Versione
1 settembre 1971
1 settembre 1971
Art. 32.
Le aliquote contributive di cui all' articolo 10, nn. 1 e 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377 , nel testo sostituito dagli articoli 2 e 19 della presente legge, possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo e alle risultanze di gestione dell'anno precedente, con effetto dal 1 gennaio dell'anno in cui la variazione viene disposta, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il comitato speciale del Fondo.
Se la detta variazione non interviene restano in vigore, a tutti gli effetti, i contributi stabiliti per l'anno precedente.
Dopo il primo quadriennio di applicazione della presente legge, potra' essere variato, con le modalita' e la decorrenza di cui al primo comma, il contributo previsto dal precedente articolo 17, in relazione alle risultanze di gestione del quadriennio.
E' abrogato l' articolo 12 della legge 2 aprile 1958; n. 377 , nel testo sostituito dall' articolo 2 della legge 27 giugno 1957, n. 536 .
Le aliquote contributive di cui all' articolo 10, nn. 1 e 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377 , nel testo sostituito dagli articoli 2 e 19 della presente legge, possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo e alle risultanze di gestione dell'anno precedente, con effetto dal 1 gennaio dell'anno in cui la variazione viene disposta, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il comitato speciale del Fondo.
Se la detta variazione non interviene restano in vigore, a tutti gli effetti, i contributi stabiliti per l'anno precedente.
Dopo il primo quadriennio di applicazione della presente legge, potra' essere variato, con le modalita' e la decorrenza di cui al primo comma, il contributo previsto dal precedente articolo 17, in relazione alle risultanze di gestione del quadriennio.
E' abrogato l' articolo 12 della legge 2 aprile 1958; n. 377 , nel testo sostituito dall' articolo 2 della legge 27 giugno 1957, n. 536 .
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Roma, sentenza 31/05/2021, n. 3129Provvedimento: […] in diritto, parte ricorrente ha richiamato l'articolo 32 commi 1 e 2 della legge 587 del 1971 […] Al riguardo si ricorda anche che la legge n. 377 del 1958, art. 32 e la legge n. 587 del 1971, art. 7 in origine attribuiva all'iscritto al Fondo, cessato dal servizio prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia, la facoltà – da esercitare non prima di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro o dall'ultimo versamento e non oltre cinque anni – di chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per l'integrazione della pensione obbligatoria. […]Leggi di più...
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