Sentenza 20 luglio 2017
Sentenza 11 settembre 2018
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 18/12/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pag. 1 a 8 Repubblica Italiana 207/2025 In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello Composta dai Sigg. magistrati:
Dott. AS SA Presidente Dott. Aurelio Laino Consigliere Dott. NN Comite Consigliere relatore Dott.ssa Petrucci Stefania Consigliere Dott.ssa Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunciato la seguente sentenza
sull’appello iscritto al n. 53616/R.G., proposto da SS (C.F.
OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dagli Avv.ti Tajani MA e GR NT, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c.,
all’indirizzo p.e.c. antoniogrieco@ordineavvocatiroma.org e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo a Roma, in via Piemonte 39:
appellante contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), già I.N.P.D.A.P.:
appellato avverso e per la riforma della sentenza n. 119/2017, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, pubblicata il 20 luglio 2017.
Pag. 2 a 8 Visti: l’appello e gli atti tutti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario dott.ssa Scippa Serena, il relatore Cons. Comite NN.
Svolgimento del processo I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per la Lombardia ha parzialmente accolto, a spese di lite compensate, la domanda della sig.ra SS e, per l’effetto, ha dichiarato
“non più ripetibile quanto corrisposto in favore della ricorrente dal 1° novembre 2001 al 21 gennaio 2004; ripetibile, con obbligo di restituzione a carico della ricorrente, senza oneri accessori, quanto erogato in suo favore dal 22 gennaio al 31 agosto 2004”.
In breve, l’Istituto previdenziale ha contestato alla sig.ra SS un indebito, costituitosi sulla pensione di riversibilità, riferito a due distinti periodi: il primo, quello dal 1° novembre 2001 al 21 gennaio 2004, non coincidente con la durata legale del corso di studi universitari; il secondo, quello dal 22 gennaio al 31 agosto 2004, successivo all’intervenuto compimento del ventiseiesimo anno di età dell’interessata.
II. Avverso la sentenza de qua, ha proposto appello (principale)
l’INPS, iscritto dall’Ufficio del Ruolo generale al n. 52805, con il quale ha contestato la statuizione che ha dichiarato l’irripetibilità dell’indebito del primo periodo, rilevando, in particolare, l’erronea applicazione degli artt. 52 della l. 88/1989, 86 del d.P.R. 1092/1973 e 2697 c.c. In breve, ha rilevato che il “richiamato art. 52 non disciplina le prestazioni indebite di enti della gestione pubblica, ma riguarda gli indebiti conseguenti a rettifica di trattamenti a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che il fatto doloso dell’interessata, preclusivo dell’operatività di tale norma (e dell’irripetibilità Pag. 3 a 8 dell’indebito), deve farsi (…) discendere dalla semplice inosservanza dell’obbligo
(stabilito, in specie, dall’art. 86 d.P.R. 1092/1973 e dall’art. 40 del d.P.R. 818/1957)
di comunicare il venir meno delle condizioni di esercizio del diritto”. L’Ente ha poi dedotto l’erroneità della decisione impugnata per il mancato riconoscimento degli accessori sulle somme dichiarate ripetibili.
II.I. Resiste al gravame dell’Istituto la sig.ra SS, costituitasi con comparsa contenente anche appello incidentale, acquisito presso l’Ufficio del ruolo generale l’11 giugno 2018 con il diverso numero 53616, trasmesso il 13 giugno seguente a questa Sezione centrale e, verosimilmente, non notificato. Quanto alle argomentazioni difensive formulate nell’ambito del gravame principale dell’INPS, l’appellata ha eccepito la parziale incostituzionalità dell’art. 22 della l. 903/1965 e dell’art. 82, co. 2 del d.P.R.
1092/1973, per violazione degli artt. 3, 4 e 30 della Carta fondamentale, atteso che “dette norme generano una situazione di disuguaglianza, incompatibile con le richiamate disposizioni costituzionali, degli orfani, già sfavoriti dal punto di vista affettivo, rispetto ai figli di genitori viventi”. Nel merito, rileva l’infondatezza dei motivi di appello dell’Istituto poiché “l’assenza di dolo è tanto evidente se si considera che la SS era consapevole che l’INPDAP aveva dimostrato di tenere sotto stretto controllo la posizione proprio per avere prima sospeso e poi ripreso l’erogazione della pensione”.
Con l’appello incidentale, la sig.ra SS impugna il capo della sentenza che ha dichiarato ripetibili le somme versate alla stessa dal 22 gennaio al 31 agosto 2004. In breve, le somme corrisposte dopo il ventiseiesimo anno di età devono considerarsi inesigibili perché “la SS sarebbe stata in ogni caso consapevole che, proprio perché (in ipotesi) l’erogazione era Pag. 4 a 8 ripresa solo a seguito della presentazione di nuovi documenti, l’INPS vigilava sulla sua posizione pensionistica. Dunque, via via che l’interessata percepiva il trattamento di reversibilità lo faceva in assoluta buona fede facendo completo affidamento sulla legittimità di detta erogazione”.
III. La sentenza n.335/2018, di questa Sezione di Appello, pubblicata l’11 settembre 2018, con riguardo all’appello dell’Istituto, ha statuito l’irrilevanza giuridica, poiché estraneo al devolutum l’accertamento, ormai passato in giudicato, sulla spettanza o meno delle somme in contestazione, della questione sollevata dalla parte appellata incentrata sul sospetto d’illegittimità costituzionale delle norme che ne governano l’attribuzione.
Dappoi, ha riconosciuto, in accoglimento del gravame principale, che la
“Corte territoriale è incorsa nella lamentata violazione di legge che a ben vedere si traduce, in assenza di un’indagine sugli elementi di fatto postulati dalla dichiarata irripetibilità degli indebiti pensionistici, in assoluta carenza motivazionale della sentenza impugnata che, pertanto, non rendendo comprensibile l’iter logico seguito dal primo giudice nella soluzione della fattispecie esaminata, deve essere annullata in parte qua, con rinvio degli atti al primo giudice ex art. 170, co. 4 c.g.c., per una nuova e motivata pronuncia sul merito”. Infine, ha disatteso la seconda doglianza dell’appello dell’INPS, confermando la non debenza degli accessori di legge sulle somme dichiarate ripetibili. In conclusione, la sentenza di seconde cure ha statuito sul solo appello (principale) dell’INPS. Inoltre, da informativa (del 26 novembre 2025) della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, detto giudizio non risulta essere stato riassunto nel termine di legge.
IV. Con decreto del 10 giugno 2025, il Presidente della Sezione prima giurisdizionale centrale di appello ha fissato l’udienza del 5 dicembre 2025 Pag. 5 a 8 per la trattazione dell’appello (incidentale) prodotto dalla sig.ra SS, ritualmente comunicato il 18 giugno precedente all’INPS, presso gli Uffici della Direzione generale, e all’Avv. GR NT, domiciliatario e difensore dell’appellante.
V. Alla pubblica udienza odierna, nessuno comparso per le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
[1] L’appello è da dichiarare inammissibile, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
A mente dell’art. 184, co. 1 c.g.c. “Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo”. Detta disposizione, in astratto raccordo con le previsioni degli artt. 333-335 c.p.c., disciplina la fattispecie delle plurime impugnazioni avverso la stessa sentenza, nel caso sia di gravami incidentali, nell’ambito di un giudizio già instaurato con impugnazione principale, sia di gravami proposti separatamente. A tale stregua, il codice persegue l’esigenza di concentrazione delle relative decisioni, di cui all’art. 3 c.g.c. cui è improntato il sistema processuale contabile, quale modo più significativo in cui si manifesta l’effettività delle tutele nel rispetto del principio della ragionevole durata. A tale stregua, si assicura che tutti gli appelli avverso la medesima sentenza di primo grado siano esaminati e decisi nello stesso processo.
Sicché, al co. 1 dell’art. 184 c.g.c., è cristallizzato il principio dell’obbligo di riunione, anche d’ufficio, dei gravami proposti separatamente contro la stessa sentenza.
In specie, la sent. 335/2018 di questa Sezione non ha disposto la Pag. 6 a 8 riunione e non ha statuito sull’appello incidentale, contenuto nella comparsa di costituzione e risposta prodotta l’11 giugno 2018, della sig.ra SS, flettente l’impugnazione del capo della sent. 119/2017, del 20 luglio 2017 della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, che ha dichiarato ripetibile, con obbligo restitutorio a carico della ricorrente e senza oneri accessori, quanto erogato in suo favore dal 22 gennaio al 31 agosto 2004. In sostanza, l’impugnativa promossa per prima dall’INPS avversa detta sentenza ha determinato la costituzione del rapporto processuale, nel quale, per esigenze di simultaneità e di unità di trattazione, si sarebbe dovuta innestare quella successiva della sig.ra SS, parzialmente soccombente, che avrebbe assunto, quindi, carattere incidentale.
All’uopo, il co. 2 dell’art. 184 c.g.c. prevede che: “In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l’improcedibilità delle altre”, che dovranno essere, anche queste, decise nel merito.
In specie, l’appello incidentale, contenuto nella comparsa di costituzione e risposta prodotta all’Ufficio del Ruolo generale l’11 giugno 2018 e recante un diverso numero di ruolo, non risulta essere stato mai notificato all’Ente previdenziale. Trattandosi di un’impugnativa autonoma, in quanto volta a censurare un capo distinto della sentenza sulla base di un interesse non specificamente originato dal gravame precedente dell’INPS, la stessa doveva essere ritualmente notificata alla controparte entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza (in specie non notificata) e comunque entro sessanta giorni dalla conoscenza dell’appello INPS e dalla notifica del decreto di fissazione dell’udienza del 18 aprile 2018.
Pag. 7 a 8 Essendo perentori i termini (breve di 60 giorno e lungo di un anno)
per proporre le impugnazioni (art. 178, commi 1, 2 e 4 c.g.c.), il loro inutile decorso senza la rituale notifica del gravame determina l’inammissibilità dello stesso e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Quelle di lite possono integralmente compensarsi, avendo il Collegio deciso soltanto una questione pregiudiziale, a mente dell’art. 31, co. 3 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara inammissibile l’appello formulato dalla sig.ra SS e iscritto al n.
53616/R.G., con passaggio in giudicato della sent. n. 119/2017 della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia.
Nulla per le spese di giustizia. Compensa integralmente quelle di lite.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 5 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente F.to NN Comite F.to AS SA Depositata in Segreteria il 18/12/2025 Pag. 8 a 8 Il Dirigente F.to AS Biagi