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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/11/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 590 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cosenza, via della Repubblica n. 77, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Palumbo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE CONTRO (C.F. ) E Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ),
[...] C.F._3 via R. Scotellaro n. 9, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lacaria, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTI NONCHE' CONTRO
(C.F. ), nata a [...], il [...] ed ivi CP_3 C.F._4 residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_4 C.F._5 residente in rione Pineruzzo n. 6/c; RESISTENTI CONTUMACI OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 e 1169 c.c.). CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex artt. 1168, 1170 c.c. e 703 c.p.c., depositato in Cancelleria il 15.4.2019,
[...]
in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. della “Ditta Individuale Azienda Parte_1
Agricola Dr. AT OA di EG , adiva l'intestato Tribunale ed Parte_1 esponeva: di essere titolare di un'azienda agricola con sede legale a Cosenza e sede operativa in RA SE (CZ) alla località Campodorato;
che era altresì proprietario e possessore di un terreno sito in agro di RA SE (CZ), contraddistinto al NCEU di detto Comune al foglio di mappa 19, particelle 5, 20, 22, 24, 26, 29, 31 e 32 utilizzato per la produzione di uva;
che esso ricorrente era anche socio del “Consorzio Agricolo Scavigno” relativamente al quale erano insorte nel tempo varie controversie che avevano determinato diversi sequestri delle attrezzature;
che, in passato, il predetto Consorzio aveva richiesto il possesso del capannone di sua proprietà esclusiva mediante proposizione di apposita domanda respinta dal Tribunale di Lamezia Terme;
che, ciononostante, la socia EL 1 OA, nonché i di lei figli, e , avevano continuato a CP_3 Parte_2 vantare diritti sui terreni di proprietà e nel possesso di esso istante;
che, in particolare, CP_1
e , celandosi dietro una presunta autorizzazione
[...] CP_3 Parte_2 data dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme a coltivare i terreni del Consorzio Agricolo Scavigno, avevano illegittimamente occupato e danneggiato il terreno anzidetto;
che, infatti, il suddetto Consorzio non era mai stato né proprietario né possessore del summenzionato terreno né tantomeno lo erano stati i resistenti;
che i convenuti, per trarre in inganno il giudice penale, avevano finanche depositato una perizia datata anno 2017 relativa all'attività del Consorzio per gli anni precedenti al 2015, in cui il fondo oggetto di ricorso era stato per “mera comodità” inserito nel fascicolo aziendale del Consorzio;
che, a tale proposito, erano state depositate denunce per truffa e per occupazione di terreni ed aziende, nei riguardi di che, nei giorni 29 e 30 marzo Controparte_1
2019, i resistenti , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 avevano forzato le porte di accesso della proprietà di esso ricorrente per trafugare dei mezzi sottoposti a custodia giudiziaria e per occupare i terreni anzidetti arandoli;
che ad esso istante e ai suoi operai era stato finanche impedito di effettuare i lavori di manutenzione degli appezzamenti di terra di che trattasi mediante aggressioni verbali da parte dei resistenti;
che, pertanto, si era reso necessario il sollecito ricorso all'autorità giudiziaria al fine di garantire la tutela dei suoi diritti. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorrente, ritenendo che la condotta posta in essere dai resistenti configurasse uno spoglio illegittimo ed una turbativa illecita del suo possesso sul terreno sopraindicato, chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme la immediata reintegrazione nel possesso dello stesso da riconsegnare libero da mezzi e persone, nonchè la cessazione di ogni molestia relativa al fondo in questione, con riserva di agire nel giudizio di merito per il risarcimento di tutti i danni subiti da quantificarsi in euro 52.000,00; il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del difensore dichiaratosi anticipatario. 1.1. Denegata dal Tribunale la tutela possessoria inaudita altera parte e instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio con unico atto difensivo e i Controparte_1 Controparte_2 quali, in via preliminare, eccepivano: 1) l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso possessorio della parte avversa per essere competente, in merito alle vicende denunciate, il giudice penale;
2) il difetto di legittimazione attiva del ricorrente essendo provvisto di legitimatio ad causam esclusivamente il custode sequestratario giudiziario. Nel merito i resistenti contestavano tutto quanto ex adverso dedotto e rappresentato, assumendo, in particolare, l'assenza di qualsiasi condotta spoliativa e/o molesta da parte loro e, specialmente, la mancanza dell'elemento soggettivo dell'animus spoliandi e/o turbandi avendo agito sulla base dell'autorizzazione del Giudice Penale;
chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda avversaria perché non suffragata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di processo con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. 1.2. Non si costituivano invece e pur ritualmente convenuti nel giudizio. CP_3 CP_4
1.3. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e ritenuta superflua l'audizione di sommari informatori, con provvedimento emesso in data 9.11.2019 (e depositato il 11.11.2019), a chiusura della fase sommaria, veniva accolta la domanda possessoria della parte ricorrente con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite. 1.4. Avverso l'ordinanza anzidetta veniva proposto, da parte di e Controparte_1 Controparte_2
reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.; il conseguente giudizio si concludeva, a
[...] seguito di ordinanza collegiale del 14.10.2021, con il rigetto integrale dell'impugnativa e la conferma
2 del provvedimento adottato nella fase sommaria e condanna dei reclamanti al rimborso delle spese processuali. 1.5. Nel termine di cui all'art. 703, ultimo comma, c.p.c. con separate istanze tutte depositate telematicamente in data 13.12.2021, e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
introducevano il giudizio di merito.
[...]
1.6. Nel corso della fase del merito possessorio non veniva svolta alcuna ulteriore attività istruttoria;
quindi la causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Il Tribunale ritiene che anche all'esito dello svolgimento della fase del merito possessorio la domanda del ricorrente debba ritenersi fondata e pertanto che possa trovare accoglimento. 2.1. Giova rammentare che con il ricorso possessorio all'odierno scrutinio il ricorrente ha domandato la reintegrazione nel possesso del terreno di sua proprietà sito in RA SE (CZ) (distinto al NCEU al foglio di mappa 19, particelle 5, 20, 22, 24, 26, 29, 31 e 32) nonché la cessazione delle molestie e turbative al suo potere di fatto sull'anzidetto fondo, sostenendo di essere impedito ad accedervi e a goderne a seguito delle lavorazioni/arature eseguite dai resistenti mediante alcuni mezzi meccanici sottratti ad una procedura giudiziaria di sequestro penale e di aver subito delle aggressioni verbali durante le lavorazioni sui propri terreni. 2.2. Orbene, in termini di qualificazione giuridica della spiegata domanda possessoria, alla luce della narrazione svolta dal ricorrente, è possibile ritenere che l'azione proposta sia di manutenzione, in quanto la condotta lesiva del possesso – così come rappresentata – si configura quale turbativa dell'esercizio del potere di fatto dell'istante sul terreno oggetto di causa. La Cassazione, difatti, ha chiarito a più riprese che “in tema di azioni possessorie, la distinzione tra spoglio e molestia riguarda la natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che il primo incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la seconda si rivolge contro l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo, altresì costituendo la qualificazione della fattispecie concreta un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, da effettuarsi in base alle prove acquisite nel processo e sottratto al sindacato di legittimità ove scevro da vizi logici e di diritto” (vedi Cass. n. 19586/2016). Di conseguenza, la regola del giudizio da applicare alla fattispecie in esame è quella delineata nell'art. 1170 c.c. disciplinante l'azione di manutenzione del possesso. 2.3. Tale azione è volta a far cessare la molestia del possesso (art. 1170, comma 1, c.c.). La molestia –
o turbativa – consiste nell'attività che ostacola o rende più gravoso il possesso;
la giurisprudenza ha difatti chiarito che l'ipotesi della molestia o turbativa si configura solo attraverso un comportamento dell'autore che abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo del possesso altrui e che renda in tal modo più gravoso e notevolmente difficoltoso l'estrinsecarsi della posizione del possessore (Cass. n. 11036/2003). A differenza dello spoglio, la molestia non priva, dunque, il possessore del godimento del bene ma ne turba l'esercizio. La turbativa può consistere in un'attività materiale e in un'attività giuridica. L'attività materiale può estrinsecarsi in alterazioni del bene oggetto del possesso, in ingerenze abusive, in minacce volte ad ostacolare o impedire l'esercizio del possesso. La molestia giuridica invece
3 consiste nel compimento di atti giuridici volti ad ostacolare o impedire l'esercizio del possesso. Deve ovviamente trattarsi di atti o azioni prive di fondamento non potendo altrimenti ravvisarsi la lesione antigiuridica della posizione del possessore. In quanto l'azione di manutenzione è volta a far cessare la molestia, questa deve consistere in un'attività persistente o in atti destinati ad avere un seguito di turbativa. Parte della giurisprudenza di legittimità ritiene poi che l'azione di manutenzione sia esperibile solo in presenza del c.d. animus turbandi, cioè della consapevolezza nell'agente che il proprio atto arreca pregiudizio al possesso altrui (v. Cass. n. 8417/1994: ”Nell'azione di manutenzione l'elemento psichico in cui si concreta l'animus turbandi consiste nella volontarietà del fatto, compiuto a detrimento dell'altrui possesso e deve pertanto presumersi ogni volta che si dimostrino gli estremi della turbativa, restando irrilevante anche l'eventuale convincimento dell'autore del fatto di esercitare un proprio diritto”). Altra giurisprudenza invece considera estraneo al concetto di molestia l'animus turbandi e ritiene sufficiente, ai fini della configurabilità della turbativa, un requisito psicologico, consistente nel dolo o nella colpa dell'atto, la cui prova incombe a chi agisce in manutenzione (v. Cass. civile, Sezioni Unite, 22 novembre 1994 n. 9871). L'azione di manutenzione tutela il possessore contro la turbativa avente ad oggetto beni immobili o universalità di beni mobili, ivi compresa l'azienda. La legittimazione attiva spetta al possessore;
ne rimane invece escluso il detentore. La legittimazione passiva compete agli autori delle molestie, dovendosi intendere per tali coloro che pongono in essere la materiale attività di turbativa ma anche a coloro nel cui nome o alle cui dipendenze l'attività è svolta e, anche, gli autori morali. A differenza dell'azione di spoglio, quella di manutenzione è data al possessore che vanti un possesso annuale, continuo e non interrotto, non violento né clandestino (art. 1170, comma 2, c.c.). A tale proposito, occorre ricordare che il concetto di possesso deve essere inteso come potere di fatto sulla cosa che si manifesta non solo in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ma anche di qualsiasi altro diritto reale;
elementi costitutivi del possesso sono l'animus rem sibi habendi, espressione del potere di fatto esercitato come se si avesse il corrispondente diritto, ed il corpus possessionis, inteso come la possibilità che, quando voglia, il possessore possa impiegare secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso, da lui mantenuto e continuato finchè altri non glielo sottragga. Il Codice Civile richiede espressamente un requisito temporale minimo di durata del possesso, che deve cioè datare da oltre un anno. Con riguardo alla continuità del possesso nel corso dell'anno, va osservato che l'utilizzazione discontinua del bene, non conforme alla sua destinazione economica, è inidonea ad integrare la fattispecie del possesso. Il codice richiede inoltre che il possesso sia “non interrotto”. Dunque, sintetizzando, affinchè l'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. possa essere esperita vittoriosamente è necessario che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) un possesso giuridicamente tutelabile di un bene immobile o di una universalità di beni mobili;
2) la turbativa e/o la molestia illegittima di detto possesso da parte di terzi;
3) l'elemento soggettivo dell'animus turbandi in capo al soggetto che ha posto in essere la molestia e/o la turbativa. 2.4. Tanto chiarito in diritto circa l'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c., prima di passare all'esame del merito della controversia, occorre precisare che nel presente giudizio non può assumere alcun rilievo o valore l'accertamento di eventuali situazioni petitorie vantate dai litiganti se non ad colorandum possessionis (v. Cass. 27 dicembre 2004 n. 24026: “Quando nel giudizio possessorio è
4 fornita la prova del possesso di colui che sostiene di essere stato molestato, l'esame dei titoli può essere consentito solo ad colorandam possessionem, cioè al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato, e non anche per ricavare la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente, né per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto”). Inoltre, sotto il profilo della formazione del convincimento del giudice nell'ambito del merito possessorio giova rammentare che “nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti nella fase di cognizione sommaria, allorché consentano di decidere la causa, in quanto idonei a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice” (v. Trib. Bari, 25 ottobre 2010). In altri termini, l'esito dell'istruttoria espletata nella seconda fase a cognizione piena non impedisce certamente la congiunta utilizzazione delle risultanze emergenti dalla fase sommaria attraverso l'audizione delle parti nonché l'esame dei documenti prodotti ed allegati ai rispettivi fascicoli. In particolare, le informazioni assunte nella fase sommaria del giudizio possessorio hanno valore indiziario (cfr. Cass. n. 8522/2003) e possono costituire fonte di esclusiva o concorrente ponderazione e convincimento nella fase di merito. Inoltre, sotto altro aspetto, deve sottolinearsi, in relazione ai principi regolatori della valutazione giudiziale della rilevanza e concludenza o meno ai fini decisori delle diverse risultanze processuali acquisite, che: 1) spetta in via esclusiva al Giudice del merito - in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c. - il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006); 2) l'esame dei documenti esibiti e delle deposizione dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 11933 del 07/08/2003; Cass. n. 9662 del 2001; Cass. n. 13910 del 2001; Sez. L, Sentenza n. 10739 del 02/12/1996). 3. Fatte tutte le superiori premesse, anche all'esito del presente giudizio di merito, il Tribunale ritiene che sia risultata provata la sussistenza di una situazione di possesso ultra-annuale in capo al ricorrente dei terreni posti in RA SE (CZ), distinti al NCEU di detto Comune al foglio di mappa 19, particelle 5, 20, 22, 24, 26, 29, 31 e 32. 3.1. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che i suddetti terreni risultano essere stati inseriti nel fascicolo aziendale del ricorrente a partire dall'anno 2016 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte ricorrente); inoltre è stata prodotta dall'istante la denuncia aziendale ex art. 5 d. lgs. n. 375/1993 per il controllo INPS (anno 2016) dove vengono indicati i terreni sui quali devono prestare attività di coltivazione i lavoratori dell'impresa agricola tra cui sono specificamente inseriti anche quelli oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 3 fascicolo di parte ricorrente).
5 Inoltre nella stessa istanza del 14.3.2019 di al GIP presso il Tribunale di Lamezia Controparte_1
Terme (finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla pulitura e potatura dei vigneti del Consorzio Agricolo Scavigno), è la medesima resistente ad avere affermato che i vigneti (tra cui anche quelli collocati sui terreni per cui è causa) erano stati utilizzati “illecitamente” da parte di Parte_1 negli anni 2015, 2016 e 2017 (vedi doc. 13 fascicolo di parte resistente), in tal modo
[...] riconoscendo l'esercizio di un potere fattuale del ricorrente sui terreni oggetto di causa. Peraltro, a ritenere provato il possesso dei beni per cui è causa anche nell'anno 2018 (ai fini dell'accertamento del presupposto del possesso nell'annualità antecedente alla turbativa), si osserva che anche nell'istanza al GIP del 7 marzo 2019, presentata da e per la Controparte_1 CP_3 sostituzione del custode giudiziario (v. doc. 12 fascicolo di parte ricorrente), è stato affermato che l'attività di vinificazione da parte della di era Parte_3 Parte_1 proseguita anche successivamente ai sequestri in atto e, dunque, si evince che il possesso di
[...]
(tramite l'interposta persona dei suoi dipendenti, valida ex art. 1140, co. 2 c.c.) Parte_1 perdurava anche immediatamente prima delle condotte estrinsecatesi nella turbativa del 29 e 30 marzo dello stesso anno, cioè del 2019. Vi è poi, come correttamente rilevato dal Collegio in sede di reclamo, che anche nell'atto di gravame degli odierni resistenti è stato ammesso “dal 31.1.2018 fino al successivo sequestro del 3.10.2018 i beni sono stati nella disponibilità, in qualità di custode pignorante, del signor ” Parte_1
(v. pag. 15 del reclamo fascicolo d'ufficio n. 1862/2019 R.G.). 3.2. D'altronde, la circostanza che i terreni oggetto di causa fossero stati illecitamente intestati in capo al da sé medesimo in qualità di amministratore del Consorzio e che dunque, Parte_1 invero, fosse il Consorzio il loro legittimo proprietario (circostanza ancora da verificarsi, eventualmente, nella diversa sede petitoria), non vale ad escludere la tutela del possesso: è noto, infatti, che l'azione di reintegrazione o di manutenzione può essere esperita anche dal possessore illegittimo, abusivo o in mala fede. A rilevare, infatti, è la situazione concretamente esistente al momento dello spoglio o della turbativa (v. Cass. n. 10470/1991; Cass. n. 4625/1987; per il merito v. Tribunale di Cassino, ordinanza del 6.11.2013). 3.3. Peraltro, diversamente da quanto dedotto dai resistenti, dalla lettura della perizia giurata perizia del dott. emerge che i terreni per cui è causa, distinti al Foglio 19 del catasto terreni del Per_1
Comune di RA SE, solo in passato erano stati ricompresi nel fascicolo aziendale del Consorzio, ma nel momento in cui era stata redatta (febbraio 2018) erano di proprietà del Parte_1
e non del Consorzio Agricolo Scavigno che, semmai, era proprietario dei vitigni impiantati su
[...] detti terreni (v. Tabella 2, doc. 7, fascicolo di primo grado del ricorrente). Infatti, a pag. 9 della perizia, il dott. ha chiarito che “al momento della stesura della presente Per_1 perizia, i fondi riconducibili ai vigneti , e (tra cui rientrano quelli oggetto di CP_5 Per_2 CP_6 Parte causa), non sono più presenti nel fascicolo aziendale del poiché alienati con data retroattiva mediante richiesta presentata al CAA in data 10.6.2015 dal presidente, Parte_5
”. Parte_1
3.4. Siffatti elementi, anche nella fase di merito, consentono di ritenere sussistente in capo al ricorrente un possesso giuridicamente tutelabile dei fondi meglio descritti in ricorso potendosi evidenziare ulteriormente, ad “colorandam possessionem”, l'esistenza del titolo di proprietà dei terreni de quibus a favore del ricorrente (vedi doc. 4 fascicolo di parte ricorrente) da cui si possono trarre ulteriori elementi qualificativi della già accertata relazione di fatto dell'attuale istante con la res.
6 3.5. Oltre all'esistenza di un possesso tutelabile ai sensi dell'art. 1170 c.c. risultano essere state provate anche le molestie di fatto lamentate dalla parte ricorrente, intese quali comportamenti dell'autore che abbiano un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo del possesso altrui e che siano dirette a limitare, ad aggravare o a rendere più difficoltoso l'esercizio pacifico del possesso. Ed invero non è stato nemmeno contestato dai resistenti il fatto storico delle lavorazioni e dell'attività di aratura dei vigneti eseguite sui terreni di cui si discute e della loro conseguente occupazione: tali condotte inoltre sono riferibili materialmente (o comunque moralmente) agli odierni convenuti sussistendo, dunque, in capo ai medesimi la legittimazione passiva all'azione di reintegrazione. Come da insegnamento della Cassazione “nella nozione di spoglio rientrano gli atti del terzo che privano il possessore o il detentore della disponibilità o del godimento dell'intera cosa o di una sua parte, mentre nella nozione di molestia vanno compresi gli atti che non incidono sulla consistenza materiale della cosa, ma hanno lo scopo di impedire l'esercizio del potere di fatto su di essa o di rendere l'esercizio stesso più difficoltoso o meno comodo (vedi ex plurimis Cass. n. 4835/1986). In base alla giurisprudenza, quindi, sono significativi gli atti che restringono o riducono le facoltà inerenti al potere esercitato sulla intera cosa, oppure diminuiscano o rendano meno comodo l'esercizio del possesso, modificandone i termini di espletamento. Nel caso di specie gli interventi eseguiti dai resistenti sul terreno posseduto da Parte_1 hanno comportato anche una modificazione dello stato dei luoghi tale da diminuire in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso come prima esercitato da parte del ricorrente in possessoria sui medesimi: in particolare, i resistenti hanno posto in essere l'occupazione dei terreni de quibus per compiere le attività di pulitura e potatura dei vigneti così realizzando una modifica dello stato originario dei luoghi tale da produrre una riduzione delle possibilità di utilizzo e di coltivazione del terreno da parte del ricorrente così come caratterizzante il possesso precedente. Ebbene siffatta condotta integra, a parere di questo Giudicante, gli estremi della molestia e/o turbativa di fatto illecita perchè concretata contro la volontà del possessore. 3.6. Ricorre, peraltro, nel caso in esame, l'elemento soggettivo della molestia, c.d. “animus turbandi”, costituito dalla coscienza e volontà di compiere un atto che implichi l'alterazione dell'altrui possesso, contro il divieto espresso o anche solo presunto del possessore, senza che occorra la specifica intenzione di recare ad altri un pregiudizio e restando irrilevante la convinzione dell'agente di esercitare un proprio diritto (cfr. Cassazione civile , sez. I, 15 ottobre 1994, n. 8417; cfr. anche sul punto Cass. n. 107/2016: “L'elemento psicologico della molestia possessoria consiste nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione). 3.7. La sussistenza di tale elemento è stato contestato dai resistenti che hanno sostenuto che nella fattispecie in esame difetterebbe proprio l'”animus spoliandi” e/o “turbandi” avendo essi effettuato le attività di pulitura e potatura sui vigneti collocati sul terreno del ricorrente sulla base dell'autorizzazione concessa dal GIP presso il Tribunale di Lamezia Terme in data 16.3.2019 su istanza di e su parere favorevole del Pubblico Ministero (vedi doc. 13 fascicolo di Controparte_1 parte resistente). Tale tesi, tuttavia, non è condivisibile dal momento che vi è agli atti di causa un altro e successivo provvedimento del GIP del Tribunale di Lamezia Terme del 2.4.2019 con il quale le attività di pulitura
7 e potatura dei vigneti venivano autorizzate limitatamente ai terreni di e di Controparte_1 con ogni esclusione quindi dei fondi posseduti dal ricorrente. Persona_3
E' evidente, pertanto, che l'occupazione del terreno del ricorrente per le lavorazioni eseguite dai resistenti sia avvenuta contro la volontà del possessore (e proprietario del terreno) e senza alcuna autorizzazione del Giudice Penale (infatti nemmeno nel provvedimento del 16.3.2019 il GIP di Lamezia Terme aveva autorizzato specificamente le lavorazioni sui terreni posseduti dal ricorrente). Dunque, nella fattispecie in esame, la sussistenza dell'”animus turbandi” in capo ai convenuti può essere desunta dalla volontà degli stessi di eseguire le opere di potatura dei vigneti collocati sui terreni del ricorrente e dalla determinazione dimostrata dai resistenti nel realizzare le lavorazioni sui terreni de quibus anche a seguito della comunicazione a da parte del custode giudiziario Controparte_1 prof. avv. Andrea Lollo, del provvedimento del 2.4.2019 del GIP che acconsentiva quelle attività limitatamente ai terreni di proprietà di e di e non sugli Controparte_1 Persona_3 appezzamenti di terra del ricorrente (v. comunicazione del 24.4.2019 del custode giudiziario prof. Avv. Andrea Lollo – fascicolo di parte ricorrente). I reclamanti, infatti, non hanno contestato di aver posto in essere le condotte riferite alle giornate del 29 e 30 marzo 2019, ossia di aver forzato l'accesso ai terreni sopra indicati per ararli e coltivarli, ma hanno dedotto che, dal punto di vista psicologico, detti comportamenti erano carenti di animus turbandi, perché realizzati previa autorizzazione del 16.3.2019 del GIP presso il Tribunale di Lamezia Terme. Hanno dedotto, inoltre, che era rimasto sguarnito di prova il presupposto del corpus di tali terreni da almeno un anno in capo al ricorrente perché, al momento dei lavori di manutenzione di fine marzo 2019, essi si presentavano completamente abbandonati. Epperò, i terreni oggetto del ricorso possessorio non sono mai stati assoggettati al sequestro preventivo: il decreto di sequestro preventivo aveva riguardato specificamente una serie di beni consortili, quali attrezzature e macchinari, ma non i fondi oggetto della presente vertenza. Tale dato consente di confutare anche l'argomentazione principale dell'odierno reclamo: l'assenza di animus turbandi. 3.8. Può ritenersi, quindi, seguendo il condivisibile percorso argomentativo del Collegio in sede di reclamo, che e i di lei figli si siano effettivamente giovati dell'autorizzazione del Controparte_1
GIP, ottenuta affermando la proprietà consortile dei fondi in questione, per riappropriarsi dei fondi che, a loro dire, si era indebitamente alienato nell'epoca in cui era stato Parte_1 amministratore del Consorzio. L'autorizzazione richiesta al fine di coltivare i fondi oggetto di lite, per preservarne le colture, dunque, è stata ottenuta dagli odierni reclamanti pur sapendo che i fondi in questione non erano stati oggetto di sequestro preventivo (l'elenco dei beni sequestrati è puntualmente indicato negli atti: v. all. 11 depositato proprio da parte resistente) e che i terreni - e non i vitigni- non erano di proprietà del Consorzio. Questa considerazione assorbe ogni ulteriore questione circa l'esame di quanto stabilito o chiarito nelle ulteriori e successive autorizzazioni emesse dal GIP presso il Tribunale di Lamezia Terme in relazione al sequestro dei beni in questione, dal momento che gli eventi oggetto di tutela possessoria vanno circoscritti a quelli del 29 e 30 marzo 2019 e la sola autorizzazione rilevante -ai fini dell'esame dell'animus della condotta- è quella del 16.3.2019 che, per come ottenuta, non poteva ingenerare negli odierni reclamanti la convinzione di esercitare un vero e proprio diritto alla coltivazione del fondo. Inoltre, la giurisprudenza è costante nel ritenere che tale convinzione, ossia quella di agire sulla base
8 di un preteso diritto, in ogni caso è irrilevante in capo all'agente ai fini della sussistenza dell'animus turbandi (v. Cass., n. 107/2016). Ne consegue la conferma dell'accertamento dell'animus turbandi in capo ai convenuti. 3.9. Occorre rilevare, oltretutto, che il ricorrente ha lamentato ulteriori condotte moleste e turbative del suo possesso sui terreni in questione e consistenti specialmente in aggressioni verbali dei resistenti durante i lavori di manutenzione dei fondi da parte dell'istante. Tali fatti non sono stati nemmeno contestati dai convenuti nei loro scritti difensivi dovendosi conseguentemente applicare il principio dell'onere di contestazione specifica, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
3.10. Pertanto, le condotte moleste poste in essere dai resistenti (materialmente o in concorso morale) sono consistite sia nell'occupazione dei terreni e nella loro lavorazione contro la volontà del possessore degli stessi (senza alcuna autorizzazione del Giudice Penale) sia nelle aggressioni verbali lamentate dal ricorrente la cui verificazione non è stata contestata in modo specifico dai convenuti. Sotto tale ultimo aspetto si evidenzia che “per la configurazione della molestia possessoria non è necessario che l'attentato al possesso si esplichi mediante un'alterazione fisica dello stato di fatto e la produzione di un danno attuale ma è sufficiente che lo stato di possesso sia posto anche soltanto in dubbio o in pericolo” (cfr. Cass. n. 2255/1991). I suddescritti comportamenti, pertanto, legittimano la tutela possessoria richiesta dal ricorrente per come già concessa con il provvedimento di prime cure del 9-11/11/2019 confermato in sede di reclamo collegiale.
4. D'altra parte, nel corso dell'intero procedimento, non sono emersi elementi di diverso significato o di differente valore probatorio rispetto a quelli finora indicati. 4.1. In particolare appaiono prive di pregio le deduzioni dei resistenti con riferimento alla presunta improcedibilità della domanda possessoria all'odierno scrutinio per appartenere la competenza relativamente ai fatti di causa al Giudice Penale visto che nessun provvedimento di sequestro penale ha mai riguardato i terreni di cui il ricorrente ha chiesto la reintegrazione nel possesso e che, del pari, nessun provvedimento autorizzatorio del GIP del Tribunale di Lamezia Terme ha comunque consentito ai resistenti di “lavorare” i vigneti presenti sui terreni del ricorrente. A ciò nulla aggiunge la documentazione prodotta da parte resistente all'udienza del 19.9.2019 atteso che si tratta di autorizzazione del GIP del Tribunale di Lamezia Terme “a raccogliere il frutto nei terreni dove insistono gli impianti di proprietà del Consorzio Agricolo Scavigno” che è stata rilasciata al predetto Consorzio e non “uti singuli” agli odierni resistenti e che, comunque, si tratta di provvedimento intervenuto a distanza di vari mesi dalle condotte di turbativa di cui al presente giudizio che, peraltro, in nulla potrebbe giustificare le aggressioni verbali subite dal ricorrente sui terreni da esso posseduti non specificamente contestate dai resistenti. 4.2. Quanto alle fotografie allegate al fascicolo di parte resistente attestanti, secondo la difesa dei convenuti, lo stato di abbandono dei terreni del ricorrente prima delle contestate lavorazioni, non può che evidenziarsi il loro scarso significato probatorio non sussistendo alcuna certezza in merito alla data delle fotografie e che esse rappresentino effettivamente i terreni oggetto di causa. 4.3. Specularmente è pure infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del ricorrente sul presupposto che la medesima spetterebbe al custode giudiziario nominato nell'ambito del sequestro preventivo: deve rammentarsi, infatti, che il ricorrente ha domandato la tutela possessoria di alcuni
9 terreni in suo possesso e che questi non risultano essere assoggettati a sequestro penale. Diversamente da quanto dedotto dai reclamanti, infatti, il decreto di sequestro preventivo aveva riguardato specificamente una serie di beni consortili, quali attrezzature e macchinari, ma non i fondi oggetto della presente vertenza (v. verbale di sequestro preventivo, convalidato il 28.09.2018, allegati n. 10 e 11 di parte resistente, fascicolo di primo grado).
4.4. Nondimeno non hanno alcun rilievo tutte le altre questioni sollevate dalle parti e che richiamano le diverse dispute giudiziarie tra le stesse in essere atteso che il presente procedimento ha natura possessoria e non riguarda invece profili diversi che dovranno necessariamente essere risolti nelle relative sedi.
5. Alla stessa stregua va comunque chiarito che tutte le deduzioni di parte ricorrente relative alla sottrazione e al “trafugamento” dei mezzi del Consorzio sottoposti a sequestro penale da parte dei resistenti per essere utilizzati nelle attività di potatura dei vigneti non rilevano in alcuno modo nel presente giudizio spettando ogni eventuale relativa iniziativa legale solamente al custode giudiziario degli stessi.
6. In conclusione, va confermata interamente l'ordinanza del 9-11.11.2019 del Giudice della fase sommaria (già ribadita dal Collegio in sede di reclamo) con accoglimento integrale della domanda di manutenzione del ricorrente. Conseguentemente, deve ordinarsi ai resistenti di cessare l'occupazione del terreno sito in RA SE (CZ) (distinto al NCEU al foglio di mappa 19, particelle 5, 20, 22, 24, 26, 29, 31 e 32) posseduto dal ricorrente e di lasciarlo libero da mezzi e/o persone e, nel contempo, di astenersi da ogni ulteriore futura turbativa dell'esercizio, da parte del ricorrente, del possesso sul fondo anzidetto.
6.1. In ragione dell'accoglimento della domanda possessoria del ricorrente va respinta la domanda di risarcimento dei danni avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dai resistenti.
7. Resta da esaminare la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente che ha un carattere autonomo, ma strettamente connesso e dipendente dall'azione possessoria svolta e che è pienamente ammissibile essendo stata svolta nel ricorso introduttivo. 7.1. Orbene, il soggetto leso che invochi la tutela possessoria, ove intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al giudice, nel termine previsto dall' art. 703, comma 4, c.p.c., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, in quanto le questioni inerenti le pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di cognizione piena. Al riguardo, peraltro, deve escludersi che il giudice, nella fase di merito, non possa più modificare il contenuto dell'ordinanza interdittale, quand'anche emessa dal Collegio in sede di reclamo, ex art. 669- terdecies c.p.c., non assumendo essa alcuna valenza di cosa giudicata (vedi Cassazione civile, sez. II , 13/12/2022, n. 36363). Stante la natura bifasica del procedimento possessorio, la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati, la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, qualora la parte interessata, ricevuta la tutela cautelare, intenda ottenere la condanna al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al giudice la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, e qualora il giudice adito non si limiti a pronunciare sulla domanda di reintegrazione o di manutenzione, ma, travalichi i limiti del contenuto del provvedimento interdittale, decidendo sulla domanda accessoria di risarcimento dei danni, il provvedimento adottato, anche se emesso nella forma
10 dell'ordinanza, va qualificato come sentenza e, come tale, è impugnabile con appello (Cassazione civile, sez. III , 13/07/2021 , n. 19990). 7.2. Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra valutazione, la domanda risarcitoria di
[...] se ed in quanto riconducibile alla generica responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 Parte_1
c.c. deve essere respinta. Tale domanda, infatti, appare in primo luogo carente sul piano assertivo, atteso che viene allegato un pregiudizio solo genericamente connesso alla lesione possessoria subita, in realtà non economicamente valutabile, ovvero un generico disagio. Sul piano probatorio poi nulla viene provato o chiesto di provare, senza che peraltro possano sopperire il potere equitativo del giudice (circa l'onere di allegazione e prova che comunque vige in proposito, al di là di ogni automatismo, cfr. Cass. civ. 12124/03 e 16496/03, 2546/07, oltre che Sez. Un. 26972/2008; si rammenta poi che il potere di equità, seppur esercitabile anche d'ufficio, richiede pur sempre la “prova in concreto della esistenza del danno”, non esonerando “la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre”: cfr. Cass. civ. 8711/97, 16202/02, 3327/02).
7.3. Da quanto detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento dei danni avanzata dal ricorrente siccome infondata in fatto e in diritto e non dimostrata.
8. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663). Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
9. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, dunque, la domanda di manutenzione nel possesso avanzata da deve essere accolta con conferma piena della tutela interdittoria Parte_1 concessa nella fase sommaria.
10. La parziale soccombenza del ricorrente (che è rimasto vittorioso rispetto alla domanda di reintegra nel possesso, ma soccombente relativamente alla domanda di risarcimento danni) induce a compensare le spese del presente giudizio di merito possessorio (in caso identico v. Tribunale Salerno sez. II, 20/10/2015, n. 4288), risultando quelle relative alla fase sommaria già compiutamente liquidate nel contesto del provvedimento emesso in data 9.11.2019 (depositato il 11.11.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvede: 1) accoglie la domanda di manutenzione nel possesso di e, per l'effetto, Parte_1 conferma interamente l'ordinanza possessoria del 9.11.2019 depositata il 11.11.2019 e ribadita in sede di reclamo, ordinando, di conseguenza, ai resistenti l'immediata manutenzione del ricorrente nel possesso del terreno sito in RA SE (CZ) (distinto al NCEU al foglio di mappa 19, particelle
11 5, 20, 22, 24, 26, 29, 31 e 32) e di cessare l'occupazione del medesimo e di lasciarlo libero da mezzi e/o persone, e, nel contempo, di astenersi da ogni ulteriore futura turbativa dell'esercizio, da parte del ricorrente, del possesso sul predetto terreno;
2) respinge la domanda risarcitoria del ricorrente;
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria dei resistenti;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite della presente fase di merito;
5) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52. Lamezia Terme, 15 novembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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