Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5991.2022 R.A.C.L., promossa da:
Dario Calabrese
con il proc. avv. Fasano dom.
CONTRO
Controparte_1
Avv.
[...]
[...]
Controparte_2
Avv. Bonura
Parte ricorrente ha adito in data 1.6.22 questo Tribunale, avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificatale in data 12.5.22 ed avverso la cartella di pagamento prodromica n.05920180002177372000 (presuntivamente notificata in data 15.6.18).
Lamenta la omessa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
la mancata notifica della sottesa cartella di pagamento con violazione dell'art.50, cpv, dpr 602.1973; il difetto di motivazione della comunicazione di iscrizione e la decadenza ex art.25 dlgs 46.99, la prescrizione del credito di cui a detta cartella e comunque la erronea liquidazione dello stesso;
la illegittimità della notifica via pec della comunicazione de qua effettuata attraverso indirizzo non ufficiale e la illegittimità delle somme pretese a titolo di oneri accessori.
Il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Fissata l'udienza di discussione, ha depositato note di trattazione, Controparte_1 senza formalizzare un atto di costituzione per la fase di merito in esame e sostanzialmente richiamando le proprie difese a margine della sottesa fase cautelare;
né risulta provata la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla stessa.
Ebbene, in tema di procedimento cautelare instaurato quando la causa per il merito sia pendente ma il convenuto non sia ancora costituito, se è vero che la costituzione nel procedimento cautelare non può valere, sic et sempliciter, come costituzione nel giudizio di merito, non può tuttavia escludersi che le due costituzioni intervengano in un unico atto, qualora in esso la parte abbia compiutamente preso posizione con riguardo ad entrambi i giudizi [Cass. 25.1.22 n.2222;
Cass.Sez. L, Sentenza n. 5904 del 18/03/2005). Considerato che il procedimento introdotto con ricorso risulta pendente al tempo del deposito dello stesso [Cass. 21.5.02, n.7433] e che anche la inesistenza di una notifica è suscettibile di sanatoria attraverso la costituzione della parte
[Cass.17.3.06 n.5894], si deve osservare come , nel costituirsi nel Controparte_1 subprocedimento cautelare, abbia comunque articolato difese anche nell'ambito del giudizio di merito, tanto da chiedere la vittoria delle spese di lite che, è noto, pendente il giudizio di merito, non può che riferirsi ad una statuizione da adottarsi all'esito dello stesso.
ha evidenziato come la comunicazione preventiva di iscrizione Controparte_1 ipotecaria sia stata notificata via pec in data 28.2.22; come la liquidazione degli interessi sia avvenuta nel rispetto dell'art.30 dPR 602.1973 e quella degli aggi ex art.17 dlgs 112.1999.
Chiede dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle censure relative al credito di cui alla cartella di pagamento e per il resto il rigetto del ricorso con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
In proposito, vale ricordare ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l
[...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti Controparte_3 delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero in alternativa di avvocati del libero foro. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, CP_1 la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed CP_1 implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità [Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 28/10/2022,
n. 31917]. Si è costituita altresì liberi Controparte_2 CP_2 lamentando il difetto di legittimazione passiva nella parte in cui l'azione integra opposizione agli atti esecutivi e comunque chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Evidenzia come la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata.
L'esperibilità dell'azione di opposizione a cartelle di pagamento\avvisi di addebito può essere esercitata entro un termine perentorio che deve essere osservato a pena di decadenza. Infatti,
l'art.24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, al comma 5, dispone che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento".
Costituisce questo un termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, in quanto funzionale a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione, consentendo conseguentemente una rapida riscossione del credito medesimo.
Infatti, l'avviso di addebito, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16.
Né varrebbe a coonestare l'affermazione della natura non perentoria di detto termine la mancata espressa previsione della sua perentorietà. Infatti, benchè l'art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr.
Cass. n. 5074 del 1997, Cass. n. 177 del 1998).
Né a supporto della tesi circa la natura ordinatoria del termine potrebbe richiamarsi il rilievo circa l'inesistenza di un preventivo vaglio giudiziale rispetto all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali. L'ordinamento conosce titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore. A questa categoria si ascrivono le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette ed indirette, che diventano definitive (ove non precedute dall'avviso di accertamento) se non impugnate nei termini di cui alla L. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21.
Significativo del resto è che il legislatore abbia previsto la procedura di riscossione mediante ruolo, tipica delle imposte, anche per i crediti contributivi, inserendo le relative norme in un testo normativo diretto a riordinare la disciplina del procedimento di riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie. Né alcun parallelo appare proponibile in relazione al procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato regolato dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, applicabile anche alla riscossione delle imposte indirette prima dell'entrata in vigore del D.P.R.
28 gennaio 1988 n. 43, trattandosi di procedimento del tutto diverso da quello in esame. Del resto, il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non troverebbe alcuna giustificazione se non fosse finalizzato a rendere incontrovertibile, se non impugnato tempestivamente, il credito iscritto a ruolo. [Cass. 27.2.07 n. 4506].
L'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n.
13331 del 2001; Cass. n. 3947 del 2002).
La necessità di una verifica d'ufficio riguardo alla tempestività dell'opposizione non esclude che il relativo accertamento debba svolgersi con l'osservanza del generale principio di distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) (cfr. Cass. n. 12598 del 2001).
Nella specie la cartella di pagamento sottesa dalla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria risulta notificata in data 16.6.18 in mani proprie e non tempestivamente opposta.
La decadenza dall'opposizione alla cartella di pagamento per cui è causa pregiudica la possibilità di sindacare l'an del credito azionato.
In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio [CC Sez. L - , Sentenza n. 31282 del 29/11/2019].
Nella fattispecie, alla luce delle coordinate cronologiche supra evidenziate, deve altresì escludersi che sia maturata alcuna prescrizione successivamente la notifica della cartella di pagamento de qua.
Premesso che «l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria» (S.U. n. 19667 del 18/09/2014); ne discende che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria (e/o dell'iscrizione del fermo), che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione”(Cass. n.
4871 del 23 febbraio 2021).
Ciò detto si deve osservare come la comunicazione di iscrizione ipotecaria per cui è causa (in cui puntualmente è indicato il titolo di credito per cui si procede) sia stata preceduta dalla notifica in data 28.2.22 via pec del preavviso di iscrizione ipotecaria.
In proposito, giova evidenziare, non vale ad inficiare la validità della notifica via pec del preavviso di iscrizione ipotecaria la circostanza che la stessa sia stata effettuata senza utilizzare la posta certificata del mittente ma altro indirizzo telematico comunque allo stesso riferibile nè, in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo, l'avvenuta notifica alla pec di una società, pacificamente ricollegabile all'opponente il quale infatti ne ha avuto notizia limitandosi a lamentare una possibile violazione della privacy potendo anche i dipendenti e collaboratori prendere visione delle email indirizzate a detta società.
Considerato infine che non emerge nella liquidazione degli interessi la violazione dell'art.30
dPR 602.1973 ed in quella degli aggi dell'art.17 dlgs 112.1999, il ricorso deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne ciascuno dei convenuti costituiti per le spese di lite che liquida in euro 2697,00 per competenze, oltre accessori ex lege con distrazione in favore della difesa antistataria per quanto concerna Agenzia entrate riscossione.
Lecce, 04/02/2025
Lorenzo Bellanova