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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/07/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1798/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROSSI SIMONETTA
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. SIBANI GIANLUCA e dell'avv. CRISTIANI RENZO
RESISTENTE
In punto a: Sanzione disciplinare conservativa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., depositato il
17.4.2024, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio CP_1
dipendente della società ricorrente dal 22.04.1996 a
[...] tempo pieno e indeterminato, attualmente inquadrata al livello B - pos. retributiva 125 del CCNL applicato, con ruolo di Supervisor dell'Ufficio Postale di Argelato (BO) dal 27.09.2021.
La società ricorrente esponeva:
• di avere il preciso obbligo di legge di formare ed aggiornare i propri dipendenti nominati come componenti delle squadre di emergenza in tema di Pronto Soccorso, i quali sono obbligati a partecipare ai corsi di formazione;
• di avere comunicato via e-mail alla lavoratrice convenuta, in data 11.1.2024, che la stessa avrebbe dovuto svolgere, il successivo 18.01.2024 -con orario dalle 9 alle 13- il corso di formazione in tema di Sicurezza sul Lavoro denominato
“Primo soccorso - Refresh” presso la sede di Bologna, Via
Zanardi 28/6;
• di aver verificato per il tramite del Responsabile Risorse
Umane della Filiale Bologna 2, che la dipendente CP_1 nonostante detta convocazione a partecipare al suddetto corso di formazione, avrebbe invece reso il 18.01.2024 regolarmente la propria prestazione presso l'Ufficio Postale di appartenenza così risultando assente all'evento formativo;
• di avere contestato alla lavoratrice l'assenza con nota del
21.02.2024 da lei ricevuta il 23.02.2024;
• di non avere accettato le giustificazioni ricevute dalla lavoratrice il 28.02.2024 e di averle comminato, con nota del
15.03.2024 consegnata il 27.03.2024, la sanzione conservativa di due ore di multa per violazione dell'art. 54, comma 2, lett. e) del CCNL applicato;
• di aver ricevuto il 9.04.2024 da parte dell'Ispettorato del
Lavoro di Bologna l'invito a nominare il Controparte_2 proprio rappresentante in seno al costituendo Collegio di
Arbitrato e Conciliazione richiesto dalla lavoratrice il
28.03.2024;
• di aver risposto al suddetto invito il successivo 10.04.2024, dichiarando di non accettare la soluzione stragiudiziale della controversia.
Svolte tali premesse in fatto, la ricorrente allegava, a supporto della legittimità della sanzione, la violazione, da parte della dipendente, oltre che degli art. 2104 e 2105 cc, dell'art. 52 del
CCNL applicato, nonché del Codice Etico della società ricorrente, integrante il disposto dell'art. 54, comma 2, lett. e) del CCNL applicato che prevede la sanzione della multa sino a 4 ore di retribuzione “per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società”.
La società ricorrente concludeva chiedendo di:
“Accertare e dichiarare la legittimità della sanzione della multa di due ore irrogata alla dipendente in data Controparte_1
15/3/2024 notificato in data 27/3/2024 ai sensi degli artt. 52,53,
54 e 55 CCNL vigente dipendenti In via Parte_1 subordinata, e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui la sanzione fosse ritenuta illegittima sotto il profilo della proporzionalità ed adeguatezza rispetto alla gravità dell'infrazione commessa, convertirsi la sanzione irrogata alla dipendente in quella minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.” si costituiva contestando integralmente in fatto Controparte_1
e in diritto le pretese dell'attrice e ne chiedeva l'integrale rigetto.
Allegava che la presente controversia, anche e soprattutto per il valore economico della stessa, ben avrebbe potuto essere definita stragiudizialmente ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970 innanzi alla preposta Commissione dello IAM di Bologna adita dalla stessa lavoratrice, mentre la datrice di lavoro aveva instaurato il presente giudizio non aderendo alla convocazione stragiudiziale.
Allegava:
• di essere affetta da gravi patologie oculari e di essere considerata in quota invalidi dal datore di lavoro ai sensi della L. 68/1999 proprio a causa di dette gravi patologie;
• di esserle state affidate mansioni nel 2021, quelle di
Direttore di Ufficio Postale, non compatibili con le gravi patologie da cui è afflitta, essendo costretta a permanere, per gran parte del suo turno lavorativo, davanti al videoterminale occupandosi, di visionare e riscontrare le molteplici e-mail ricevute;
• di avere segnalato tale problematica al datore di lavoro sin dal marzo 2023 con l'espressa richiesta di essere assegnata a incarico differente da quello rivestito e che la recente diagnosi funzionale rilasciata il 21.05.2024 (doc. 10 ric.) dalla Commissione Medica per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato prevede espressamente il divieto di “elevato impegno visivo”.
Allegava il comportamento non corretto della ricorrente che, pur avendo iscritto a ruolo la causa il 17.4.2024 e pur essendo stato emesso il decreto di fissazione d'udienza il 29.04.2024, aveva atteso oltre tre mesi, sino all'8.8.2024, in pieno periodo feriale estivo, per notificare il ricorso introduttivo alla convenuta.
Allegava di non avere arrecato alcun danno al datore di lavoro in conseguenza della mancata partecipazione al suddetto corso formativo avuto riguardo, tra l'altro, al fatto che la convenuta ben avrebbe potuto partecipare al corso di formazione in materia di Primo Soccorso sino al settembre 2024, stante la cadenza triennale di tale evento formativo.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 10.6.2025 come da dispositivo, riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
*** Risultano documentati e, in ogni caso, incontestati i seguenti fatti.
La lavoratrice convenuta è dipendente della società ricorrente dal
22.04.1996 a tempo pieno e indeterminato;
attualmente è inquadrata al livello B - pos. retributiva 125 del CCNL applicato, con ruolo di Supervisor dell'Ufficio Postale di Argelato (BO) dal 27.09.2021
(doc. 3 conv.), dal lunedì al sabato, con orario dalle 8,00 alle
14,00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 13,10.
Non è in contestazione che presso detta unità produttiva sono impiegati due addetti e che la convenuta è adibita, oltre che alla gestione dell'apertura e chiusura dell'ufficio, anche ad attività che le impongono l'adibizione costante al videoterminale.
È stato documentato che, in data 25.03.2015 la convenuta, a causa delle sue patologie, è stata dichiarata invalida civile in misura pari al 75% (doc. 4 conv); attualmente, la percentuale di invalidità assegnata è pari al 60% (verbale di revisione del
6.10.2021, doc. 5 conv.).
Dalla data del 28.05.2015 è stata rilasciata autorizzazione dal
Centro per l'Impiego competente per territorio a considerare la convenuta in quota invalidi dal datore di lavoro ai sensi della L.
68/1999 (doc. 7 conv.).
In ultimo, la Commissione Medica per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato ha previsto espressamente il divieto di “elevato impegno visivo” (v.diagnosi funzionale rilasciata il 21.05.2024, doc. 10 conv).
Dunque, la convenuta, è affetta da serie patologie oculari, che le procurano, allo stato attuale, una disabilità al 60%.
Passando ai fatti oggetto di contestazione, la sanzione disciplinare che, come si è esposto, è stata irrogata alla lavoratrice convenuta, con gravi deficienze visive, è stata comminata illegittimamente: ciò in quanto la ricorrente, a fronte delle giustificazioni rese dalla convenuta il 28.02.2024, trasmesse via fax in pari data (doc.12 conv., in cui la stessa ha dichiarato di non essere sicura di aver effettivamente ricevuto l'e.mail dell'11.01.2024 di convocazione per il corso del 18.01.2024 (doc. 1 prodotto dal ricorrente), non ha fornito la prova dell'avvenuto ricevimento da parte della lavoratrice convenuta della suddetta e mail.
Pertanto, non essendovi alcuna certezza che il messaggio di posta ordinaria, contenente la convocazione della ricorrente, sia stato inviato e consegnato, la mancata partecipazione della convenuta all'evento formativo non va imputata alla lavoratrice convenuta.
Non va sottaciuto, in ogni caso, che la condotta contestata è priva di disvalore in quanto la ricorrente non era assente dal lavoro il giorno dell'evento formativo – in cui ha prestato regolarmente servizio, come è incontestato. Inoltre, la mancata partecipazione all'evento formativo non ha comportato per il datore di lavoro rischi di incorrere in sanzioni perché la convenuta ben avrebbe potuto partecipare al corso di formazione in materia di Primo Soccorso sino al settembre 2024, stante la cadenza triennale di tale tipologia di formazione: è infatti circostanza incontestata che la lavoratrice, divenuta addetta al
Primo Soccorso nel settembre 2021 aveva contestualmente svolto tale corso di formazione.
Per le suddette ragioni, il ricorso promosso da Parte_1 volto ad accertare la legittimità della sanzione conservativa di due ore di multa comminata a non è fondato viene Controparte_1 respinto.
Osserva infine il giudicante che le ragioni suesposte permettono di ritenere superfluo l'esame delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti.
Le spese del processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: • respinge il ricorso;
• condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 258,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie ex lege.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna, 10.6.2025
Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1798/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROSSI SIMONETTA
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. SIBANI GIANLUCA e dell'avv. CRISTIANI RENZO
RESISTENTE
In punto a: Sanzione disciplinare conservativa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., depositato il
17.4.2024, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio CP_1
dipendente della società ricorrente dal 22.04.1996 a
[...] tempo pieno e indeterminato, attualmente inquadrata al livello B - pos. retributiva 125 del CCNL applicato, con ruolo di Supervisor dell'Ufficio Postale di Argelato (BO) dal 27.09.2021.
La società ricorrente esponeva:
• di avere il preciso obbligo di legge di formare ed aggiornare i propri dipendenti nominati come componenti delle squadre di emergenza in tema di Pronto Soccorso, i quali sono obbligati a partecipare ai corsi di formazione;
• di avere comunicato via e-mail alla lavoratrice convenuta, in data 11.1.2024, che la stessa avrebbe dovuto svolgere, il successivo 18.01.2024 -con orario dalle 9 alle 13- il corso di formazione in tema di Sicurezza sul Lavoro denominato
“Primo soccorso - Refresh” presso la sede di Bologna, Via
Zanardi 28/6;
• di aver verificato per il tramite del Responsabile Risorse
Umane della Filiale Bologna 2, che la dipendente CP_1 nonostante detta convocazione a partecipare al suddetto corso di formazione, avrebbe invece reso il 18.01.2024 regolarmente la propria prestazione presso l'Ufficio Postale di appartenenza così risultando assente all'evento formativo;
• di avere contestato alla lavoratrice l'assenza con nota del
21.02.2024 da lei ricevuta il 23.02.2024;
• di non avere accettato le giustificazioni ricevute dalla lavoratrice il 28.02.2024 e di averle comminato, con nota del
15.03.2024 consegnata il 27.03.2024, la sanzione conservativa di due ore di multa per violazione dell'art. 54, comma 2, lett. e) del CCNL applicato;
• di aver ricevuto il 9.04.2024 da parte dell'Ispettorato del
Lavoro di Bologna l'invito a nominare il Controparte_2 proprio rappresentante in seno al costituendo Collegio di
Arbitrato e Conciliazione richiesto dalla lavoratrice il
28.03.2024;
• di aver risposto al suddetto invito il successivo 10.04.2024, dichiarando di non accettare la soluzione stragiudiziale della controversia.
Svolte tali premesse in fatto, la ricorrente allegava, a supporto della legittimità della sanzione, la violazione, da parte della dipendente, oltre che degli art. 2104 e 2105 cc, dell'art. 52 del
CCNL applicato, nonché del Codice Etico della società ricorrente, integrante il disposto dell'art. 54, comma 2, lett. e) del CCNL applicato che prevede la sanzione della multa sino a 4 ore di retribuzione “per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società”.
La società ricorrente concludeva chiedendo di:
“Accertare e dichiarare la legittimità della sanzione della multa di due ore irrogata alla dipendente in data Controparte_1
15/3/2024 notificato in data 27/3/2024 ai sensi degli artt. 52,53,
54 e 55 CCNL vigente dipendenti In via Parte_1 subordinata, e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui la sanzione fosse ritenuta illegittima sotto il profilo della proporzionalità ed adeguatezza rispetto alla gravità dell'infrazione commessa, convertirsi la sanzione irrogata alla dipendente in quella minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.” si costituiva contestando integralmente in fatto Controparte_1
e in diritto le pretese dell'attrice e ne chiedeva l'integrale rigetto.
Allegava che la presente controversia, anche e soprattutto per il valore economico della stessa, ben avrebbe potuto essere definita stragiudizialmente ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970 innanzi alla preposta Commissione dello IAM di Bologna adita dalla stessa lavoratrice, mentre la datrice di lavoro aveva instaurato il presente giudizio non aderendo alla convocazione stragiudiziale.
Allegava:
• di essere affetta da gravi patologie oculari e di essere considerata in quota invalidi dal datore di lavoro ai sensi della L. 68/1999 proprio a causa di dette gravi patologie;
• di esserle state affidate mansioni nel 2021, quelle di
Direttore di Ufficio Postale, non compatibili con le gravi patologie da cui è afflitta, essendo costretta a permanere, per gran parte del suo turno lavorativo, davanti al videoterminale occupandosi, di visionare e riscontrare le molteplici e-mail ricevute;
• di avere segnalato tale problematica al datore di lavoro sin dal marzo 2023 con l'espressa richiesta di essere assegnata a incarico differente da quello rivestito e che la recente diagnosi funzionale rilasciata il 21.05.2024 (doc. 10 ric.) dalla Commissione Medica per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato prevede espressamente il divieto di “elevato impegno visivo”.
Allegava il comportamento non corretto della ricorrente che, pur avendo iscritto a ruolo la causa il 17.4.2024 e pur essendo stato emesso il decreto di fissazione d'udienza il 29.04.2024, aveva atteso oltre tre mesi, sino all'8.8.2024, in pieno periodo feriale estivo, per notificare il ricorso introduttivo alla convenuta.
Allegava di non avere arrecato alcun danno al datore di lavoro in conseguenza della mancata partecipazione al suddetto corso formativo avuto riguardo, tra l'altro, al fatto che la convenuta ben avrebbe potuto partecipare al corso di formazione in materia di Primo Soccorso sino al settembre 2024, stante la cadenza triennale di tale evento formativo.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 10.6.2025 come da dispositivo, riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
*** Risultano documentati e, in ogni caso, incontestati i seguenti fatti.
La lavoratrice convenuta è dipendente della società ricorrente dal
22.04.1996 a tempo pieno e indeterminato;
attualmente è inquadrata al livello B - pos. retributiva 125 del CCNL applicato, con ruolo di Supervisor dell'Ufficio Postale di Argelato (BO) dal 27.09.2021
(doc. 3 conv.), dal lunedì al sabato, con orario dalle 8,00 alle
14,00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 13,10.
Non è in contestazione che presso detta unità produttiva sono impiegati due addetti e che la convenuta è adibita, oltre che alla gestione dell'apertura e chiusura dell'ufficio, anche ad attività che le impongono l'adibizione costante al videoterminale.
È stato documentato che, in data 25.03.2015 la convenuta, a causa delle sue patologie, è stata dichiarata invalida civile in misura pari al 75% (doc. 4 conv); attualmente, la percentuale di invalidità assegnata è pari al 60% (verbale di revisione del
6.10.2021, doc. 5 conv.).
Dalla data del 28.05.2015 è stata rilasciata autorizzazione dal
Centro per l'Impiego competente per territorio a considerare la convenuta in quota invalidi dal datore di lavoro ai sensi della L.
68/1999 (doc. 7 conv.).
In ultimo, la Commissione Medica per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato ha previsto espressamente il divieto di “elevato impegno visivo” (v.diagnosi funzionale rilasciata il 21.05.2024, doc. 10 conv).
Dunque, la convenuta, è affetta da serie patologie oculari, che le procurano, allo stato attuale, una disabilità al 60%.
Passando ai fatti oggetto di contestazione, la sanzione disciplinare che, come si è esposto, è stata irrogata alla lavoratrice convenuta, con gravi deficienze visive, è stata comminata illegittimamente: ciò in quanto la ricorrente, a fronte delle giustificazioni rese dalla convenuta il 28.02.2024, trasmesse via fax in pari data (doc.12 conv., in cui la stessa ha dichiarato di non essere sicura di aver effettivamente ricevuto l'e.mail dell'11.01.2024 di convocazione per il corso del 18.01.2024 (doc. 1 prodotto dal ricorrente), non ha fornito la prova dell'avvenuto ricevimento da parte della lavoratrice convenuta della suddetta e mail.
Pertanto, non essendovi alcuna certezza che il messaggio di posta ordinaria, contenente la convocazione della ricorrente, sia stato inviato e consegnato, la mancata partecipazione della convenuta all'evento formativo non va imputata alla lavoratrice convenuta.
Non va sottaciuto, in ogni caso, che la condotta contestata è priva di disvalore in quanto la ricorrente non era assente dal lavoro il giorno dell'evento formativo – in cui ha prestato regolarmente servizio, come è incontestato. Inoltre, la mancata partecipazione all'evento formativo non ha comportato per il datore di lavoro rischi di incorrere in sanzioni perché la convenuta ben avrebbe potuto partecipare al corso di formazione in materia di Primo Soccorso sino al settembre 2024, stante la cadenza triennale di tale tipologia di formazione: è infatti circostanza incontestata che la lavoratrice, divenuta addetta al
Primo Soccorso nel settembre 2021 aveva contestualmente svolto tale corso di formazione.
Per le suddette ragioni, il ricorso promosso da Parte_1 volto ad accertare la legittimità della sanzione conservativa di due ore di multa comminata a non è fondato viene Controparte_1 respinto.
Osserva infine il giudicante che le ragioni suesposte permettono di ritenere superfluo l'esame delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti.
Le spese del processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: • respinge il ricorso;
• condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 258,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie ex lege.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna, 10.6.2025
Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese