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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/12/2025, n. 5217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5217 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA IA TU, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 11888/24
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Franzese
Opponente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...]
Opposto contumace
Nonché
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Michele
Canale
Opposto
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Ragioni di fatto e di diritto Con atto di ricorso depositato in data 30.09.2024 l'opponente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, in data 27.08.2024, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120249037412378000 recante l'indicazione, tra gli altri, della cartella di pagamento n.
07120160008555848000 relativa a contributi dovuti alla
[...] per l'annualità 2014. Controparte_1
Il ricorrente ha quindi eccepito l'omessa notifica della cartella impugnata e la prescrizione dei suindicati crediti previdenziali, chiedendo al Giudice adìto di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'atto di intimazione di pagamento impugnato, nonché accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti, con conseguente annullamento dell'atto di intimazione e dell'avviso sopra indicato, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'ente impositore, pur regolarmente citato, è rimasto contumace.
L' si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_2 rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, essendo stato impugnato un atto emesso dall' (intimazione di pagamento n. CP_2 CP_2
07120249037412378000), deve essere affermata la legittimazione passiva del suddetto ente.
Dall'esame della documentazione allegata risulta inoltre che la cartella di pagamento n. 07120160008555848000 è stata comunicata al ricorrente il 16.04.2016.
L'istante dunque ha fatto valere la prescrizione dei contributi per il decorso del termine quinquennale ex art.3, 9° comma della legge
335/95 decorrente dalla data di notifica degli avvisi sino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 28.03.2024, quale primo atto interruttivo.
L'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva deve essere accolta.
La Cassazione a SS.UU., con sentenza n. 23397/16 del 17.11.2016, ha infatti chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale.
A decorrere dalla notifica della cartella esattoriale, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Nella fattispecie, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (27.08.2024) - atto interruttivo della prescrizione -, risulta decorso il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento n. 07120160008555848000
(16.04.2016), pur tenendo conto degli atti interruttivi prodotti (tra cui intimazione di pagamento n. 07120189037703523000 notificata il
05.09.2018) e del periodo di sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni previsto dall'art. 37, comma 2, decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del successivo periodo di sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
(convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21) fino al 30 giugno 2021.
Appare quindi evidente, dal raffronto delle date riportate, che il diritto di credito di cui all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede sia ormai estinto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Non sono stati allegati in giudizio ulteriori validi atti interruttivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento n.
07120160008555848000 relativamente ai contributi previdenziali e somme aggiuntive.
Condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidando le stesse in complessivi
€ 1.865,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge con attribuzione.
Aversa 28.12.2025
Il Giudice del lavoro
NA IA TU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA IA TU, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 11888/24
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Franzese
Opponente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...]
Opposto contumace
Nonché
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Michele
Canale
Opposto
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Ragioni di fatto e di diritto Con atto di ricorso depositato in data 30.09.2024 l'opponente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, in data 27.08.2024, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120249037412378000 recante l'indicazione, tra gli altri, della cartella di pagamento n.
07120160008555848000 relativa a contributi dovuti alla
[...] per l'annualità 2014. Controparte_1
Il ricorrente ha quindi eccepito l'omessa notifica della cartella impugnata e la prescrizione dei suindicati crediti previdenziali, chiedendo al Giudice adìto di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'atto di intimazione di pagamento impugnato, nonché accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti, con conseguente annullamento dell'atto di intimazione e dell'avviso sopra indicato, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'ente impositore, pur regolarmente citato, è rimasto contumace.
L' si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_2 rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, essendo stato impugnato un atto emesso dall' (intimazione di pagamento n. CP_2 CP_2
07120249037412378000), deve essere affermata la legittimazione passiva del suddetto ente.
Dall'esame della documentazione allegata risulta inoltre che la cartella di pagamento n. 07120160008555848000 è stata comunicata al ricorrente il 16.04.2016.
L'istante dunque ha fatto valere la prescrizione dei contributi per il decorso del termine quinquennale ex art.3, 9° comma della legge
335/95 decorrente dalla data di notifica degli avvisi sino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 28.03.2024, quale primo atto interruttivo.
L'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva deve essere accolta.
La Cassazione a SS.UU., con sentenza n. 23397/16 del 17.11.2016, ha infatti chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale.
A decorrere dalla notifica della cartella esattoriale, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Nella fattispecie, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (27.08.2024) - atto interruttivo della prescrizione -, risulta decorso il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento n. 07120160008555848000
(16.04.2016), pur tenendo conto degli atti interruttivi prodotti (tra cui intimazione di pagamento n. 07120189037703523000 notificata il
05.09.2018) e del periodo di sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni previsto dall'art. 37, comma 2, decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del successivo periodo di sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
(convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21) fino al 30 giugno 2021.
Appare quindi evidente, dal raffronto delle date riportate, che il diritto di credito di cui all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede sia ormai estinto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Non sono stati allegati in giudizio ulteriori validi atti interruttivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento n.
07120160008555848000 relativamente ai contributi previdenziali e somme aggiuntive.
Condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidando le stesse in complessivi
€ 1.865,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge con attribuzione.
Aversa 28.12.2025
Il Giudice del lavoro
NA IA TU