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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/12/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.g. 1366/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
IA AD, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
09.12.2025 fissata ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1366/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. Parte_1 Parte_2
RICORRENTE
E
, con l'avv. BELLASSAI DANIELA CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.05.2024 , nella qualità di tutore del Parte_1 fratello , chiedeva al Tribunale adito di “… sbloccare la pensione mensile Parte_3
INVCIV di , sia perché la sua posizione giuridica non è stata ancora definita Parte_3 con sentenza penale di condanna passata in giudicato (…..) sia perché in Parte_3 virtù di ordinanza resa dalla Corte di appello di Roma RG App 11570/2022) è stato posto in detenzione domiciliare dal 5 giugno 2023; si chiede pertanto che l'adito Giudice Voglia ripristinare in favore dell'interdetto sottoposto alla tutela della sorella Parte_3
, l'erogazione del rateo mensile pensionistico bloccato gli sin dall'anno Parte_1
2017, alla luce di quanto statuito dalla recente sentenza della Corte costituzionale richiamata. (N. 131 del 2022.)…”. Con istanza del settembre 2024 parte ricorrente comunicava che l' aveva già CP_1 provveduto in via amministrativa al ripristino del rateo pensionistico a far data dal
01.06.2023 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere a far data dal
01.06.2023, insistendo per la liquidazione della prestazione per il periodo pregresso
2017/2023, chiedendo altresì la rimessione in termini per la notifica del ricorso all' . CP_1
Instaurato il contradditorio, l' si costituiva in giudizio, evidenziava di avere provveduto CP_1 al ripristino della pensione di invalidità civile a far data dal 01.06.2023 “acquisita la dichiarazione del Tribunale di Sorveglianza nonché l'attestazione della Tenenza dei
Carabinieri, con cui veniva accertato lo stato di detenuto agli arresti domiciliari dell Parte_3
a far data dal 5 giugno 2023” , contestando ogni ulteriore pretesa.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, e decisa, all'esito della trattazione scritta.
L'art. 2 della legge 92/2012, comma 58 testualmente recita:
“Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis,
416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili….. .. con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo”;
L'art. 2 della legge 92/2012, comma 61 statuisce: “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli Enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58 primo periodo”.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 137/2021 ha poi dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui – richiamando il comma 58, primo periodo – prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.”
Nel caso in esame, l' fino al giugno 2023 si trovava in carcere e dal 01.03.2017 Parte_3 al 01.06.2023 le prestazioni assistenziali sono state legittimamente sospese con ripristino dal giugno 2023 a seguito di “regime alternativo alla detenzione in carcere”.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere a far data dal giugno 2023;
Rigetta il ricorso per il periodo dal 2017 al 2023.
Spese compensate.
11.12.2025
Il Giudice Onorario
IA AD
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.g. 1366/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
IA AD, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
09.12.2025 fissata ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1366/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. Parte_1 Parte_2
RICORRENTE
E
, con l'avv. BELLASSAI DANIELA CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.05.2024 , nella qualità di tutore del Parte_1 fratello , chiedeva al Tribunale adito di “… sbloccare la pensione mensile Parte_3
INVCIV di , sia perché la sua posizione giuridica non è stata ancora definita Parte_3 con sentenza penale di condanna passata in giudicato (…..) sia perché in Parte_3 virtù di ordinanza resa dalla Corte di appello di Roma RG App 11570/2022) è stato posto in detenzione domiciliare dal 5 giugno 2023; si chiede pertanto che l'adito Giudice Voglia ripristinare in favore dell'interdetto sottoposto alla tutela della sorella Parte_3
, l'erogazione del rateo mensile pensionistico bloccato gli sin dall'anno Parte_1
2017, alla luce di quanto statuito dalla recente sentenza della Corte costituzionale richiamata. (N. 131 del 2022.)…”. Con istanza del settembre 2024 parte ricorrente comunicava che l' aveva già CP_1 provveduto in via amministrativa al ripristino del rateo pensionistico a far data dal
01.06.2023 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere a far data dal
01.06.2023, insistendo per la liquidazione della prestazione per il periodo pregresso
2017/2023, chiedendo altresì la rimessione in termini per la notifica del ricorso all' . CP_1
Instaurato il contradditorio, l' si costituiva in giudizio, evidenziava di avere provveduto CP_1 al ripristino della pensione di invalidità civile a far data dal 01.06.2023 “acquisita la dichiarazione del Tribunale di Sorveglianza nonché l'attestazione della Tenenza dei
Carabinieri, con cui veniva accertato lo stato di detenuto agli arresti domiciliari dell Parte_3
a far data dal 5 giugno 2023” , contestando ogni ulteriore pretesa.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, e decisa, all'esito della trattazione scritta.
L'art. 2 della legge 92/2012, comma 58 testualmente recita:
“Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis,
416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili….. .. con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo”;
L'art. 2 della legge 92/2012, comma 61 statuisce: “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli Enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58 primo periodo”.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 137/2021 ha poi dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui – richiamando il comma 58, primo periodo – prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.”
Nel caso in esame, l' fino al giugno 2023 si trovava in carcere e dal 01.03.2017 Parte_3 al 01.06.2023 le prestazioni assistenziali sono state legittimamente sospese con ripristino dal giugno 2023 a seguito di “regime alternativo alla detenzione in carcere”.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere a far data dal giugno 2023;
Rigetta il ricorso per il periodo dal 2017 al 2023.
Spese compensate.
11.12.2025
Il Giudice Onorario
IA AD