Articolo 9 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 8Articolo 10
Versione
4 aprile 1972
Art. 9.
Ai sensi dell' articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7 , lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 20.070.000.000.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972