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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CANNATA' DOMENICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 33/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L061D00680 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: (chiede che) l'On.le Commissione adita voglia così decidere: A – in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato;
B – nel merito, dichiarare errata la rettifica dell'ufficio e annullare l'atto impugnato;
C – in via subordinata, annullare l'accertamento dell'ufficio. Resistente: CHIEDE a Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti il rigetto del ricorso e, per l'affetto, la conferma della piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato n.T7L061D00680/2024. Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti, ha proceduto al controllo della posizione Ricorrente_1fiscale del sig. , come in atti generalizzato, esercente l'attività di “cura e manutenzione del paesaggio, compresi parchi e giardini”, in relazione all'anno di imposta 2018. L'Ufficio ha notificato al Contribuente lo schema d'atto n° T7LQ61D00680 ai sensi dell'art.
6-bis, comma 3 della L. n° 212/2000, al quale però non sono seguite osservazioni o controdeduzioni da parte del destinatario della notifica. Preso atto di quanto sopra, l'Ufficio ha provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento oggetto del presente ricorso, compiutamente individuato in epigrafe, con il quale ha contestato l'omesso versamento dell'IVA relativa alla fattura n° 17 del 21.12.2018, per € 4.711,92. L'ufficio ha bensì preso atto che il Contribuente, con nota di credito in data 31.12.2018 ha provveduto allo storno della fattura n° 17 di cui si tratta, per poi riemettere identico documento fiscale l'anno successivo, recante n° 1 del 17.02.2019, ma ha rilevato come lo storno sia stato effettuato fuori dai casi previsti dalla norma. Avverso l'avviso di accertamento di cui si tratta, ha interposto regolare ricorso il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, contestando l'operato dell'Ufficio, in considerazione del fatto che la fattura n° 17 ridetta è stata regolarmente stornata, “in quanto il contribuente era preoccupato per il mancato pagamento della stessa”. Avuta contezza che il pagamento da parte del destinatario sarebbe avvenuto, il Ricorrente ha emesso nuova fattura per la prestazione lavorativa effettuata;
questa volta però, al netto dell'IVA, in quanto quest'ultimo era passato, a decorrere dal 01.01.2019, al regime fiscale forfettario. L'Ufficio si è costituito in giudizio depositando nel fascicolo telematico la memoria di controdeduzioni e i documenti alla stessa allegati, riaffermando la correttezza del suo operato e chiedendo il rigetto del ricorso di parte, col favore delle spese di lite. All'udienza pubblica di discussione erano presenti i difensori di entrambe le parti, i quali hanno illustrato le rispettive difese ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto. Dalla lettura degli atti e delle difese svolte dalle parti, risultano chiare le motivazioni per le quali il Ricorrente Società_1ha ritenuto opportuno stornare la fattura n° 17 del 21.12.2018 emessa nei confronti della soc. S.r.l., con lo strumento della nota di credito: l'imminente passaggio al regime fiscale forfettario avrebbe consentito un risparmio di imposta, non ottenibile con il regime ordinario. In ogni caso, a prescindere dalle motivazioni personali, non rilevanti ai fini della decisione della presente causa, ivi compresa quella resa esplicita dal Ricorrente nel suo atto introduttivo del giudizio, così come riferita nella parte della sentenza dedicata al fatto, l'eccezione sollevata dall'Ufficio relativa alla non ricorrenza, nel caso di specie, dei motivi legittimanti lo storno della fattura n° 17 del 21.12.2018 mediante l'emissione di una nota di credito, elencati dell'art. 26 del D.P.R. n° 633/1972, appare pienamente fondata e del tutto condivisibile;
la fattura di cui si tratta non poteva essere stornata e pertanto, di essa il Ricorrente doveva tenere conto nella presentazione delle dichiarazioni fiscali previste dalla vigente normativa. Quanto alle sanzioni, ritiene questo giudicante che possano, nella fattispecie, essere escluse, stante la scarsa rilevanza della violazione attribuita al Ricorrente ed alla buona fede dello stesso, il quale ha riemesso, nell'anno successivo, la fattura per le prestazioni lavorative rese, pertanto senza danno per l'Erario. Per questo motivo, il ricorso non è fondato e deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica in parziale accoglimento del ricorso, esclude le sanzioni. Respinge nel resto. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 800,00 oltre accessori di legge. Asti, 15.12.2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CANNATA' DOMENICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 33/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L061D00680 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: (chiede che) l'On.le Commissione adita voglia così decidere: A – in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato;
B – nel merito, dichiarare errata la rettifica dell'ufficio e annullare l'atto impugnato;
C – in via subordinata, annullare l'accertamento dell'ufficio. Resistente: CHIEDE a Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti il rigetto del ricorso e, per l'affetto, la conferma della piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato n.T7L061D00680/2024. Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti, ha proceduto al controllo della posizione Ricorrente_1fiscale del sig. , come in atti generalizzato, esercente l'attività di “cura e manutenzione del paesaggio, compresi parchi e giardini”, in relazione all'anno di imposta 2018. L'Ufficio ha notificato al Contribuente lo schema d'atto n° T7LQ61D00680 ai sensi dell'art.
6-bis, comma 3 della L. n° 212/2000, al quale però non sono seguite osservazioni o controdeduzioni da parte del destinatario della notifica. Preso atto di quanto sopra, l'Ufficio ha provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento oggetto del presente ricorso, compiutamente individuato in epigrafe, con il quale ha contestato l'omesso versamento dell'IVA relativa alla fattura n° 17 del 21.12.2018, per € 4.711,92. L'ufficio ha bensì preso atto che il Contribuente, con nota di credito in data 31.12.2018 ha provveduto allo storno della fattura n° 17 di cui si tratta, per poi riemettere identico documento fiscale l'anno successivo, recante n° 1 del 17.02.2019, ma ha rilevato come lo storno sia stato effettuato fuori dai casi previsti dalla norma. Avverso l'avviso di accertamento di cui si tratta, ha interposto regolare ricorso il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, contestando l'operato dell'Ufficio, in considerazione del fatto che la fattura n° 17 ridetta è stata regolarmente stornata, “in quanto il contribuente era preoccupato per il mancato pagamento della stessa”. Avuta contezza che il pagamento da parte del destinatario sarebbe avvenuto, il Ricorrente ha emesso nuova fattura per la prestazione lavorativa effettuata;
questa volta però, al netto dell'IVA, in quanto quest'ultimo era passato, a decorrere dal 01.01.2019, al regime fiscale forfettario. L'Ufficio si è costituito in giudizio depositando nel fascicolo telematico la memoria di controdeduzioni e i documenti alla stessa allegati, riaffermando la correttezza del suo operato e chiedendo il rigetto del ricorso di parte, col favore delle spese di lite. All'udienza pubblica di discussione erano presenti i difensori di entrambe le parti, i quali hanno illustrato le rispettive difese ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto. Dalla lettura degli atti e delle difese svolte dalle parti, risultano chiare le motivazioni per le quali il Ricorrente Società_1ha ritenuto opportuno stornare la fattura n° 17 del 21.12.2018 emessa nei confronti della soc. S.r.l., con lo strumento della nota di credito: l'imminente passaggio al regime fiscale forfettario avrebbe consentito un risparmio di imposta, non ottenibile con il regime ordinario. In ogni caso, a prescindere dalle motivazioni personali, non rilevanti ai fini della decisione della presente causa, ivi compresa quella resa esplicita dal Ricorrente nel suo atto introduttivo del giudizio, così come riferita nella parte della sentenza dedicata al fatto, l'eccezione sollevata dall'Ufficio relativa alla non ricorrenza, nel caso di specie, dei motivi legittimanti lo storno della fattura n° 17 del 21.12.2018 mediante l'emissione di una nota di credito, elencati dell'art. 26 del D.P.R. n° 633/1972, appare pienamente fondata e del tutto condivisibile;
la fattura di cui si tratta non poteva essere stornata e pertanto, di essa il Ricorrente doveva tenere conto nella presentazione delle dichiarazioni fiscali previste dalla vigente normativa. Quanto alle sanzioni, ritiene questo giudicante che possano, nella fattispecie, essere escluse, stante la scarsa rilevanza della violazione attribuita al Ricorrente ed alla buona fede dello stesso, il quale ha riemesso, nell'anno successivo, la fattura per le prestazioni lavorative rese, pertanto senza danno per l'Erario. Per questo motivo, il ricorso non è fondato e deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica in parziale accoglimento del ricorso, esclude le sanzioni. Respinge nel resto. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 800,00 oltre accessori di legge. Asti, 15.12.2025