Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Vincenza Totaro Consigliere
Dott. Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 20.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.588/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI e con lo stesso elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA ARMANDO DIAZ 11
Appellante
e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LAVORGNA EMILIO, CP_1
MADDALENA EMILIO, VERLINGIERI KATIUSCIA e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso depositato presso il Tribunale di S. Maria C.V. in funzione di
Giudice del lavoro, – dipendente del resistente, con la CP_1 Parte_1
qualifica di Addetto ai Servizi di Vigilanza, posizione economica AREA II, livello retributivo F3, attualmente in servizio presso la sede del Controparte_2
di Caserta aveva dedotto:
- di aver osservato un turno di n.91 giorni di straordinario festivi come da prospetto rilasciato dall'Amministrazione, con numero di ore effettuate in n.530,83, per cui detraendo n.10,16 ore pari al saldo delle ore di straordinario
1
520,67 per un compenso dovuto in euro 6.711,43.
Chiedeva pertanto la condanna di controparte attuale appellante al pagamento di detta somma.
Il Giudice adito – con la sentenza n. 2096/2022 - aveva accolto il ricorso, evidenziando preliminarmente che dalla lettura dell'art. 73 CCNL Ministeri
2006/2009, dell'44 del CCIM 22 dicembre 2006 e dell'art. 43 del contratto collettivo integrativo del 2009 si ricavava che nella banca ore confluivano tutte le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto all'orario ordinario, autorizzate o meno;
che le ore accantonate in banca potevano essere retribuite come lavoro straordinario solo ove preventivamente autorizzate;
che, tuttavia, l'ordine di servizio n. 18 del 17.06.2014, doveva essere ritenuto quale autorizzazione allo svolgimento dello straordinario accumulato in banca ore dal ricorrente, tale ordine, infatti, qualificava il servizio come essenziale e “indispensabile” per il corretto svolgimento delle mansioni espletate, per cui non lasciava spazio a dubbi in ordine alla possibilità di qualificare lo stesso come autorizzazione;
che, non essendo state sollevate contestazioni in ordine alla quantificazione delle ore effettuate in eccesso e delle somme richieste, il andava Parte_1
condannato al pagamento della somma lorda indicata in ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo gravame il con atto Parte_1
depositato in data 17/3/2023 deducendo che il Tribunale aveva erroneamente individuato la disciplina applicabile al caso di specie, sovrapponendo la normativa pattizia riguardante le ore di lavoro eccedentarie l'orario normale (da inquadrare nella figura straordinario retribuito, se preventivamente autorizzato)
e quella del tutto diversa relativa al lavoro svolto in giorni festivi;
aveva erroneamente ritenuto di attribuire all'ordine di servizio n. 18 del 17 giugno
2014 il contenuto di un atto autorizzatorio allo svolgimento del lavoro in giornate festive, quale presupposto indicato dalla normativa pattizia di settore per la monetizzazione delle predette ore di lavoro straordinario.
Ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda come proposta dal dipendente in primo grado, vinte le spese di lite.
Notificato l'atto, si è costituito l'appellato che ha resistito con propria memoria chiedendo, sulla base di plurimi motivi, il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
2 Trattata la causa con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
In diritto viene in rilievo il disposto dell'art. 27 del CCNL 16.05.2001, integrativo del CCNL del personale del comparto dei ministeri stipulato il 16.02.1999
(CCNL 1998/2001), che così dispone: “1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo
a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. 4.
L'amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per
l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dal
1 gennaio 2001”.
L'art. 73 CCNL Ministeri 2006/2009 sancisce: “Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2.Nel conto ore confluiscono
[…] le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate […].
3 La parte ricorrente ha offerto quale prova scritta del credito da lavoro straordinario festivo il prospetto rilasciato dalla stessa Amministrazione, attestante il monte ore di lavoro eccedente effettuato dal lavoratore.
L'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto che le predette ore di straordinario siano state autorizzate in forza dell'ordine di servizio n. 18 del 17 giugno 2014 (Misure urgenti per la riorganizzazione del servizio dell'area di vigilanza nella Reggia di Caserta).
L'eccezione è fondata in quanto in ordine alla domanda di retribuzione delle ore di lavoro straordinario svolto nei giorni festivi in gg.91, riportati nel prospetto all'uopo rilasciato dall'Amministrazione, non è stata fornita alcuna prova di una preventiva autorizzazione né di un consenso, comunque manifestato, allo svolgimento di un certo numero di ore di lavoro nei giorni festivi siccome difetta qualsivoglia programmazione oraria disposta dal datore di lavoro che in sé ecceda l'orario contrattuale.
Difatti, l'ordine di servizio n. 18 non contiene alcun assenso predeterminato a tale attività; anzi, prevede espressamente che “ogni unità di personale assicurerà all'Amministrazione n. 12 servizi di primo turno e n. 12 servizi di secondo turno a cui andranno aggiunte le festività che l'Amministrazione vorrà autorizzare”; difetta, allora, la predeterminazione di un monte ore eccedente il debito orario che il dipendente avrebbe dovuto svolgere nei giorni festivi, rinviando espressamente ad una futura ed eventuale autorizzazione.
A ciò si aggiunga che dal “Prospetto delle presenze” -contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, e ribadito con la memoria di costituzione in appello- non si ricava affatto che il lavoro prestato nei giorni festivi sia qualificabile come straordinario autorizzato e, quindi monetizzabile, piuttosto che non autorizzato e destinato ad essere compensato fruendo di riposi compensativi. L'indicazione contenuta nel prospetto: con indicazione di gg.91” non si presta affatto ad una tale lettura: l'uso della espressione “recuperi” induce proprio a ritenere che si sia trattato di prestazioni non retribuibili, ma da compensare con il ricorso ai riposi.
Da quanto sopra esposto consegue che la domanda volta ad ottenere il pagamento delle ore di lavoro straordinario corrispondenti ai giorni di lavoro festivo, in accoglimento dell'appello del , va rigettata. Parte_1
4 Le spese del doppio grado possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della novità delle soluzioni interpretative sulla questione dell'autorizzazione preventiva dello straordinario, con i recenti interventi della
S.C. .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dalla parte appellata in primo grado;
compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Napoli 20/03/2025
Il Presidente
dr.ssa Raffaella Genovese
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