Art. 3.
Il limite minimo stabilito dall' art. 6 del regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296 , per la liquidazione e il pagamento semestrale degli interessi dei depositi in numerario ed in effetti pubblici, e' elevato a lire cinquantamila.
Il limite minimo stabilito dall' art. 6 del regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296 , per la liquidazione e il pagamento semestrale degli interessi dei depositi in numerario ed in effetti pubblici, e' elevato a lire cinquantamila.