 6.1.2015 intorno Pt_1 Per_1
alle ore 17.00 circa, sulla strada SP 111, a causa dell'impatto frontale tra le due vetture, cagionato per esclusiva responsabilità del il quale, in stato di ebbrezza alcolica, nel percorrere la curva destrorsa CP_2
che incontrava nel proprio senso di marcia, usciva dalla corsia di sua pertinenza invadendo quella percorsa dalla Opel della famiglia provocandone lo scontro. Costituitasi in giudizio, la Per_1 Controparte_1
ha contestato in fatto ed in diritto le pretese attoree, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione, nonché l'operare del massimale previsto dalla polizza sottoscritta con il Guida, e replicando che
l'incidente mortale, con riguardo al , fosse da ascrivere alla responsabilità esclusiva o Parte_2
concorrente di costui, che al momento del sinistro non indossava le cinture di sicurezza e, con riferimento al quantum risarcitorio richiesto, impugnandone l'ammontare. ritualmente citato, non ha CP_2
2 inteso costituirsi in giudizio ed il processo è continuato in sua contumacia. Istruita la causa a mezzo delle prove orali, all'udienza del 5.11.2019 la controversia è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. Nelle more del giudizio, la ha versato in favore della Controparte_1 Pt_1
provvisionale pari ad € 350.000,00.”
Con sentenza n. 358/2020, depositata in data 6.02.2020, il Tribunale di Lecce – premesso che il danno per la perdita del piccolo era già stato oggetto di Controparte_4
risarcimento da parte della compagnia assicuratrice e non formava oggetto di alcuna domanda - ha accolto parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, ha condannato e la , in solido, a corrispondere CP_2 Controparte_1
in favore di la somma di € 515.167,25, di cui € 180.000,00 a titolo Parte_1
di risarcimento danni dalla medesima patiti ed € 335.167,25, quale ammontare del risarcimento in favore del minore , detratto l'ammontare della Persona_1
provvisionale di € 350.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pronuncia al soddisfo;
ha condannato, altresì, le parti convenute, in solido, alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate per l'intero in €
1.521,51 per spese vive ed € 21.387,00 per competenze professionali, oltre a rsf, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dell'avv. TR RU, dichiaratasi antistataria.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti in data 11.05.2020,
[...]
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su Parte_1
ha interposto appello avverso la citata pronuncia, affidandolo ai motivi Persona_1
di cui appresso, e ha chiesto alla Corte, in parziale riforma della sentenza n. 358/2020 pubblicata dal Tribunale di Lecce, di accogliere l'appello e, per l'effetto, di condannare il sig. in solido con la al CP_2 Controparte_5
risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti dall'appellante in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, in conseguenza del sinistro, come meglio indicato in parte motiva, nella misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo, detratto quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del
3 doppio grado giudizio, ivi comprese le spese generali, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria. In via istruttoria, parte appellante ha chiesto l'ammissione dei capitoli di prova articolati nelle note ex art. 183 n. 2 cpc.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25.09.2020, si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_3
proposto dalla sig.ra in proprio e nella qualità di esercente la Parte_1
potestà genitoriale sul minore , in quanto assolutamente infondato sia in Persona_1
fatto che in diritto, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio in favore della Controparte_1
In via istruttoria, l'appellata si è opposta all'ammissione della prova per testi chiesta ed articolata da controparte, in quanto del tutto inammissibile atteso che l'appellante, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, non ha reiterato la richiesta ed ha manifestato con tale inequivoco comportamento la volontà di rinunciare a tale mezzo istruttorio.
è rimasto contumace anche nel corso del secondo grado di giudizio. CP_2
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, e fatte precisare le conclusioni alle parti, con ordinanza 14.09.2022, il Collegio ha introitato la causa per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame (rubricato “Sottostima della misura-base del danno non patrimoniale -Violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c.”), parte appellante lamenta che il danno “non patrimoniale” in favore di , vedova di Parte_1 Parte_2
nonché di , figlio del sia stato inadeguatamente
[...] Persona_1 Per_1
liquidato - in una erronea applicazione delle tabelle milanesi vigenti ratione temporis - in misura prossima ai minimi per l'attrice, e in misura inferiore ai valori medi per il figlio, nonostante nella specie ricorrano circostanze – incomprensibilmente trascurate dal Tribunale - ampiamente idonee a giustificare una liquidazione del
4 danno largamente superiore alla media risultante dalla tabella milanese, e tendente alla misura massima.
2. Con il secondo motivo di grave (rubricato "Mancata personalizzazione del danno non patrimoniale - Violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c.”), la difesa appellante lamenta l'omessa personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato dal primo giudice, il quale ha, in parte, trascurato e, in parte, ritenuto irrilevanti alcune circostanze dedotte da parte attrice, che avrebbero diversamente influito sull'importo da liquidare.
Il Tribunale avrebbe inoltre commesso l'errore logico di rigettare dapprima le istanze istruttorie volte a dimostrare le specificità del caso concreto (e, quindi, a giustificare la personalizzazione del danno), per poi negare la richiesta personalizzazione.
3. Le censure in esame – che possono essere esaminate congiuntamente per motivi di ordine logico - sono da ritenersi fondate nei limiti di cui appresso.
3.1. E' noto che, con la pronuncia n. 10579 del 21.04.2021, la Corte di Cassazione
– dopo avere sottoposto a disamina critica le metodologie di liquidazione del danno da perdita parentale all'epoca utilizzate nelle tabelle di Milano (con l'adozione di un'opzione di liquidazione ricompresa fra un valore minimo ed un valore massimo, suscettibile di personalizzazione per il singolo caso concreto, al di sotto o al di sopra delle soglie previste) e nelle tabelle di Roma, (con l'adozione di un'opzione di liquidazione del danno da perdita parentale sulla base di un sistema a punto variabile) - ha affermato che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale debba essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare dei correttivi sull'importo finale in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una
5 liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Nella medesima sentenza la
Corte di cassazione ha rilevato che le tabelle milanesi (nella versione all'epoca vigente) non rispondevano ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale.
Ebbene, a seguito dell'orientamento espresso nella citata sentenza, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale, rendendo pubblica, nel giugno del 2022, una nuova versione delle tabelle di liquidazione di tale danno e nella quale “ Si è…partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, edizione 2021 (valori aggiornati all'1.01.2021), largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di nonché per il caso di perdita di CodiceFiscale_3
fratelli/nipoti rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20 e proponendo poi una distribuzione dei punti: secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali E poiché i valori monetari della Tabella Edizione 2022 sono stati calcolati in base a quelli già applicati nella precedente Tabella 2021, con le successive Tabelle
“edizione 2024” i valori monetari espressi nella Tabella Edizione 2022 sono stati rivalutati dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268% (coefficiente di rivalutazione =
1,162268).
Ciò posto, tenuto conto della sconfessione, da parte della più recente giurisprudenza, del criterio di liquidazione del danno da perdita parentale adottato dal primo giudice e fondato sulla individuazione di un tetto minimo e di un tetto massimo, in quanto
6 “la tabella, così concepita, non realizza…. l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe essere connaturato” e dovendo, pertanto, ritenersi fondata la prospettazione di parte appellante circa l'inadeguatezza della liquidazione del danno da perdita parentale utilizzata dal primo giudice, imponendosi una rideterminazione delle poste risarcitorie da riconoscersi agli attori - nei limiti in cui dovute - per la perdita del rapporto parentale con va data applicazione - in linea con la più Parte_2
recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte - alle ultime tabelle milanesi, rielaborate e rese pubbliche nel giugno 2022, nell'edizione del 2024, cioè nella versione vigente al momento della liquidazione del danno.
3.2. Ebbene, nella sezione “Tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto” è prevista: una “Forbice della tabella genitori/figli/coniuge ed assimilati, con i valori monetari aggiornati all'1.1.2024: da € 195.551,59→ a € 391.103,18”; un “valore punto” pari ad € 3.911,00 (€ 391.103,18/100); una previsione di punti attribuibili pari a 118
(con cap di € 391.103,18); un calcolo risarcitorio a partire da 0 incrementato dell'importo legato ai punti attribuibili.
Le nuove tabelle milanesi - che possono essere applicate anche in difetto di una specifica richiesta della parte sul punto, in quanto vigenti al momento della liquidazione del danno - consentono di operare una valutazione semioggettiva, per determinare, in via presuntiva, in che misura si è manifestata, a seguito della morte del congiunto, la sofferenza soggettiva e le compromissioni di carattere dinamico relazionale patite dalla vittima secondaria. I criteri elaborati dalle tabelle per l'attribuzione dei punti coincidono con quelli utilizzati dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta). Le nuove tabelle distinguono, tra le circostanze indicate come rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punti da convertire in risarcimento monetario, le prime quattro (età della vittima primaria e secondaria, convivenza, esistenza di altri superstiti), aventi natura “oggettiva” e, quindi, “provabili” anche con documenti anagrafici, dalla quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione
7 affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), di natura
“soggettiva” e riguardante sia gli aspetti cc.dd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti cc.dd. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore).
3.3. In altre parole, e con particolare riferimento ai parametri di cui alla lettera “E”, il nuovo sistema ha introdotto una tecnica di “personalizzazione” più precisa del risarcimento, tenendo conto di fattori specifici del caso concreto. Resta salva la possibilità di applicare correttivi, purché essa sia adeguatamente motivata, e solo in caso di particolarità che giustifichino una deviazione dai valori tabellari. Le nuove tabelle milanesi sulla liquidazione del danno non patrimoniale superano, in definitiva,
l'inadeguatezza delle precedenti versioni, inidonee a garantire l'adeguata e necessaria personalizzazione del danno alle circostanze del caso concreto
(sconvolgimento della propria esistenza, impossibilità di godere di un menage familiare come desiderato, impossibilità di crescere la prole con il partner, ecc.), perché fondate non sulla tecnica del punto, ma sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro.
3.4. Di tale nuovo sistema di liquidazione (e di personalizzazione) si deve, come detto, tener conto in questa sede ai fini della liquidazione del danno in favore degli appellanti.
E' il caso, altresì, di ricordare che, quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea di principio, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. civ., sez. un. 26792/2008). Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della
Suprema Corte (Cass. civ. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre
8 e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass. civ., sez.
III, 24 aprile 2019, n. 11212), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (Cass. n. 26140 del 7 settembre 2023).
3.5. Alla luce di quanto appena chiarito, e facendo applicazione dei criteri in precedenza riportati, l'applicazione delle tabelle di Milano nella loro più recente formulazione porta a riconoscere a il seguente punteggio: Parte_1
1) età della vittima primaria (quando è deceduto, il sig. veva 35 anni): Per_1
22 punti
2) età della vittima secondaria (al momento della morte del coniuge, la sig.ra aveva 24 anni): 20 punti Pt_1
3) i coniugi convivevano: 24 punti
4) nel nucleo familiare vi è un solo superstite (il figlio ): 14 punti Per_1
5) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (è attribuibile un punteggio fino a 30 punti): 27 punti, essendo ragionevole l'attribuzione alla relazione affettiva intercorrente fra i conviventi di una presumibile qualità ed intensità superiore ai valori medi, avuto riguardo alla stabilità ed alla durata del rapporto affettivo intercorrente tra la vittima primaria e la vittima secondaria (i due intrattenevano una relazione stabile dal 2009) all'interno del quale il progetto di vita comune era stato ulteriormente rafforzato dalla condivisa esperienza di doppia genitorialità e, nello stesso tempo e correlativamente, allo sconvolgimento interiore patito
9 dalla sig.ra privata della possibilità di realizzare i progetti di vita e familiari Pt_1
avviati e coltivati con il compagno e padre dei suoi figli.
Essendo previsto un valore-punto pari ad euro 3.911,00, ne consegue una riforma della sentenza impugnata, con la rideterminazione della somma dovuta in favore di a titolo di danno non patrimoniale da Parte_1
perdita del rapporto parentale con il partner, nel maggiore importo di €
391.103,00, da cui deve essere defalcato l'importo di € 175.000,00, già ricevuto dall'attrice a titolo di provvisionale ex art. 147 C.d.A..
3.6. Quanto alle ulteriori doglianze formulate da parte appellante, con riferimento alle circostanze che la stessa ha chiesto di provare in primo grado
(in particolare, che e il suo defunto compagno avevano Parte_1
progettato di sposarsi e di avere altri figli;
che la stessa dopo la morte del compagno non ha avuto altre relazioni, dedicandosi unicamente alla crescita del figlio superstite;
che la donna si reca frequentemente al cimitero sulla tomba del marito, ecc.) e che il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevanti ai fini della dimostrazione della “maggiore sofferenza” patita dall'attrice, in quanto volte a dar prova di uno stato di afflizione già di per sé desumibile dalla tragicità dell'evento, giova precisare che di esse si è tenuto conto nella perimetrazione del danno da lesione alla relazione affettiva.
3.7. Parimenti, e sempre in applicazione delle summenzionate tabelle, si attribuisce a la seguente sommatoria di punti: Persona_1
1) età della vittima primaria (quando è deceduto, il sig. veva 35 anni): Per_1
22 punti
2) età della vittima secondaria (al momento della morte del padre,
[...]
aveva 4 anni): 28 punti Per_1
3) il bambino conviveva con la vittima: 16 punti
4) nel nucleo familiare vi è un solo superstite (la madre): 14 punti
10 5) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (è attribuibile un punteggio fino a 30 punti): 27 punti, in virtù della ritenuta necessità di riconoscere un punteggio prossimo al massimo tabellare, attesa la giovanissima età della vittima secondaria, che dovrà crescere definitivamente privato dell'affetto genitoriale e della insostituibile figura di riferimento rappresentata dal padre, con tutte le prevedibili conseguenze sul piano psicologico e relazionale. Essendo previsto un valore- punto pari ad euro 3.911,00, ne consegue la riforma della sentenza impugnata, con la rideterminazione della somma dovuta in favore di a Persona_1
titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, nel maggiore importo di euro € 391.103,00, da cui deve essere defalcato l'importo di €
175.000,00, già ricevuto dall'attrice a titolo di provvisionale ex art. 147 C.d.A.
4. Con il terzo motivo di gravame (rubricato “Erroneo rigetto della domanda di risarcimento delle spese funerarie - Violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c.”), la difesa appellante impugna il capo della sentenza di primo grado con cui il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento delle spese funerarie asseritamente sostenute dall'attrice, ritenendo che “non v'è prova del pagamento, da parte della delle spese occorse per far fronte alle spese funerarie della vittima, che Pt_1
risultano sostenute da un terzo estraneo al presente giudizio”.
A fondamento della domanda di risarcimento del danno de quo, Parte_1
ha depositato una ricevuta rilasciata dalla agenzia funebre “San Giovanni” di
[...]
Veglie. Tale ricevuta risulta, tuttavia, emessa al nome di ”, madre Parte_3
dell'odierna appellante. Ebbene, sostiene quest'ultima che, posto che al momento della celebrazione delle esequie del marito ella era ancora degente in ospedale, a causa delle lesioni riportate a seguito dell'incidente che ha visto la morte del marito e del figlioletto, era inevitabile che le spese funerarie fossero anticipate da un prossimo familiare, nella specie, la madre della Pt_1
Il Tribunale avrebbe errato anche nel rigettate l'istanza di escussione testimoniale di
, ritenendola incapace a deporre ex art. 246 c.p.c., nonostante la Parte_3
madre non avesse all'evidenza alcun interesse ad intervenire in giudizio.
11 Sostiene, da ultimo, la difesa appellante, che, poiché il costo delle esequie grava per legge, ai sensi dell'articolo 754 c.c., su quest'ultima avrebbe Parte_1
comunque il diritto al relativo risarcimento. Invero, la circostanza che le spese siano state anticipate dalla madre dell'odierna appellante sarebbe del tutto irrilevante, giacché per escludere la risarcibilità del danno rappresentato dalla insorgenza di un debito non basta dimostrare che quel debito sia stato pagato da altri, ma occorre dimostrare che il LV (nella specie, ) abbia rinunciato a qualsiasi Parte_3
restituzione da parte dell'effettivo danneggiato ( . Parte_1
4.1. Il motivo è infondato.
Come dianzi anticipato, dalla documentazione versata in atti da Parte_1
emerge soltanto che al pagamento delle spese funerarie ha provveduto
[...] [...]
Pt_3
Va, innanzitutto, osservato che il richiamo all'art. 754 cod. civ., invocato dall'appellante, non è di per sé sufficiente a far ritenere che le spese funerarie siano state sostenute (o saranno sostenute in futuro) dall'odierna attrice, non potendosi escludere – in difetto di prova contraria – che di tali spese si sia fatta carico la madre della stessa a titolo di liberalità.
Ancora, va considerato che l'appellante né ha provato di avere, una volta recuperata la piena operatività dei gesti della vita quotidiana, provveduto a rifondere alla madre l'importo da quest'ultima anticipato per il pagamento delle spese funerarie, eventualmente al momento di riscossione della provvisionale incassata, né ha provato l'esistenza di un accordo tra lei e la madre in forza del quale la somma sarebbe stata restituita alla madre solo allorquando la figlia, all'esito dell'accoglimento delle domande proposte nel presente giudizio, avrebbe avuto la disponibilità della provvista a tal fine necessaria.
Deve poi sottolinearsi che infondatamente parte appellante attribuisce il mancato assolvimento del proprio onere della prova alla circostanza che il Tribunale abbia ritenuto di non ammettere la deposizione della madre ritenendo Parte_3
12 quest'ultima incapace a deporre. Dalla lettura delle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., depositate in data 6.12.2016, si evince, infatti, che nessuno dei capitoli di prova articolati da parte attrice era diretto a dar prova dell'avvenuta restituzione delle somme di cui si tratta, ovvero della sussistenza di una pretesa restitutoria da parte della madre. Sicché, anche se la madre fosse stata ammessa a deporre in sede testimoniale, nulla avrebbe potuto aggiungere – dati i capitoli di prova formulati dalla
– a supporto della tesi attorea. Pt_1
Peraltro, non può farsi a meno di notare che con l'atto introduttivo del giudizio, in primo grado, l'attrice affermava che “come sarà dimostrato a tempo debito, la sig.ra Pt_3
ha solo anticipato tale importo, che le è stato poi rifuso dalla odierna attrice” (pag. 9 atto di citazione). Ma che tale affermazione contrasta con quanto successivamente dedotto nell'atto di appello, ove si legge che tale somma “ovviamente non poteva non esserle restituita dalla figlia se non quando, per effetto dell'accoglimento della propria domanda giudiziale, avrebbe avuto la provvista necessaria per la suddetta restituzione”.
È evidente, da quanto appena riportato, che la stessa difesa attorea, non solo non ha provato i fatti posti alla base della propria pretesa risarcitoria sul punto in esame, ma
è anche incorsa in contraddizione nell'allegazione degli stessi, da ciò conseguendo il rigetto del motivo in esame.
5. Con il quarto motivo di gravame (rubricato “Erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita delle elargizioni del defunto -Violazione degli artt.
1223 e 1226 c.c.”), la difesa appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subìto dalla in conseguenza della perdita dell'apporto economico del defunto Pt_1
compagno, e ciò in quanto l'attrice non avrebbe fornito la prova “di non essere percettrice di propri redditi”. Specificamente, il primo giudice ha “dedotto” – a parere dell'appellante, del tutto ingiustificatamente - che anche la Sig.ra fosse, Pt_1
verosimilmente, percettrice di redditi “in nero”, e ciò, nonostante la stessa abbia tempestivamente depositato in giudizio (all.to 28 al fasc. di 1° grado) lo “Stato occupazionale” rilasciato dal centro per l'impiego di Francavilla ex art. 15 l.
13 12.11.2011 n. 183, da cui risulta che, al momento del sinistro, ella versava in stato di disoccupazione.
5.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Secondo l'ormai costante orientamento della Suprema Corte, “i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (art. 143, 433 c.c.), che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà
e di costume - il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2003, n.
12124).
5.2. Orbene, dall'istruttoria svolta in primo grado risulta accertato: a) che il sig. on percepiva un reddito stabile e che svolgeva saltuariamente il lavoro di Per_1
imbianchino e intonacatore, seppur sprovvisto di un regolare contratto di lavoro (v. prova testimoniale ud. 18.07.2017, dichiarazioni rese dal teste;
b) che il Tes_1
provvedeva al pagamento dei canoni di locazione dell'abitazione che Per_1
condivideva con la compagna e con i due figli, nonché al pagamento di tutte le relative utenze;
c) che dallo stato occupazionale versato in atti dall'odierna appellante risulta che la stessa non percepiva redditi propri;
d) che la sig.ra non risulta Pt_1
percettrice di alcuna entrata concorrente con le erogazioni che, presuntivamente, avrebbe derivato dal reddito di lavoro del sig. Per_1
5.3. Ciò posto, ritiene il Collegio, che, avendo la fornito prova del proprio Pt_1
stato di disoccupazione, non è da lei esigibile alcuna prova ulteriore della mancanza
14 di una qualsivoglia sua occupazione (non potendosi desumere, come fatto dal
Tribunale, che la stessa lavorasse in nero, sol perché il compagno versava in tale condizione lavorativa); ed essendo emerso in sede istruttoria che il - pur Per_1
in assenza di un contratto di lavoro regolare – provvedeva ordinariamente al sostentamento non solo dei due figli, ma anche della (provvedendo in generale Pt_1
alle spese familiari), in favore di quest'ultima deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da perdita delle elargizioni erogate dal defunto.
5.4. Rilevato quanto fin qui detto sul piano dell'an, e venendo al quantum debeatur, la
Corte osserva, in via generale, che, in difetto di prova circa la misura effettiva del reddito percepito in vita dal defunto - tenuto conto che il fondamento normativo dell'operazione di liquidazione in tal caso deve essere rinvenuto non nella diretta applicazione dell' art. 137 cod. ass., che si riferisce solo all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e non anche all'azione nei confronti del responsabile (Cass. 21/02/2001 n. 2512; Cass. 11/02/1999 n. 1166; Cass.
11/06/1990 n. 5672), bensì nell'art. 1226 c.c. (Cass. n. 2463/2020), che impone al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa, quando lo stesso non possa essere provato nel suo preciso ammontare - ben può ricorrersi al succitato art. 137 cod. ass. come parametro della liquidazione equitativa da operarsi.
5.4.1. Nello specifico, pertanto, si è al cospetto di un soggetto che, al momento della morte, viveva ancora di lavori saltuari dai quali derivava certamente un reddito che consentiva di soddisfare le esigenze del nucleo familiare ma che, proprio in ragione della occasionalità dei rapporti lavorativi, non può essere provato nel suo esatto ammontare. Nel caso di specie, dunque, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, è possibile utilizzare criteri equitativi di liquidazione del danno e, nello specifico, può farsi ricorso come parametro della richiesta liquidazione al criterio del triplo dell'assegno sociale, di cui all'art. 137 D. Lgs. 209 del 2005, cui è consentito ricorrere quando il giudice di merito accerti che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato.
15 5.5. Tanto premesso, la Corte, per quanto riguarda la quantificazione del danno patrimoniale subito dalla (ed anche dal figlio minore sopravvissuto) per la Pt_1
perdita delle elargizioni che il defunto avrebbe erogato in suo favore con riferimento al periodo successivo alla sua morte a seguito del sinistro, ritiene di dover tenere distinto il periodo che va dalla data del sinistro (6.01.2015) fino alla data della presente decisione (nel quale il danno rileva come danno emergente), da quello successivo alla presente decisione (nel quale il danno rileva come danno riflesso da lucro cessante).
5.5.1. Ebbene, nel primo periodo, della durata di 11 anni, appare razionale, nell'applicazione del criterio equitativo di cui si è detto, utilizzare come base di calcolo, la media del triplo dell'assegno sociale annuo riferita agli 11 anni di durata del periodo, corrispondente ad € 18.508,13 (così determinata: somma degli importi corrispondenti al triplo dell'assegno sociale annuo - reperito, per ciascun anno, nelle apposite tabelle - per gli anni dal 2015 al 2025, pari ad € 203.589,38 diviso per il numero di anni ricompresi nel periodo considerato, cioè, 11).
5.5.2. Al fine, poi, di determinare il quantum spettante alla ed al figlio minore Pt_1
sopravvissuto, occorre preliminarmente stabilire quale parte dell'importo, come sopra determinato, il defunto avrebbe trattenuto per le proprie esigenze (cd. quota sibi) e quanto avrebbe corrisposto alla moglie ed al figlio sopravvissuto. In proposito,
è ragionevole supporre che il avrebbe destinato a sé 1/3 di tale somma Per_1
(pari ad euro 67.865,00), per destinare al figlio ed alla compagna, ciascuno, un ulteriore 1/3 e, pertanto, l'identico importo di € 67.865,00 per ognuno di essi.)
5.6. Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale da perdita delle future elargizioni erogate dal defunto in favore degli attori per il periodo successivo alla data della decisione (cd. danno riflesso da lucro cessante), va, in primo luogo, osservato come un tale danno sia equiparabile alla perdita di una rendita, i cui ratei sono pari alle elargizioni della vittima in favore dei propri congiunti.
16 Ai fini di una corretta quantificazione di tale importo, che tenga conto delle esigenze di attualizzazione del danno, occorre fare ricorso – come si dirà meglio più avanti – alle tabelle a tal fine realizzate e approvate dall'Osservatorio di Milano il 14 dicembre
2022, le quali utilizzano una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri:
1. la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato, 2.
l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione,
3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, 4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione); i relativi valori sono forniti dall'ISTAT e la tabella è basata sulla mortalità del 2022 (nell'aggiornamento 2024), 5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al novembre 2023 (nell'aggiornamento 2024), 6. una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del 2023) (nell'aggiornamento 2024).
5.6.1. Ciò posto, presupponendo che il sarebbe vissuto fino all'età di 82 Per_1
anni (sulla base dell'aspettativa di vita risultante dagli indici ISTAT degli uomini in
Italia), considerato che, in mancanza di prova del reddito effettivamente percepito, ai fini della determinazione dello stesso, nello sviluppo del calcolo del danno riflesso da lucro cessante, soccorre il criterio del triplo dell'assegno sociale annuale riferito alla data della decisione e poiché tale ultimo importo risulta essere pari ad euro
21.008,90 (assegno sociale per l'anno 2025 di euro 538,69 x 13 x 3), ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita delle future elargizioni erogabili dal defunto in favore di occorre moltiplicare la quota del reddito Parte_1
annuo che il avrebbe presumibilmente destinato alle esigenze dell'odierna Per_1
appellante, (da determinarsi, ragionevolmente, nella quota 1/3), per il coefficiente di attualizzazione della rendita temporanea risultante dall'applicazione dei criteri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, confluiti nelle Tabelle di
Milano.
17 In applicazione di tali parametri, dovranno considerarsi i seguenti dati:
1) età della persona a favore della quale deve essere calcolata l'attualizzazione (c.d.
"capitalizzazione") della somma periodica che verrà persa per un certo numero di anni: 35 anni (età dell'odierna appellante alla data della decisione)
2) numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita;
presumendo che il avrebbe vissuto fino ad 82 anni = 37 anni Per_1
3) coefficiente di capitalizzazione ricavato dalle Tabelle milanesi sulla base dei due dati suelencati: 31,43
Sicché, atteso che la somma che il avrebbe ragionevolmente riservato Per_1
annualmente alla compagna (1/3 del reddito suo reddito complessivo annuo, pari, come detto, a complessivi euro € 21.008,90) corrisponde ad euro 7.002,75, moltiplicando tale somma per il coefficiente di attualizzazione appena ricavato dall'applicazione delle Tabelle di Milano, si ottiene l'importo complessivo da riconoscere alla a titolo di danno riflesso da lucro cessante, corrispondente ad Pt_1
€ 220.096,45.
6. Con il quinto motivo (rubricato “Omessa pronuncia - Violazione dell'art. 112 c.p.c.”), parte appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in merito alla richiesta di risarcimento per preteso “danno da perdita del lavoro domestico” che il de cuius avrebbe potuto svolgere nel corso della vita, quantificato nell'importo complessivo di euro 156.277,80.
6.1. Il motivo è destituito di fondamento.
Nel reiterare la propria istanza di risarcimento del danno da perdita del lavoro domestico del compagno, parte appellante richiama una serie di pronunce con cui la
Suprema Corte ha affermato che, in caso di morte di una casalinga verificatasi in conseguenza dell'altrui fatto dannoso, i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed all'assistenza da lei presumibilmente fornite,
18 trattandosi di prestazioni, benché non produttive di reddito, valutabili economicamente.
6.2. Ebbene, come evidenziato dalla compagnia assicurativa appellata, tali pronunce risultano del tutto inconferenti rispetto al caso di specie.
6.2.1. Da quanto emerso in sede probatoria, infatti, il lungi dallo svolgere Per_1
un'attività lavorativa equiparabile a quella di una casalinga, passava gran parte delle proprie giornate al lavoro: tanto ha confermato il teste che, all'udienza Tes_1
del 17.07.20217, ha confermato la circostanza: “vero è che il sig. seppure Parte_2
sprovvisto di un contratto di lavoro, lavorava almeno 6 giorni a settimana, per 10 o anche 12 ore consecutive?”. Se tanto è vero, è evidente allora che il lavoro svolto dal in Per_1
casa non è assimilabile a quello svolto da una casalinga (a prescindere dal sesso del soggetto in questione), non discostandosi dalla normale collaborazione domestica che qualsiasi persona apporterebbe al nucleo familiare (svolgimento di incombenze quotidiane, come provvedere alla spesa giornaliera/settimanale, pagamento delle bollette, ecc.).
Ne discende l'infondatezza della pretesa risarcitoria fatta valere dall'appellante.
7. Con il sesto motivo di gravame (rubricato “Sottostima del danno patrimoniale patito da
- Violazione degli artt. 1223 c.c., 137 cod. ass.”), l'appellante lamenta Persona_1
l'errata quantificazione del danno patrimoniale liquidato in favore del minore
. Persona_1
Segnatamente, il Tribunale avrebbe, in primo luogo, errato nel non maggiorare la misura della pensione sociale (oggi “assegno sociale”) da porre a base del calcolo degli aumenti ratione temporis introdotti dalla legge anche solo per alcune categorie di pensionati, così come stabilito dalla S.C. con la sentenza pronunciata da Cass. civ., sez. III, 01-06-2000, n. 7275.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe errato nel porre a base del calcolo il triplo della pensione sociale, senza nessun aumento equitativo per tenere conto dei verosimili incrementi futuri del reddito della vittima.
19 Da ultimo, il Tribunale avrebbe errato nello scegliere un coefficiente di capitalizzazione ormai vetusto (ossia quello allegato al r.d. 1403/22), e per di più calcolato al tasso del 4,5%.
7.1. Il motivo è fondato.
Le doglianze di parte appellante circa l'inadeguatezza degli strumenti utilizzati dal giudice a quo devono ritenersi fondate, ciò in virtù di quanto stabilito da un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.” (Cass. 21 marzo 2022 n. 9002 e Cass. 2 maggio
2022 n. 13727, Cass. 10 marzo 2022 n. 7821 e 31 agosto 2020 n. 18093).
7.1.1. Ed invero, la Suprema Corte, con alcune recenti pronunce, annullando le decisioni di merito che avevano applicato le obsolete tabelle del 1922, ha ritenuto di utilizzare coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, dacché aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano (Cass., 28 aprile 2017 n. 10499).
7.1.2. Tale lo stato dell'arte, fino a che l'Osservatorio di Milano-Gruppo Danno alla
Persona ha pubblicato i risultati di un fondamentale lavoro grazie al quale, prendendo atto della mancanza di criteri normativi e giurisprudenziali adeguati per la capitalizzazione anticipata della rendita spettante in caso di invalidità permanente, ha elaborato un nuovo sistema di calcolo aggiornato sulla base delle indicazioni della
Cassazione e facilmente utilizzabile dai giudici di merito.
La tabella, approvata dall'Osservatorio il 14 dicembre 2022 (esattamente cent'anni dopo il regio decreto del 1922), utilizza una formula finanziaria attuariale che, come anticipato, tiene conto di tutti i seguenti parametri: la somma annua che viene ritenuta
20 persa dal danneggiato;
l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione;
la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica;
il sesso del danneggiato;
un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (tassi EIOPA); una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del novembre 2022).
7.1.3. Sicché, occorre rideterminare gli importi riconosciuti in favore di Per_1
sulla scorta della stessa metodologia di calcolo utilizzata per la liquidazione
[...]
del danno patrimoniale da perdita delle future elargizioni erogate dal in Per_1
favore della compagna, ma con adattamento dei parametri rispetto alla posizione del figlio, tenuto conto della presumibile data di raggiungimento dell'indipendenza economica del giovane individuata dal giudice di primo grado nel Per_1
ventottesimo anno di età in un passaggio non impugnato, posto che Persona_1
alla data della decisione risulta avere 14 anni, l'arco di tempo da considerare ai fini della liquidazione del danno da perdita del sostegno economico da parte del padre va dai 14 ai 28 anni, per una durata di anni 14.
7.1.4. L'operazione da svolgere nel caso di specie è, dunque, la seguente:
1) età della persona alla data dell'avvio dell'operazione di capitalizzazione della somma che non verrà percepita nel periodo considerato: 14 anni
2) numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita: 14
3) coefficiente di capitalizzazione ricavato dalle Tabelle milanesi sulla base dei due dati suelencati: 13,24.
Sicché, atteso che la somma che il avrebbe verosimilmente riservato Per_1
annualmente al figlio (1/3 del reddito complessivo annuo del pari a Per_1
complessivi euro € 21.008,90) corrisponde ad euro 7.002,75 moltiplicando tale somma per il coefficiente di attualizzazione appena ricavato dall'applicazione delle
Tabelle di Milano (13,24) , si ottiene l'importo complessivo da riconoscere a
[...]
a titolo di danno riflesso da lucro cessante, di € 92.716,40. Per_1
21 8. Con il settimo motivo di gravame (rubricato “Illegittimo rigetto della domanda di interessi compensativi - Violazione degli artt. 1223 c.c. e 2056 c.c.”), l'appellante deduce l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento degli interessi di mora sulle somme liquidate, ritenendo che “parte attrice non ha provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme avrebbe potuto impiegarle redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria.”
Segnatamente, il giudice avrebbe errato nel ritenere, innanzitutto, che, nelle obbligazioni di valore, interessi e rivalutazione non possano cumularsi e, inoltre, che non potesse presumersi nel caso di specie, ex articolo 2727 c.c., che una giovane disoccupata con un figlio a carico, la quale incassi un capitale di 500.000 euro non lo investa quantomeno in titoli di Stato.
8.1. Il motivo è fondato.
La decisione, nel passaggio censurato con il motivo d'appello che qui si esamina, confligge con il consolidato orientamento della suprema corte secondo cui “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899).
8.1.1. E' stato reiteratamente affermato, nella giurisprudenza della suprema corte, che gli “interessi “compensativi” (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.),
22 fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre
2012, n. 39376).
8.2. E' il caso di osservare che queste regole debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno actu, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti.
8.2.1. Dal che discende quanto segue: nel caso in cui il debitore adempia la propria obbligazione mediante più pagamenti a distanza di tempo, il creditore, nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, poiché, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli, avrà diritto a conseguire il danno da mora avuto riguardo al lucro che gli avrebbe assicurato l'investimento dell'intero capitale;
mentre, dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento dell'intero capitale dovutogli, potendo egli far valere, dopo il pagamento dell'acconto, il lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di investire e far fruttare solo il capitale che residua dopo il pagamento dell'acconto.
8.2.2. Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento va defalcato dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
(c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: 1) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto
2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso
23 rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. ex multis:23927/2023).
8.2.3. Quanto al saggio da applicarsi, si ritiene di poter accogliere la richiesta di parte appellante, riconoscendo come applicabile il saggio pari al rendimento medio dei titoli di stato nell'anno precedente quello interessato dal calcolo secondo le modalità descritte sub 8.2.2.
9. L'ottavo motivo di gravame (rubricato “Erroneo scomputo degli acconti - Violazione degli artt. 1219 e 1223 c.c.”), è stato esaminato e deciso unitamente al precedente motivo.
10. La riforma della sentenza nei termini conseguiti alle valutazioni fin qui operate, impone la rivisitazione delle statuizioni sulle spese sulla base del complessivo esito della lite, che vede la soccombenza dei convenuti, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
11. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e nella qualità di Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nei Persona_1
confronti di Controparte_1
e di verso la sentenza n. 358/2020 del Tribunale
[...] CP_2
di Lecce, nella contumacia di , così provvede: CP_2
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e CP_6 [...]
in solido a corrispondere Controparte_3
- in favore di e di : Parte_1 Persona_1
- la somma € 391.103,00 per ciascuno, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale detratto l'importo della provvisionale di € 175.00,00 già versata in
24 favore di ciascuno dei due, incrementata degli interessi compensativi al saggio corrispondente al rendimento medio dei titoli di stato maturato di anno in anno nell'anno precedente quello interessato dal calcolo secondo le modalità descritte sub
8.2.2. della parte motiva, dal giorno del sinistro fino al soddisfo;
- la somma di € 67.865,00 per ciascuno a titolo di danno patrimoniale da mancate erogazioni dal sinistro alla data della presente decisione oltre interessi compensativi al saggio corrispondente al rendimento medio dei titoli di stato maturato di anno in anno nell'anno precedente quello interessato dal calcolo, dal giorno del sinistro fino al soddisfo;
- l'ulteriore somma di € 220.096,45 in favore di e di € Parte_1
92.716,40 in favore di a titolo di danno riflesso da lucro cessante Persona_1
2) condanna le parti convenute, in solido, alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'Avv. TR RU, quale procuratrice antistataria dell'odierna appellante che liquida, quanto a quelle del primo grado, in complessivi
€ 14.186,00 ( di cui € 1686,00 per spese), oltre a iva e cap come per legge e, per il secondo grado, in complessivi € 16.713,00 (di cui € 1713,00 per spese).
Così deciso in Lecce il 3.11.2026
Il Consigliere rel. Il Presidente
dr.ssa ZI VA dr. RD Mele
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