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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/09/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1664/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1664/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANELLI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. GAFFORIO MASSIMO;
ATTORE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASONI Controparte_1 C.F._2 ANTONIO;
CONVENUTO APPELLATO avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Posta in decisione all'udienza del 25.9.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice appellante: come da conclusioni rassegnate nell'atto di appello (ovvero: piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Livorno, In tesi, dichiarare nulla la sentenza n. 255/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Livorno, poiché la stessa prevede la condanna di un soggetto che non ha fatto parte del processo di cui è emanazione, ovvero rimettere la causa al giudice di primo grado. In ipotesi, chiediamo all'Ecc.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 255/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Livorno, rigettare la domanda proposta dal sig. , nei confronti del sig. Controparte_1
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio). Chiede che Parte_1 venga condannata parte appellata a restituire le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. come da atto di citazione:
per parte convenuta appellata: come da comparsa di costituzione e risposta in appello (ovvero: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, respingere la richiesta ex adverso avanzata di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
nel merito, respingere, siccome infondata in fatto ed in diritto, l'impugnazione proposta dal Signor
[...] avverso la sentenza n. 255/23 pronunciata dal Giudice di Pace di Livorno, confermandola in Pt_1 ogni sua parte ovvero nella parte in cui prevede l'accoglimento della domanda avanzata dal Signor pagina 1 di 6 nei confronti del Signor con le conseguenti statuizioni sulle spese Controparte_1 Parte_1 di CTU e di avvocato. Con vittoria di spese, competenze relative al secondo grado di giudizio).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Livorno, per Controparte_1 Parte_1 sentirlo condannare al pagamento della somma di € 1.300,00, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c., corrispondente alla differenza tra quanto pagato al convenuto per l'acquisto dell'autovettura tg. BH504YC (€ 4.850,00) e l'effettivo valore del veicolo (€ 3.550,00), alla luce di quanto accertato dal consulente d'ufficio nominato nell'A.T.P. svoltosi ante causam.
1.1 Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza della domanda sotto un Parte_1 duplice profilo:
a) per essere i vizi del veicolo conosciuti dall'attore;
b) per non essere gli stessi vizi ma inconvenienti riconducibili alla vetustà del veicolo.
Chiedeva, comunque, di essere autorizzato alla chiamata in causa della , dalla quale aveva CP_2 acquistato il mezzo, per essere dalla medesima tenuto indenne in caso di condanna.
1.2 Dopo la rinuncia alla chiamata del terzo ( ) da parte del convenuto (odierno appellante), CP_2 la causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo n. 256/2021 relativo all'A.T.P., produzioni documentali e l'escussione del teste . ES
1.3 Con sentenza 255/2023 il Giudice di Pace di Livorno accoglieva la domanda attrice ritenendo i vizi occulti, alla luce di quanto accertato dal CTU, e non credibile la testimonianza del teste ES
Condannava altresì la a tenerlo indenne da quanto tenuto a versare all'attore. CP_2
1.4 Avvero tale sentenza proponeva appello, fondato sui due seguenti motivi: Parte_1
a) l'essere la sentenza nulla per avere il giudice di prime cure condannato un soggetto (la ) CP_2 che non era parte del giudizio per non essere stato ritualmente evocato in giudizio e per avere conseguentemente egli rinunciato alla domanda proposta nei confronti dello stesso;
b) l'avere il giudice di prime cure mal valutato le emergenze istruttorie essendo emerso dalla istruttoria che i vizi della vettura erano conosciuti dal compratore, o quantomeno erano dallo stesso conoscibili, avendola egli fatta visionare prima dell'acquisto da un tecnico di sua fiducia, tale , che ES aveva dichiarato di avere espressamente sconsigliato l'acquisto della vettura, avendo rilevato vizi che ne inficiavano il valore.
1.5 Si costituiva l'appellato chiedendo in via preliminare dichiararsi la inammissibilità dell'appello non essendo l'atto di appello conforme a quanto previsto dall'art 342 c.p.c. e nel merito respingersi lo pagina 2 di 6 stesso.
2. La eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
L'art 342 c.p.c. come novellato dal D. Lgs 149/2022 così recita:
L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità,
l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Seppure alla presente impugnazione, introdotta dopo il 28.2.2023, si applichi il testo dell'art 342 c.p.c. novellato dal D. Lgs 149/2022, tuttavia non può dirsi che la impugnazione sia inammissibile.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2320/2023) sotto la vigenza dell'art. 342 c.p.c. previgente, che già prevedeva la inammissibilità dell'appello nel caso di mancata specificità dei motivi, la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata della sentenza impugnata (in termini, tra le tante, Cass. n. 21401/2021) e, per altro verso, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado;
non è, pertanto, necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (così Cass. n. 23781/2020).
Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma primo, cod. proc. civ. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. (Sez. 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006).
Ora dall'impugnazione proposta sono chiaramente evidenziati i capi della sentenza impugnati, le censure proposte e le violazioni delle norme processuali e sostanziali che si assumono violate.
3. L'impugnazione seppure ammissibile è però infondata. pagina 3 di 6 3.1. Erroneamente il giudice di prime cure, nonostante che nel verbale di udienza del 31.5.2022 si legga: L'avv. Mannelli dichiara di rinunciare alla chiamata in causa della soc. stante CP_2
l'irreperibilità della stessa, ha nella sentenza appellata, condannato, in accoglimento della domanda di manleva, la a rimborsare al sig. tutto quanto pagato al sig. in forza CP_2 Parte_1 CP_1 della suddetta sentenza. Tale errore tuttavia non rende affatto nulla la sentenza nella parte in cui la stessa ha accolto la domanda attrice, essendo le due pronunce relative a diversi rapporti processuali.
Peraltro, va rilevato che l'odierno appellante non ha alcun interesse a far valere la invalidità della sentenza nella parte in cui ha accolto una domanda nei confronti di una parte non evocata in giudizio e nei confronti della quale aveva rinunciato alla domanda.
Soltanto la ha infatti interesse a far valere la invalidità di detta pronuncia nella parte in cui CP_2 la ha condannata, nonostante non sia stata ritualmente evocata in giudizio, e non Parte_1 come detto va poi rilevato che ciò non può inficiare la pronuncia emessa dal giudice di pace nel diverso rapporto processuale tra di lui e . Controparte_1
Pertanto detto motivo di impugnazione, non essendo fondato, non può essere accolto.
3.2. Parimenti il secondo motivo di impugnazione non merita accoglimento.
L'art 1491 c.c. prevede: Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva
i vizi della cosa;
parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Quindi la garanzia viene esclusa quando:
a) il compratore conosceva i vizi della cosa al momento della conclusione del contratto;
b) oppure quando i vizi erano facilmente riconoscibili. L'effettiva conoscenza, e non dunque la mera riconoscibilità, esclude poi la garanzia nella ipotesi in cui il vizio sia occulto.
Nel caso sub b) è il venditore a dover fornire la prova che l'acquirente conosceva i vizi (cfr. Cass.
38/1979; Cass 9330/2004).
Dalla CTU redatta dall'ing. emergono, per quanto qui interessa, i seguenti elementi: Persona_1 il veicolo appare in buone condizioni Generali e la superficie esterna di carrozzeria non mostra formazione di ruggine sulle parti metalliche.
...
Esaminando la parte interna, dopo aver sollevato i sedili posteriori e rimosso il rivestimento che copre il pianale, si nota una forte formazione di ruggine sul pianale stesso.
...
La corrosione appare estesa e passante ed interessa maggiormente la zona di attacco della cintura di sicurezza posteriore destra. pagina 4 di 6 Verificando altre parti del veicolo (vano motore interno abitacolo ecc.) non si rilevano altre zone sottoposte a formazione di ossidazioni, se non alcuni particolari minori ubicati sotto il pianale dell'auto.
...
L'esame eseguito dai tecnici del centro revisioni non ha comportato verifiche tali da far emergere il suddetto difetto
In effetti anche esaminando la parte sottostante del veicolo è difficile accorgersi della presenza di tale fenomeno, che appare evidente solo dopo aver rimosso i sedili posteriori ed il rivestimento interno.
...
Le caratteristiche della zona ossidata ... sono tali da indicare che esse sono dovute al ristagno di acqua nella parte interna del veicolo.
È del tutto verosimile che la infiltrazione ... sia avvenuta attraverso il portellone posteriore.
Il teste ha risposto “sì” ai seguenti capitoli di prova: ES
1. D.C.V. Che conoscete;
Controparte_1
2. D.C.V. Che nel mese di dicembre 2020 effettuate un controllo prevendita sulla vettura Nissan terrano tg BH504YC, su commissione del sig. ; Controparte_1
3. D.C.V. Che avete controllato le condizioni del pianale sotto la tappezzeria.
Inoltre lo stesso, a domanda di chiarimento su quest'ultimo capitolo, ha così risposto: riscontrai che
l'auto aveva dei danni sotto lo chassis, la parte inferiore del telaio, dove si mettono i piedi. I danni era(no) al fondo della macchina;
avevo sconsigliato l'acquisto.
3.3 Alla luce della CTU il vizio del bene compravenduto, rappresentato dalla corrosione estesa e passante che interessa maggiormente la zona di attacco della cintura di sicurezza posteriore destra, deve essere qualificato come vizio occulto in quanto lo stesso era percepibile solo dopo aver sollevato i sedili posteriori e rimosso il rivestimento che copre il pianale, come chiarito dal CTU.
Dagli accertamenti del CTU è altresì emerso che tale vizio era dovuto al ristagno di acqua nella parte interna del veicolo, acqua che verosimilmente entrava nel veicolo dal portellone posteriore della autovettura.
Dalla testimonianza del teste non è affatto emerso che sia stato reso edotto ES Controparte_1 del fatto che nella vettura entrava acqua dal portellone posteriore, che ciò aveva comportato la formazione di ruggine sul pianale stesso, che era estesa e passante soprattutto nella zona di attacco della cintura di sicurezza posteriore destra, tanto da incidere sulla funzionalità della medesima, avendo egli riferito soltanto di avere verificato la presenza di danni alla parte inferiore del telaio, nella zona dove si mettono i piedi, senza fare alcun riferimento al controllo della parte sottostante ai sedili pagina 5 di 6 posteriori, zona nella quale evidentemente non si mettono i piedi.
Quindi deve dirsi che, alla luce della istruttoria espletata, non vi sia alcuna prova che Controparte_1 fosse a conoscenza del vizio che comporta la necessità di effettuare le opere di ripristino della vettura avendo il CTU riferito che, nello stato attuale, l'auto non è in condizioni di circolare in sicurezza, soprattutto per il fatto che l'attacco della cintura posteriore destra è fortemente compromesso.
Ne consegue, pertanto, che anche il secondo motivo di impugnazione è infondato e come tale deve essere rigettato.
4. In definitiva essendo l'appello totalmente infondato deve essere integralmente rigettato.
5. Le ulteriori spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
6. Deve altresì darsi atto che ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 sussistono i presupposti per cui l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione principale a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cecina n. Parte_1
255/2023 e lo condanna a rimborsare a le ulteriori spese del presente giudizio di Controparte_1 appello, che si liquidano in € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Letto l'art 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per cui l'appellante
è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione principale a norma del comma 1-bis.
Livorno, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1664/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANELLI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. GAFFORIO MASSIMO;
ATTORE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASONI Controparte_1 C.F._2 ANTONIO;
CONVENUTO APPELLATO avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Posta in decisione all'udienza del 25.9.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice appellante: come da conclusioni rassegnate nell'atto di appello (ovvero: piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Livorno, In tesi, dichiarare nulla la sentenza n. 255/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Livorno, poiché la stessa prevede la condanna di un soggetto che non ha fatto parte del processo di cui è emanazione, ovvero rimettere la causa al giudice di primo grado. In ipotesi, chiediamo all'Ecc.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 255/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Livorno, rigettare la domanda proposta dal sig. , nei confronti del sig. Controparte_1
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio). Chiede che Parte_1 venga condannata parte appellata a restituire le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. come da atto di citazione:
per parte convenuta appellata: come da comparsa di costituzione e risposta in appello (ovvero: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, respingere la richiesta ex adverso avanzata di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
nel merito, respingere, siccome infondata in fatto ed in diritto, l'impugnazione proposta dal Signor
[...] avverso la sentenza n. 255/23 pronunciata dal Giudice di Pace di Livorno, confermandola in Pt_1 ogni sua parte ovvero nella parte in cui prevede l'accoglimento della domanda avanzata dal Signor pagina 1 di 6 nei confronti del Signor con le conseguenti statuizioni sulle spese Controparte_1 Parte_1 di CTU e di avvocato. Con vittoria di spese, competenze relative al secondo grado di giudizio).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Livorno, per Controparte_1 Parte_1 sentirlo condannare al pagamento della somma di € 1.300,00, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c., corrispondente alla differenza tra quanto pagato al convenuto per l'acquisto dell'autovettura tg. BH504YC (€ 4.850,00) e l'effettivo valore del veicolo (€ 3.550,00), alla luce di quanto accertato dal consulente d'ufficio nominato nell'A.T.P. svoltosi ante causam.
1.1 Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza della domanda sotto un Parte_1 duplice profilo:
a) per essere i vizi del veicolo conosciuti dall'attore;
b) per non essere gli stessi vizi ma inconvenienti riconducibili alla vetustà del veicolo.
Chiedeva, comunque, di essere autorizzato alla chiamata in causa della , dalla quale aveva CP_2 acquistato il mezzo, per essere dalla medesima tenuto indenne in caso di condanna.
1.2 Dopo la rinuncia alla chiamata del terzo ( ) da parte del convenuto (odierno appellante), CP_2 la causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo n. 256/2021 relativo all'A.T.P., produzioni documentali e l'escussione del teste . ES
1.3 Con sentenza 255/2023 il Giudice di Pace di Livorno accoglieva la domanda attrice ritenendo i vizi occulti, alla luce di quanto accertato dal CTU, e non credibile la testimonianza del teste ES
Condannava altresì la a tenerlo indenne da quanto tenuto a versare all'attore. CP_2
1.4 Avvero tale sentenza proponeva appello, fondato sui due seguenti motivi: Parte_1
a) l'essere la sentenza nulla per avere il giudice di prime cure condannato un soggetto (la ) CP_2 che non era parte del giudizio per non essere stato ritualmente evocato in giudizio e per avere conseguentemente egli rinunciato alla domanda proposta nei confronti dello stesso;
b) l'avere il giudice di prime cure mal valutato le emergenze istruttorie essendo emerso dalla istruttoria che i vizi della vettura erano conosciuti dal compratore, o quantomeno erano dallo stesso conoscibili, avendola egli fatta visionare prima dell'acquisto da un tecnico di sua fiducia, tale , che ES aveva dichiarato di avere espressamente sconsigliato l'acquisto della vettura, avendo rilevato vizi che ne inficiavano il valore.
1.5 Si costituiva l'appellato chiedendo in via preliminare dichiararsi la inammissibilità dell'appello non essendo l'atto di appello conforme a quanto previsto dall'art 342 c.p.c. e nel merito respingersi lo pagina 2 di 6 stesso.
2. La eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
L'art 342 c.p.c. come novellato dal D. Lgs 149/2022 così recita:
L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità,
l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Seppure alla presente impugnazione, introdotta dopo il 28.2.2023, si applichi il testo dell'art 342 c.p.c. novellato dal D. Lgs 149/2022, tuttavia non può dirsi che la impugnazione sia inammissibile.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2320/2023) sotto la vigenza dell'art. 342 c.p.c. previgente, che già prevedeva la inammissibilità dell'appello nel caso di mancata specificità dei motivi, la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata della sentenza impugnata (in termini, tra le tante, Cass. n. 21401/2021) e, per altro verso, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado;
non è, pertanto, necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (così Cass. n. 23781/2020).
Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma primo, cod. proc. civ. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. (Sez. 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006).
Ora dall'impugnazione proposta sono chiaramente evidenziati i capi della sentenza impugnati, le censure proposte e le violazioni delle norme processuali e sostanziali che si assumono violate.
3. L'impugnazione seppure ammissibile è però infondata. pagina 3 di 6 3.1. Erroneamente il giudice di prime cure, nonostante che nel verbale di udienza del 31.5.2022 si legga: L'avv. Mannelli dichiara di rinunciare alla chiamata in causa della soc. stante CP_2
l'irreperibilità della stessa, ha nella sentenza appellata, condannato, in accoglimento della domanda di manleva, la a rimborsare al sig. tutto quanto pagato al sig. in forza CP_2 Parte_1 CP_1 della suddetta sentenza. Tale errore tuttavia non rende affatto nulla la sentenza nella parte in cui la stessa ha accolto la domanda attrice, essendo le due pronunce relative a diversi rapporti processuali.
Peraltro, va rilevato che l'odierno appellante non ha alcun interesse a far valere la invalidità della sentenza nella parte in cui ha accolto una domanda nei confronti di una parte non evocata in giudizio e nei confronti della quale aveva rinunciato alla domanda.
Soltanto la ha infatti interesse a far valere la invalidità di detta pronuncia nella parte in cui CP_2 la ha condannata, nonostante non sia stata ritualmente evocata in giudizio, e non Parte_1 come detto va poi rilevato che ciò non può inficiare la pronuncia emessa dal giudice di pace nel diverso rapporto processuale tra di lui e . Controparte_1
Pertanto detto motivo di impugnazione, non essendo fondato, non può essere accolto.
3.2. Parimenti il secondo motivo di impugnazione non merita accoglimento.
L'art 1491 c.c. prevede: Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva
i vizi della cosa;
parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Quindi la garanzia viene esclusa quando:
a) il compratore conosceva i vizi della cosa al momento della conclusione del contratto;
b) oppure quando i vizi erano facilmente riconoscibili. L'effettiva conoscenza, e non dunque la mera riconoscibilità, esclude poi la garanzia nella ipotesi in cui il vizio sia occulto.
Nel caso sub b) è il venditore a dover fornire la prova che l'acquirente conosceva i vizi (cfr. Cass.
38/1979; Cass 9330/2004).
Dalla CTU redatta dall'ing. emergono, per quanto qui interessa, i seguenti elementi: Persona_1 il veicolo appare in buone condizioni Generali e la superficie esterna di carrozzeria non mostra formazione di ruggine sulle parti metalliche.
...
Esaminando la parte interna, dopo aver sollevato i sedili posteriori e rimosso il rivestimento che copre il pianale, si nota una forte formazione di ruggine sul pianale stesso.
...
La corrosione appare estesa e passante ed interessa maggiormente la zona di attacco della cintura di sicurezza posteriore destra. pagina 4 di 6 Verificando altre parti del veicolo (vano motore interno abitacolo ecc.) non si rilevano altre zone sottoposte a formazione di ossidazioni, se non alcuni particolari minori ubicati sotto il pianale dell'auto.
...
L'esame eseguito dai tecnici del centro revisioni non ha comportato verifiche tali da far emergere il suddetto difetto
In effetti anche esaminando la parte sottostante del veicolo è difficile accorgersi della presenza di tale fenomeno, che appare evidente solo dopo aver rimosso i sedili posteriori ed il rivestimento interno.
...
Le caratteristiche della zona ossidata ... sono tali da indicare che esse sono dovute al ristagno di acqua nella parte interna del veicolo.
È del tutto verosimile che la infiltrazione ... sia avvenuta attraverso il portellone posteriore.
Il teste ha risposto “sì” ai seguenti capitoli di prova: ES
1. D.C.V. Che conoscete;
Controparte_1
2. D.C.V. Che nel mese di dicembre 2020 effettuate un controllo prevendita sulla vettura Nissan terrano tg BH504YC, su commissione del sig. ; Controparte_1
3. D.C.V. Che avete controllato le condizioni del pianale sotto la tappezzeria.
Inoltre lo stesso, a domanda di chiarimento su quest'ultimo capitolo, ha così risposto: riscontrai che
l'auto aveva dei danni sotto lo chassis, la parte inferiore del telaio, dove si mettono i piedi. I danni era(no) al fondo della macchina;
avevo sconsigliato l'acquisto.
3.3 Alla luce della CTU il vizio del bene compravenduto, rappresentato dalla corrosione estesa e passante che interessa maggiormente la zona di attacco della cintura di sicurezza posteriore destra, deve essere qualificato come vizio occulto in quanto lo stesso era percepibile solo dopo aver sollevato i sedili posteriori e rimosso il rivestimento che copre il pianale, come chiarito dal CTU.
Dagli accertamenti del CTU è altresì emerso che tale vizio era dovuto al ristagno di acqua nella parte interna del veicolo, acqua che verosimilmente entrava nel veicolo dal portellone posteriore della autovettura.
Dalla testimonianza del teste non è affatto emerso che sia stato reso edotto ES Controparte_1 del fatto che nella vettura entrava acqua dal portellone posteriore, che ciò aveva comportato la formazione di ruggine sul pianale stesso, che era estesa e passante soprattutto nella zona di attacco della cintura di sicurezza posteriore destra, tanto da incidere sulla funzionalità della medesima, avendo egli riferito soltanto di avere verificato la presenza di danni alla parte inferiore del telaio, nella zona dove si mettono i piedi, senza fare alcun riferimento al controllo della parte sottostante ai sedili pagina 5 di 6 posteriori, zona nella quale evidentemente non si mettono i piedi.
Quindi deve dirsi che, alla luce della istruttoria espletata, non vi sia alcuna prova che Controparte_1 fosse a conoscenza del vizio che comporta la necessità di effettuare le opere di ripristino della vettura avendo il CTU riferito che, nello stato attuale, l'auto non è in condizioni di circolare in sicurezza, soprattutto per il fatto che l'attacco della cintura posteriore destra è fortemente compromesso.
Ne consegue, pertanto, che anche il secondo motivo di impugnazione è infondato e come tale deve essere rigettato.
4. In definitiva essendo l'appello totalmente infondato deve essere integralmente rigettato.
5. Le ulteriori spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
6. Deve altresì darsi atto che ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 sussistono i presupposti per cui l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione principale a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cecina n. Parte_1
255/2023 e lo condanna a rimborsare a le ulteriori spese del presente giudizio di Controparte_1 appello, che si liquidano in € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Letto l'art 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per cui l'appellante
è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione principale a norma del comma 1-bis.
Livorno, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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