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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/05/2024, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1359/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la senten- za n. 2026/2020 emessa dal giudice di pace di Avellino” e vertente
TRA
(già in virtù di cambio denominazione so- Parte_1 Controparte_1 ciale), P.IVA: rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Giorgiardi, in virtù di P.IVA_1
procura in atti,
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. S. Francesco CP_2 C.F._1
Soriano, in virtù di procura in atti,
APPELLATO
NONCHE'
, cf. ; , cf. ; CP_3 C.F._2 Parte_2 C.F._3
, cf. , cf. Parte_3 C.F._4 Parte_4
; , cf. in qualità di eredi C.F._5 Parte_5 C.F._6
di ; , cf. , , cf. Persona_1 Parte_6 C.F._7 Parte_7
, e , cf. , in C.F._8 Parte_8 CodiceFiscale_9
qualità di eredi di , già erede di , Persona_2 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
NONCHE'
, residente in [...]; Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La proponeva appello nei confronti di , Parte_1 Persona_1
e , per chiedere la riforma della sentenza n. CP_2 Controparte_4
2026/2020 del giudice di Pace di Avellino, depositata il 12.10.2020, relativa all'incidente in cui erano rimasti coinvolti il e la in Baiano (AV) il 20.02.2014 alle ore 19.15 CP_2 Per_1
circa.
Con il gravame l'appellante denunciava il mancato esame da parte del primo giudice delle de- duzioni di essa parte convenuta e il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impu- gnata “accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Controparte_4
e la (già , in persona del legale rap- Parte_1 Controparte_5
presentante p.t., al pagamento di complessivi Euro 3.107,37 in favore degli attori, ovvero di
Euro 1.248,00 in favore di a titolo di risarcimento dei danni materiali ed Euro Persona_1
1.859,37 in favore di a ristoro dei danni fisici subiti, oltre interessi e rivaluta- CP_2 zione monetaria come per legge''.
L'appellante contestava l'accadimento dell'evento secondo la dinamica descritta in citazione, rilevando che lo stesso è stato oggetto di esposto alla Procura della Repubblica presso il Tri- bunale di Avellino in data 30.03.2015, poi trasmesso per competenza territoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in conseguenza del quale veniva aperto il rela- tivo procedimento penale n. 23746/15/44.
In primo grado e avevano esposto che in data Persona_1 CP_2
20.02.2014 alle ore 19,15 circa in Baiano (AV), nella rispettiva qualità di proprietaria e di conducente del veicolo Rover 45 TG. CB999ZG, nel mentre lo stesso transitava in Via Car- ducci con direzione Ufficio Postale, giunto all'altezza di Via Manzoni, veniva attinto e dan- neggiato alla parte laterale sinistra dall'autovettura Mercedes tg. BG450YL, che procedeva a retromarcia, e, a causa dell'urto e nel tentativo di evitarlo, finiva con la parte anteriore destra contro l'auto Alfa 156 TG BG450YL, in sosta sul margine destro della strada, riportando con- seguentemente danni indiretti alla parte anteriore destra.
A seguito dell'impatto, lamentando dolori, il si recava al P.S. dell'Ospedale CP_2 [...]
, che diagnosticava una riferita cervicalgia post-traumatica ed una con- Organizzazione_1
tusione alla spalla sinistra.
Tale patologia veniva giudicata guaribile in giorni 3 dal medico dimettente del Pronto Soccor- so, ma solo in data 01.04.2014 il veniva giudicato clinicamente guarito con postumi da CP_2
valutare in sede di visita medico - specialistica a cura del dott. Persona_3
2 In data 01.07.2021 si costituiva l'appellato lamentando in via preliminare il di- CP_2 fetto di notifica dell'atto di gravame nei confronti degli eredi della IG.ra , dece- Persona_1
duta il 05.09.2017 ed il cui certificato di morte veniva versato in atti soltanto contestualmente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Con note di trattazione scritta del 01.09.2021 il procuratore costituito della Controparte_6 chiedeva di essere autorizzato all'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
tutti gli eredi di , con la fissazione di un congruo termine ai fini della notifica. Persona_1
In data 21.11.2022 venivano depositati i seguenti atti : “1) atto di appello in rinotifica rego- larmente recapitato a n.8 eredi di;
2) N.8 certificati di residenza eredi di Persona_1
aggiornati alla data del 04.10.2022'' ed in data 23.01.2023: “Certificato ori- Persona_1
ginario integrale di famiglia della SI.ra ; 2) Certificato integrale di stato di Persona_1
famiglia del SI. (figlio della deceduto); 3) Atto di appello in Persona_2 Persona_1
rinotifica recapitato alla SI.ra (erede non incluso nella precedente noti- Parte_8 fica dell'atto di appello già in atti)''.
All'udienza del 01.02.2024 questo giudice, ritenuta matura la causa per la decisione,
l'assegnava a sentenza e fissava alle parti ai sensi dell'art.190 c.p.c. i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
2. L'eccezione sollevata dall'appellato concernente la mancata notifica CP_2 dell'atto di appello agli eredi per l'intervenuto decesso della IG.ra (evento veri- Persona_1
ficatosi il 05.09.2017 e pertanto già in pendenza del primo grado di giudizio) può considerarsi superata con la nota di deposito del 21.11.2022 e con successiva nota di deposito del
23.01.2023, con le quali l'appellante ha depositato atto di appello in rinotifica regolarmente recapitato a tutti gli eredi della prefata.
La doglianza relativa all'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. è da ritenersi infondata.
Sul punto si può osservare che la novella di tale ultima norma non comporta uno stravolgi- mento nella formulazione dell'atto di appello;
infatti la Suprema Corte ha affermato che deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art 54: - non eSIa dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza, - non eSIa dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso,- non eSIa dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellate o di parti di essa. Il novellato art 342 c.p.c. eSIe invece dall'appellante: - la chiara ed univoca indicazione delle censure che intende muovere alla sen- tenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, - gli argo- menti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione” (Cass. Civ. n. 10916/2017).
3 Nella fattispecie al vaglio l'appellante ha indicato le parti della pronuncia impugnata, ha arti- colato le ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto e, quindi, ha denunciato dettagliatamente l'illogicità della motivazione.
Ne deriva, in ossequio all'indirizzo nomofilattico, l'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello.
In via preliminare la Compagnia Assicurativa ha riproposto l'eccezione di Parte_1
improcedibilità delle domande per mancanza in atti di regolari costituzioni in mora ex art. 148 del d.lgs. n. 209/05.
Vale premettere che la giurisprudenza ormai consolidata tende per un'interpretazione non formalistica dei requisiti elencati nell'art. 148 cda.
Questo percorso si dipana attraverso i più recenti orientamenti dei giudici di legittimità, i qua- li hanno affermato che l'atto di costituzione in mora, anche ove non contenga tutti gli elemen- ti previsti (nel nostro caso si deduce la mancanza del codice fiscale degli aventi diritto al ri- sarcimento e del luogo, del giorno e dell'orario in cui il danneggiato era disponibile per la vi- sita diretta ad accertare l'entità dei danni subiti, sia per i danni alle cose che per i danni alla persona), purché le omissioni non pregiudichino per l'interlocutore la possibilità di avere con- tezza dei termini del contendere, deve ritenersi abbia raggiunto il suo scopo, che è quello di consentire una completa discovery dei dati utili alla valutazione della responsabilità e del danno. La richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui all'art. 148 cod. ass., in tan- to può dirsi inidonea a rendere proponibile la domanda di risarcimento, in quanto sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo, ovvero abbia contenuti tali da non mettere l'assicurazione in condizione di svolgere i propri compiti: accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l'offerta, con la conseguenza che l'omissione delle dichiarazioni di cui si discorre nel presente giudizio, non essendo ostativa alla liquidazione del danno né recando pregiudizio alcuno all'assicuratore, non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale (cfr. Cass. 30/09/2016, n. 19354 e
03/06/2021, n. 15445)
Ne consegue che l'art. 148 cda vada interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo e, per quanto detto, è sempre idonea al rag- giungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno.
3. Nel merito l'appellante “contesta l'accadimento dell'evento secondo la dinamica descritta in citazione, sottolineando che il sinistro di cui è causa palesava notevoli dubbi ed incon-
4 gruenze che non possono dirsi superati dalle prove espletate durante l'istruttoria (…) Si ri- badiscono le perplessità emerse nella fase stragiudiziale che hanno indotto -tra le altre che non attengono al merito di questo sinistro- la a denunciare come mai accaduto il si- Pt_1 nistro de quo”.
Per tali ragioni l'appellante affidava incarico alla Società ' dopo l'espletamento del Org_2 quale emergeva che “tutte le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti della vicenda all'Informatore della compagnia, sono in netto contrasto tra di loro e con quanto riferito dai legali nelle lettere di messa in mora”'.
Osservava il procuratore della che “in relazione al fatto storico ed al Parte_1
nesso di causalità, va osservato che del tutto inattendibile risulta la deposizione resa dall'unico teste escusso''.
Va rilevato che, quanto al valore probatorio che le scritture di terzi hanno nel processo, alle stesse dottrina e giurisprudenza attribuiscono il valore di presunzione semplice ex art. 2729
c.c. o di argomento di prova (Cass. Civ. n. 18131/2004).
Se il documento in sé ha valore “neutrale”, può costituire un indizio, anche se deve essere supportato da altri elementi probatori (Cass. Civ. n. 23554/2008).
Non c'è dubbio che il rapporto investigativo sia un documento redatto a sostegno delle tesi di una delle parti ed abbia nel caso di specie una funzione testimoniale, ma allora esso doveva essere acquisito al procedimento mediante prova testimoniale per acquistare valore probato- rio, altrimenti si aggirerebbero le norme poste a garanzia del regolare svolgimento del proces- so. Infatti, il legislatore ha ammesso la testimonianza scritta solo mediante modi e forme ti- pizzate dall'art. 257 bis c.p.c.. Il fatto di introdurre nel processo dichiarazioni di terzi aventi funzione testimoniale, formate fuori del processo, vuol dire violare le norme del “giusto pro- cesso”, perché la deposizione scritta entrerebbe nella lite giudiziale senza controllo del giudi- ce e senza il contraddittorio delle parti (Tribunale, Milano, sez. IX civile, ordinanza
08/04/2013).
Pertanto, in base all'unica testimonianza resa dinanzi al giudice di Pace di Avellino dal teste
, debbono essere confermate le dinamiche spazio - temporali dell'incidente Testimone_1
per cui è causa.
Il predetto teste ha dichiarato: “mentre mi trovavo sul marciapiede lato sinistro di Via Car- ducci, direzione ufficio postale, verso le ore 19:00 circa, ho visto una Mercedes classe A di colore scuro uscire in manovra di retromarcia da Via Manzoni ed impattare alla fiancata si- nistra l'auto Rover di colore grigio con il suo lato posteriore destro. Specifico altresì che a seguito dell'urto ricevuto alla fiancata sinistra, la Rover sterzava a destra e finiva sulla parte
5 anteriore destra di una macchina parcheggiata, si trattava di una Alfa 156 di colore scuro.
Preciso che l'Alfa 156 era parcheggiata sul lato destro della carreggiata, sempre su Via
Carducci, con la parte posteriore rivolta presso l'ufficio postale…Preciso che la Rover era condotta dal SInor , che conosco, e vi era anche un ragazzo di colore con lui a CP_2
bordo che non conosco. Sono intervenuto dopo l'impatto per vedere come stava sia il condu- cente che il trasportato, erano doloranti…Riconosco i danni riportati dalla Rover dalle foto che mi vengono mostrate ed appartenenti alla parte attorea…''.
Alla luce di quanto dichiarato, conformemente alle conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure, deve ritenersi che il sinistro si è verificava per colpa esclusiva del convenuto P_
, che poneva un'azzardata manovra di retromarcia, così determinando le circostanze
[...]
spazio-temporali come in precedenza descritte.
L'articolo 154 del Codice della strada prevede che, il conducente che esegue una manovra di retromarcia deve assicurarsi di poterla fare senza creare pericoli a terzi, in base alla distanza, direzione e posizione di questi.
In base all'esame critico e comparato delle risultanze documentali ed orali acquisite in primo grado può dirsi provata la legittimazione attiva e passiva delle parti in lite, nonché l'avvenuto verificarsi del sinistro secondo le circostanze spazio temporali e la dinamica riconosciute dal primo giudice.
Le stesse circostanze, infatti, vengono confermate dapprima nel modulo di 'Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro' depositato nel fascicolo attoreo di I grado;
poi, parzialmente, anche dalla relazione tecnica d'ufficio predisposta dal Geom. . CP_7
Nello specifico si rileva che il c.t.u. nominato nel corso del primo grado di giudizio alla pag.
10 della relazione a sua firma ha ritenuto che “i danni rilevati, in foto, sul veicolo Alfa 156
NON sono da ritenersi coerenti alla dinamica riferita in atti dal ricorrente, né i danni sono da ritenersi morfologicamente compatibili e corrispondenti a quelli che si dice patiti dall'attore al semifrontale dx della propria vettura, quest'ultimo quale danno indiretto, che la stessa ricorrente dice di aver subito, a parere del sottoscritto CTU NON è assolutamente cor- rispondente all'area ad essi interessata sia sull'Alfa 156 e sia sulla Rover. Inoltre possiamo riferire che il danno rilevato in foto al posteriore della Mercedes della convenuta possa rite- nersi coerente con la dinamica espressa in atto risarcitorio, nonché compatibile, anche in vir- tù della introflessione del particolare con quello rilevato alla zona mediana inferiore della porta anteriore sx della Rover 45 (mentre si esclude la profonda solcatura alla medesima porta anteriore sx in zona mediana superiore). Diversamente, non esiste alcuna coerenza e nessuna compatibilità circa il danno indiretto al semifrontale dx della e quello al Pt_9
6 semifrontale dx dell'Alfa 156, che si presume coinvolta nel sinistro ed in sosta contromano sul margine dx, giusto il senso di marcia della , su via Carducci nel Comune di Pt_9
Baiano.”
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice del merito è libero di fondare il proprio convincimento sugli elementi istruttori che ritenga più attendibili ed idonei alla riso- luzione della controversia e non è obbligato ad accettare integralmente la deposizione di un teste, potendo scinderla ed accettarla soltanto per quella parte che, secondo il suo prudente apprezzamento, meglio si armonizzi con le altre risultanze di causa (cfr. cass. 2251/1963, cass. 985/1962 e cass. 1770/57).
Pertanto, come correttamente valutato dal giudice di Pace che ha emesso l'impugnata senten- za, la retromarcia così eseguita era tale da omettere qualsiasi cautela richiesta e tale che la condotta imprudente ed antigiuridica descritta determinava, come accertato in sede di relazio- ne tecnica d'ufficio, il verificarsi del suddetto evento con la causazione dei relativi danni.
Ogni altra questione sollevata dall'appellante resta assorbita.
4. L'appello va dunque rigettato, siccome infondato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Consegue per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'unico appellato costituito, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n.
147/2022 (II scaglione di riferimento, valori minimi).
Infine ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02, va dato atto dell'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a pagare all'appellato Parte_1 CP_8
le spese del presente grado, liquidate in complessivi Euro 2.540,00 per compensi pro-
[...]
fessionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dà atto che l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione e manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Avellino, 11.05.2024
7 Il giudice dott. Sossio Pellecchia
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1359/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la senten- za n. 2026/2020 emessa dal giudice di pace di Avellino” e vertente
TRA
(già in virtù di cambio denominazione so- Parte_1 Controparte_1 ciale), P.IVA: rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Giorgiardi, in virtù di P.IVA_1
procura in atti,
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. S. Francesco CP_2 C.F._1
Soriano, in virtù di procura in atti,
APPELLATO
NONCHE'
, cf. ; , cf. ; CP_3 C.F._2 Parte_2 C.F._3
, cf. , cf. Parte_3 C.F._4 Parte_4
; , cf. in qualità di eredi C.F._5 Parte_5 C.F._6
di ; , cf. , , cf. Persona_1 Parte_6 C.F._7 Parte_7
, e , cf. , in C.F._8 Parte_8 CodiceFiscale_9
qualità di eredi di , già erede di , Persona_2 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
NONCHE'
, residente in [...]; Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La proponeva appello nei confronti di , Parte_1 Persona_1
e , per chiedere la riforma della sentenza n. CP_2 Controparte_4
2026/2020 del giudice di Pace di Avellino, depositata il 12.10.2020, relativa all'incidente in cui erano rimasti coinvolti il e la in Baiano (AV) il 20.02.2014 alle ore 19.15 CP_2 Per_1
circa.
Con il gravame l'appellante denunciava il mancato esame da parte del primo giudice delle de- duzioni di essa parte convenuta e il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impu- gnata “accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Controparte_4
e la (già , in persona del legale rap- Parte_1 Controparte_5
presentante p.t., al pagamento di complessivi Euro 3.107,37 in favore degli attori, ovvero di
Euro 1.248,00 in favore di a titolo di risarcimento dei danni materiali ed Euro Persona_1
1.859,37 in favore di a ristoro dei danni fisici subiti, oltre interessi e rivaluta- CP_2 zione monetaria come per legge''.
L'appellante contestava l'accadimento dell'evento secondo la dinamica descritta in citazione, rilevando che lo stesso è stato oggetto di esposto alla Procura della Repubblica presso il Tri- bunale di Avellino in data 30.03.2015, poi trasmesso per competenza territoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in conseguenza del quale veniva aperto il rela- tivo procedimento penale n. 23746/15/44.
In primo grado e avevano esposto che in data Persona_1 CP_2
20.02.2014 alle ore 19,15 circa in Baiano (AV), nella rispettiva qualità di proprietaria e di conducente del veicolo Rover 45 TG. CB999ZG, nel mentre lo stesso transitava in Via Car- ducci con direzione Ufficio Postale, giunto all'altezza di Via Manzoni, veniva attinto e dan- neggiato alla parte laterale sinistra dall'autovettura Mercedes tg. BG450YL, che procedeva a retromarcia, e, a causa dell'urto e nel tentativo di evitarlo, finiva con la parte anteriore destra contro l'auto Alfa 156 TG BG450YL, in sosta sul margine destro della strada, riportando con- seguentemente danni indiretti alla parte anteriore destra.
A seguito dell'impatto, lamentando dolori, il si recava al P.S. dell'Ospedale CP_2 [...]
, che diagnosticava una riferita cervicalgia post-traumatica ed una con- Organizzazione_1
tusione alla spalla sinistra.
Tale patologia veniva giudicata guaribile in giorni 3 dal medico dimettente del Pronto Soccor- so, ma solo in data 01.04.2014 il veniva giudicato clinicamente guarito con postumi da CP_2
valutare in sede di visita medico - specialistica a cura del dott. Persona_3
2 In data 01.07.2021 si costituiva l'appellato lamentando in via preliminare il di- CP_2 fetto di notifica dell'atto di gravame nei confronti degli eredi della IG.ra , dece- Persona_1
duta il 05.09.2017 ed il cui certificato di morte veniva versato in atti soltanto contestualmente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Con note di trattazione scritta del 01.09.2021 il procuratore costituito della Controparte_6 chiedeva di essere autorizzato all'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
tutti gli eredi di , con la fissazione di un congruo termine ai fini della notifica. Persona_1
In data 21.11.2022 venivano depositati i seguenti atti : “1) atto di appello in rinotifica rego- larmente recapitato a n.8 eredi di;
2) N.8 certificati di residenza eredi di Persona_1
aggiornati alla data del 04.10.2022'' ed in data 23.01.2023: “Certificato ori- Persona_1
ginario integrale di famiglia della SI.ra ; 2) Certificato integrale di stato di Persona_1
famiglia del SI. (figlio della deceduto); 3) Atto di appello in Persona_2 Persona_1
rinotifica recapitato alla SI.ra (erede non incluso nella precedente noti- Parte_8 fica dell'atto di appello già in atti)''.
All'udienza del 01.02.2024 questo giudice, ritenuta matura la causa per la decisione,
l'assegnava a sentenza e fissava alle parti ai sensi dell'art.190 c.p.c. i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
2. L'eccezione sollevata dall'appellato concernente la mancata notifica CP_2 dell'atto di appello agli eredi per l'intervenuto decesso della IG.ra (evento veri- Persona_1
ficatosi il 05.09.2017 e pertanto già in pendenza del primo grado di giudizio) può considerarsi superata con la nota di deposito del 21.11.2022 e con successiva nota di deposito del
23.01.2023, con le quali l'appellante ha depositato atto di appello in rinotifica regolarmente recapitato a tutti gli eredi della prefata.
La doglianza relativa all'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. è da ritenersi infondata.
Sul punto si può osservare che la novella di tale ultima norma non comporta uno stravolgi- mento nella formulazione dell'atto di appello;
infatti la Suprema Corte ha affermato che deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art 54: - non eSIa dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza, - non eSIa dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso,- non eSIa dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellate o di parti di essa. Il novellato art 342 c.p.c. eSIe invece dall'appellante: - la chiara ed univoca indicazione delle censure che intende muovere alla sen- tenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, - gli argo- menti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione” (Cass. Civ. n. 10916/2017).
3 Nella fattispecie al vaglio l'appellante ha indicato le parti della pronuncia impugnata, ha arti- colato le ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto e, quindi, ha denunciato dettagliatamente l'illogicità della motivazione.
Ne deriva, in ossequio all'indirizzo nomofilattico, l'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello.
In via preliminare la Compagnia Assicurativa ha riproposto l'eccezione di Parte_1
improcedibilità delle domande per mancanza in atti di regolari costituzioni in mora ex art. 148 del d.lgs. n. 209/05.
Vale premettere che la giurisprudenza ormai consolidata tende per un'interpretazione non formalistica dei requisiti elencati nell'art. 148 cda.
Questo percorso si dipana attraverso i più recenti orientamenti dei giudici di legittimità, i qua- li hanno affermato che l'atto di costituzione in mora, anche ove non contenga tutti gli elemen- ti previsti (nel nostro caso si deduce la mancanza del codice fiscale degli aventi diritto al ri- sarcimento e del luogo, del giorno e dell'orario in cui il danneggiato era disponibile per la vi- sita diretta ad accertare l'entità dei danni subiti, sia per i danni alle cose che per i danni alla persona), purché le omissioni non pregiudichino per l'interlocutore la possibilità di avere con- tezza dei termini del contendere, deve ritenersi abbia raggiunto il suo scopo, che è quello di consentire una completa discovery dei dati utili alla valutazione della responsabilità e del danno. La richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui all'art. 148 cod. ass., in tan- to può dirsi inidonea a rendere proponibile la domanda di risarcimento, in quanto sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo, ovvero abbia contenuti tali da non mettere l'assicurazione in condizione di svolgere i propri compiti: accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l'offerta, con la conseguenza che l'omissione delle dichiarazioni di cui si discorre nel presente giudizio, non essendo ostativa alla liquidazione del danno né recando pregiudizio alcuno all'assicuratore, non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale (cfr. Cass. 30/09/2016, n. 19354 e
03/06/2021, n. 15445)
Ne consegue che l'art. 148 cda vada interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo e, per quanto detto, è sempre idonea al rag- giungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno.
3. Nel merito l'appellante “contesta l'accadimento dell'evento secondo la dinamica descritta in citazione, sottolineando che il sinistro di cui è causa palesava notevoli dubbi ed incon-
4 gruenze che non possono dirsi superati dalle prove espletate durante l'istruttoria (…) Si ri- badiscono le perplessità emerse nella fase stragiudiziale che hanno indotto -tra le altre che non attengono al merito di questo sinistro- la a denunciare come mai accaduto il si- Pt_1 nistro de quo”.
Per tali ragioni l'appellante affidava incarico alla Società ' dopo l'espletamento del Org_2 quale emergeva che “tutte le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti della vicenda all'Informatore della compagnia, sono in netto contrasto tra di loro e con quanto riferito dai legali nelle lettere di messa in mora”'.
Osservava il procuratore della che “in relazione al fatto storico ed al Parte_1
nesso di causalità, va osservato che del tutto inattendibile risulta la deposizione resa dall'unico teste escusso''.
Va rilevato che, quanto al valore probatorio che le scritture di terzi hanno nel processo, alle stesse dottrina e giurisprudenza attribuiscono il valore di presunzione semplice ex art. 2729
c.c. o di argomento di prova (Cass. Civ. n. 18131/2004).
Se il documento in sé ha valore “neutrale”, può costituire un indizio, anche se deve essere supportato da altri elementi probatori (Cass. Civ. n. 23554/2008).
Non c'è dubbio che il rapporto investigativo sia un documento redatto a sostegno delle tesi di una delle parti ed abbia nel caso di specie una funzione testimoniale, ma allora esso doveva essere acquisito al procedimento mediante prova testimoniale per acquistare valore probato- rio, altrimenti si aggirerebbero le norme poste a garanzia del regolare svolgimento del proces- so. Infatti, il legislatore ha ammesso la testimonianza scritta solo mediante modi e forme ti- pizzate dall'art. 257 bis c.p.c.. Il fatto di introdurre nel processo dichiarazioni di terzi aventi funzione testimoniale, formate fuori del processo, vuol dire violare le norme del “giusto pro- cesso”, perché la deposizione scritta entrerebbe nella lite giudiziale senza controllo del giudi- ce e senza il contraddittorio delle parti (Tribunale, Milano, sez. IX civile, ordinanza
08/04/2013).
Pertanto, in base all'unica testimonianza resa dinanzi al giudice di Pace di Avellino dal teste
, debbono essere confermate le dinamiche spazio - temporali dell'incidente Testimone_1
per cui è causa.
Il predetto teste ha dichiarato: “mentre mi trovavo sul marciapiede lato sinistro di Via Car- ducci, direzione ufficio postale, verso le ore 19:00 circa, ho visto una Mercedes classe A di colore scuro uscire in manovra di retromarcia da Via Manzoni ed impattare alla fiancata si- nistra l'auto Rover di colore grigio con il suo lato posteriore destro. Specifico altresì che a seguito dell'urto ricevuto alla fiancata sinistra, la Rover sterzava a destra e finiva sulla parte
5 anteriore destra di una macchina parcheggiata, si trattava di una Alfa 156 di colore scuro.
Preciso che l'Alfa 156 era parcheggiata sul lato destro della carreggiata, sempre su Via
Carducci, con la parte posteriore rivolta presso l'ufficio postale…Preciso che la Rover era condotta dal SInor , che conosco, e vi era anche un ragazzo di colore con lui a CP_2
bordo che non conosco. Sono intervenuto dopo l'impatto per vedere come stava sia il condu- cente che il trasportato, erano doloranti…Riconosco i danni riportati dalla Rover dalle foto che mi vengono mostrate ed appartenenti alla parte attorea…''.
Alla luce di quanto dichiarato, conformemente alle conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure, deve ritenersi che il sinistro si è verificava per colpa esclusiva del convenuto P_
, che poneva un'azzardata manovra di retromarcia, così determinando le circostanze
[...]
spazio-temporali come in precedenza descritte.
L'articolo 154 del Codice della strada prevede che, il conducente che esegue una manovra di retromarcia deve assicurarsi di poterla fare senza creare pericoli a terzi, in base alla distanza, direzione e posizione di questi.
In base all'esame critico e comparato delle risultanze documentali ed orali acquisite in primo grado può dirsi provata la legittimazione attiva e passiva delle parti in lite, nonché l'avvenuto verificarsi del sinistro secondo le circostanze spazio temporali e la dinamica riconosciute dal primo giudice.
Le stesse circostanze, infatti, vengono confermate dapprima nel modulo di 'Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro' depositato nel fascicolo attoreo di I grado;
poi, parzialmente, anche dalla relazione tecnica d'ufficio predisposta dal Geom. . CP_7
Nello specifico si rileva che il c.t.u. nominato nel corso del primo grado di giudizio alla pag.
10 della relazione a sua firma ha ritenuto che “i danni rilevati, in foto, sul veicolo Alfa 156
NON sono da ritenersi coerenti alla dinamica riferita in atti dal ricorrente, né i danni sono da ritenersi morfologicamente compatibili e corrispondenti a quelli che si dice patiti dall'attore al semifrontale dx della propria vettura, quest'ultimo quale danno indiretto, che la stessa ricorrente dice di aver subito, a parere del sottoscritto CTU NON è assolutamente cor- rispondente all'area ad essi interessata sia sull'Alfa 156 e sia sulla Rover. Inoltre possiamo riferire che il danno rilevato in foto al posteriore della Mercedes della convenuta possa rite- nersi coerente con la dinamica espressa in atto risarcitorio, nonché compatibile, anche in vir- tù della introflessione del particolare con quello rilevato alla zona mediana inferiore della porta anteriore sx della Rover 45 (mentre si esclude la profonda solcatura alla medesima porta anteriore sx in zona mediana superiore). Diversamente, non esiste alcuna coerenza e nessuna compatibilità circa il danno indiretto al semifrontale dx della e quello al Pt_9
6 semifrontale dx dell'Alfa 156, che si presume coinvolta nel sinistro ed in sosta contromano sul margine dx, giusto il senso di marcia della , su via Carducci nel Comune di Pt_9
Baiano.”
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice del merito è libero di fondare il proprio convincimento sugli elementi istruttori che ritenga più attendibili ed idonei alla riso- luzione della controversia e non è obbligato ad accettare integralmente la deposizione di un teste, potendo scinderla ed accettarla soltanto per quella parte che, secondo il suo prudente apprezzamento, meglio si armonizzi con le altre risultanze di causa (cfr. cass. 2251/1963, cass. 985/1962 e cass. 1770/57).
Pertanto, come correttamente valutato dal giudice di Pace che ha emesso l'impugnata senten- za, la retromarcia così eseguita era tale da omettere qualsiasi cautela richiesta e tale che la condotta imprudente ed antigiuridica descritta determinava, come accertato in sede di relazio- ne tecnica d'ufficio, il verificarsi del suddetto evento con la causazione dei relativi danni.
Ogni altra questione sollevata dall'appellante resta assorbita.
4. L'appello va dunque rigettato, siccome infondato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Consegue per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'unico appellato costituito, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n.
147/2022 (II scaglione di riferimento, valori minimi).
Infine ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02, va dato atto dell'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a pagare all'appellato Parte_1 CP_8
le spese del presente grado, liquidate in complessivi Euro 2.540,00 per compensi pro-
[...]
fessionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dà atto che l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione e manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Avellino, 11.05.2024
7 Il giudice dott. Sossio Pellecchia
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