Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento

    La Corte ritiene che l'eccezione sollevata dall'Ufficio relativa alla non ricorrenza dei motivi legittimanti lo storno della fattura mediante nota di credito sia fondata.

  • Rigettato
    Errata rettifica dell'ufficio

    La Corte ritiene che l'eccezione sollevata dall'Ufficio relativa alla non ricorrenza dei motivi legittimanti lo storno della fattura mediante nota di credito sia fondata, pertanto la fattura non poteva essere stornata.

  • Rigettato
    Storno della fattura

    La Corte ritiene che l'eccezione sollevata dall'Ufficio relativa alla non ricorrenza dei motivi legittimanti lo storno della fattura mediante nota di credito sia fondata e del tutto condivisibile; la fattura di cui si tratta non poteva essere stornata.

  • Accolto
    Scarsa rilevanza della violazione e buona fede

    Il giudicante ritiene che le sanzioni possano essere escluse stante la scarsa rilevanza della violazione attribuita al Ricorrente ed alla buona fede dello stesso, il quale ha riemesso, nell'anno successivo, la fattura per le prestazioni lavorative rese, pertanto senza danno per l'Erario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti
    Numero : 2
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo