TRIB
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/11/2024, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3325 dell'anno 2023
R.G.A.C., riservato in decisione con ordinanza ex art 127 ter del
20.11.2024, promosso da
(C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria il 10/08/1979, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Emanuela Pizzo, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla via Montello n. 6, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nata a [...] CP_1 C.F._2
Calabria il 7/10/1979, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo Murolo, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla via De Nava n. 116/E, ha eletto domicilio -resistente- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-vista la richiesta congiunta depositata il 28.06.2024 con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1
, che venisse pronunciata la cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 18/04/2009 alle condizioni concordemente formulate;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabra (RC) il 18/04/2009, dal quale sono nati i figli (15.09.2008) e Parte_1 Per_1
(13.05.2015); b) con decreto n. 176/2022 depositato il 10.06.2022, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 24.05.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al
Presidente del Tribunale risalente al 24.05.2022 e che, pertanto,
Pag. 2 di 5 non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M., che lo ha vistato in data 27/06/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da Parte_1
e :
[...] CP_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (RC) il 18.04.2009 da e , il cui atto risulta trascritto Parte_1 CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria (RC) Atto N. 49 parte 2 serie A - anno 2009, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, mutuandosi reciproco Parte_2
rispetto;
2. I figli minori (15.09.2008) e Parte_1 Per_1
(13.05.2015) saranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e con residenza in Via Santa Lucia n.37/T;
3. La casa familiare, sita in Via Anita Garibaldi n.314, di proprietà esclusiva del sig. , assegnata in sede di Parte_1
separazione alla sig.ra ove la stessa fissava la propria CP_1
Pag. 3 di 5 residenza unitamente ai figli minori, rientra nella disponibilità del proprietario, avendo la sig.r per propria scelta deciso di CP_1
trasferirsi altrove, unitamente ai figli;
4. Tutti i mobili e le suppellettili della casa familiare, prelevati dalla sig.ra al momento del trasferimento non saranno CP_1
rivendicati dal sig. il quale autorizza la stessa a prelevare Pt_1
ulteriori oggetti di sua esclusiva proprietà e dei figli, ancora presenti in loco;
5. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane Pt_1
alternate secondo le seguenti modalità:
a) Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori i fine settimana, alternativamente, con pernottamento presso la propria abitazione. Due pomeriggi a settimana, che verranno concordati di volta in volta sulla base dei turni lavorativi del padre, soggetti a modifiche non prevedibili, ed in base agli impegni dei figli minori;
b) Salvo diverso accordo tra le parti, i minori potranno trascorrere le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con la madre e con il padre, nonché 15 giorni consecutivi con il padre e
15 giorni consecutivi con la madre nel periodo estivo;
6. Il padre, sig. corrisponderà in favore Parte_1
della sig.ra l'importo di € 600,00 (seicento/00) CP_1
mensili a titolo di mantenimento dei figli minori e Pt_1
, da rivalutarsi secondo gli indici Istat ogni 12 mesi;
Per_1
ciascun coniuge sosterrà le spese straordinarie in ragione del
Pag. 4 di 5 50%, come da protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria. Anche gli assegni familiari (oggi sostituiti da
“Assegno Universale”) saranno corrisposti nella misura del 50% per ciascun coniuge.
7. I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e pertanto gli stessi rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento;
8. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
9. Ciascuna parte si farà carico delle competenze del proprio difensore;
10. il presente accordo avrà efficacia dal momento della sottoscrizione.
- spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.11.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Myriam Mulonia
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3325 dell'anno 2023
R.G.A.C., riservato in decisione con ordinanza ex art 127 ter del
20.11.2024, promosso da
(C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria il 10/08/1979, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Emanuela Pizzo, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla via Montello n. 6, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nata a [...] CP_1 C.F._2
Calabria il 7/10/1979, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo Murolo, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla via De Nava n. 116/E, ha eletto domicilio -resistente- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-vista la richiesta congiunta depositata il 28.06.2024 con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1
, che venisse pronunciata la cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 18/04/2009 alle condizioni concordemente formulate;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabra (RC) il 18/04/2009, dal quale sono nati i figli (15.09.2008) e Parte_1 Per_1
(13.05.2015); b) con decreto n. 176/2022 depositato il 10.06.2022, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 24.05.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al
Presidente del Tribunale risalente al 24.05.2022 e che, pertanto,
Pag. 2 di 5 non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M., che lo ha vistato in data 27/06/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da Parte_1
e :
[...] CP_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (RC) il 18.04.2009 da e , il cui atto risulta trascritto Parte_1 CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria (RC) Atto N. 49 parte 2 serie A - anno 2009, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, mutuandosi reciproco Parte_2
rispetto;
2. I figli minori (15.09.2008) e Parte_1 Per_1
(13.05.2015) saranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e con residenza in Via Santa Lucia n.37/T;
3. La casa familiare, sita in Via Anita Garibaldi n.314, di proprietà esclusiva del sig. , assegnata in sede di Parte_1
separazione alla sig.ra ove la stessa fissava la propria CP_1
Pag. 3 di 5 residenza unitamente ai figli minori, rientra nella disponibilità del proprietario, avendo la sig.r per propria scelta deciso di CP_1
trasferirsi altrove, unitamente ai figli;
4. Tutti i mobili e le suppellettili della casa familiare, prelevati dalla sig.ra al momento del trasferimento non saranno CP_1
rivendicati dal sig. il quale autorizza la stessa a prelevare Pt_1
ulteriori oggetti di sua esclusiva proprietà e dei figli, ancora presenti in loco;
5. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane Pt_1
alternate secondo le seguenti modalità:
a) Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori i fine settimana, alternativamente, con pernottamento presso la propria abitazione. Due pomeriggi a settimana, che verranno concordati di volta in volta sulla base dei turni lavorativi del padre, soggetti a modifiche non prevedibili, ed in base agli impegni dei figli minori;
b) Salvo diverso accordo tra le parti, i minori potranno trascorrere le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con la madre e con il padre, nonché 15 giorni consecutivi con il padre e
15 giorni consecutivi con la madre nel periodo estivo;
6. Il padre, sig. corrisponderà in favore Parte_1
della sig.ra l'importo di € 600,00 (seicento/00) CP_1
mensili a titolo di mantenimento dei figli minori e Pt_1
, da rivalutarsi secondo gli indici Istat ogni 12 mesi;
Per_1
ciascun coniuge sosterrà le spese straordinarie in ragione del
Pag. 4 di 5 50%, come da protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria. Anche gli assegni familiari (oggi sostituiti da
“Assegno Universale”) saranno corrisposti nella misura del 50% per ciascun coniuge.
7. I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e pertanto gli stessi rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento;
8. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
9. Ciascuna parte si farà carico delle competenze del proprio difensore;
10. il presente accordo avrà efficacia dal momento della sottoscrizione.
- spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.11.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Myriam Mulonia
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna
Pag. 5 di 5