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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2133 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] ) Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] in data [...] Parte_2
) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Manuela Cangemi e Sergio Sparti, presso il cui studio a Palermo, via Principe di Belmonte n. 94, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
15/12/1997 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 4066/2013 emesso da questo Tribunale in data 05/11/2013;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 28/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati impegnandosi al reciproco rispetto ed alla tutela nei confronti della figlia.
2) La figlia maggiorenne sarà libera di recarsi e frequentare i genitori come meglio ritiene. Si precisa che ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori e risiede R_ con la madre (in Palermo via San Raffaele Arcangelo n. 35) ma spesso (per circa il 50% del mese) dimora a casa del padre.
I genitori sono concordi nell'impegnarsi a mantenere direttamente la figlia nei periodi in cui risiede presso ciascuno di essi.
3) A titolo di mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]) i R_ genitori si obbligano altresì a cederle mediante rogito notarile, entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emittenda sentenza di divorzio, la nuda proprietà del seguente immobile (di proprietà di entrambi al 50 % ciascuno) con tutte le parti comuni e pertinenze, servitù attive e passive:
- immobile sito in Palermo, via San Raffaele Arcangelo n. 35, censito al catasto fabbricati di Palermo, alla partita n. 1148249, fg. 71, part. 693,sub. 14, piano R, zona censuaria seconda, cat. A3, classe 5, vani 7,5 (di cui si allega la visura catastale). Si precisa che la superiore cessione in favore della figlia è essenziale ai fini del raggiungimento del presente accordo di divorzio ed al superamento del conflitto coniugale.
4) Ognuno dei ricorrenti, svolgendo entrambi attività lavorativa ed essendo dotati di autonoma capacità reddituale, provvederà al proprio mantenimento.
5) I ricorrenti concordano altresì che le spese mediche, scolastiche, di istruzione e straordinarie afferenti la figlia, non ancora economicamente autosufficiente, saranno sopportate al 50% da ciascuno di essi.
6) Le parti danno atto di avere già risolto ogni altra reciproca pretesa economica e di nulla più avere a pretendere reciprocamente e che ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto”.
2 Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della figlia maggiorenne e non indipendente.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 15/12/1997 da , nato a [...] in data [...] Parte_1
( ) e , nata a Bagheria in [...] C.F._1 Parte_2
01/12/1966 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2 del 28/04/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 3 parte II, serie A, dell'anno 1997).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2133 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] ) Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] in data [...] Parte_2
) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Manuela Cangemi e Sergio Sparti, presso il cui studio a Palermo, via Principe di Belmonte n. 94, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
15/12/1997 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 4066/2013 emesso da questo Tribunale in data 05/11/2013;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 28/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati impegnandosi al reciproco rispetto ed alla tutela nei confronti della figlia.
2) La figlia maggiorenne sarà libera di recarsi e frequentare i genitori come meglio ritiene. Si precisa che ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori e risiede R_ con la madre (in Palermo via San Raffaele Arcangelo n. 35) ma spesso (per circa il 50% del mese) dimora a casa del padre.
I genitori sono concordi nell'impegnarsi a mantenere direttamente la figlia nei periodi in cui risiede presso ciascuno di essi.
3) A titolo di mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]) i R_ genitori si obbligano altresì a cederle mediante rogito notarile, entro tre mesi dal passaggio in giudicato dell'emittenda sentenza di divorzio, la nuda proprietà del seguente immobile (di proprietà di entrambi al 50 % ciascuno) con tutte le parti comuni e pertinenze, servitù attive e passive:
- immobile sito in Palermo, via San Raffaele Arcangelo n. 35, censito al catasto fabbricati di Palermo, alla partita n. 1148249, fg. 71, part. 693,sub. 14, piano R, zona censuaria seconda, cat. A3, classe 5, vani 7,5 (di cui si allega la visura catastale). Si precisa che la superiore cessione in favore della figlia è essenziale ai fini del raggiungimento del presente accordo di divorzio ed al superamento del conflitto coniugale.
4) Ognuno dei ricorrenti, svolgendo entrambi attività lavorativa ed essendo dotati di autonoma capacità reddituale, provvederà al proprio mantenimento.
5) I ricorrenti concordano altresì che le spese mediche, scolastiche, di istruzione e straordinarie afferenti la figlia, non ancora economicamente autosufficiente, saranno sopportate al 50% da ciascuno di essi.
6) Le parti danno atto di avere già risolto ogni altra reciproca pretesa economica e di nulla più avere a pretendere reciprocamente e che ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto”.
2 Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della figlia maggiorenne e non indipendente.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 15/12/1997 da , nato a [...] in data [...] Parte_1
( ) e , nata a Bagheria in [...] C.F._1 Parte_2
01/12/1966 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2 del 28/04/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 3 parte II, serie A, dell'anno 1997).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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