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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/11/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 481/2025 che porta riunita quella rubricata al n. 533/2025, avente per oggetto “retribuzione professionale docenti”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) - con il patrocinio dell'Avv. SABINO SERNIA e dell'Avv. C.F._2
CELESTE LISO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. – Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal Funzionario ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con distinti ricorsi, e hanno promosso Parte_1 Parte_2
il presente giudizio, assumendo di avere stipulato con l'Amministrazione convenuta diversi contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022 e di non avere ricevuto in relazione ad essi l'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”, al cui pagamento assumono di avere diritto, sicché hanno chiesto la condanna del alla corresponsione delle Controparte_1
seguenti somme:
- , € 1.506,51; Parte_1
- , € 1.320,38. Parte_3
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Controparte_1
si è costituito in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione
[...]
passiva e chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita per via documentale.
Fissato il termine ex art. 127 ter c.p.c. del 11.11.2025, in sostituzione d'udienza, parte ricorrente ha depositato note scritte con le quali ha contestato l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva contenuta nella memoria difensiva, in ragione del fatto che entrambe le docenti avevano instaurato con l'Amministrazione convenuta, e non con il , i rapporti di lavoro su cui si CP_1 Controparte_2
fondano le rispettive pretese, insistendo dunque nelle proprie ragioni, in assenza di qualsiasi contestazione sul quantum da parte del . CP_1
2. Occorre rilevare che non sono in contestazione i contratti di supplenza allegati dalle odierne ricorrenti, le quali hanno instaurato con il convenuto, in plurime CP_1
occasioni nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, rapporti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento in loro favore della cd. RPD (retribuzione professionale docenti), in relazione ai predetti contratti ed in applicazione dei principi ormai ripetutamente affermati nella giurisprudenza comunitaria e nazionale.
La questione oggetto di causa è stata già risolta dalla S.C. con orientamento che qui si condivide e le cui argomentazioni meritano di essere integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Si legge nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 20015/2018:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei
2 processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di 3 stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
3 indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n.
24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte 4 Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 AD R_
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi
4 precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (OJ
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della
RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni
5 astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese""” (in senso conforme, v. Cass. civ., sez. lav.,
n. 6293 del 5.3.2020).
3. Tanto premesso, anche con riferimento ai contratti stipulati dalle odierne ricorrenti non sono state provate, ed invero nemmeno allegate, dal
[...]
, “significative diversificazioni nell'attività” Controparte_1
delle docenti rispetto a quella propria degli assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche;
infatti l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto allegare e provare che, durante il tempo delle singole supplenze (comunque protrattesi per un apprezzabile periodo di tempo), le ricorrenti non abbiano svolto la stessa attività dei colleghi ed in particolare non abbia partecipato ai “processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole”, ai quali hanno invece partecipato gli altri docenti.
6 4. Con riguardo al quantum, la domanda delle ricorrenti va accolta, determinando la retribuzione professionale docenti nella misura richiesta, dato che il non CP_1
ha contestato i conteggi avversari.
In proposito pare sufficiente rammentare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n.
9285/2003; cfr. sent. Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761).
Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (sentt. Cass.
Civ., Sez. Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va considerato che alla causa rubricata al n. 481/2025 è stata riunita la n. 533/2025, in applicazione di quanto disposto dall'art. 151 disp. att. c.p.c.
7 Il valore della causa va determinato sulla base del valore della domanda più elevata
(nella specie € 1.506,51) e vanno liquidate singolarmente le attività difensive svolte prima della riunione.
Vanno quindi liquidati, per le attività svolte prima della riunione, gli importi di € 888,00
(€ 444 x 2) per la fase di studio della controversia ed € 425,00 (€ 212,50 x 2) per la fase introduttiva, reputandosi che la determinazione nel minimo (ossia la metà dei valori medi ex art. 4 comma 1 DM 55/2014) sia giustificata dalla serialità dell'azione.
Vanno invece liquidate unitariamente le ulteriori fasi, per le quali si ritiene congruo il compenso calcolato nel minimo, pari a € 283,00 (sempre parametrato al valore della domanda più elevata) per la fase di trattazione, e pari a € 373,00 per la fase decisionale.
La liquidazione della misura minima, anche in tal caso, trova giustificazione nel carattere seriale dell'azione e nel fatto che la ripetitività degli argomenti spesi dal convenuto per richiedere il rigetto delle domande attoree non renderebbe CP_1
nemmeno più necessaria una replica, a fronte di una giurisprudenza di merito ormai assolutamente consolidata nel senso dell'accoglimento delle azioni svolte.
Non si ritiene di dovere aumentare il compenso così liquidato per la trattazione e la discussione ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014.
Tale norma è così formulata: “2. Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' [di regola ] essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando piu' cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
L'espressione “di regola” è stata soppressa dall'art. 2, comma primo, lett. c. del D.M. del 13/08/2022 n. 147 ed è quindi rimasta soltanto la previsione del potere discrezionale del giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo. Merita aggiungere che il citato art. 151 disp. att. c.p.c., prevede espressamente, al secondo
8 comma, che “le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”.
Va in definitiva liquidato in favore della parte ricorrente l'importo di € 1.969,00 per compensi professionali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
e nei confronti del Pt_1 Parte_3 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Controparte_1
od assorbita, condanna il a corrispondere, a titolo di Controparte_1
“retribuzione professionale docenti”, per i servizi resi dalle ricorrenti con i contratti a tempo determinato indicati nei rispettivi ricorsi e sulla base degli importi previsti dal
C.C.N.L. di settore, le seguenti somme, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo:
- a € 1.506,51; Parte_1
- a € 1.320,38; Parte_3
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in €
1.969,00 per compensi professionali ed € 98,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 19 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 481/2025 che porta riunita quella rubricata al n. 533/2025, avente per oggetto “retribuzione professionale docenti”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) - con il patrocinio dell'Avv. SABINO SERNIA e dell'Avv. C.F._2
CELESTE LISO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. – Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal Funzionario ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con distinti ricorsi, e hanno promosso Parte_1 Parte_2
il presente giudizio, assumendo di avere stipulato con l'Amministrazione convenuta diversi contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022 e di non avere ricevuto in relazione ad essi l'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”, al cui pagamento assumono di avere diritto, sicché hanno chiesto la condanna del alla corresponsione delle Controparte_1
seguenti somme:
- , € 1.506,51; Parte_1
- , € 1.320,38. Parte_3
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Controparte_1
si è costituito in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione
[...]
passiva e chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita per via documentale.
Fissato il termine ex art. 127 ter c.p.c. del 11.11.2025, in sostituzione d'udienza, parte ricorrente ha depositato note scritte con le quali ha contestato l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva contenuta nella memoria difensiva, in ragione del fatto che entrambe le docenti avevano instaurato con l'Amministrazione convenuta, e non con il , i rapporti di lavoro su cui si CP_1 Controparte_2
fondano le rispettive pretese, insistendo dunque nelle proprie ragioni, in assenza di qualsiasi contestazione sul quantum da parte del . CP_1
2. Occorre rilevare che non sono in contestazione i contratti di supplenza allegati dalle odierne ricorrenti, le quali hanno instaurato con il convenuto, in plurime CP_1
occasioni nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, rapporti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento in loro favore della cd. RPD (retribuzione professionale docenti), in relazione ai predetti contratti ed in applicazione dei principi ormai ripetutamente affermati nella giurisprudenza comunitaria e nazionale.
La questione oggetto di causa è stata già risolta dalla S.C. con orientamento che qui si condivide e le cui argomentazioni meritano di essere integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Si legge nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 20015/2018:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei
2 processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di 3 stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
3 indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n.
24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte 4 Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 AD R_
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi
4 precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (OJ
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della
RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni
5 astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese""” (in senso conforme, v. Cass. civ., sez. lav.,
n. 6293 del 5.3.2020).
3. Tanto premesso, anche con riferimento ai contratti stipulati dalle odierne ricorrenti non sono state provate, ed invero nemmeno allegate, dal
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, “significative diversificazioni nell'attività” Controparte_1
delle docenti rispetto a quella propria degli assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche;
infatti l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto allegare e provare che, durante il tempo delle singole supplenze (comunque protrattesi per un apprezzabile periodo di tempo), le ricorrenti non abbiano svolto la stessa attività dei colleghi ed in particolare non abbia partecipato ai “processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole”, ai quali hanno invece partecipato gli altri docenti.
6 4. Con riguardo al quantum, la domanda delle ricorrenti va accolta, determinando la retribuzione professionale docenti nella misura richiesta, dato che il non CP_1
ha contestato i conteggi avversari.
In proposito pare sufficiente rammentare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n.
9285/2003; cfr. sent. Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761).
Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (sentt. Cass.
Civ., Sez. Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va considerato che alla causa rubricata al n. 481/2025 è stata riunita la n. 533/2025, in applicazione di quanto disposto dall'art. 151 disp. att. c.p.c.
7 Il valore della causa va determinato sulla base del valore della domanda più elevata
(nella specie € 1.506,51) e vanno liquidate singolarmente le attività difensive svolte prima della riunione.
Vanno quindi liquidati, per le attività svolte prima della riunione, gli importi di € 888,00
(€ 444 x 2) per la fase di studio della controversia ed € 425,00 (€ 212,50 x 2) per la fase introduttiva, reputandosi che la determinazione nel minimo (ossia la metà dei valori medi ex art. 4 comma 1 DM 55/2014) sia giustificata dalla serialità dell'azione.
Vanno invece liquidate unitariamente le ulteriori fasi, per le quali si ritiene congruo il compenso calcolato nel minimo, pari a € 283,00 (sempre parametrato al valore della domanda più elevata) per la fase di trattazione, e pari a € 373,00 per la fase decisionale.
La liquidazione della misura minima, anche in tal caso, trova giustificazione nel carattere seriale dell'azione e nel fatto che la ripetitività degli argomenti spesi dal convenuto per richiedere il rigetto delle domande attoree non renderebbe CP_1
nemmeno più necessaria una replica, a fronte di una giurisprudenza di merito ormai assolutamente consolidata nel senso dell'accoglimento delle azioni svolte.
Non si ritiene di dovere aumentare il compenso così liquidato per la trattazione e la discussione ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014.
Tale norma è così formulata: “2. Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' [di regola ] essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando piu' cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
L'espressione “di regola” è stata soppressa dall'art. 2, comma primo, lett. c. del D.M. del 13/08/2022 n. 147 ed è quindi rimasta soltanto la previsione del potere discrezionale del giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo. Merita aggiungere che il citato art. 151 disp. att. c.p.c., prevede espressamente, al secondo
8 comma, che “le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”.
Va in definitiva liquidato in favore della parte ricorrente l'importo di € 1.969,00 per compensi professionali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
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e nei confronti del Pt_1 Parte_3 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Controparte_1
od assorbita, condanna il a corrispondere, a titolo di Controparte_1
“retribuzione professionale docenti”, per i servizi resi dalle ricorrenti con i contratti a tempo determinato indicati nei rispettivi ricorsi e sulla base degli importi previsti dal
C.C.N.L. di settore, le seguenti somme, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo:
- a € 1.506,51; Parte_1
- a € 1.320,38; Parte_3
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in €
1.969,00 per compensi professionali ed € 98,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 19 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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