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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 18/11/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 03/11/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 280/2024 R.G. cui è riunita la n.
605/24 RG, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CODAGNONE ANTONIO, con domicilio eletto in Largo Tappia 7
66034 Lanciano presso il difensore.
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv..
[...] P.IVA_1
AR MA TA, con domicilio eletto in CCIAA CHIETI-
PESCARA presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.,
L689/1981
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Insiste, dunque perché il Tribunale Voglia in accoglimento delle opposizioni proposte dichiarare nulla ovvero annullare l'ordinanza di pagina1 di 7 ingiunzione n. 2023/794 del 30/11/2023 nonché l'ordinanza di confisca n.2023/795 del 30/11/23 entrambe emesse dalla Camera Di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura Chieti-Pescara
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
"Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis”:
- rigettare l'opposizione proposta;
- confermare l'ordinanza di confisca n. 2023/795 del 30 novembre 2023;
- nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, tenersi comunque indenne l'amministrazione opposta dalla condanna alle spese processuali, avendo la stessa emesso le proprie ordinanze secondo il legittimo iter procedurale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con il ricorso iscritto al RG 280/2024 il sig. ha Parte_1 impugnato ordinanza di CONFISCA 2023/795 emessa dalla Camera di industria Pescara CP_1 Controparte_2 CP_1
Il successivo ricorso iscritto al n 605/2024 contempla l'ordinanza di ingiunzione n.2023/794 del 30/11/2023 emessa dalla
[...]
, inizialmente impugnata dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Lanciano, poi dichiaratosi incompetente per materia, e riassunto dinanzi al Tribunale per la trattazione congiunta.
Entrambe le impugnazioni si fondano sulla erronea prospettazione degli accertatori, che avevano contestato al di la violazione delle Pt_1 disposizioni normative per l'esercizio dell'attività di autoriparazioni come regolamentata dalla L. 122/1992 dal rinvenimento di una autovettura completamente smontata all'interno del cortile della abitazione del
[...]
nonché di utensili di vario tipo e di componenti di autovetture Pt_1 all'interno di due diverse rimesse.
La CCIAA si è costituita contestando i ricorsi e chiedendone il rigetto, con la confermazione dei provvedimenti emanati. Ha evidenziato la correttezza dei rilevi oggettivi operati dagli accertatori suffragati dalla pagina2 di 7 documentazione allegata, e la adeguata valutazione ai fini delle statuizioni sanzionatorie assunte
I giudizi sono stati riuniti al 280/2024 più risalente, e la causa è stata istruita sulla base delle richieste istruttorie conformi in entrambi i fascicoli, in particolare mediante l'audizione dele testimonianze proposte dalle parti, e i documenti allegati All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Dall'esame delle risultanze istruttorie matura la convinzione che i provvedimenti impugnati vadano revocati.
II. E' irreprensibile sotto l'aspetto formale l'operato degli accertatori e la successiva emanazione dei provvedimenti;
sotto il profilo sostanziale, dalla istruzione svolta sono invece emerse circostanze che portano a ritenere il difetto dei presupposti materiali per la configurazione delle violazioni individuate in capo al e la Parte_1 conseguente emanazione dei provvedimenti in contestazione.
III. I verbalizzanti hanno precisato che il loro intervento in loco avuto luogo a fronte di alcune segnalazioni in parte anonime in parte nominative relative all'esercizio abusivo di attività di autoriparazione che vedeva tra i nominativi indicati anche quello del di . A Pt_1 seguito di accesso effettuato presso l'abitazione del il Parte_1
2/8/2003 gli accertatori hanno rilevato nel cortile dell'abitazione la presenza di un gazebo aperto sui quattro lati all'interno del quale era collocata una vettura di colore grigio completamente mancante delle parti essenziali nonché utensili di vario tipo, quali cacciaviti, martelli, avvitatore ad aria compressa e simili, nonché componenti di autovetture, sospensioni, cerchi e portiere;
all'interno di un locale adibito al magazzino rimessa al quale si accedeva dall'interno dell'abitazione su indicata veniva rilevata la presenza di attrezzatura da lavoro componentistica auto e simili in notevoli pagina3 di 7 quantità accatastati alla rinfusa sul pavimento collocati su scaffalature presenti su ogni lato del locale;
da ciò hanno ricondotto l'esercizio abusivo dell'attività di autoriparazione in assenza delle prescritte autorizzazioni contestando le violazioni dell'art.2 L.5/2/92
n.22 e ssmm.
IV. La dettagliata descrizione dello stato dei luoghi rinvenuta dagli accertatori ha trovato ulteriore suffragio dalla conferma effettuata in corso d'istruttoria tramite la documentazione fotografica allegata di cui gran parte era stata formata proprio in sede di accertamento.
V. Al momento del sopralluogo sono state rinvenute in loco un'autovettura Audi A3 smontata, un'autovettura Lancia SI un furgone Ducato ed il relitto di altra autovettura;
VI. nei locali In uso al di è stata rinvenuta una variegata Pt_1 quantità di oggettistica costituita in gran parte da ricambi automobilistici oltre ad utensileria che i verbalizzanti hanno ritenuto riconducibile all'esercizio di attività di autoriparazione.
VII. A fronte dell'istruttoria svolta, sono acquisiti al fascicolo diversi elementi che non consentono di avallare le conclusioni raggiunte nel verbale di contestazione.
VIII. L'opponente ha allegato le carte di circolazione dei veicoli Audi A3
e Fiat Ducato, dalle quali i veicoli risultano a sé intestati;
nonché della Lancia SI intestata alla propria coniuge . Persona_1
Questo non permette di ricondurre la presenza di queste vetture in loco all'esecuzione di riparazioni in corso, e sul posto non sono state trovate vetture appartenenti o comunque riconducibili a persone estranee al nucleo familiare del ricorrente.
IX. Lo stesso verbale di contestazione descrive l'accumulo di materiale all'interno dei locali come confuso e disordinato, inidoneo a consentire il ricovero di un veicolo, anzi, ostativo all'agevole accesso anche della persona, ed il gran numero di materiale non è stato catalogato analiticamente ma solo fotografato. D'altro canto,
l'idoneità dell'area esterna al ricovero di veicoli, quand'anche per la presenza del gazebo, non è di per sé sola indicativa e sintomatica pagina4 di 7 dell'esercizio di attività non autorizzata.
X. Il ha dedotto che questo materiale costituisce avanzo di Parte_1 magazzino dell'attività di auto ricambi denominata Twinco car in precedenza svolta dal proprio suocero , di cui era stato CP_3 dipendente. Ha dedotto che alla cessazione dell'attività il Parte_1 ha ricoverato questo materiale presso i propri locali per evitarne la dispersione;
questo assunto è stato confermato dai testi e CP_3
e sotto il profilo documentale è suffragato da una fattura Tes_1 emessa da Twinco Car recante data 31/12/13, da cui risulta l'acquisto a corpo di questo materiale da parte del;
è Parte_1 stato altresì provato che il effettua commercio di Parte_1 materiale di vario tipo, anche diverso dall'autoricambistica, tramite siti di vendita in rete telematica, e la percezione di proventi ulteriori alla pensione è stata confermata dagli accertamenti effettuati dagli ufficiali verbalizzanti che ne riferiscono in sede testimoniale
XI. Un altro aspetto non secondario è connesso al fatto che al momento dell'intervento effettuato dagli accertatori, non era in corso alcun tipo di attività riconducibile all'autoriparazione, e nessuno riferisce di aver mai visto il intento in attività di Parte_1 tale tipo.
XII. Il teste – titolare di officina meccanica - riferisce di Testimone_2 avere smontato in loco le portiere ed il ponte posteriore della A3 del
, su sua richiesta e di avere effettuato questa operazione Parte_1 utilizzando proprie attrezzature, perché quelle presenti sul posto non erano funzionanti, cosa che lo dissuase dall'acquisto cui pure si era proposto.
XIII. Gli altri testi riferiscono della pregressa attività del che Parte_1 ancor prima del rapporto con Twinco car operava nel campo della riparazione e manutenzione di videogiochi, anche in questo caso in collaborazione e dipendenza con il proprio suocero , da cui la CP_3 presenza nel magazzino di componentistica elettrica ed elettronica e relativa attrezzatura di lavorazione;
viene in evidenza la ricerca e collezione di materiali ed oggettistica di vario genere (trenini,
pagina5 di 7 francobolli, etc.) raccolta dal per finalità amatoriali. Parte_1
XIV. Assume pure rilevo che ai magazzini dove è rinvenuta la gran parte del materiale si accede dall'interno dell'abitazione del , Parte_1 quindi, non c'è un luogo liberamente accessibile da terzi.
XV. Così raccolti gli elementi descrittivi e costituitivi, non si ritiene possibile ricondurre, in termini inequivoci ed obiettivi lo stato dei luoghi e la presenza dei materiali, veicoli e loro componenti, all'esercizio di attività di autoriparazione perché i locali e le aree esterne non sono affatto conformati e dotati in modo da ritenerne la destinazione alle illecite finalità presupposte, mentre la presenza dei materiali in loco, di tipo già di per sé non riconducibile in via esclusiva all'esercizio dell'attività contestata, è stata altrimenti giustificata dal;
non può quindi dirsi raccolta la prova di Parte_1 effettivo esercizio da parte del dell'attività contestata. Parte_1
XVI. Per questo i provvedimenti impugnati devono essere annullati, in quanto emessi in difetto dei presupposti di fatto idonei a configurare la violazione contestata
XVII. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
fasi ante riunione,
RG 280/2024
Fase studio 250,00
Fase introduttiva 250,00
Rg. 605/2024
Fase studio 250,00
Fase introduttiva 250,00
Fasi post riunione
Fase istruttoria - trattazione 800,00
Fase decisionale 800,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina6 di 7 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla l'ordinanza di confisca
2023/795 e l'ordinanza di ingiunzione n.2023/794 emesse il
30/11/2023 dalla Controparte_4
di a carico del ricorrente, e dispone il dissequestro
[...] CP_1 dei beni e la loro restituzione all'avente diritto;
2. Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 653,00 per esborsi, € 2600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali Cpa ed IVA se dovute
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 18 novembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 03/11/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 280/2024 R.G. cui è riunita la n.
605/24 RG, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CODAGNONE ANTONIO, con domicilio eletto in Largo Tappia 7
66034 Lanciano presso il difensore.
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv..
[...] P.IVA_1
AR MA TA, con domicilio eletto in CCIAA CHIETI-
PESCARA presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.,
L689/1981
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Insiste, dunque perché il Tribunale Voglia in accoglimento delle opposizioni proposte dichiarare nulla ovvero annullare l'ordinanza di pagina1 di 7 ingiunzione n. 2023/794 del 30/11/2023 nonché l'ordinanza di confisca n.2023/795 del 30/11/23 entrambe emesse dalla Camera Di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura Chieti-Pescara
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
"Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis”:
- rigettare l'opposizione proposta;
- confermare l'ordinanza di confisca n. 2023/795 del 30 novembre 2023;
- nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, tenersi comunque indenne l'amministrazione opposta dalla condanna alle spese processuali, avendo la stessa emesso le proprie ordinanze secondo il legittimo iter procedurale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con il ricorso iscritto al RG 280/2024 il sig. ha Parte_1 impugnato ordinanza di CONFISCA 2023/795 emessa dalla Camera di industria Pescara CP_1 Controparte_2 CP_1
Il successivo ricorso iscritto al n 605/2024 contempla l'ordinanza di ingiunzione n.2023/794 del 30/11/2023 emessa dalla
[...]
, inizialmente impugnata dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Lanciano, poi dichiaratosi incompetente per materia, e riassunto dinanzi al Tribunale per la trattazione congiunta.
Entrambe le impugnazioni si fondano sulla erronea prospettazione degli accertatori, che avevano contestato al di la violazione delle Pt_1 disposizioni normative per l'esercizio dell'attività di autoriparazioni come regolamentata dalla L. 122/1992 dal rinvenimento di una autovettura completamente smontata all'interno del cortile della abitazione del
[...]
nonché di utensili di vario tipo e di componenti di autovetture Pt_1 all'interno di due diverse rimesse.
La CCIAA si è costituita contestando i ricorsi e chiedendone il rigetto, con la confermazione dei provvedimenti emanati. Ha evidenziato la correttezza dei rilevi oggettivi operati dagli accertatori suffragati dalla pagina2 di 7 documentazione allegata, e la adeguata valutazione ai fini delle statuizioni sanzionatorie assunte
I giudizi sono stati riuniti al 280/2024 più risalente, e la causa è stata istruita sulla base delle richieste istruttorie conformi in entrambi i fascicoli, in particolare mediante l'audizione dele testimonianze proposte dalle parti, e i documenti allegati All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Dall'esame delle risultanze istruttorie matura la convinzione che i provvedimenti impugnati vadano revocati.
II. E' irreprensibile sotto l'aspetto formale l'operato degli accertatori e la successiva emanazione dei provvedimenti;
sotto il profilo sostanziale, dalla istruzione svolta sono invece emerse circostanze che portano a ritenere il difetto dei presupposti materiali per la configurazione delle violazioni individuate in capo al e la Parte_1 conseguente emanazione dei provvedimenti in contestazione.
III. I verbalizzanti hanno precisato che il loro intervento in loco avuto luogo a fronte di alcune segnalazioni in parte anonime in parte nominative relative all'esercizio abusivo di attività di autoriparazione che vedeva tra i nominativi indicati anche quello del di . A Pt_1 seguito di accesso effettuato presso l'abitazione del il Parte_1
2/8/2003 gli accertatori hanno rilevato nel cortile dell'abitazione la presenza di un gazebo aperto sui quattro lati all'interno del quale era collocata una vettura di colore grigio completamente mancante delle parti essenziali nonché utensili di vario tipo, quali cacciaviti, martelli, avvitatore ad aria compressa e simili, nonché componenti di autovetture, sospensioni, cerchi e portiere;
all'interno di un locale adibito al magazzino rimessa al quale si accedeva dall'interno dell'abitazione su indicata veniva rilevata la presenza di attrezzatura da lavoro componentistica auto e simili in notevoli pagina3 di 7 quantità accatastati alla rinfusa sul pavimento collocati su scaffalature presenti su ogni lato del locale;
da ciò hanno ricondotto l'esercizio abusivo dell'attività di autoriparazione in assenza delle prescritte autorizzazioni contestando le violazioni dell'art.2 L.5/2/92
n.22 e ssmm.
IV. La dettagliata descrizione dello stato dei luoghi rinvenuta dagli accertatori ha trovato ulteriore suffragio dalla conferma effettuata in corso d'istruttoria tramite la documentazione fotografica allegata di cui gran parte era stata formata proprio in sede di accertamento.
V. Al momento del sopralluogo sono state rinvenute in loco un'autovettura Audi A3 smontata, un'autovettura Lancia SI un furgone Ducato ed il relitto di altra autovettura;
VI. nei locali In uso al di è stata rinvenuta una variegata Pt_1 quantità di oggettistica costituita in gran parte da ricambi automobilistici oltre ad utensileria che i verbalizzanti hanno ritenuto riconducibile all'esercizio di attività di autoriparazione.
VII. A fronte dell'istruttoria svolta, sono acquisiti al fascicolo diversi elementi che non consentono di avallare le conclusioni raggiunte nel verbale di contestazione.
VIII. L'opponente ha allegato le carte di circolazione dei veicoli Audi A3
e Fiat Ducato, dalle quali i veicoli risultano a sé intestati;
nonché della Lancia SI intestata alla propria coniuge . Persona_1
Questo non permette di ricondurre la presenza di queste vetture in loco all'esecuzione di riparazioni in corso, e sul posto non sono state trovate vetture appartenenti o comunque riconducibili a persone estranee al nucleo familiare del ricorrente.
IX. Lo stesso verbale di contestazione descrive l'accumulo di materiale all'interno dei locali come confuso e disordinato, inidoneo a consentire il ricovero di un veicolo, anzi, ostativo all'agevole accesso anche della persona, ed il gran numero di materiale non è stato catalogato analiticamente ma solo fotografato. D'altro canto,
l'idoneità dell'area esterna al ricovero di veicoli, quand'anche per la presenza del gazebo, non è di per sé sola indicativa e sintomatica pagina4 di 7 dell'esercizio di attività non autorizzata.
X. Il ha dedotto che questo materiale costituisce avanzo di Parte_1 magazzino dell'attività di auto ricambi denominata Twinco car in precedenza svolta dal proprio suocero , di cui era stato CP_3 dipendente. Ha dedotto che alla cessazione dell'attività il Parte_1 ha ricoverato questo materiale presso i propri locali per evitarne la dispersione;
questo assunto è stato confermato dai testi e CP_3
e sotto il profilo documentale è suffragato da una fattura Tes_1 emessa da Twinco Car recante data 31/12/13, da cui risulta l'acquisto a corpo di questo materiale da parte del;
è Parte_1 stato altresì provato che il effettua commercio di Parte_1 materiale di vario tipo, anche diverso dall'autoricambistica, tramite siti di vendita in rete telematica, e la percezione di proventi ulteriori alla pensione è stata confermata dagli accertamenti effettuati dagli ufficiali verbalizzanti che ne riferiscono in sede testimoniale
XI. Un altro aspetto non secondario è connesso al fatto che al momento dell'intervento effettuato dagli accertatori, non era in corso alcun tipo di attività riconducibile all'autoriparazione, e nessuno riferisce di aver mai visto il intento in attività di Parte_1 tale tipo.
XII. Il teste – titolare di officina meccanica - riferisce di Testimone_2 avere smontato in loco le portiere ed il ponte posteriore della A3 del
, su sua richiesta e di avere effettuato questa operazione Parte_1 utilizzando proprie attrezzature, perché quelle presenti sul posto non erano funzionanti, cosa che lo dissuase dall'acquisto cui pure si era proposto.
XIII. Gli altri testi riferiscono della pregressa attività del che Parte_1 ancor prima del rapporto con Twinco car operava nel campo della riparazione e manutenzione di videogiochi, anche in questo caso in collaborazione e dipendenza con il proprio suocero , da cui la CP_3 presenza nel magazzino di componentistica elettrica ed elettronica e relativa attrezzatura di lavorazione;
viene in evidenza la ricerca e collezione di materiali ed oggettistica di vario genere (trenini,
pagina5 di 7 francobolli, etc.) raccolta dal per finalità amatoriali. Parte_1
XIV. Assume pure rilevo che ai magazzini dove è rinvenuta la gran parte del materiale si accede dall'interno dell'abitazione del , Parte_1 quindi, non c'è un luogo liberamente accessibile da terzi.
XV. Così raccolti gli elementi descrittivi e costituitivi, non si ritiene possibile ricondurre, in termini inequivoci ed obiettivi lo stato dei luoghi e la presenza dei materiali, veicoli e loro componenti, all'esercizio di attività di autoriparazione perché i locali e le aree esterne non sono affatto conformati e dotati in modo da ritenerne la destinazione alle illecite finalità presupposte, mentre la presenza dei materiali in loco, di tipo già di per sé non riconducibile in via esclusiva all'esercizio dell'attività contestata, è stata altrimenti giustificata dal;
non può quindi dirsi raccolta la prova di Parte_1 effettivo esercizio da parte del dell'attività contestata. Parte_1
XVI. Per questo i provvedimenti impugnati devono essere annullati, in quanto emessi in difetto dei presupposti di fatto idonei a configurare la violazione contestata
XVII. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
fasi ante riunione,
RG 280/2024
Fase studio 250,00
Fase introduttiva 250,00
Rg. 605/2024
Fase studio 250,00
Fase introduttiva 250,00
Fasi post riunione
Fase istruttoria - trattazione 800,00
Fase decisionale 800,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina6 di 7 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla l'ordinanza di confisca
2023/795 e l'ordinanza di ingiunzione n.2023/794 emesse il
30/11/2023 dalla Controparte_4
di a carico del ricorrente, e dispone il dissequestro
[...] CP_1 dei beni e la loro restituzione all'avente diritto;
2. Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 653,00 per esborsi, € 2600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali Cpa ed IVA se dovute
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 18 novembre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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