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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/05/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2164/2024 R.G.
TRIBUNALE di PISTOIA
Udienza del 06 maggio 2025
Oggi, davanti al Giudice dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, sono comparsi:
- per parte appellante: l'avv. Nannini Giuseppe;
- per parte appellata: l'avv. Elena Baldi.
E' altresì presente tirocinante magistrale presso lo studio Baldi. Testimone_1
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte appellante conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 23/04/2025.
Il procuratore di parte appellata conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 26/04/2025.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 N. 2164/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, quale Giudice di secondo grado, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2164/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mannini e dall'avv. Franco Cioli del Foro di
Firenze, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec giusta procura in atti;
Email_1
- parte appellante –
e
quale titolare di omonima ditta individuale (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Baldi del Foro di Pistoia, ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pistoia, Via Delle Pappe n. 12, giusta procura in atti;
- parte appellata -
Oggetto: appello contro sentenza n. 323/2024 pubblicata in data 08/05/2024 del Giudice di Pace di
Pistoia, non notificata, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1242/2023 del 01/09/2023
– contratto d'opera.
***
Conclusioni di parte appellante:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 23/04/2025:
“Conclude affinché l'On. Tribunale, in riforma totale della sentenza impugnata, voglia accogliere
l'opposizione proposta e revocare il decreto ingiuntivo n. 1242/2023 emesso dal Giudice di Pace di
Pistoia il 01.09.2023.
Con condanna di parte opposta appellata alla rifusione di ogni spesa e compenso legale di entrambi i gradi di giudizio.”.
Del procuratore di parte appellata:
2 - come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 26/04/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, dato atto di quanto sopra esposto, respingere l'interposto appello e confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 323/2024, emessa nell'ambito della Causa civile n. 5571/2023 R.G. – Dott.ssa Ilaria Bagnoli –
Con condanna della alle spese di lite relative al presente giudizio”. Controparte_2
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. quale titolare di omonima ditta individuale Controparte_1
chiedeva al Giudice di Pace di Pistoia, a carico della società ingiunzione di Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 3.483,11 Iva inclusa oltre interessi e spese di procedura, quale credito maturato a saldo di prestazioni di manodopera eseguite per complessivi € 7.483,11 detratto l'acconto di € 4.000,00-; dimetteva documenti ai quali faceva richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso dal Giudice di Pace di Pistoia, nei confronti della società il decreto ingiuntivo n. 1242/2023 del 01/09/2023, con Parte_2 liquidazione di spese della procedura in € 450,00 per compensi professionali, € 76,00 per esborsi, €
67,50 per rimborso forfettario 15% spese generali e accessori come per legge.
Contro questo decreto la società proponeva opposizione per sentire revocare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, contestando l'inidoneità a costituire prova del credito della fattura elettronica allegata al ricorso monitorio ed eccependo l'intervenuto pagamento di tutto quanto dovuto alla ditta ricorrente a fronte delle effettive prestazioni di manodopera eseguite in suo favore a mezzo bonifico di € 4.000,00-.
Il sig. quale titolare di omonima ditta individuale si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e dunque per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice di Pace di Pistoia rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto con condanna della società opponente alla refusione delle spese di lite liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge.
I motivi d'appello al Tribunale propone ora appello la società contestando la sentenza Pt_3 Parte_1
di primo grado, deducendo come primo motivo di impugnazione la totale errata lettura e valutazione della fattispecie oggetto di causa da parte del Giudice di prime cure avendo, avendo l'opponente sin dal primo atto difensivo contestato l'esecuzione di prestazioni da parte del sig.
3 per importo superiore ad € 4.000,00 Iva compresa, nonché allegando quale secondo motivo di CP_1 gravame l'errata lettura ed interpretazione della lettera a firma dell'avv. Giuseppe Mannini prodotta dal ricorrente a sostegno della domanda, in realtà priva di alcun valore probatorio.
Dunque, la società appellante ha insistito per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata 03/02/2025 si è costituito in giudizio il sig. quale titolare di omonima ditta individuale contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e argomentato, concludendo per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata.
Celebrata la prima udienza di comparizione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
L'appello è fondato.
Entrambi i motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, riguardando, il primo, l'errata valutazione del Giudice di primo grado in relazione alle difese spiegate dall'opponente in relazione alla carenza di prova e, il secondo, l'errata valutazione del Giudice di primo grado in ordine alla prova documentale offerta dall'opposto a fondamento del proprio credito.
All'uopo, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, a parti formalmente invertite, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto (convenuto in senso formale e attore in senso sostanziale); il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta una fase - peraltro solo eventuale - del più ampio procedimento monitorio, incardinato dal creditore inaudita altera parte.
Da ciò deriva che il debitore che si opponga al monitorio agisce quale attore in senso solo formale, ma in realtà è convenuto sostanziale rispetto al rapporto di credito fatto valere dal creditore ingiungente;
a sua volta questi è opposto -attore in senso sostanziale.
Dunque, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
il debitore convenuto, invece, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il sig. non ha assolto Controparte_1 all'onere probatorio su di lui gravante – con riguardo alla effettiva esecuzione di prestazioni di manodopera per complessivi € 7.483,11 cui scomputarsi la minor somma di € 4.000,00 versata dal committente -, alla luce delle specifiche contestazioni svolte sul punto da parte opponente, in
4 particolare quella relativa all'estinzione integrale del debito per le prestazioni di manodopera effettivamente eseguite per un valore di € 4.000,00-.
Anzitutto, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di valenza probatoria delle fatture commerciali, nel nostro caso peraltro fatture elettroniche esonerate dall'obbligo di annotazione nei registri contabili ex artt. 23 e 25 D.p.r. 633/1972, per cui “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cass. n. 9685/2000).
Inoltre, alcuna valenza probatoria può di per sé assumere la sola missiva del difensore della società in relazione alla sussistenza di un debito residuo di € 3.483,11 il cui oggetto Parte_1
principale non è il rapporto commerciale in essere tra le parti e le rispettive posizioni di debito/credito bensì altra vicenda “riguardante il gasolio” dalla quale l'odierna opponente avrebbe subito un danno cui viene richiesto il risarcimento al sig. ivi con l'aggiunta che “La mia CP_1 assistita mi rimarca di comunicare che l'emissione da parte Sua di nota di credito per € 3.483,11 potrà essere motivo di transazione e chiusura dei diritti spettanti alla . Le Parte_1
stesse parole della missiva, infatti, potrebbero essere interpretate nel senso della sussistenza già a quella data di un contrasto tra le parti sulla somma dovuta dall'opponente e della disponibilità della ad avviare una trattativa tombale rispetto ad ogni vertenza. Parte_1
Peraltro, nemmeno si tratta di riconoscimento di debito proveniente dall'asserito debitore, ma di mera lettera inviata dal suo difensore nell'ambito di trattative volte alla formalizzazione di una eventuale transazione.
Alcun altro elemento di prova è stato offerto dalla parte opposta né sul punto sono stati articolati specifici mezzi di prova.
In conclusione, dunque, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, il
Tribunale revoca il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Pistoia n. 1242/2023 del 01/09/2023.
Spese processuali
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza. Esse dunque vengono poste a carico di quale titolare di omonima ditta individuale, liquidate secondo Controparte_1
i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 3.483,11), Tabella n. 1 per il giudizio di primo grado e
Tabella n. 2 per il presente giudizio di appello, in entrambi i casi esclusi i compensi per la fase
5 istruttoria che non si è tenuta e ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale data la natura dell'attività svolta e del rito applicato alla pronuncia di sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, quale Giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così pronuncia: in accoglimento dell'appello, in accoglimento della spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Pistoia n. 1242/2023 del 01/09/2023 condanna alla refusione delle spese di lite in favore della liquidate Controparte_1 Parte_1
come di seguito:
- per il giudizio avanti al Giudice di Pace di Pistoia: € 701,00 per compensi professionali, € 76,00 anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
- per il presente giudizio di appello: € 1.276,00 per compensi professionali, € 125,00 anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 06 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
6
TRIBUNALE di PISTOIA
Udienza del 06 maggio 2025
Oggi, davanti al Giudice dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, sono comparsi:
- per parte appellante: l'avv. Nannini Giuseppe;
- per parte appellata: l'avv. Elena Baldi.
E' altresì presente tirocinante magistrale presso lo studio Baldi. Testimone_1
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte appellante conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 23/04/2025.
Il procuratore di parte appellata conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 26/04/2025.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 N. 2164/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, quale Giudice di secondo grado, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2164/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mannini e dall'avv. Franco Cioli del Foro di
Firenze, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec giusta procura in atti;
Email_1
- parte appellante –
e
quale titolare di omonima ditta individuale (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Baldi del Foro di Pistoia, ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pistoia, Via Delle Pappe n. 12, giusta procura in atti;
- parte appellata -
Oggetto: appello contro sentenza n. 323/2024 pubblicata in data 08/05/2024 del Giudice di Pace di
Pistoia, non notificata, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1242/2023 del 01/09/2023
– contratto d'opera.
***
Conclusioni di parte appellante:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 23/04/2025:
“Conclude affinché l'On. Tribunale, in riforma totale della sentenza impugnata, voglia accogliere
l'opposizione proposta e revocare il decreto ingiuntivo n. 1242/2023 emesso dal Giudice di Pace di
Pistoia il 01.09.2023.
Con condanna di parte opposta appellata alla rifusione di ogni spesa e compenso legale di entrambi i gradi di giudizio.”.
Del procuratore di parte appellata:
2 - come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 26/04/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, dato atto di quanto sopra esposto, respingere l'interposto appello e confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 323/2024, emessa nell'ambito della Causa civile n. 5571/2023 R.G. – Dott.ssa Ilaria Bagnoli –
Con condanna della alle spese di lite relative al presente giudizio”. Controparte_2
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. quale titolare di omonima ditta individuale Controparte_1
chiedeva al Giudice di Pace di Pistoia, a carico della società ingiunzione di Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 3.483,11 Iva inclusa oltre interessi e spese di procedura, quale credito maturato a saldo di prestazioni di manodopera eseguite per complessivi € 7.483,11 detratto l'acconto di € 4.000,00-; dimetteva documenti ai quali faceva richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso dal Giudice di Pace di Pistoia, nei confronti della società il decreto ingiuntivo n. 1242/2023 del 01/09/2023, con Parte_2 liquidazione di spese della procedura in € 450,00 per compensi professionali, € 76,00 per esborsi, €
67,50 per rimborso forfettario 15% spese generali e accessori come per legge.
Contro questo decreto la società proponeva opposizione per sentire revocare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, contestando l'inidoneità a costituire prova del credito della fattura elettronica allegata al ricorso monitorio ed eccependo l'intervenuto pagamento di tutto quanto dovuto alla ditta ricorrente a fronte delle effettive prestazioni di manodopera eseguite in suo favore a mezzo bonifico di € 4.000,00-.
Il sig. quale titolare di omonima ditta individuale si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e dunque per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice di Pace di Pistoia rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto con condanna della società opponente alla refusione delle spese di lite liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge.
I motivi d'appello al Tribunale propone ora appello la società contestando la sentenza Pt_3 Parte_1
di primo grado, deducendo come primo motivo di impugnazione la totale errata lettura e valutazione della fattispecie oggetto di causa da parte del Giudice di prime cure avendo, avendo l'opponente sin dal primo atto difensivo contestato l'esecuzione di prestazioni da parte del sig.
3 per importo superiore ad € 4.000,00 Iva compresa, nonché allegando quale secondo motivo di CP_1 gravame l'errata lettura ed interpretazione della lettera a firma dell'avv. Giuseppe Mannini prodotta dal ricorrente a sostegno della domanda, in realtà priva di alcun valore probatorio.
Dunque, la società appellante ha insistito per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata 03/02/2025 si è costituito in giudizio il sig. quale titolare di omonima ditta individuale contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e argomentato, concludendo per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata.
Celebrata la prima udienza di comparizione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
L'appello è fondato.
Entrambi i motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, riguardando, il primo, l'errata valutazione del Giudice di primo grado in relazione alle difese spiegate dall'opponente in relazione alla carenza di prova e, il secondo, l'errata valutazione del Giudice di primo grado in ordine alla prova documentale offerta dall'opposto a fondamento del proprio credito.
All'uopo, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, a parti formalmente invertite, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto (convenuto in senso formale e attore in senso sostanziale); il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta una fase - peraltro solo eventuale - del più ampio procedimento monitorio, incardinato dal creditore inaudita altera parte.
Da ciò deriva che il debitore che si opponga al monitorio agisce quale attore in senso solo formale, ma in realtà è convenuto sostanziale rispetto al rapporto di credito fatto valere dal creditore ingiungente;
a sua volta questi è opposto -attore in senso sostanziale.
Dunque, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
il debitore convenuto, invece, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il sig. non ha assolto Controparte_1 all'onere probatorio su di lui gravante – con riguardo alla effettiva esecuzione di prestazioni di manodopera per complessivi € 7.483,11 cui scomputarsi la minor somma di € 4.000,00 versata dal committente -, alla luce delle specifiche contestazioni svolte sul punto da parte opponente, in
4 particolare quella relativa all'estinzione integrale del debito per le prestazioni di manodopera effettivamente eseguite per un valore di € 4.000,00-.
Anzitutto, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di valenza probatoria delle fatture commerciali, nel nostro caso peraltro fatture elettroniche esonerate dall'obbligo di annotazione nei registri contabili ex artt. 23 e 25 D.p.r. 633/1972, per cui “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cass. n. 9685/2000).
Inoltre, alcuna valenza probatoria può di per sé assumere la sola missiva del difensore della società in relazione alla sussistenza di un debito residuo di € 3.483,11 il cui oggetto Parte_1
principale non è il rapporto commerciale in essere tra le parti e le rispettive posizioni di debito/credito bensì altra vicenda “riguardante il gasolio” dalla quale l'odierna opponente avrebbe subito un danno cui viene richiesto il risarcimento al sig. ivi con l'aggiunta che “La mia CP_1 assistita mi rimarca di comunicare che l'emissione da parte Sua di nota di credito per € 3.483,11 potrà essere motivo di transazione e chiusura dei diritti spettanti alla . Le Parte_1
stesse parole della missiva, infatti, potrebbero essere interpretate nel senso della sussistenza già a quella data di un contrasto tra le parti sulla somma dovuta dall'opponente e della disponibilità della ad avviare una trattativa tombale rispetto ad ogni vertenza. Parte_1
Peraltro, nemmeno si tratta di riconoscimento di debito proveniente dall'asserito debitore, ma di mera lettera inviata dal suo difensore nell'ambito di trattative volte alla formalizzazione di una eventuale transazione.
Alcun altro elemento di prova è stato offerto dalla parte opposta né sul punto sono stati articolati specifici mezzi di prova.
In conclusione, dunque, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, il
Tribunale revoca il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Pistoia n. 1242/2023 del 01/09/2023.
Spese processuali
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza. Esse dunque vengono poste a carico di quale titolare di omonima ditta individuale, liquidate secondo Controparte_1
i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 3.483,11), Tabella n. 1 per il giudizio di primo grado e
Tabella n. 2 per il presente giudizio di appello, in entrambi i casi esclusi i compensi per la fase
5 istruttoria che non si è tenuta e ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale data la natura dell'attività svolta e del rito applicato alla pronuncia di sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, quale Giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così pronuncia: in accoglimento dell'appello, in accoglimento della spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Pistoia n. 1242/2023 del 01/09/2023 condanna alla refusione delle spese di lite in favore della liquidate Controparte_1 Parte_1
come di seguito:
- per il giudizio avanti al Giudice di Pace di Pistoia: € 701,00 per compensi professionali, € 76,00 anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
- per il presente giudizio di appello: € 1.276,00 per compensi professionali, € 125,00 anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 06 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
6