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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/12/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.286/2024
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.286/2024
Tra
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cipriano del foro di Terni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terni, Via XX Settembre n.15, come da procura in calce all'atto di appello
Appellante
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Scifoni del foro di Roma ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec: come da procura allegata Email_1 alla comparsa di costituzione e risposta Appellata
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.787/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per Parte_1
“Accertare e dichiarare per le ragioni meglio esposte in narrativa, i vizi motivazionali e valutativi in cui è incorso il Giudice di prime cure con il provvedimento oggetto di gravame e in riforma dei capi della sentenza meglio descritti e sopra riportati accogliere le conclusioni come rassegante nella comparsa di costituzione e risposta meglio precisate nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di prime cure che di seguito integralmente si trascrivono: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare, per tutti
i motivi esposti in narrativa, che sussistono i presupposti per l'applicabilità al caso di specie del combinato disposto degli artt. 153 e 294 comma 1 c.p.c., e per l'effetto revocare la dichiarazione di contumacia e disporre la rimessione in termini in favore della con ogni conseguenziale pronuncia di legge. NEL MERITO Parte_1
IN VIA PRINCIPALE Previa declaratoria di revoca della contumacia della respingere in toto Parte_1
l'opposizione come allo stato spiegata, poiché illegittima, pretestuosa, non provata ed infondata in fatto e in diritto e perciò confermare il decreto ingiuntivo n. 678/19 emesso dal Tribunale di Terni in data 05.08.2019, oltre interessi moratori, spese e compensi professionali come liquidati nel provvedimento monitorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. con tutte le consequenziali pronunce di legge. NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui il Giudice disattenda le conclusioni rese in via pregiudiziale e preliminare, nonché quelle nel merito in via principale, riconoscendo il fondamento anche parziale delle ragioni avversarie, previa declaratoria di revoca della contumacia, confermare il decreto ingiuntivo n. 678/19 emesso dal Tribunale di Terni in data 05.08.2019 quanto alle somme effettivamente riconosciute come dovute
e ritenute di giustizia ad istruttoria espletata.
IN VIA ISTRUTTORIA
Accertata e dichiarata, per le ragioni meglio espresse in narrativa, l'ingiustificata omissione istruttoria posta in essere dal Giudice di prime cure attraverso la reiezione della richiesta di rimessione in termini e di rinnovo
e/o riconvocazione del ctu, la indispensabilità ai fini del decidere ex art. 345 c. 3° c.p.c., autorizzare il rinnovo dell'istruttoria nei termini richiesti.”
Per la Liquidazione giudiziale della Controparte_1
“Respingere l'appello proposto da per tutte le motivazioni di cui in narrativa e confermare la Parte_1 gravata sentenza n. 787/23 del 15/11/2023 emessa dal Tribunale di Terni;
- in ogni caso, condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio.”
Con ordinanza del 6/11/2024 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale, con provvedimento datato 21/8/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di appello ritualmente notificato la esponeva di aver ottenuto dal Tribunale di Terni il Parte_1 decreto ingiuntivo n.678/19 con cui era stato intimato alla allora in bonis, il Parte_2 pagamento della somma di euro 31.629,54 quale compenso per le forniture, da lei effettuate in favore della cooperativa, di manodopera e macchinari presso il cantiere ANAS ove quest'ultima, quale appaltatrice, stava eseguendo lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale 66 Macereto danneggiata dal sisma Contr del 24/8/16. Deduceva quindi che la aveva proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo chiedendo la riduzione del prezzo pattuito ed il risarcimento del danno sul rilievo per cui i lavori svolti dalla avevano evidenziato gravi vizi posto che, ad un'analisi dal manto bituminoso posato sulla sede Parte_1 stradale, ne era emersa un'eccessiva porosità oltre alla non conformità dei sotto-spessori della pavimentazione rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.
Esponeva altresì di essersi potuta costituire innanzi al Tribunale solo tardivamente, dopo lo spirare dei termini di cui all'art.183 cpc, in quanto il proprio difensore, che aveva ricevuto sulla sua pec la notifica dell'atto di opposizione, non l'aveva avvisata del giudizio, da essa scoperto solo molto tempo dopo, motivo per cui aveva chiesto al Tribunale di essere rimessa in termini, richiesta tuttavia ingiustamente rigettata. In ogni caso – continuava la – la responsabilità per i vizi emersi dall'analisi del manto stradale – confermati in Parte_1 seno alla CTU espletata in I grado - era ascrivibile unicamente all'appaltatrice avendo essa CP_1 appellante concluso con quest'ultima non un contratto di subappalto ma un mero contratto di subaffidamento di una squadra di operai ai sensi dell'art.105 del Codice dei contratti pubblici – oltre ad un ulteriore contratto di fornitura di alcuni macchinari - ciò che comportava che tutti i rischi e le responsabilità del lavoro restassero Contr a carico dell'appaltatrice
Parte appellante dava poi atto che il Tribunale di Terni, all'esito dell'istruttoria svolta, aveva così statuito:
“Accerta i vizi dell'opera realizzata da e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione Parte_1 proposta da , revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 678/2019, depositato da Controparte_1 questo Tribunale in data 02.08.2019 (r.g. n. 1697/2019), dichiarando che nulla è più dovuto da
[...]
a Controparte_1 Parte_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , condanna Controparte_1 al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 50.927,24 (IVA inclusa), oltre Parte_1 interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
nonché della somma di € 5.035,70 a titolo restitutorio dell'importo indebitamente percepito a titolo di interessi e spese in forza del titolo provvisoriamente esecutivo qui revocato e del relativo precetto, oltre interessi dalla data del pagamento
(27.01.2020) al saldo;
condanna a rimborsare in favore di le spese processuali, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 1.247,50 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 2.261,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
pone definitivamente a carico della le spese relative al compenso del c.t.u., Ing. Parte_1 [...]
come liquidato con separato decreto emesso in corso di causa.” Per_1 Orbene con il primo motivo di appello la si doleva del mancato accoglimento, da parte del Parte_1
Tribunale, della sua istanza di rimessione in termini osservando come la missiva di contestazione inviata dal suo attuale legale a quello, precedente, che non l'aveva notiziata dell'avvenuta instaurazione del giudizio di opposizione dimostrava, unitamente alla citazione in giudizio di tale ultimo avvocato, la grave responsabilità Contr professionale di quest'ultimo, senza considerare che le contestazioni ricevute dalla circa i vizi del manto stradale in questione – a fronte delle quali il Tribunale l'aveva ritenuta comunque in grado di rendersi conto che era stata proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo - erano antecedenti all'instaurazione del giudizio di opposizione e non ne facevano nemmeno necessariamente presumere l'imminente avvio. Con il secondo motivo, poi, la lamentava che il primo Giudice aveva erroneamente qualificato il contratto Parte_1 Contr intercorso tra lei e l'appaltatrice quale subappalto quando in realtà si trattava di un mero subaffidamento di una squadra di operai: in tale parte, infatti, il Tribunale aveva trascurato di considerare che essa appellante aveva solo fornito alla controparte operai e macchinari, che la stessa controparte, comunicando il rapporto all'ANAS, lo aveva definito come un subaffidamento e che, del resto, il contenuto del contratto in questione restava al di sotto delle soglie “quantitative” previste dall'art.105 del Codice del contratti pubblici proprio al fine di tracciare il discrimen tra subappalti e subaffidamenti, soglie solo al di sopra delle quali si può parlare di subappalto. Con il terzo motivo la censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva Parte_1 recepito le, errate, conclusioni del CTU in punto di individuazione degli operai da essa forniti all'appaltatrice quali soggetti responsabili della cattiva qualità e della stesura del manto bituminoso in questione, senza considerare che le attività che il CTU aveva ritenuto non correttamente espletate (trasporto del bitume sino al cantiere e controllo, una volta ivi giunto, della relativa temperatura) non ricadevano nella responsabilità di essa appellante. Con il quarto motivo, ancora, la stessa si doleva del fatto che il Tribunale aveva erroneamente negato alla scrittura in data 11/6/19 della la natura di riconoscimento di debito spiegando che CP_1 ove il primo Giudice avesse correttamente interpretato tale scritto si sarebbe dovuto riconoscere in suo favore l'effetto dell'esonero dall'onere della prova del rapporto fondamentale. Concludeva quindi come sopra.
Si costituiva in questa sede la Curatela della liquidazione giudiziale della nel frattempo apertasi CP_1 con sentenza n.349-1/23 del Tribunale di Roma, evidenziando anzitutto la correttezza delle argomentazioni spese dal Tribunale in punto di rigetto dell'istanza della SO.CO.GI di rimessione in termini e contestando nel merito tutte le ulteriori deduzioni dell'appellante. In particolare la liquidazione giudiziale osservava che correttamente il primo Giudice aveva qualificato il contratto intercorso fra le parti quale subappalto e ciò anche in virtù della qualificazione del rapporto emergente nel ricorso monitorio a suo tempo depositato dalla stessa econdo cui essa era stata, semplicemente, incaricata dell'esecuzione dei “lavori di pavimentazione Parte_1 stradale”, senza considerare che era stata proprio l'odierna appellante a valutare la quantità di manodopera necessaria al lavoro, in linea del resto con le sue competenze così come indicate, anch'esse, in sede di ricorso Contr per decreto ingiuntivo. La liquidazione della deduceva poi la incensurabilità delle conclusioni raggiunte dal CTU in punto di responsabilità degli operai forniti da er i vizi del manto stradale per non aver Parte_1 verificato la giusta temperatura del bitume giunto in cantiere. Quanto poi alla missiva del 11/6/19 parte Contr appellata osservava che solo successivamente ad essa la era venuta a conoscenza dei difetti e concludeva come sopra.
Ciò posto la Corte osserva che l'appello è fondato, per quanto non lo sia il primo motivo: ed invero la non aveva fornito prova certa in ordine alla dedotta omissione del proprio precedente difensore Parte_1 che, pur avendo ricevuto sulla sua pec la notifica dell'opposizione, a suo dire non l'aveva informata di ciò; sul punto l'appellante aveva solo depositato documentazione di parte, ossia la lettera di contestazione inviata al precedente legale dal suo nuovo difensore e l'atto di citazione da quest'ultimo notificato a quello al fine di far valere la sua responsabilità professionale. Non risulta invece agli atti alcuna documentazione proveniente da terzi o dallo stesso precedente difensore che corrobori le risultanze della documentazione di parte suindicata, dal che consegue che la dedotta omissione del legale potrà essere semmai fatta valere solo nel giudizio per responsabilità professionale contro di lui avviato.
Risulta invece fondato il secondo motivo di appello, non condividendosi in effetti le argomentazioni del
Tribunale in punto di qualificazione del rapporto contrattuale in esame in termini di subappalto, fattispecie nella quale il subappaltatore assume interamente su di sé la responsabilità e i rischi della lavorazione che gli viene commissionata: in particolare l'art.105 del Codice degli appalti pubblici nella versione applicabile ratione temporis, prevedeva che è qualificabile quale subappalto “qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
50 per cento dell'importo del contratto da affidare”, soglie, queste, pacificamente non superate nella specie.
Ed invero nel caso in esame la fornitura di una squadra di operai effettuata dalla in virtù del Parte_1 contratto in data intercorso fra le parti in data 29/8/18 – oltre che, con il contratto in data 25/9/18, la fornitura di macchinari – configura un subaffidamento, contratto il cui oggetto è rappresentato, appunto, dalla fornitura di manodopera dietro versamento di un compenso parametrato al tempo in cui sarà operativa la fornitura stessa. Contr Del resto è agli atti l'offerta di manodopera che la aveva inviato alla (cfr. doc.3 di cui al Parte_1 fascicolo di I grado, prima parte, depositato dalla ) la quale risulta aver avuto ad oggetto Controparte_1 la “prestazione di squadra addetta alla stesa di conglomerato bituminoso” dietro un corrispettivo indicato nella misura giornaliera di euro 4.000,00 + IVA: ebbene tali indicazioni non richiamano alcun subappalto né quindi alcuna assunzione di responsabilità della nella realizzazione dei lavori di posa del Parte_1 conglomerato, configurando all'evidenza una mera “prestazione” temporanea di manodopera, come testimoniato anche dal compenso che non era stato fissato in una somma predeterminata in riferimento alla compiuta realizzazione di un determinato lavoro, come avviene di norma nel contratto di subappalto, ma in relazione ad un compenso giornaliero da moltiplicare per il numero di giorni in cui la squadra di operai Contr
“prestata” alla avrebbe operato nel cantiere di quest'ultima.
In proposito la Corte non ritiene condivisibili i rilievi svolti dal Tribunale al fine di evidenziare che il rapporto in questione era qualificabile in termini di subappalto, a cominciare dall'argomentazione secondo cui ciò sarebbe evincibile in primo luogo dal collegamento tra il contratto di nolo di macchinari del 25/9/18 e quello del 29/8/18 di prestazione della squadra di operai comprensiva delle “attrezzature manuali necessarie”, contratti secondo il primo Giudice integranti nell'insieme un subappalto delle lavorazioni interessate. In realtà si ritiene che tale argomento depone in senso contrario, anzitutto perché di norma il contratto di subappalto è unico non essendovi ragioni per suddividerlo in due distinti accordi (uno avente ad oggetto i macchinari ed un altro avente ad oggetto la prestazione di una squadra di operai) ed in secondo luogo perché ciò è dovuto al fatto che nelle fattispecie di subappalto il subappaltatore si obbliga verso l'appaltatore al conseguimento di un determinato risultato, normalmente il compimento di una determinata lavorazione, senza quindi necessità di esplicitare alla controparte contrattuale con quali e quante attrezzature o con quali e quante squadre di operai intenda raggiungere il risultato finale essendo, solo questo, l'oggetto del subappalto. I due contratti in questione, dunque, altro non rappresentano se non le due specifiche forniture (alcune delle attrezzature Contr necessarie e la squadra di operai) effettuate in favore della e destinate ad essere utilizzate da questa e nell'ambito del proprio cantiere.
Né si ritengono condivisibili gli ulteriori argomenti utilizzati dal Tribunale, in quanto non realmente significativi ai fini delle conclusioni da quest'ultimo tratte circa la natura del rapporto contrattuale in esame, a cominciare dalla circostanza che nell'offerta della squadra di operai la vesse indicato che questa Parte_1 sarebbe stata comprensiva del numero di operai che “a nostro giudizio si rende necessario per l'esecuzione dei lavori”: il mero fatto che la avendo evidentemente avuto in precedenza indicazioni in merito Parte_1
a cosa la squadra di operai avrebbe dovuto fare ed in quali tempi, avesse espresso nell'offerta una sua valutazione tecnica circa il numero di operai da cui la squadra avrebbe potuto, auspicabilmente, essere composta non può certo equipararsi, come affermato dal primo Giudice, all'assunzione dell'obbligazione, con assunzione dei relativi rischi e responsabilità, avente ad oggetto il compimento delle lavorazioni indicate. Né, infine, potrebbe deporre in tal senso la circostanza che nel ricorso monitorio la veva descritto la Parte_1 prestazione effettuata con le parole “lavori di pavimentazione stradale”, rappresentando tale espressione Contr null'altro che il riferimento all'attività per la quale essa aveva prestato la squadra di operai alla e non potendo certo, di per sé sola, assurgere addirittura ad elemento di qualificazione del contratto intercorso fra le parti.
Dove invece si rinvengono, in atti, gli indici formali della vera e propria qualificazione del rapporto, lo stesso risulta chiaramente essere un sub affidamento: anzitutto sulla prima delle tre fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, come rilevato dallo stesso Tribunale, si parlava di “lavori di sub affidamento”, con utilizzazione, quindi, di un termine tecnico avente un preciso significato giuridico. Chiarissimo, ancora, Contr risulta poi il contenuto della comunicazione che la in adempimento agli obblighi previsti dall'art.105 del decreto legislativo n.50/16, aveva inviato alla committente ANAS al fine di renderle noto l'utilizzo della squadra di operai e dei macchinari messi a disposizione dalla al riguardo va detto che la citata Parte_1 disposizione normativa prevedeva al comma 4 la necessaria autorizzazione da parte della committente per la stipula, ad opera dell'appaltatore, di contratti di subappalto mentre i contratti di sub affidamento dovevano solo essere comunicati alla committente senza necessità che questa dovesse approvarli. Ebbene nella nota del
28/8/18 della (cfr. sempre doc.3 di cui al fascicolo di I grado, prima parte, depositato dalla CP_1 Liquidazione giudiziale) diretta alla committente ANAS si legge anzitutto, in alto, “comunicazione di sub affidamento ai sensi dell'art.105 del d. lgs n.50 del 18/4/16”, poi “comunicazione di subcontratto” (che non significa subappalto); ed ancora, dopo i dati della società, si specifica in modo inequivocabile che “intende stipulare ai sensi dell'art.105 di cui al d.lgs n.50/2016 il seguente subcontratto non assimilabile al subappalto” ed ancora che “a tal fine si precisa che la comunicazione di cui in oggetto è conforme all'art.105 del d.lgs n.50/2016 sopra citato e, pertanto, rispondente a tutti i requisiti ivi richiesti: importo non superiore al 2% dell'appalto principale;
importo non superiore a 100.000,00 euro;
l'incidenza percentuale della manodopera, rispetto al totale contratto, è inferiore al 50%”: si era dunque al di sotto di tutte le soglie richieste dal citato art.105 per la configurabilità di un subappalto.
E, a seguito di tale chiara comunicazione, infatti, nessuna autorizzazione – avendo evidentemente ANAS preso atto che si trattava di un sub affidamento e non di un sub appalto – era intervenuta da parte dalla committente.
Dalla natura di sub affidamento del rapporto intercorso fra le parti consegue che nel momento in cui la squadra di operai prestata dalla era entrata nel cantiere della tale squadra non poteva che Parte_1 CP_1 Contr essere sottoposta alle direttive ed istruzioni operative della stessa, rimasta sempre unica titolare del rischio e di tutte le responsabilità insite nelle lavorazioni oggetto dell'appalto intercorso tra lei e l'ANAS.
Dunque era rimasta la responsabile dell'eventuale omesso controllo, da parte degli operai della CP_1
a lei sottoposti (non risulta evidentemente, del resto, la presenza in cantiere di un responsabile Parte_1 tecnico dell'odierna opposta) anche in ordine alla temperatura del bitume prima della sua posa (peraltro era rimasto incontestato che il bitume era stato trasportato presso il cantiere – con un percorso troppo lungo che ne aveva causato il raffreddamento – da una terza società, la , mancato controllo individuato dal CTU CP_2
– che sul punto ha fornito argomentazioni chiare, precise ed attendibili – quale causa dei difetti poi riscontrati nel manto bituminoso.
Da tutto quanto esposto consegue il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla con CP_1 conseguente insussistenza dei presupposti per la compensazione da questa richiesta con le somme dovute alla a tanto consegue anche l'assorbimento del quarto motivo di appello proposto dalla Liquidazione Parte_1 giudiziale.
Questa risulta quindi debitrice della società opposta delle somme recate dal decreto ingiuntivo, per le quali però, stante la procedura concorsuale in atto, la SO.CO.GI. dovrà insinuarsi al passivo a norma degli artt.200
e ss del Codice della crisi d'impresa essendo divenuta in questa sede improcedibile la relativa domanda di pagamento: sul punto occorre fare riferimento al principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione (cfr.
Cass.civ., sez.I, n.5657 del 26/2/19) secondo cui “il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito, diviene opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute cosa giudicata - per decorso del relativo termine di impugnazione - prima della dichiarazione di fallimento” sicché non essendovi una sentenza di rigetto dell'opposizione passata in giudicato il decreto ingiuntivo, pur provvisoriamente esecutivo, non risulta opponibile alla massa. Le spese seguono la soccombenza, in capo alla parte opponente, sia per il I che per il II grado di giudizio e si liquidano tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto dalla rigetta integralmente l'opposizione Parte_1
a decreto ingiuntivo;
- Dichiara tuttavia improcedibile in questa sede la domanda di pagamento della Parte_1
- Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla sia in I Parte_1 grado – che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso professionale – sia in II grado – che si liquidano in euro per spese ed euro 8.500,00 per compenso professionale – oltre IVA, CAP
e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Resteranno poi a carico della parte opponente le già liquidate spese della fase monitoria e di
CTU.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 10/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.286/2024
Tra
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cipriano del foro di Terni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terni, Via XX Settembre n.15, come da procura in calce all'atto di appello
Appellante
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Scifoni del foro di Roma ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec: come da procura allegata Email_1 alla comparsa di costituzione e risposta Appellata
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.787/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per Parte_1
“Accertare e dichiarare per le ragioni meglio esposte in narrativa, i vizi motivazionali e valutativi in cui è incorso il Giudice di prime cure con il provvedimento oggetto di gravame e in riforma dei capi della sentenza meglio descritti e sopra riportati accogliere le conclusioni come rassegante nella comparsa di costituzione e risposta meglio precisate nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di prime cure che di seguito integralmente si trascrivono: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare, per tutti
i motivi esposti in narrativa, che sussistono i presupposti per l'applicabilità al caso di specie del combinato disposto degli artt. 153 e 294 comma 1 c.p.c., e per l'effetto revocare la dichiarazione di contumacia e disporre la rimessione in termini in favore della con ogni conseguenziale pronuncia di legge. NEL MERITO Parte_1
IN VIA PRINCIPALE Previa declaratoria di revoca della contumacia della respingere in toto Parte_1
l'opposizione come allo stato spiegata, poiché illegittima, pretestuosa, non provata ed infondata in fatto e in diritto e perciò confermare il decreto ingiuntivo n. 678/19 emesso dal Tribunale di Terni in data 05.08.2019, oltre interessi moratori, spese e compensi professionali come liquidati nel provvedimento monitorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. con tutte le consequenziali pronunce di legge. NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui il Giudice disattenda le conclusioni rese in via pregiudiziale e preliminare, nonché quelle nel merito in via principale, riconoscendo il fondamento anche parziale delle ragioni avversarie, previa declaratoria di revoca della contumacia, confermare il decreto ingiuntivo n. 678/19 emesso dal Tribunale di Terni in data 05.08.2019 quanto alle somme effettivamente riconosciute come dovute
e ritenute di giustizia ad istruttoria espletata.
IN VIA ISTRUTTORIA
Accertata e dichiarata, per le ragioni meglio espresse in narrativa, l'ingiustificata omissione istruttoria posta in essere dal Giudice di prime cure attraverso la reiezione della richiesta di rimessione in termini e di rinnovo
e/o riconvocazione del ctu, la indispensabilità ai fini del decidere ex art. 345 c. 3° c.p.c., autorizzare il rinnovo dell'istruttoria nei termini richiesti.”
Per la Liquidazione giudiziale della Controparte_1
“Respingere l'appello proposto da per tutte le motivazioni di cui in narrativa e confermare la Parte_1 gravata sentenza n. 787/23 del 15/11/2023 emessa dal Tribunale di Terni;
- in ogni caso, condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio.”
Con ordinanza del 6/11/2024 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale, con provvedimento datato 21/8/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di appello ritualmente notificato la esponeva di aver ottenuto dal Tribunale di Terni il Parte_1 decreto ingiuntivo n.678/19 con cui era stato intimato alla allora in bonis, il Parte_2 pagamento della somma di euro 31.629,54 quale compenso per le forniture, da lei effettuate in favore della cooperativa, di manodopera e macchinari presso il cantiere ANAS ove quest'ultima, quale appaltatrice, stava eseguendo lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale 66 Macereto danneggiata dal sisma Contr del 24/8/16. Deduceva quindi che la aveva proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo chiedendo la riduzione del prezzo pattuito ed il risarcimento del danno sul rilievo per cui i lavori svolti dalla avevano evidenziato gravi vizi posto che, ad un'analisi dal manto bituminoso posato sulla sede Parte_1 stradale, ne era emersa un'eccessiva porosità oltre alla non conformità dei sotto-spessori della pavimentazione rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.
Esponeva altresì di essersi potuta costituire innanzi al Tribunale solo tardivamente, dopo lo spirare dei termini di cui all'art.183 cpc, in quanto il proprio difensore, che aveva ricevuto sulla sua pec la notifica dell'atto di opposizione, non l'aveva avvisata del giudizio, da essa scoperto solo molto tempo dopo, motivo per cui aveva chiesto al Tribunale di essere rimessa in termini, richiesta tuttavia ingiustamente rigettata. In ogni caso – continuava la – la responsabilità per i vizi emersi dall'analisi del manto stradale – confermati in Parte_1 seno alla CTU espletata in I grado - era ascrivibile unicamente all'appaltatrice avendo essa CP_1 appellante concluso con quest'ultima non un contratto di subappalto ma un mero contratto di subaffidamento di una squadra di operai ai sensi dell'art.105 del Codice dei contratti pubblici – oltre ad un ulteriore contratto di fornitura di alcuni macchinari - ciò che comportava che tutti i rischi e le responsabilità del lavoro restassero Contr a carico dell'appaltatrice
Parte appellante dava poi atto che il Tribunale di Terni, all'esito dell'istruttoria svolta, aveva così statuito:
“Accerta i vizi dell'opera realizzata da e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione Parte_1 proposta da , revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 678/2019, depositato da Controparte_1 questo Tribunale in data 02.08.2019 (r.g. n. 1697/2019), dichiarando che nulla è più dovuto da
[...]
a Controparte_1 Parte_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , condanna Controparte_1 al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 50.927,24 (IVA inclusa), oltre Parte_1 interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
nonché della somma di € 5.035,70 a titolo restitutorio dell'importo indebitamente percepito a titolo di interessi e spese in forza del titolo provvisoriamente esecutivo qui revocato e del relativo precetto, oltre interessi dalla data del pagamento
(27.01.2020) al saldo;
condanna a rimborsare in favore di le spese processuali, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 1.247,50 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 2.261,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
pone definitivamente a carico della le spese relative al compenso del c.t.u., Ing. Parte_1 [...]
come liquidato con separato decreto emesso in corso di causa.” Per_1 Orbene con il primo motivo di appello la si doleva del mancato accoglimento, da parte del Parte_1
Tribunale, della sua istanza di rimessione in termini osservando come la missiva di contestazione inviata dal suo attuale legale a quello, precedente, che non l'aveva notiziata dell'avvenuta instaurazione del giudizio di opposizione dimostrava, unitamente alla citazione in giudizio di tale ultimo avvocato, la grave responsabilità Contr professionale di quest'ultimo, senza considerare che le contestazioni ricevute dalla circa i vizi del manto stradale in questione – a fronte delle quali il Tribunale l'aveva ritenuta comunque in grado di rendersi conto che era stata proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo - erano antecedenti all'instaurazione del giudizio di opposizione e non ne facevano nemmeno necessariamente presumere l'imminente avvio. Con il secondo motivo, poi, la lamentava che il primo Giudice aveva erroneamente qualificato il contratto Parte_1 Contr intercorso tra lei e l'appaltatrice quale subappalto quando in realtà si trattava di un mero subaffidamento di una squadra di operai: in tale parte, infatti, il Tribunale aveva trascurato di considerare che essa appellante aveva solo fornito alla controparte operai e macchinari, che la stessa controparte, comunicando il rapporto all'ANAS, lo aveva definito come un subaffidamento e che, del resto, il contenuto del contratto in questione restava al di sotto delle soglie “quantitative” previste dall'art.105 del Codice del contratti pubblici proprio al fine di tracciare il discrimen tra subappalti e subaffidamenti, soglie solo al di sopra delle quali si può parlare di subappalto. Con il terzo motivo la censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva Parte_1 recepito le, errate, conclusioni del CTU in punto di individuazione degli operai da essa forniti all'appaltatrice quali soggetti responsabili della cattiva qualità e della stesura del manto bituminoso in questione, senza considerare che le attività che il CTU aveva ritenuto non correttamente espletate (trasporto del bitume sino al cantiere e controllo, una volta ivi giunto, della relativa temperatura) non ricadevano nella responsabilità di essa appellante. Con il quarto motivo, ancora, la stessa si doleva del fatto che il Tribunale aveva erroneamente negato alla scrittura in data 11/6/19 della la natura di riconoscimento di debito spiegando che CP_1 ove il primo Giudice avesse correttamente interpretato tale scritto si sarebbe dovuto riconoscere in suo favore l'effetto dell'esonero dall'onere della prova del rapporto fondamentale. Concludeva quindi come sopra.
Si costituiva in questa sede la Curatela della liquidazione giudiziale della nel frattempo apertasi CP_1 con sentenza n.349-1/23 del Tribunale di Roma, evidenziando anzitutto la correttezza delle argomentazioni spese dal Tribunale in punto di rigetto dell'istanza della SO.CO.GI di rimessione in termini e contestando nel merito tutte le ulteriori deduzioni dell'appellante. In particolare la liquidazione giudiziale osservava che correttamente il primo Giudice aveva qualificato il contratto intercorso fra le parti quale subappalto e ciò anche in virtù della qualificazione del rapporto emergente nel ricorso monitorio a suo tempo depositato dalla stessa econdo cui essa era stata, semplicemente, incaricata dell'esecuzione dei “lavori di pavimentazione Parte_1 stradale”, senza considerare che era stata proprio l'odierna appellante a valutare la quantità di manodopera necessaria al lavoro, in linea del resto con le sue competenze così come indicate, anch'esse, in sede di ricorso Contr per decreto ingiuntivo. La liquidazione della deduceva poi la incensurabilità delle conclusioni raggiunte dal CTU in punto di responsabilità degli operai forniti da er i vizi del manto stradale per non aver Parte_1 verificato la giusta temperatura del bitume giunto in cantiere. Quanto poi alla missiva del 11/6/19 parte Contr appellata osservava che solo successivamente ad essa la era venuta a conoscenza dei difetti e concludeva come sopra.
Ciò posto la Corte osserva che l'appello è fondato, per quanto non lo sia il primo motivo: ed invero la non aveva fornito prova certa in ordine alla dedotta omissione del proprio precedente difensore Parte_1 che, pur avendo ricevuto sulla sua pec la notifica dell'opposizione, a suo dire non l'aveva informata di ciò; sul punto l'appellante aveva solo depositato documentazione di parte, ossia la lettera di contestazione inviata al precedente legale dal suo nuovo difensore e l'atto di citazione da quest'ultimo notificato a quello al fine di far valere la sua responsabilità professionale. Non risulta invece agli atti alcuna documentazione proveniente da terzi o dallo stesso precedente difensore che corrobori le risultanze della documentazione di parte suindicata, dal che consegue che la dedotta omissione del legale potrà essere semmai fatta valere solo nel giudizio per responsabilità professionale contro di lui avviato.
Risulta invece fondato il secondo motivo di appello, non condividendosi in effetti le argomentazioni del
Tribunale in punto di qualificazione del rapporto contrattuale in esame in termini di subappalto, fattispecie nella quale il subappaltatore assume interamente su di sé la responsabilità e i rischi della lavorazione che gli viene commissionata: in particolare l'art.105 del Codice degli appalti pubblici nella versione applicabile ratione temporis, prevedeva che è qualificabile quale subappalto “qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
50 per cento dell'importo del contratto da affidare”, soglie, queste, pacificamente non superate nella specie.
Ed invero nel caso in esame la fornitura di una squadra di operai effettuata dalla in virtù del Parte_1 contratto in data intercorso fra le parti in data 29/8/18 – oltre che, con il contratto in data 25/9/18, la fornitura di macchinari – configura un subaffidamento, contratto il cui oggetto è rappresentato, appunto, dalla fornitura di manodopera dietro versamento di un compenso parametrato al tempo in cui sarà operativa la fornitura stessa. Contr Del resto è agli atti l'offerta di manodopera che la aveva inviato alla (cfr. doc.3 di cui al Parte_1 fascicolo di I grado, prima parte, depositato dalla ) la quale risulta aver avuto ad oggetto Controparte_1 la “prestazione di squadra addetta alla stesa di conglomerato bituminoso” dietro un corrispettivo indicato nella misura giornaliera di euro 4.000,00 + IVA: ebbene tali indicazioni non richiamano alcun subappalto né quindi alcuna assunzione di responsabilità della nella realizzazione dei lavori di posa del Parte_1 conglomerato, configurando all'evidenza una mera “prestazione” temporanea di manodopera, come testimoniato anche dal compenso che non era stato fissato in una somma predeterminata in riferimento alla compiuta realizzazione di un determinato lavoro, come avviene di norma nel contratto di subappalto, ma in relazione ad un compenso giornaliero da moltiplicare per il numero di giorni in cui la squadra di operai Contr
“prestata” alla avrebbe operato nel cantiere di quest'ultima.
In proposito la Corte non ritiene condivisibili i rilievi svolti dal Tribunale al fine di evidenziare che il rapporto in questione era qualificabile in termini di subappalto, a cominciare dall'argomentazione secondo cui ciò sarebbe evincibile in primo luogo dal collegamento tra il contratto di nolo di macchinari del 25/9/18 e quello del 29/8/18 di prestazione della squadra di operai comprensiva delle “attrezzature manuali necessarie”, contratti secondo il primo Giudice integranti nell'insieme un subappalto delle lavorazioni interessate. In realtà si ritiene che tale argomento depone in senso contrario, anzitutto perché di norma il contratto di subappalto è unico non essendovi ragioni per suddividerlo in due distinti accordi (uno avente ad oggetto i macchinari ed un altro avente ad oggetto la prestazione di una squadra di operai) ed in secondo luogo perché ciò è dovuto al fatto che nelle fattispecie di subappalto il subappaltatore si obbliga verso l'appaltatore al conseguimento di un determinato risultato, normalmente il compimento di una determinata lavorazione, senza quindi necessità di esplicitare alla controparte contrattuale con quali e quante attrezzature o con quali e quante squadre di operai intenda raggiungere il risultato finale essendo, solo questo, l'oggetto del subappalto. I due contratti in questione, dunque, altro non rappresentano se non le due specifiche forniture (alcune delle attrezzature Contr necessarie e la squadra di operai) effettuate in favore della e destinate ad essere utilizzate da questa e nell'ambito del proprio cantiere.
Né si ritengono condivisibili gli ulteriori argomenti utilizzati dal Tribunale, in quanto non realmente significativi ai fini delle conclusioni da quest'ultimo tratte circa la natura del rapporto contrattuale in esame, a cominciare dalla circostanza che nell'offerta della squadra di operai la vesse indicato che questa Parte_1 sarebbe stata comprensiva del numero di operai che “a nostro giudizio si rende necessario per l'esecuzione dei lavori”: il mero fatto che la avendo evidentemente avuto in precedenza indicazioni in merito Parte_1
a cosa la squadra di operai avrebbe dovuto fare ed in quali tempi, avesse espresso nell'offerta una sua valutazione tecnica circa il numero di operai da cui la squadra avrebbe potuto, auspicabilmente, essere composta non può certo equipararsi, come affermato dal primo Giudice, all'assunzione dell'obbligazione, con assunzione dei relativi rischi e responsabilità, avente ad oggetto il compimento delle lavorazioni indicate. Né, infine, potrebbe deporre in tal senso la circostanza che nel ricorso monitorio la veva descritto la Parte_1 prestazione effettuata con le parole “lavori di pavimentazione stradale”, rappresentando tale espressione Contr null'altro che il riferimento all'attività per la quale essa aveva prestato la squadra di operai alla e non potendo certo, di per sé sola, assurgere addirittura ad elemento di qualificazione del contratto intercorso fra le parti.
Dove invece si rinvengono, in atti, gli indici formali della vera e propria qualificazione del rapporto, lo stesso risulta chiaramente essere un sub affidamento: anzitutto sulla prima delle tre fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, come rilevato dallo stesso Tribunale, si parlava di “lavori di sub affidamento”, con utilizzazione, quindi, di un termine tecnico avente un preciso significato giuridico. Chiarissimo, ancora, Contr risulta poi il contenuto della comunicazione che la in adempimento agli obblighi previsti dall'art.105 del decreto legislativo n.50/16, aveva inviato alla committente ANAS al fine di renderle noto l'utilizzo della squadra di operai e dei macchinari messi a disposizione dalla al riguardo va detto che la citata Parte_1 disposizione normativa prevedeva al comma 4 la necessaria autorizzazione da parte della committente per la stipula, ad opera dell'appaltatore, di contratti di subappalto mentre i contratti di sub affidamento dovevano solo essere comunicati alla committente senza necessità che questa dovesse approvarli. Ebbene nella nota del
28/8/18 della (cfr. sempre doc.3 di cui al fascicolo di I grado, prima parte, depositato dalla CP_1 Liquidazione giudiziale) diretta alla committente ANAS si legge anzitutto, in alto, “comunicazione di sub affidamento ai sensi dell'art.105 del d. lgs n.50 del 18/4/16”, poi “comunicazione di subcontratto” (che non significa subappalto); ed ancora, dopo i dati della società, si specifica in modo inequivocabile che “intende stipulare ai sensi dell'art.105 di cui al d.lgs n.50/2016 il seguente subcontratto non assimilabile al subappalto” ed ancora che “a tal fine si precisa che la comunicazione di cui in oggetto è conforme all'art.105 del d.lgs n.50/2016 sopra citato e, pertanto, rispondente a tutti i requisiti ivi richiesti: importo non superiore al 2% dell'appalto principale;
importo non superiore a 100.000,00 euro;
l'incidenza percentuale della manodopera, rispetto al totale contratto, è inferiore al 50%”: si era dunque al di sotto di tutte le soglie richieste dal citato art.105 per la configurabilità di un subappalto.
E, a seguito di tale chiara comunicazione, infatti, nessuna autorizzazione – avendo evidentemente ANAS preso atto che si trattava di un sub affidamento e non di un sub appalto – era intervenuta da parte dalla committente.
Dalla natura di sub affidamento del rapporto intercorso fra le parti consegue che nel momento in cui la squadra di operai prestata dalla era entrata nel cantiere della tale squadra non poteva che Parte_1 CP_1 Contr essere sottoposta alle direttive ed istruzioni operative della stessa, rimasta sempre unica titolare del rischio e di tutte le responsabilità insite nelle lavorazioni oggetto dell'appalto intercorso tra lei e l'ANAS.
Dunque era rimasta la responsabile dell'eventuale omesso controllo, da parte degli operai della CP_1
a lei sottoposti (non risulta evidentemente, del resto, la presenza in cantiere di un responsabile Parte_1 tecnico dell'odierna opposta) anche in ordine alla temperatura del bitume prima della sua posa (peraltro era rimasto incontestato che il bitume era stato trasportato presso il cantiere – con un percorso troppo lungo che ne aveva causato il raffreddamento – da una terza società, la , mancato controllo individuato dal CTU CP_2
– che sul punto ha fornito argomentazioni chiare, precise ed attendibili – quale causa dei difetti poi riscontrati nel manto bituminoso.
Da tutto quanto esposto consegue il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla con CP_1 conseguente insussistenza dei presupposti per la compensazione da questa richiesta con le somme dovute alla a tanto consegue anche l'assorbimento del quarto motivo di appello proposto dalla Liquidazione Parte_1 giudiziale.
Questa risulta quindi debitrice della società opposta delle somme recate dal decreto ingiuntivo, per le quali però, stante la procedura concorsuale in atto, la SO.CO.GI. dovrà insinuarsi al passivo a norma degli artt.200
e ss del Codice della crisi d'impresa essendo divenuta in questa sede improcedibile la relativa domanda di pagamento: sul punto occorre fare riferimento al principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione (cfr.
Cass.civ., sez.I, n.5657 del 26/2/19) secondo cui “il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito, diviene opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute cosa giudicata - per decorso del relativo termine di impugnazione - prima della dichiarazione di fallimento” sicché non essendovi una sentenza di rigetto dell'opposizione passata in giudicato il decreto ingiuntivo, pur provvisoriamente esecutivo, non risulta opponibile alla massa. Le spese seguono la soccombenza, in capo alla parte opponente, sia per il I che per il II grado di giudizio e si liquidano tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto dalla rigetta integralmente l'opposizione Parte_1
a decreto ingiuntivo;
- Dichiara tuttavia improcedibile in questa sede la domanda di pagamento della Parte_1
- Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla sia in I Parte_1 grado – che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso professionale – sia in II grado – che si liquidano in euro per spese ed euro 8.500,00 per compenso professionale – oltre IVA, CAP
e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Resteranno poi a carico della parte opponente le già liquidate spese della fase monitoria e di
CTU.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 10/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)