Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4923/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così come novellato dall'art. 3 co. 19 lett. B) del
D.Lgs. n. 149/2022, nella causa iscritta al n. 4923/2023 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli (NA), al Corso Meridionale n. 7, presso lo studio dell'Avv. Gagliardi Ciro (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
C.F._2
- RICORRENTE
E
(p. iva , in Controparte_1 P.IVA_1
persona della liquidatrice pro tempore, non costituito;
- RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni.
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti costituite per l'udienza del 02/01/2025, da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma,
2 c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n.
118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso notificato il 17-24/05/2023, premetteva di essere Parte_1
amministratore e legale rappresentante della ed ancora: - che tra la Controparte_2
predetta società e la si è originato un numeroso e variegato contenzioso, tra CP_3
l'altro ancora pendente;
- che, in particolare, è stato introdotto un giudizio avente ad oggetto il fitto di ramo d'azienda stipulato tra le due Società in data 24/03/2016; - che gli oneri relativi alla gestione ordinaria del complesso industriale sono gestiti mediante la costituzione del il cui organo di gestione della contabilità e finanza Controparte_1
è riconducibile alla stessa;
- che, in separato giudizio recante n. 10054/2022 R.G., CP_3
poi riunito al fascicolo n. 939/2022 R.G., l'attrice ha agito per la risoluzione del contratto ed
3 il risarcimento conseguente all'inadempimento imputato all'affittante, con richiesta di risarcimento del danno determinato dal protesto di due titoli cambiari negoziati tra la e il , consegnati al momento della stipula del contratto di affitto di CP_3 CP_1
azienda, interpolati nella parte relativa alla data di emissione ed a quella di scadenza e soprattutto nella parte relativa alla domiciliazione e successivamente protestati,
determinando grave discredito commerciale per l'odierno ricorrente e l'azienda emittente;
-
che, nelle more, il ha inoltrato, in data 28/03/2023 nuove fatture per € 61.200,00, CP_1
contestate dal ricorrente con missiva del 06/04/2023; - che a tale missiva si dava riscontro con due messaggi provenienti dalla casella PEC del contenenti dichiarazioni CP_1
ingiuriose e diffamatorie;
- che la responsabilità delle stesse va dunque attribuita al ed alla sua liquidatrice, in persona di tale CP_1 Persona_1
Tanto premesso, parte ricorrente ha concluso come si seguito esposto: “condannare
esso convenuto, in solido con il suo liquidatore, al risarcimento del danno per CP_1
l'abusiva negoziazione del detto titolo come meglio indicato in premessa;
Condannare essi
convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale da discredito commerciale
conseguente ai contegni di cui in premessa. Condannare essi convenuti in solido al
risarcimento del danno non patrimoniale da reato ai sensi dell'art. 2059 c.c. da liquidarsi
in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. sulla base di quanto qui è oggetto di prova e
deduzione. Condannare sempre e comunque i convenuti al pagamento delle spese e
competenze del presente procedimento”.
Fissata con decreto del 15/05/2023 l'udienza di comparizione, parte ricorrente notificava il predetto decreto ai resistenti, i quali, tuttavia, non si costituivano in giudizio.
All'esito dell'udienza del 09/12/2024, il Giudice invitava parte ricorrente a fornire chiarimenti circa lo stato del giudizio n.R.G. 939/2022, poi resi con nota del 16/12/2024.
4 All'udienza del 02/01/2025 la causa veniva discussa oralmente e questo Giudice
riservava il deposito della sentenza secondo quanto previsto dal novellato art. 281 sexies,
ult. co., c.p.c..
***
1. La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
2.1. Essa va respinta quanto alla richiesta di risarcimento “del danno patrimoniale da
discredito commerciale”, derivante, a detta di parte ricorrente, dall'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi Finanziari avvenuta a seguito del protesto di due titoli cambiari asseritamente interpolati dalla Società resistente nella parte relativa alla data di emissione,
alla data di scadenza ed alla domiciliazione.
In proposito, si osserva preliminarmente che è la stessa difesa del ad Parte_1
ammettere che trattasi di “circostanza di cui ci si è doluti altrove”, e segnatamente con
“ricorso iscrittosi al n.r.g. 10054/2022”, nell'ambito del quale si chiedeva all'adito
Tribunale di “condannare altresì la convenuta al risarcimento del danno da valutarsi,
purtroppo sempre ai sensi dell'art. 1226 c.c., da discredito commerciale presso la platea
dei fornitori e degli intermediari finanziari determinato dal protesto dei titolo cambiari di
cui 'infra' tanto surrettiziamente interpolati e negoziati” (cfr. p. 11 del ricorso del
03/10/2022); tale domanda appare identica, per oggetto e causa petendi a quella in questa sede riproposta con la richiesta di condanna “al risarcimento del danno patrimoniale da
discredito commerciale” (cfr. conclusioni del ricorso). A ben vedere, in effetti, la domanda in questione, sia nell'atto introduttivo del presente giudizio che in quello relativo al fascicolo iscritto presso Questo Tribunale con n.R.G. 10054/22 (poi riunito al procedimento n.R.G. 939/22), risulta formulata in maniera perfettamente sovrapponibile, essendo stato
5 utilizzato in entrambi gli atti il medesimo tenore letterale per l'esposizione dei fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria.
Per quanto appreso in corso di causa, in data 03/07/2023 è intervenuta nel corso del giudizio n. 939/22 R.G. la sentenza n. 2931/23, con la quale veniva respinta la domanda in oggetto.
Avverso tale decisione, tuttavia, parte ricorrente proponeva gravame attualmente ancora al vaglio della Corte di Appello di Napoli.
Al netto di ciò, la domanda è infondata non avendo la ricorrente dato prova dei propri assunti, alla luce del principio secondo cui in tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio
(Cass. civ., sez. III, 16/02/2012, n. 2226 in Guida dir., 2012, 15, 69). In questo senso, è stato affermato che nel caso di illegittimo protesto di una cambiale il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel novero degli insolventi non è in re ipsa, ma - come danno-conseguenza - deve essere comunque allegato nei suoi elementi costitutivi (patrimoniali e non patrimoniali), e corroborato da prova, anche presuntiva, ma pur sempre a carico dell'attore (Cass. civ., sez. I, 31/10/2017, n. 25872 in
Guida dir., 2018, 12, 63 nonché Cass. civ., ord. n. 21865 del 24/09/2013 e Cass. civ., sent.
n. 23194 del 11/10/2013 ivi richiamate).
Sul punto, il ricorrente si è limitato ad asserire che le cambiali in oggetto erano state interpolate nella parte relativa alla data di emissione ed a quella di scadenza e soprattutto
6 nella parte relativa alla domiciliazione, e per tal motivo erano state protestate, “circostanza
che ha determinato forte discredito commerciale verso la platea degli imprenditori in
generale a discapito dell'attuale ricorrente …”, allegazioni queste, per la loro genericità,
del tutto insufficienti ai fini del ristoro della pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio.
2.2.. Per il resto, come detto, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Parte ricorrente chiedeva condannarsi i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza delle missive ingiuriose e diffamatorie recapitate in data
06/04/2023 al ricorrente ed al suo difensore in persona dell'Avv. Parte_1
C. Gagliardi, provenienti dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata riconducibile al convenuto . Controparte_1
Più nello specifico, la PEC inviata dal in data 06/04/2023, Controparte_1
asseritamente riconducibile a tale (qualificatasi come amministrativa), ha CP_4
prodotto un indubbio pregiudizio all'immagine ed alla reputazione di , alla Parte_1
luce delle affermazioni gravemente ingiuriose contenute nella medesima.
Nella missiva rivolta al ma inviata all'indirizzo Parte_1
(facente capo alla Società di cui il ricorrente è il legale Email_1
rappresentante), questi viene dipinto come un “usurpatore”, un “vampiro” che “succhia il
sangue delle persone che con dignità ed onestà lavorano per poter mangiare”. Ancora, il ricorrente viene descritto come il responsabile della mancata percezione, da parte di tale
, della propria retribuzione, atteso l'asserito mancato pagamento di non ben precisati CP_4
oneri condominiali. Nella missiva, inoltre, si prospettava la proposizione di una controversia di lavoro e veniva altresì minacciata la pubblicazione e diffusione del contenuto della missiva in tutti i modi possibili (“Spenderò soldi per metterla su tutti i giornali”).
7 Una missiva di analogo contenuto veniva inviata, sempre a firma di tale , CP_4
anche al legale del ricorrente (Avv. Ciro Gagliardi), nella quale il viene dipinto Parte_1
come una “persona disonesta”, “un accaparratore” che “usufruisce del danaro altrui, non
pagando mai nessuno”, che riceve conforto e sostegno da parte del proprio legale, il quale,
privo di pudore (“esiste ancora il vergognarsi?”), veniva altresì minacciato per ciò solo di essere segnalato all'Ordine di appartenenza per eventuali misure sanzionatorie a suo danno
(“sarà denunciato all'ordine degli avvocati e sarò molto dettagliata nei particolari”, “sarò
felice quanto le toglieranno l'iscrizione all'Albo”).
È evidente come la diffusione di una tale infamante accusa all'interno dell'ambiente professionale di cui fa parte l'attore integri una lesione della reputazione dell'attore, da intendere come la stima di cui un soggetto gode tra i consociati, il valore cioè della persona così come affermato nella comunità sociale in cui questa vive ed opera.
Orbene, la gravità delle accuse mosse nei confronti del ricorrente induce a ritenere che l'invio delle PEC da parte della Società convenuta abbia configurato a suo danno una condotta ingiuriosa, fonte di responsabilità risarcitoria in sede civile.
Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente sia l'offesa alla reputazione professionale dell'attore sia la consapevolezza dell'attitudine offensiva delle parole utilizzate.
Peraltro, nella condotta de quo è astrattamente configurabile anche il reato di diffamazione, eventualmente in concorso con l'ingiuria
2.2. In punto di diritto si osserva che i delitti di ingiuria e diffamazione, di cui agli artt. 594 e 595 c.p., integrano una condotta illecita sul piano civilistico, in quanto offensiva dell'altrui decoro e onore.
Quanto all'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie penale, secondo
8 un risalente orientamento della Suprema Corte “il giudice civile, allorquando non sia
vincolato dal giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p., è tenuto ad
accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato (…) in ordine al quale, come
nella specie, non si sia proceduto per mancnaza di querela. L'accertamento deve pertanto
riguardare anche l'elemento soggettivo, pur non ostando al risarcimento (…) il mancato
positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'art.
2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge, e se, ricorrendo
la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato (…)” (cfr. Cass. n. 7283/03; Cass. n.
13972/05).
Più di recente, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha mutato indirizzo, chiarendo che “l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona,
costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al
risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo
integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è irrilevante che sussistano gli elementi
costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni” (cfr. Cass. n.
15742/18), “pertanto è del tutto irrilevante, ai fini dell'obbligo di risarcimento del danno,
che lo scritto offensivo sia stato redatto con dolo o con colpa” (cfr. Cass. n. 25423/14; nello stesso senso anche Cass. n. 25257/08).
Occorre osservare che seguito della entrata in vigore del D.lgs. n. 7/2016 il reato di ingiuria è stato invero depenalizzato con contestuale introduzione di una sanzione pecuniaria sul piano civile.
A norma dell'art. 4 del predetto D.lgs. soggiace alla sanzione pecuniaria civile, tra l'altro, “chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante
comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni,
9 diretti alla persona offesa”, mentre per il successivo art. 5 “l'importo della sanzione
pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: a) gravità
della violazione;
b) reiterazione dell'illecito; c) arricchimento del soggetto responsabile;
d)
opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito; e)
personalità dell'agente; f) condizioni economiche dell'agente”.
Ciò precisato, la risarcibilità del danno morale da ingiuria, non è oggi esclusa dalla predetta depenalizzazione, avendo il legislatore ha comunque previsto che, oltre alla sanzione pecuniaria civile di cui all'art. 4, lett. a), del predetto decreto, chi commette dolosamente ingiuria è obbligato, ai sensi dell'art. 3, anche “alle restituzioni e al
risarcimento del danno secondo le leggi civili”.
Pertanto, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, quand'anche non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono comunque ritenersi fonte di danno risarcibile, secondo una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059
c.c., qualora aventi una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico;
in tal senso, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione ingiusta di un interesse inerente alla persona,
costituzionalmente garantito, non è soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. e non può ritenersi sussistente alcun dubbio in ordine alla circostanza che l'onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti (cfr., sul punto, Cass. n. 22190/09).
Recentemente, infatti, è stato affermato che la lesione del diritto all'onore e alla reputazione comporta la causazione di un danno non patrimoniale, ossia legato ad una conseguenza lesiva che non ha comportato diminuzioni economico-patrimoniali dirette, ma che ha inciso su diritti della persona costituzionalmente protetti. Trattandosi di un'ipotesi di danno-conseguenza, il danno in questione non può dirsi sussistente in re ipsa, ma deve
10 essere allegato e provato da chi pretende il relativo risarcimento, anche se è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che, in ogni caso, è onere del danneggiato fornire (cfr. Cass. n. 9385/18), il che vale “a maggior
ragione con riferimento all'ambito già coperto dall'abrogato art. 594 c.p., posto che
rispetto all'ingiuria la liquidazione del danno civile assume una preminente connotazione
equitativa, in quanto sganciata dall'esame delle componenti specificamente reddituali
inerenti la persona lesa, nondimeno con doverosa espressa enunciazione, da parte del
giudice, dei parametri che ha inteso applicare” (cfr. Cass. n. 34621/23; sul punto si veda anche Cass. n. 13153/17).
2.3. Acclarata la sussistenza dell'an, deve passarsi al quantum della posta risarcitoria che, per consolidato orientamento, deve essere calcolato necessariamente in via equitativa,
ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche mediante presunzioni (cfr., ex multiis, Cass. n.
13153/2017; Cass. n. 25739/2014).
Possono, in particolare, richiamarsi quali elementi di carattere presuntivo la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della persona colpita,
tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (si veda,
sul punto, Cass. n. 8861/21). Al riguardo, poi, vanno opportunamente presi in considerazione anche i “criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie” di cui all'art. 5
del D. Lgs. n. 7/16, applicabili alla fattispecie dell'ingiuria, ovverosia “a) gravità della
violazione; b) reiterazione dell'illecito; c) arricchimento del soggetto responsabile;
d)
opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
e) personalità dell'agente; f) condizioni economiche dell'agente”.
Al fine di quantificare il pregiudizio effettivamente patito dal ricorrente, dunque,
deve tenersi conto anzitutto dell'evidente portata ingiuriosa delle comunicazioni indirizzate
11 al , come deducibile dall'accusa di “succhiare il sangue alle persone che con Parte_1
dignità ed onestà lavorano per poter mangiare” o dall'utilizzo di espressioni quali
“accaparratore” o “vampiro”, il cui contenuto deve senz'altro ritenersi offensivo della dignità del ricorrente e della percezione che questi ha delle proprie qualità sociali e morali.
A tanto deve poi aggiungersi la diffusione degli scritti diffamatori nel contesto socio-
economico nel quale il opera, non solo nei confronti del suo difensore di fiducia Parte_1
e dei dipendenti della Società da questi rappresentata, ma anche della più ampia compagine societaria riconducibile al gruppo (si rammenta che l'indirizzo cui è stata inviata CP_5
una delle PEC è ), nel cui contesto operativo hanno trovato Email_1
pubblicità dichiarazioni dal tenore accusatorio ed offensivo. Ed ancora, va considerata la circostanza per cui le missive, oltre che alla società del ricorrente, sono state inoltrate anche al suo difensore, accompagnate dalla minaccia di pubblicazione “in tutte le strutture” dove opera il ricorrente e “anche dove lei nemmeno immagina”, inclusi “tutti i giornali”.
Per contro, tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 7/16,
congiuntamente considerati, in uno alla rilevante gravità offensiva del bene giuridico presidiato dalla fattispecie incriminatrice, va considerato la non reiterazione dell'illecito e soprattutto il fatto che, per quanto è dato sapere, il soggetto ingiuriante non ha tratto beneficio economico dalla commissione dell'illecito in esame.
Pertanto, sulla base di quanto appena esposto, si stima congruo quantificare il danno non patrimoniale subìto dal ricorrente nella misura complessiva di € 3.500,00 (tenuto conto,
principalmente, del contenuto certamente ingiurioso e potenzialmente anche diffamatorio della missiva del missiva recapitata al ricorrente in data 06/04/2023 a firma di tale CP_4
dall'indirizzo PEC ), somma già rivalutata all'attualità.
[...] Email_2
Sulla somma come in precedenza riconosciuta decorrono gli interessi legali dalla data di
12 pubblicazione della sentenza a quella del pagamento.
2.4. Inoltre, come già anticipato, in sede di depenalizzazione del reato di ingiuria,
l'art. 3 del D. Lgs. n. 7/16 ha espressamente previsto che “i fatti previsti dall'articolo
seguente” - tra cui, appunto, la condotta di chi offenda l'onore e il decoro altrui - “se dolosi,
obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili,
anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita”, previste dall'art. 4 in misura compresa “da euro cento a euro ottomila”.
Orbene, tenuto conto dei criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie fissati dall'art. 5 del predetto decreto, come sopra già richiamati, quanto esposto in merito alla gravità delle condotte ingiuriose imputabili al convenuto induce il Tribunale a CP_1
quantificare in € 1.000,00 la sanzione pecuniaria da comminare alla convenuta.
Ai sensi dell'art. 9 del citato D.lgs. n. 7/2016 l'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, mentre per l'art. 10 il provento della sanzione pecuniaria civile è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del
[...]
riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo CP_6
mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
La presente decisione deve dunque essere annotata nell'apposito Registro
informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie di cui all'art. 11 D.lgs. n.
7/2016.
3. Le spese vanno dichiarate per la metà compensate attesa la fondatezza solo parziale della domanda giudiziale e per il resto seguono la soccombenza del CP_1
13 il quale va condannato, in persona della liquidatrice pro tempore , al CP_1 Persona_1
pagamento delle spese di lite in favore di , spese che si liquidano in Parte_1
dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp.
att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014, con applicazione dei parametri medi per le fasi processuali espletate (esclusa, quindi, quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da , nei limiti Parte_1
e per le ragioni di cui in motivazione, condanna il in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
3.500,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso di legge dalla pubblicazione al completo soddisfo;
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, Controparte_1
in favore della della somma di € 1.000,00 a titolo di sanzione Parte_2
pecuniaria ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 7/16;
- compensa le spese di lite per la metà e per il resto le pone a carico del CP_1
ed in favore di che si liquidano in € 286,00 per spese ed €
[...] Parte_1
850,50 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA
come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
- manda la cancelleria per gli adempimenti di rito ed in particolare di curare l'iscrizione della presente decisione, una volta passata in giudicato, nell'apposito registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie (istituito ai sensi dell'art. 14 Aversa, 03/01/2025.
Il Giudice
(Dott. Luca Stanziola)
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 D.lgs. n. 7/2016 e regolato dal D.M. 20 ottobre 2022).