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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17637 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice designato dott.ssa Lilla De Nuccio ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 51828/2024 promossa da:
nato in [...], il [...] c.f. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigino Di Giacomo C.F._1 del Foro di Benevento;
- ricorrente -
contro
in persona del Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello CP_3
Stato;
- resistente -
Oggetto: accertamento del diritto all'esame della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii. con emanazione di un provvedimento espresso
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso di cui all'art. 281-decies cpc, depositato il 5.12.2024, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha lamentato l'inerzia della Questura di a fronte CP_2 della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art 19, co.
1.1 e 1.2, D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.
Il ricorrente ha rappresentato di aver formalizzato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione in data 19.12.2022, di essere ancora in attesa della definizione del procedimento nonostante si sia più volte recato in
1 Questura per acquisire notizie e di aver più volte diffidato la Questura di a CP_2 definire l'istanza documentando la nascita di un figlio sul territorio nazionale e la prosecuzione dello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Con decreto del Tribunale del 24.01.2025 è stata disposta la trattazione del giudizio in forma cartolare con termine per note.
L'amministrazione resistente, con memorie di costituzione del 28.05.2025, ha chiesto un rinvio di udienza o in subordine il rigetto del ricorso.
Con successive note del 31.10.2025, parte ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda giudiziale per aver la Questura di in data 1.08.2025, rilasciato il permesso di soggiorno e ha chiesto la CP_2 condanna alle spese, secondo il principio di soccombenza virtuale, tenuto conto che l'istanza è stata definita a distanza di quasi tre anni e solo dopo il deposito del ricorso.
Ciò posto va dichiarata cessata la materia del contendere.
Alla luce di tutto quanto rappresentato e documentato in atti e in ragione del principio della soccombenza virtuale il resistente va condannato alle spese legali a favore del ricorrente che si quantificano in € 1.017,10 oltre oneri e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna parte resistente alle spese legali a favore del ricorrente che si quantificano in € 1.017,10 oltre oneri e accessori di legge da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma il 03.11.2025
Il Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice designato dott.ssa Lilla De Nuccio ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 51828/2024 promossa da:
nato in [...], il [...] c.f. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigino Di Giacomo C.F._1 del Foro di Benevento;
- ricorrente -
contro
in persona del Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello CP_3
Stato;
- resistente -
Oggetto: accertamento del diritto all'esame della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii. con emanazione di un provvedimento espresso
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso di cui all'art. 281-decies cpc, depositato il 5.12.2024, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha lamentato l'inerzia della Questura di a fronte CP_2 della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art 19, co.
1.1 e 1.2, D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.
Il ricorrente ha rappresentato di aver formalizzato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione in data 19.12.2022, di essere ancora in attesa della definizione del procedimento nonostante si sia più volte recato in
1 Questura per acquisire notizie e di aver più volte diffidato la Questura di a CP_2 definire l'istanza documentando la nascita di un figlio sul territorio nazionale e la prosecuzione dello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Con decreto del Tribunale del 24.01.2025 è stata disposta la trattazione del giudizio in forma cartolare con termine per note.
L'amministrazione resistente, con memorie di costituzione del 28.05.2025, ha chiesto un rinvio di udienza o in subordine il rigetto del ricorso.
Con successive note del 31.10.2025, parte ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda giudiziale per aver la Questura di in data 1.08.2025, rilasciato il permesso di soggiorno e ha chiesto la CP_2 condanna alle spese, secondo il principio di soccombenza virtuale, tenuto conto che l'istanza è stata definita a distanza di quasi tre anni e solo dopo il deposito del ricorso.
Ciò posto va dichiarata cessata la materia del contendere.
Alla luce di tutto quanto rappresentato e documentato in atti e in ragione del principio della soccombenza virtuale il resistente va condannato alle spese legali a favore del ricorrente che si quantificano in € 1.017,10 oltre oneri e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna parte resistente alle spese legali a favore del ricorrente che si quantificano in € 1.017,10 oltre oneri e accessori di legge da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma il 03.11.2025
Il Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
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