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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 28 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 5352/2018
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
San AN AL (CF: ) - rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa CodiceFiscale_1
Di Bernardo presso il cui studio sito in Messina, via Luciano Manara n. 19 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Presidente, legale Controparte_1
rappresentante pro - tempore, con sede in Roma, C.F.: , partita iva n. P.IVA_1
, il quale agisce in proprio e quale procuratore speciale (giusta atto per Notar P.IVA_2
Dott.ssa Notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, Persona_1 registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie 1T,) della “Società di cartolarizzazione dei crediti , rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per Controparte_2
atto del Notaio dott. di Roma, del 21.7.2015, n. Repertorio 80974, rogito Parte_2
21569, dall'avv. Maria Cammaroto, ed elettivamente domiciliato, con il suo procuratore, ai fini del presente giudizio, in Messina, via Tommaso Capra, is. 301 bis, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
Resistente
(di seguito , con sede in Roma Controparte_3 CP_4
via G. Grezer 14 con c.f. e p. Iva subentrata a titolo universale a P.IVA_3 giusta disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge Controparte_5 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni della Legge 23 luglio n. 106 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Alleruzzo, giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso del 6/11/2018 il sig. proponeva Pt_1
opposizione avverso i ruoli n. 1502/2010 (cartella di pagamento n. 29520110006540534 000) e n. 320/2011 (cartella di pagamento n. 29520112000188704 000), nonché degli atti prodromici e sottostanti che vi hanno dato luogo.
Premetteva il ricorrente che, a seguito di richiesta di verifica della propria posizione debitoria presso il Concessionario Delegato per la Provincia di Messina, presentata al fine di inoltrare istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 3 DL n. 119/18 (cd. Rottamazione ter) -
l'Agente della in data 18.10.2018, comunicava l'esistenza dei ruoli Controparte_5
pregressi di seguito riportati: - Ruolo n. 1502/2010, reso esecutivo in data 24.12.2010, portato dalla cartella di pagamento n. 29520110006540534, emesso dall' per €. 961,93 a titolo di CP_1
Contributi Previdenziali e Somme Aggiuntive, oltre aggio e interessi di mora, per l'anno 2010;
- Ruolo n. 320/2011, reso esecutivo in data 09.07.2011, portato dall'avviso di addebito n.
59520112000188704, emesso dall' per €. 2.112,10 a titolo di Contributi Previdenziali e CP_1
Somme Aggiuntive, oltre aggio e interessi di mora, per l'anno 2011.
Ritenendo l'illegittimità delle suddette iscrizioni il depositava il presente ricorso Pt_1
lamentando gradatamente: illegittimità dei ruoli per difetto di sottoscrizione, motivazione, carenza di prova e violazione del diritto di difesa;
omessa notifica delle cartelle presupposte;
prescrizione delle stesse;
illegittimità dell'aggio e degli interessi di mora.
Si costituivano in giudizio gli enti resistenti contestando nel merito le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepivano preliminarmente il difetto dell'interesse ad agire concreto ed attuale ex art. 100 cpc, cui conseguirebbe l'inammissibilità dell'azione stante il concretizzarsi dell'azione spiegata in una opposizione a ruolo nella carenza di alcun atto di richiesta di somme.
CP_ L' inoltre, faceva istanza di riunione alla presente causa 5352/2018 della successiva
5355/2018 RG connessa soggettivamente ed oggettivamente denunciando altresì l'abuso del processo per avere la parte proposto più azioni contestando la copia degli atti rilasciati dall'Agente della Riscossione il medesimo giorno 18.10.2018.
Con provvedimento 21/12/2021 veniva disposta la riunione al presente procedimento, per motivi di connessione soggettiva e oggettiva, anche dei ricorsi successivamente depositati dal e portanti i nn.R.G. 5355/2018, 5360/2018 e 5361/2018 in quanto, nei detti procedimenti, Pt_1 il aveva proposto opposizione avverso i ruoli: n. 1373/2012 (avviso di addebito n. Pt_1
9520120003732110 000) e n. 1597/2012 (avviso di addebito n. 59520120004740348
Ricorso.doc 000); ruoli n. 849/2012 (avviso di addebito n. 59520120002433746 000) e n.
1055/2012 (avviso di addebito n. 59520120003215350 000); ruolo n. 1108/2013 (avviso di addebito n. 59520130002643783 000) spiegando identici motivi di opposizione.
Gli enti resistenti replicavano le medesime difese già spiegate nel ricorso originario insistendo per il rigetto.
Stante la natura documentale del procedimento le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ECCEZIONE PRELIMINARE DI INAMMISSIBILITÀ
Dall'esame dei fatti di causa così come esposti dal ricorrente, il presente giudizio si pone in termini di opposizione avverso i ruoli elencati dal e da quest'ultimo espressamente Pt_1 richiesti all'amministrazione finanziaria.
La fattispecie in esame è stata oggetto di recente intervento legislativo con l'art.
3-bis del d.l. n.
146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n.
602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che « il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica, amministrazione»
Sul punto è noto l'orientamento maturato in forza della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26283/2022 alla quale questo giudice ritiene di conformarsi anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c..
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR
602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104,
113, 117 Costituzione.”.
Nel caso di specie il ricorrente non ha provato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge che legittimi la sua azione.
I ricorsi, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, devono essere dichiarati improponibili.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti in ragione dei mutamenti normativi e giurisprudenziali intervenuti in corso di causa.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti n.r.g., 5352/2018, 5355/2018, 5360/2018 e 5361/2018 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta i ricorsi;
2) Spese compensate.
Così deciso in Messina il 29.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando