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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2731/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di NO
- quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr.ssa Margherita Monte Presidente dr Francesco Distefano Consigliere rel. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2731/2024 R.G. promossa su rinvio della Cassazione
DA
nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
Via IV Novembre n. 25, C.F. , rappresentato e difeso, come da C.F._1 procura allegata al presente atto ai sensi del D.P.R. 123/2001, dagli Avvocati Fortunato Taglioretti (C.F ), Antonio Bolondi (C.F. e C.F._2 C.F._3
Giovanni Masiello (C.F. ), del foro di NO, presso lo Studio dei C.F._4 quali in – 20123 – NO alla via Vincenzo Monti n. 15 è eletto domicilio, dichiarando i predetti procuratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 comma II c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al fax n. pagina 1 di 10 02.48193877 e agli indirizzi di posta elettronica certificata
, e Email_1 Email_2
Email_3
- ricorrente in riassunzione
CONTRO con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa Controparte_1
n. 14, Cod. Fisc. n. di iscrizione del Registro Imprese di Treviso-Belluno in P.IVA_1 persona del suo procuratore speciale avv. (C.F. ), Controparte_2 C.F._5 giusta procura notaio di Trieste del 9 giugno 2020 (rep. n. 98357, racc. n. Persona_1
17006, registrata all'Agenzia Entrate di Trieste il 16 giugno 2020 n. 4130, serie IT), rappresentata e difesa dagli avv.ti Bonaventura Minutolo (Cod. Fisc.
)) del foro di NO e ES AN (cod. Fisc. C.F._6
) del Foro di NO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._7
Trifirò & Partners in NO, via San Barnaba n. 32, giusta procura in atti.
resistente in riassunzione
e nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente in [...]20062 - Cassano Controparte_3
D'Adda (MI), alla via Massimo D'Azeglio n. 22, C.F. C.F._8
resistente in riassunzione- contumace
All'esito dell'udienza del 20.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso in fatto. investiva i suoi risparmi acquistando dalla Ina Assitalia, poi divenuta Parte_1
, cinque polizze vita. Controparte_1
Successivamente, agiva in giudizio assumendo che:
pagina 2 di 10 - era stato carpito con dolo il suo consenso a sostituire due delle polizze vita acquistate, in scadenza, con altre due polizze asseritamente più vantaggiose, con l'assicurazione che la differenza di capitale versata sulle prime due polizze rispetto all'importo necessario per accendere le seconde due gli sarebbe stata restituita accreditandola su un'altra polizza già esistente e che continuava ad essere operativa;
- dopo qualche tempo, constatava però che: le nuove polizze sottoscritte erano in realtà state emesse a condizioni più sfavorevoli rispetto alle precedenti e, soprattutto, che non gli era più stata restituita la differenza a suo credito, pari ad oltre € 22.237,77, mediante l'accredito sull'altra polizza;
inoltre, le emettevano due quietanze di riscatto CP_1
anticipato in relazione alle due polizze in scadenza e sostituite, in tal modo facendole apparire come polizze anticipatamente riscattate, incamerando la differenza.
Il chiedeva quindi l'annullamento delle nuove polizze per vizi del consenso, a Parte_1
causa del dolo delle e la restituzione dell'intero capitale investito nelle precedenti CP_1
polizze, o comunque la condanna della compagnia di assicurazioni a restituirgli la differenza tra il capitale in precedenza investito nelle due polizze in scadenza e quello reimpiegato, e comunque il risarcimento dei danni.
In giudizio, il proponeva querela di falso in via incidentale per far accertare la Parte_1
falsità delle firme apparentemente apposte sulle quietanze di anticipata estinzione e sulla polizza.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 2470/2019 pubblicata il 13.3.2019, pur accogliendo la querela di falso in relazione alle quietanze di riscatto anticipato, rigettava le altre domande proposte originariamente sia dal che dalla figlia, Parte_1 Controparte_3
intervenuta, che aveva a sua volta acquistato altre polizze.
Proposto appello da entrambe le parti, l'impugnazione era accolta in parte da questa Corte
d'appello con sentenza n. 2327 del 2021, pubblicata il 21.7.2021, così statuiva: “in parziale riforma della sentenza gravata:- dichiara l'annullamento per dolo determinante delle polizze n. 71484602 e
71483985 e per l'effetto condanna a restituire al dr. Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 10 le somme erogate dall'assicurato per la sottoscrizione delle stesse, pari ad euro 129.152,80 oltreché al pagamento degli interessi legali maturati a far data dal 31/04/2014; - conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna a rimborsare alla parte appellante la metà delle Controparte_1
spese di lite di entrambi i gradi, così liquidate: a) quanto al primo grado in complessivi euro 11.560 oltre accessori tariffari fiscali e di legge b) quanto al secondo grado in complessivi euro 12.200 oltre accessori tariffari fiscali e di legge;
dispone che la residua metà delle somme ut supra liquidate resti compensata tra le parti.”).
In sostanza, con tale precedente sentenza, questa Corte dichiarava l'annullamento per dolo determinante delle due polizze di nuova sottoscrizione e condannava a Controparte_1
restituire le somme erogate per la sottoscrizione delle stesse, ma, per il resto, confermava la sentenza impugnata e, quindi, rigettava ogni domanda del volta a recuperare la Parte_1
differenza tra il capitale conferito nelle prime due polizze e il capitale che era stato versato per l'acquisto delle successive due, estorte con l'inganno e quindi non anche la somma di €
22.237,77 trattenuta a titolo di costi di riscatto delle vecchie OL.
Affermava infatti che l'importo poteva essere stato trattenuto da per costi di CP_1
gestione e che incombeva sull'attore, appellante, l'onere di provare che quelle somme non erano state legittimamente trattenute.
In particolare, specificava che la restituzione della differenza non rientrava tra le conseguenze naturali e dirette dell'annullamento delle nuove polizze, perché la differenza si riferiva non alle nuove ma alle vecchie polizze ed assumeva che il ricorrente non avesse mai chiesto l'annullamento del negozio con il quale aveva riscattato le vecchie polizze: solo in questo caso sarebbe stato possibile chiedere la restituzione di quella differenza;
né le somme potevano essere riconosciute a titolo di danno, in mancanza della prova “che le stesse non sarebbero state applicate quali costi di gestione anche in caso di mantenimento delle vecchie polizze”.
Avverso tale sentenza il proponeva ricorso per Cassazione articolato in undici Parte_1
motivi e resisteva, con controricorso, Controparte_1
pagina 4 di 10 Con ordinanza n. 15728/2024, pubblicata il 5.6.2024, la Suprema Corte, così decideva:
“Accoglie i motivi settimo, ottavo e undicesimo, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'appello di NO in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio”.
Con l'odierna citazione in riassunzione, il chiede la condanna di controparte al Parte_1
pagamento della “somma di € 22.237,77, o quella diversa somma che dovesse essere accertata all'esito del presente giudizio o comunque ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal 3 Novembre 2014 al saldo, da quantificarsi fino al 14 Febbraio 2016 al saggio di cui all'art. 1284 I comma c.c., e dal 15
Febbraio 2016 al saldo al saggio di cui all'art. 1284 IV comma c.c.” oltre al pagamento dell'intero delle spese legali di tutti i gradi.
Si è costituita insistendo nel rigetto della domanda. Controparte_1
Nessuno si è costituito per Controparte_3
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 27.2.2025 è stata trattenuta in decisione con termine per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte, nel cassare la precedente sentenza d'appello, ha affermato che questa
“pur avendo pronunciato l'annullamento per dolo dei due "nuovi" contratti, e la falsità delle due quietanze per anticipato riscatto, non ha posto in collegamento questi due passaggi, all'interno dell'unica operazione negoziale di reinvestimento dei capitali su sollecitazione dell'intermediario, e non ha tratto le conseguenze corrette che discendono dalla sua stessa pronuncia: estinzione alla scadenza delle due vecchie polizze ed obbligo restitutorio dell'intero capitale su di esse versato, se non trattenuto per altra causa” e che quindi avrebbe dovuto disporsi “la restituzione in capo al non solo del capitale transitato sulle Parte_1
nuove polizze, annullate, ma di tutto il capitale versato sulle vecchie polizze, scadute”.
Ha altresì accolto “l'undicesimo motivo e, per quanto di ragione, anche l'ottavo (mentre il nono e il decimo restano assorbiti), che addebitano alla corte d'appello, oltre all'errore di onerare l'attore della proposizione di una domanda non necessaria, anche di aver sollevato d'ufficio una questione rilevabile soltanto ad istanza di parte e di aver, nel fare ciò, operato un ribaltamento degli oneri probatori”, specificando che “Sarebbe stato quindi onere della compagnia di assicurazioni provare, a fronte di una estinzione delle prime polizze
pagina 5 di 10 alla scadenza pattuita, di avere un diverso titolo - spese o altro - per trattenere la differenza tra il capitale investito nelle prime due polizze, che in difetto di un nuovo valido investimento avrebbe dovuto essere integralmente restituito al cliente, e quello riversato sulle seconde. Spetterà quindi al giudice di rinvio accertare se la relativa eccezione sia stata tempestivamente proposta, e se la parte onerata ne abbia provato la fondatezza e in che misura”.
***
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
Applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, ha un obbligo CP_1
restitutorio dell'intero capitale versato e quindi anche della differenza tra il capitale investito nelle CC OL (€ 151.390,57) e il capitale reinvestito nelle NU OL (€
129.152,80) -pari ad € 22.237,77 - a meno che tale importo non debba esser trattenuto dalla
Compagnia per altra causa, sulla scorta di eventuale eccezione tempestivamente proposta e provata.
Sotto il preliminare profilo della tempestività o meno di suddetta eccezione, va anzitutto chiarito che, alla luce delle affermazioni della stessa Suprema Corte, non può che trattarsi di eccezione in senso stretto, e non in senso lato
La Corte di legittimità, infatti, censura la precedente sentenza per “aver sollevato d'ufficio una questione rilevabile soltanto ad istanza di parte…in quanto specifica causa excipiendi o difesa atta a paralizzare gli obblighi restitutori della compagnia di assicurazioni con un fatto estintivo o almeno modificativo di quelli”: e poiché a mente dell'art.345 c.p.c. il giudice d'appello ben può rilevare ex officio le eccezioni in senso lato ma non quelle in senso stretto, ciò significa che, evidentemente, nella specie la categoria in cui rientra l'eccezione in esame è la seconda e non la prima (altrimenti la S.C., se non si fosse trattato di eccezione in senso stretto, non avrebbe censurato il rilievo officioso) – Cass n.3838/2021: “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello”; Cass. n.12980/2020 : “Sul piano processuale, la differenza sostanziale fra le due tipologie di eccezioni, oltre a riguardare la loro eccepibilità su esclusiva istanza di parte o anche su iniziativa del giudice,
pagina 6 di 10 attiene anche alla loro deducibilità, con espresso riferimento alle eccezioni in senso stretto, entro e non oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c., cioè la comparsa di costituzione”.
Ne consegue che siffatta eccezione avrebbe dovuto esser necessariamente proposta con la comparsa di costituzione, nei venti giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art.167 comma 2
c.p.c., il quale dispone che il convenuto “A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
Ciò che non è avvenuto, poiché nella comparsa di risposta, non si rinviene nessuna specifica eccezione volta a paralizzare l'altrui pretesa, sotto il profilo dell'esistenza di eventuale titolo giustificativo sul diritto a trattenere il capitale investito nelle prime due polizze (che in difetto di un nuovo valido investimento avrebbe dovuto essere integralmente restituito al cliente), essendosi piuttosto ricostruita la vicenda da parte di su altri presupposti, tuttavia poi definitivamente smentiti. CP_1
Solo con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. ha per la prima volta CP_1
eccepito che “le condizioni generali di polizza…disciplinano espressamente i costi che vengono applicati per la gestione della polizza (gravanti in percentuale su ciascun premio annuo) e le imposte previste per legge sulle somme riscattate. Quindi le polizze sostituite sono state riscattate dal al netto dei suddetti Parte_1
costi”.
Oltretutto, comunque, eccezione del tutto generica con riferimento a tali asseriti “costi di gestione” e tali “imposte di riscatto”(oltretutto elevatissimi, in proporzione al capitale investito), senza neanche specifici riferimenti e criteri di calcolo.
Già con la domanda originaria, del resto, il aveva chiesto la restituzione Parte_1
dell'intero capitale investito nelle precedenti polizze, o comunque la condanna della
Compagnia di assicurazioni a restituirgli la differenza tra il capitale in precedenza investito nelle due polizze in scadenza e quello reimpiegato nelle altre;
quindi, ben avrebbe potuto e dovuto la Compagnia prendere posizione sul punto con la prima difesa utile e cioè la comparsa di costituzione.
pagina 7 di 10 Men che meno poi, non potendosi più ovviamente mettere in discussione che di eccezione vera e propria si tratti in quanto specifica causa excipiendi come chiarito nella sentenza di rinvio, può parlarsi di “mera difesa”, per cui inutile e fuori segno è la pretesa di di CP_1
ricondurre in tale categoria le proprie contestazioni sul punto.
Né possono qui trovare ingresso le ulteriori allegazioni di laddove afferma che, in CP_1
realtà, non vi sarebbe nessuna ulteriore differenza da restituire essendo, in radice, errato il conteggio stesso dei premi versati e dei costi di riscatto delle CC OL
La questione, infatti, è ormai superata e non deducibile in questa sede di rinvio, poiché con la sentenza di rinvio si dà per presupposto che vi sia effettivamente una differenza tra il capitale investito nelle prime due polizze e quello reimpiegato nelle seconde, ed occorre solo verificare se sia stato tempestivamente eccepito - e poi provato - un titolo per trattenerla (spese o altro) -; e comunque il rilievo che la somma di € 35.354,91 versata dal al momento della sottoscrizione della polizza n. 70501528, non costituirebbe un Parte_1
“premio” da conteggiare, è smentito dal fatto che quella somma è derivata dall'estinzione di altra polizza (n. 70103835/92) e reinvestimento della stessa come da dicitura riportata sul frontespizio della polizza stessa;
importo cui poi si è aggiunto quello di €. 105.535,66 per successivi versamenti.
Di “riscatto” poi del valore di liquidazione delle CC OL, a giustificazione del trattenimento, non può disquisirsi, poiché, con le parole della Corte di legittimità, si tratta di
“unica operazione negoziale di reinvestimento dei capitali… estinzione alla scadenza delle due vecchie polizze ed obbligo restitutorio dell'intero capitale”, per cui se afferma di aver trattenuto la CP_1
somma di € 22.237,77 a titolo di costi di riscatto delle CC OL, esclude essa stessa che esista un titolo diverso che legittimi quel trattenimento.
In conclusione, va condannata al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
della ulteriore “somma di € 22.237,77, oltre agli interessi al tasso legale dal dal
[...]
3.11.2014 al soddisfo (e non anche al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c a decorrere dalla domanda giudiziale perché originariamente non richiesti – oltre a non esser stati pagina 8 di 10 riconosciuti, con la precedente sentenza, per l'altra tranche della medesima operazione, e senza su tale punto sia stato motivo di ricorso per cassazione).
Le spese di tutti i gradi, atteso l'esito finale di sostanziale soccombenza di CP_1
sull'obbligo restitutorio (non sono state accolte solo le originarie domande attoree, poi non coltivate, di risarcimento del danno e di corresponsione del rendimento finanziario delle polizze, il che non giustifica la parziale compensazione) - vanno poste a carico di quest'ultima per l'intero (senza quindi decurtazione del 50% come invece disposta con la precedente sentenza) e liquidate, nei medi, come in dispositivo in base al rispettivo valore
(di € 22.237,77, per il giudizio di legittimità e la presente fase).
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo sul rinvio disposto da Cassazione ordinanza n .
15728/2024, così decide:
-condanna al pagamento, in favore di della ulteriore CP_1 Parte_1
somma di € 22.237,77, oltre interessi al tasso legale dal 3.11.2014 al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, che liquida, ai sensi CP_1
del D.M. 147/22, per il primo grado e per il precedente grado d'appello (scaglione da €
52.000 a 260.000), nell'intero dell'importo già determinato in dette pronunce;
per il giudizio di cassazione e per il presente giudizio di rinvio (scaglione da € 5.200 a 26.000), in € 3.082 per il primo e in € 4.500,00 per il secondo;
oltre rimborso contributi unificati IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in NO il 21.5.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano
Il Presidente dott.ssa Margherita Monte
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di NO
- quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr.ssa Margherita Monte Presidente dr Francesco Distefano Consigliere rel. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2731/2024 R.G. promossa su rinvio della Cassazione
DA
nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
Via IV Novembre n. 25, C.F. , rappresentato e difeso, come da C.F._1 procura allegata al presente atto ai sensi del D.P.R. 123/2001, dagli Avvocati Fortunato Taglioretti (C.F ), Antonio Bolondi (C.F. e C.F._2 C.F._3
Giovanni Masiello (C.F. ), del foro di NO, presso lo Studio dei C.F._4 quali in – 20123 – NO alla via Vincenzo Monti n. 15 è eletto domicilio, dichiarando i predetti procuratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 comma II c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al fax n. pagina 1 di 10 02.48193877 e agli indirizzi di posta elettronica certificata
, e Email_1 Email_2
Email_3
- ricorrente in riassunzione
CONTRO con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa Controparte_1
n. 14, Cod. Fisc. n. di iscrizione del Registro Imprese di Treviso-Belluno in P.IVA_1 persona del suo procuratore speciale avv. (C.F. ), Controparte_2 C.F._5 giusta procura notaio di Trieste del 9 giugno 2020 (rep. n. 98357, racc. n. Persona_1
17006, registrata all'Agenzia Entrate di Trieste il 16 giugno 2020 n. 4130, serie IT), rappresentata e difesa dagli avv.ti Bonaventura Minutolo (Cod. Fisc.
)) del foro di NO e ES AN (cod. Fisc. C.F._6
) del Foro di NO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._7
Trifirò & Partners in NO, via San Barnaba n. 32, giusta procura in atti.
resistente in riassunzione
e nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente in [...]20062 - Cassano Controparte_3
D'Adda (MI), alla via Massimo D'Azeglio n. 22, C.F. C.F._8
resistente in riassunzione- contumace
All'esito dell'udienza del 20.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso in fatto. investiva i suoi risparmi acquistando dalla Ina Assitalia, poi divenuta Parte_1
, cinque polizze vita. Controparte_1
Successivamente, agiva in giudizio assumendo che:
pagina 2 di 10 - era stato carpito con dolo il suo consenso a sostituire due delle polizze vita acquistate, in scadenza, con altre due polizze asseritamente più vantaggiose, con l'assicurazione che la differenza di capitale versata sulle prime due polizze rispetto all'importo necessario per accendere le seconde due gli sarebbe stata restituita accreditandola su un'altra polizza già esistente e che continuava ad essere operativa;
- dopo qualche tempo, constatava però che: le nuove polizze sottoscritte erano in realtà state emesse a condizioni più sfavorevoli rispetto alle precedenti e, soprattutto, che non gli era più stata restituita la differenza a suo credito, pari ad oltre € 22.237,77, mediante l'accredito sull'altra polizza;
inoltre, le emettevano due quietanze di riscatto CP_1
anticipato in relazione alle due polizze in scadenza e sostituite, in tal modo facendole apparire come polizze anticipatamente riscattate, incamerando la differenza.
Il chiedeva quindi l'annullamento delle nuove polizze per vizi del consenso, a Parte_1
causa del dolo delle e la restituzione dell'intero capitale investito nelle precedenti CP_1
polizze, o comunque la condanna della compagnia di assicurazioni a restituirgli la differenza tra il capitale in precedenza investito nelle due polizze in scadenza e quello reimpiegato, e comunque il risarcimento dei danni.
In giudizio, il proponeva querela di falso in via incidentale per far accertare la Parte_1
falsità delle firme apparentemente apposte sulle quietanze di anticipata estinzione e sulla polizza.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 2470/2019 pubblicata il 13.3.2019, pur accogliendo la querela di falso in relazione alle quietanze di riscatto anticipato, rigettava le altre domande proposte originariamente sia dal che dalla figlia, Parte_1 Controparte_3
intervenuta, che aveva a sua volta acquistato altre polizze.
Proposto appello da entrambe le parti, l'impugnazione era accolta in parte da questa Corte
d'appello con sentenza n. 2327 del 2021, pubblicata il 21.7.2021, così statuiva: “in parziale riforma della sentenza gravata:- dichiara l'annullamento per dolo determinante delle polizze n. 71484602 e
71483985 e per l'effetto condanna a restituire al dr. Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 10 le somme erogate dall'assicurato per la sottoscrizione delle stesse, pari ad euro 129.152,80 oltreché al pagamento degli interessi legali maturati a far data dal 31/04/2014; - conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna a rimborsare alla parte appellante la metà delle Controparte_1
spese di lite di entrambi i gradi, così liquidate: a) quanto al primo grado in complessivi euro 11.560 oltre accessori tariffari fiscali e di legge b) quanto al secondo grado in complessivi euro 12.200 oltre accessori tariffari fiscali e di legge;
dispone che la residua metà delle somme ut supra liquidate resti compensata tra le parti.”).
In sostanza, con tale precedente sentenza, questa Corte dichiarava l'annullamento per dolo determinante delle due polizze di nuova sottoscrizione e condannava a Controparte_1
restituire le somme erogate per la sottoscrizione delle stesse, ma, per il resto, confermava la sentenza impugnata e, quindi, rigettava ogni domanda del volta a recuperare la Parte_1
differenza tra il capitale conferito nelle prime due polizze e il capitale che era stato versato per l'acquisto delle successive due, estorte con l'inganno e quindi non anche la somma di €
22.237,77 trattenuta a titolo di costi di riscatto delle vecchie OL.
Affermava infatti che l'importo poteva essere stato trattenuto da per costi di CP_1
gestione e che incombeva sull'attore, appellante, l'onere di provare che quelle somme non erano state legittimamente trattenute.
In particolare, specificava che la restituzione della differenza non rientrava tra le conseguenze naturali e dirette dell'annullamento delle nuove polizze, perché la differenza si riferiva non alle nuove ma alle vecchie polizze ed assumeva che il ricorrente non avesse mai chiesto l'annullamento del negozio con il quale aveva riscattato le vecchie polizze: solo in questo caso sarebbe stato possibile chiedere la restituzione di quella differenza;
né le somme potevano essere riconosciute a titolo di danno, in mancanza della prova “che le stesse non sarebbero state applicate quali costi di gestione anche in caso di mantenimento delle vecchie polizze”.
Avverso tale sentenza il proponeva ricorso per Cassazione articolato in undici Parte_1
motivi e resisteva, con controricorso, Controparte_1
pagina 4 di 10 Con ordinanza n. 15728/2024, pubblicata il 5.6.2024, la Suprema Corte, così decideva:
“Accoglie i motivi settimo, ottavo e undicesimo, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'appello di NO in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio”.
Con l'odierna citazione in riassunzione, il chiede la condanna di controparte al Parte_1
pagamento della “somma di € 22.237,77, o quella diversa somma che dovesse essere accertata all'esito del presente giudizio o comunque ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal 3 Novembre 2014 al saldo, da quantificarsi fino al 14 Febbraio 2016 al saggio di cui all'art. 1284 I comma c.c., e dal 15
Febbraio 2016 al saldo al saggio di cui all'art. 1284 IV comma c.c.” oltre al pagamento dell'intero delle spese legali di tutti i gradi.
Si è costituita insistendo nel rigetto della domanda. Controparte_1
Nessuno si è costituito per Controparte_3
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 27.2.2025 è stata trattenuta in decisione con termine per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte, nel cassare la precedente sentenza d'appello, ha affermato che questa
“pur avendo pronunciato l'annullamento per dolo dei due "nuovi" contratti, e la falsità delle due quietanze per anticipato riscatto, non ha posto in collegamento questi due passaggi, all'interno dell'unica operazione negoziale di reinvestimento dei capitali su sollecitazione dell'intermediario, e non ha tratto le conseguenze corrette che discendono dalla sua stessa pronuncia: estinzione alla scadenza delle due vecchie polizze ed obbligo restitutorio dell'intero capitale su di esse versato, se non trattenuto per altra causa” e che quindi avrebbe dovuto disporsi “la restituzione in capo al non solo del capitale transitato sulle Parte_1
nuove polizze, annullate, ma di tutto il capitale versato sulle vecchie polizze, scadute”.
Ha altresì accolto “l'undicesimo motivo e, per quanto di ragione, anche l'ottavo (mentre il nono e il decimo restano assorbiti), che addebitano alla corte d'appello, oltre all'errore di onerare l'attore della proposizione di una domanda non necessaria, anche di aver sollevato d'ufficio una questione rilevabile soltanto ad istanza di parte e di aver, nel fare ciò, operato un ribaltamento degli oneri probatori”, specificando che “Sarebbe stato quindi onere della compagnia di assicurazioni provare, a fronte di una estinzione delle prime polizze
pagina 5 di 10 alla scadenza pattuita, di avere un diverso titolo - spese o altro - per trattenere la differenza tra il capitale investito nelle prime due polizze, che in difetto di un nuovo valido investimento avrebbe dovuto essere integralmente restituito al cliente, e quello riversato sulle seconde. Spetterà quindi al giudice di rinvio accertare se la relativa eccezione sia stata tempestivamente proposta, e se la parte onerata ne abbia provato la fondatezza e in che misura”.
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OSSERVAZIONI DELLA CORTE
Applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, ha un obbligo CP_1
restitutorio dell'intero capitale versato e quindi anche della differenza tra il capitale investito nelle CC OL (€ 151.390,57) e il capitale reinvestito nelle NU OL (€
129.152,80) -pari ad € 22.237,77 - a meno che tale importo non debba esser trattenuto dalla
Compagnia per altra causa, sulla scorta di eventuale eccezione tempestivamente proposta e provata.
Sotto il preliminare profilo della tempestività o meno di suddetta eccezione, va anzitutto chiarito che, alla luce delle affermazioni della stessa Suprema Corte, non può che trattarsi di eccezione in senso stretto, e non in senso lato
La Corte di legittimità, infatti, censura la precedente sentenza per “aver sollevato d'ufficio una questione rilevabile soltanto ad istanza di parte…in quanto specifica causa excipiendi o difesa atta a paralizzare gli obblighi restitutori della compagnia di assicurazioni con un fatto estintivo o almeno modificativo di quelli”: e poiché a mente dell'art.345 c.p.c. il giudice d'appello ben può rilevare ex officio le eccezioni in senso lato ma non quelle in senso stretto, ciò significa che, evidentemente, nella specie la categoria in cui rientra l'eccezione in esame è la seconda e non la prima (altrimenti la S.C., se non si fosse trattato di eccezione in senso stretto, non avrebbe censurato il rilievo officioso) – Cass n.3838/2021: “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello”; Cass. n.12980/2020 : “Sul piano processuale, la differenza sostanziale fra le due tipologie di eccezioni, oltre a riguardare la loro eccepibilità su esclusiva istanza di parte o anche su iniziativa del giudice,
pagina 6 di 10 attiene anche alla loro deducibilità, con espresso riferimento alle eccezioni in senso stretto, entro e non oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c., cioè la comparsa di costituzione”.
Ne consegue che siffatta eccezione avrebbe dovuto esser necessariamente proposta con la comparsa di costituzione, nei venti giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art.167 comma 2
c.p.c., il quale dispone che il convenuto “A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
Ciò che non è avvenuto, poiché nella comparsa di risposta, non si rinviene nessuna specifica eccezione volta a paralizzare l'altrui pretesa, sotto il profilo dell'esistenza di eventuale titolo giustificativo sul diritto a trattenere il capitale investito nelle prime due polizze (che in difetto di un nuovo valido investimento avrebbe dovuto essere integralmente restituito al cliente), essendosi piuttosto ricostruita la vicenda da parte di su altri presupposti, tuttavia poi definitivamente smentiti. CP_1
Solo con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. ha per la prima volta CP_1
eccepito che “le condizioni generali di polizza…disciplinano espressamente i costi che vengono applicati per la gestione della polizza (gravanti in percentuale su ciascun premio annuo) e le imposte previste per legge sulle somme riscattate. Quindi le polizze sostituite sono state riscattate dal al netto dei suddetti Parte_1
costi”.
Oltretutto, comunque, eccezione del tutto generica con riferimento a tali asseriti “costi di gestione” e tali “imposte di riscatto”(oltretutto elevatissimi, in proporzione al capitale investito), senza neanche specifici riferimenti e criteri di calcolo.
Già con la domanda originaria, del resto, il aveva chiesto la restituzione Parte_1
dell'intero capitale investito nelle precedenti polizze, o comunque la condanna della
Compagnia di assicurazioni a restituirgli la differenza tra il capitale in precedenza investito nelle due polizze in scadenza e quello reimpiegato nelle altre;
quindi, ben avrebbe potuto e dovuto la Compagnia prendere posizione sul punto con la prima difesa utile e cioè la comparsa di costituzione.
pagina 7 di 10 Men che meno poi, non potendosi più ovviamente mettere in discussione che di eccezione vera e propria si tratti in quanto specifica causa excipiendi come chiarito nella sentenza di rinvio, può parlarsi di “mera difesa”, per cui inutile e fuori segno è la pretesa di di CP_1
ricondurre in tale categoria le proprie contestazioni sul punto.
Né possono qui trovare ingresso le ulteriori allegazioni di laddove afferma che, in CP_1
realtà, non vi sarebbe nessuna ulteriore differenza da restituire essendo, in radice, errato il conteggio stesso dei premi versati e dei costi di riscatto delle CC OL
La questione, infatti, è ormai superata e non deducibile in questa sede di rinvio, poiché con la sentenza di rinvio si dà per presupposto che vi sia effettivamente una differenza tra il capitale investito nelle prime due polizze e quello reimpiegato nelle seconde, ed occorre solo verificare se sia stato tempestivamente eccepito - e poi provato - un titolo per trattenerla (spese o altro) -; e comunque il rilievo che la somma di € 35.354,91 versata dal al momento della sottoscrizione della polizza n. 70501528, non costituirebbe un Parte_1
“premio” da conteggiare, è smentito dal fatto che quella somma è derivata dall'estinzione di altra polizza (n. 70103835/92) e reinvestimento della stessa come da dicitura riportata sul frontespizio della polizza stessa;
importo cui poi si è aggiunto quello di €. 105.535,66 per successivi versamenti.
Di “riscatto” poi del valore di liquidazione delle CC OL, a giustificazione del trattenimento, non può disquisirsi, poiché, con le parole della Corte di legittimità, si tratta di
“unica operazione negoziale di reinvestimento dei capitali… estinzione alla scadenza delle due vecchie polizze ed obbligo restitutorio dell'intero capitale”, per cui se afferma di aver trattenuto la CP_1
somma di € 22.237,77 a titolo di costi di riscatto delle CC OL, esclude essa stessa che esista un titolo diverso che legittimi quel trattenimento.
In conclusione, va condannata al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
della ulteriore “somma di € 22.237,77, oltre agli interessi al tasso legale dal dal
[...]
3.11.2014 al soddisfo (e non anche al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c a decorrere dalla domanda giudiziale perché originariamente non richiesti – oltre a non esser stati pagina 8 di 10 riconosciuti, con la precedente sentenza, per l'altra tranche della medesima operazione, e senza su tale punto sia stato motivo di ricorso per cassazione).
Le spese di tutti i gradi, atteso l'esito finale di sostanziale soccombenza di CP_1
sull'obbligo restitutorio (non sono state accolte solo le originarie domande attoree, poi non coltivate, di risarcimento del danno e di corresponsione del rendimento finanziario delle polizze, il che non giustifica la parziale compensazione) - vanno poste a carico di quest'ultima per l'intero (senza quindi decurtazione del 50% come invece disposta con la precedente sentenza) e liquidate, nei medi, come in dispositivo in base al rispettivo valore
(di € 22.237,77, per il giudizio di legittimità e la presente fase).
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo sul rinvio disposto da Cassazione ordinanza n .
15728/2024, così decide:
-condanna al pagamento, in favore di della ulteriore CP_1 Parte_1
somma di € 22.237,77, oltre interessi al tasso legale dal 3.11.2014 al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, che liquida, ai sensi CP_1
del D.M. 147/22, per il primo grado e per il precedente grado d'appello (scaglione da €
52.000 a 260.000), nell'intero dell'importo già determinato in dette pronunce;
per il giudizio di cassazione e per il presente giudizio di rinvio (scaglione da € 5.200 a 26.000), in € 3.082 per il primo e in € 4.500,00 per il secondo;
oltre rimborso contributi unificati IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in NO il 21.5.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano
Il Presidente dott.ssa Margherita Monte
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