CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 714/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. DR ER Presidente
dott. AR IN Consigliere relatore dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 714/2025 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 256/2025 del Tribunale di Livorno, pubblicata il 18.3.2025 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Massaini ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fucecchio (FI), via Roma, n. 68,
e comunque all'indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bartalena e dall'avv. CP_1
PI NU entrambi del foro di Pisa;
APPELLATA
e nei confronti di
1 – in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Minicucci e dall'avv. Silvano Imbriaci ed elettivamente domiciliato in Firenze, viale Belfiore
28/a, presso la sede provinciale APPELLATO CP_2
Assunta in decisione all'udienza del 17.10.2025, sulle seguenti conclusioni delle parti
Per <in tesi: statuire che l'assegno di reversibilità dato dal Parte_1 CP_2
decesso del marito deceduto in data 20/7/2023, spetti integramente alla Persona_1
Sig.ra nata a [...] il [...], quale ultima moglie del de cuius;
Parte_1
in ipotesi: statuire che l'assegno di reversibilità dato dal decesso del marito CP_2 [...]
deceduto in data 20/7/2023, spetti integramente alla Sig.ra Per_1 Parte_1
nata a [...] il [...], quale ultima moglie del de cuius, eccezione fatta per la
somma di € 100 mensili da versare da parte dell' direttamente alla ricorrente CP_2 CP_1
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari>>.
[...]
Per : <si conclude per il rigetto dell'appello con ogni provvedimento CP_1
consequenziale>>.
Per <rigettato o accolto l'appello, esonerare l' dalle spese di lite>>. CP_2 CP_2
I FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Livorno, provvedendo in merito alla domanda di attribuzione della quota della pensione di riversibilità proposta dalla moglie divorziata nei confronti della coniuge superstite CP_1 Parte_1
rilevava:
[...]
- che era deceduto il 20.7.2023; Persona_1
- che il matrimonio con la era durato oltre diciotto anni (dal settembre 2002, CP_1
quando era stato celebrato, al marzo 2021, quando era stata pubblicata la sentenza di divorzio) ed era stato preceduto da una convivenza iniziata nel 1999;
2 - che alla era stato riconosciuto un assegno divorzile di € 100, perché costei CP_1
godeva di redditi autonomi per 31.500 euro lordi annui e disponeva della casa di proprietà, oltre alle quote di comproprietà su altre due abitazioni (una delle quali occupata dalla madre) pervenutale per eredità paterna;
- che il matrimonio con la coniuge superstite era stato celebrato nel Parte_1
settembre del 2021 ed era stato preceduto da una convivenza iniziata nei primi mesi del 2019;
- che la non aveva adeguatamente dimostrato di aver effettivamente Parte_1
cessato l'attività lavorativa a causa della malattia del marito, né che essa, nata nel
1976 , fosse priva di capacità di lavoro e di guadagno;
- che pertanto: <tenuto dunque conto, per un verso, l'attuale situazione economica delle
parti (avendo ormai la signora reddito da pensione, peraltro non irrisorio, e potendo CP_1
invece la signora porre in gioco la capacità reddituale e professionale esercitata Parte_1
fino al recente matrimonio col signor e la circostanza per cui entrambe le parti Per_1
godono di proprietà immobiliari (anche potenzialmente da porsi a reddito), va per altro
verso considerato il limitato importo dell'assegno divorzile congiuntamente riconosciuto
alla moglie al momento del divorzio. Ponderando tale elemento con le circostanze sin qui
delineate nell'ottica della finalità solidaristica dell'istituto pur avuto riguardo alla
significativa diversa durata delle rispettive unioni, ritiene il Tribunale che possa
riconoscersi alla signora una percentuale della pensione di reversibilità del Parte_1
signor pari al 30%, spettando invece alla ricorrente la restante parte dell'assegno, Per_1
con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso del signor ; Persona_1
- che la pensione era da attribuirsi in ragione del 70% alla e del 30% alla CP_1
con decorrenza dal mese successivo al decesso di con Parte_1 Persona_1
condanna di quest'ultima alle spese di lite, che liquidava in € 2.800,00 e compensazione delle stesse nei confronti dell CP_2
3 Ha tempestivamente proposto appello , facendo Parte_1
rilevare che la quota della pensione di reversibilità riconosciuta alla , pari CP_1
ad € 1.712,00 mensili, era del tutto sproporzionata rispetto all'assegno divorzile di 100 euro da lei goduto quando era in vita il e rispetto alla stessa Per_2
condizione reddituale della che percepiva una pensione di € 1958 mensili CP_1
(ivi compresa la 13° e le altre indennità spettanti non valutate dal primo giudice,
ma risultanti dalle dichiarazioni dei redditi esibite). Così come la quota di pensione riconosciuta alla coniuge superstite (€ 733 mensili) violava i criteri di cui all'art. 9 della legge divorzile, considerato che essa era disoccupata, pur CP_1
disponendo della casa di abitazione e di un piccolo bilocale in Livorno. Per cui mentre la si trovava a godere di trattamenti pensionistici di oltre 3.700 CP_1
mensili, essa doveva vivere con la sola pensione di € 733 mensili. Né il Parte_1
tribunale aveva tenuto adeguatamente conto della donazione di una casa di pregio nel centro di Pisa effettuata dal de cuius alla moglie divorziata in costanza di matrimonio. Instava per la sospensione, almeno parziale, dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ribadendo la manifesta fondatezza del fumus
e la sussistenza del periculum in relazione al fatto che essa era costretta a vivere con il modesto importo di 733 euro ed a restituire oltre 43.000 euro all' CP_2
Si è costituita rimarcando che il proprio matrimonio era CP_1
durato oltre 18 anni, mentre quello con la appena 22 mesi, e, pur Parte_1
tenendo conto della convivenza, i periodi da prendere in considerazione erano oltre 22 anni in favore della coniuge divorziata e circa 4 anni e mezzo in favore della coniuge superstite. Faceva inoltre rilevare che la era proprietaria Parte_1
esclusiva di due immobili (acquistati entrambi durante il breve matrimonio col
, di cui uno poteva essere messo a frutto e che, data sua la giovane età, Per_1
poteva svolgere attività lavorativa, sottolineando che la quota spettante alla
4 era comunque superiore alle pensioni minime erogate dall' Parte_1 CP_2
Concludeva per il rigetto dell'appello, col favore delle spese.
Si costituiva anche l' per chiedere di essere in ogni caso tenuto CP_2
indenne dalle spese.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, all'udienza del 17.10.2025,
svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano le rispettive note di precisazione delle conclusioni e la causa era introitata in decisione dal Collegio.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei termini di seguito precisati.
Non è controversa la durata dei rispettivi matrimoni (18 anni la e 22 CP_1
mesi la né la durata delle relative convivenze prematrimoniali (tre Parte_1
anni la e oltre due anni e mezzo la . CP_1 Parte_1
Del pari è pacifico in atti che la godeva di un assegno divorzile di € CP_1
100 mensili, oltre Istat su base annua.
La , che già all'epoca del divorzio svolgeva attività lavorativa, CP_1
raggiunta l'età pensionabile, ha percepito la propria pensione che, in base alle dichiarazioni dei redditi esibite in atti è di circa € 1.958 mensili [v. le dichiarazioni dei redditi esibite in atti, da cui risulta che nel 2024 la ha fruito di un CP_1
trattamento pensionistico di € 35.060 al lordo delle imposte (€ 7.581 di Irpef netta,
oltre a € 589 di addizionale regionale e a € 202 di addizionale comunale);
analogamente, dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2024 (relativa all'anno 2023) la risulta percepire un trattamento pensionistico di € 33.521 CP_1
annui, al lordo delle imposte (€ 7.653 di Irpef netta, oltre a € 485 di addizionale regionale e a € 189 di addizionale comunale)].
Inoltre, la è proprietaria esclusiva della casa di abitazione a Pisa, CP_1
donatale dal marito, e di quote di comproprietà di un sesto di un'abitazione a
5 (destinata ad abitazione della madre) oltre alla comproprietà di un terzo CP_3
di un magazzino a Pisa.
dal 1°.
5.2021 si è dimessa dall'attività lavorativa sino a Parte_1
quel momento svolta alle dipendenze della , Controparte_4
presso la quale era assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 23.10.2020 (v. modulo “recesso rapporto di lavoro” in atti), volendo,
a suo dire, seguire il marito nella malattia. Da tale momento la ha Parte_1
quindi vissuto integralmente a carico del de cuius.
La è inoltre proprietaria dell'abitazione ove risiede a Livorno e Parte_1
di un bilocale, sempre in Livorno, per avere acquistato entrambi gli immobili durante il matrimonio.
A differenza della , ormai pensionata, la nata nel 1976, CP_1 Parte_1
può ritenersi munita di una residua, capacità di lavoro, avendo essa effettivamente svolto attività lavorativa sino a tutto il mese di aprile 2021.
Nondimeno, tale capacità di lavoro va valutata in considerazione sia dell'età
della stessa, oggi 49enne, sia del fatto che non risulta munita di una specifica qualificazione professionale che le consenta l'agevole reinserimento lavorativo,
considerato che essa a decorrere dal 23.10.2020 e sino all'aprile del 2021 ha lavorato part time con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una cooperativa sociale che forniva servizi presso l'ospedale di Pisa e non risultano agli atti pregresse e significative esperienze lavorative della stessa.
Tuttavia, la proprio per la sua età relativamente giovane, non Parte_1
fruisce allo stato di alcun trattamento pensionistico e dispone unicamente della pensione di reversibilità del marito defunto che, in base alla proporzione data dal primo giudice (pari al 30%), ammonterebbe a € 733 mensili.
La disponibilità di un bilocale a Livorno consente inoltre alla di Parte_1
mettere a frutto l'immobile e di percepire un reddito. Allo stato non risulta che
6 detto immobile sia locato, né se, allo scopo, sia o meno necessario intraprendere delle spese per renderlo fruibile.
L'art. 9 della legge n. 898/1970, ai commi 2 e 3 nel testo applicabile ratione
temporis, dispone che nel caso in cui sia l'ex coniuge sia la coniuge superstite abbiano diritto alla pensione di reversibilità (circostanza quest'ultima che non è
in discussione in questo processo): <una quota della pensione e degli altri assegni a
questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al
coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 5. Se in
tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la
pensione e gli assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia
successivamente morto o passato a nuove nozze>>.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 419/1999, ha poi chiarito che detta disposizione normativa attribuisce al giudice il potere di attribuire il trattamento pensionistico del de cuius tenendo conto dell'elemento temporale,
che costituisce il criterio preponderante, ma non è l'unico criterio utilizzabile, né
riduce la valutazione ad un mero calcolo aritmetico, essendo piuttosto la complessa valutazione di tutti gli elementi rilevanti rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
La Suprema Corte ha poi conformemente affermato che la ripartizione del trattamento pensionistico debba essere fatta in base alla durata dei rispettivi matrimoni, ma anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità
solidaristica dell'istituto, quali l'entità dell'assegno divorzile e le condizioni patrimoniali della coniuge divorziata e della coniuge superstite e la durata di eventuali convivenze prematrimoniali (v. Cass. 10391/2012; Cass. 5268/2020;
Cass. Sez. Unite 22434/2018).
7 Più di recente, la Suprema Corte ha di recente avuto modo di chiarire che:
<il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni
degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno
economico, assolta in favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del
dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la
condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi, sicché la
ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio
primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali
l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni
economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, fermo
restando che l'entità dell'assegno divorzile non costituisce un limite legale alla quota di
pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa
in tal senso>> (v. Cass. 5839/2025).
Il trattamento pensionistico spettante alla coniuge divorziata non costituisce, quindi, una mera continuazione post mortem del sostegno economico all'ex coniuge, ma, piuttosto, si giustifica in base alle medesime ragioni che hanno determinato il suo riconoscimento, il cui ammontare va, quindi, determinato in base alla pluralità di elementi di fatto sopra indicati. Cosicché la quota di pensione spettante al coniuge divorziato non deve necessariamente coincidere con l'importo dell'assegno divorzile, né tale importo costituisce un limite invalicabile, essendo l'obiettivo voluto dal legislatore quello di garantire che l'attribuzione della quota di pensione risponda alla finalità solidaristica dell'istituto, che si traduce nel sostenere economicamente coloro che hanno subito la perdita del supporto finanziario fornito in vita dal defunto.
In tale comparazione, pur dovendosi tenere conto in via prioritaria della durata dei rispettivi matrimoni, ritiene questa Corte che la percentuale di attribuzione del trattamento pensionistico vada rideterminata in ragione del 50%
8 in favore della e del 50% in favore della . Infatti, in esito al decesso Parte_1 CP_1
del de cuius, ben diverse sono le conseguenze patrimoniali subite dalla Parte_1
rispetto alla : mentre quest'ultima non solo non ha visto peggiorare la CP_1
propria condizione reddituale, ma ha conseguito un ragguardevole miglioramento, la ha visto drasticamente mutare in peggio la sua Parte_1
situazione, rimanendo totalmente privata del reddito del marito che, dal 2021 e per scelta che può fondatamente presumersi condivisa, la manteneva integralmente.
La percentuale sopra individuata consente, infatti, di contemperare la finalità solidaristica propria dell'istituto con la diversa durata dei rispettivi matrimoni in modo da tenere conto anche dei criteri correttivi individuati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata al fine di pervenire ad un assetto di interessi che tenga conto in concreto della condizione delle due aventi diritto.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il trattamento di reversibilità relativo al de cuius sia attribuito nella misura del 50%
a e nella misura del 50% a . Parte_2 Parte_1
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e dell , con ricorso Pt_2 Controparte_2
depositato il 14.4.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno pubblicata in data 18.3.2025, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata:
9 a) dispone che il trattamento di reversibilità relativo a Persona_1
spettante al coniuge sia attribuito nella misura del 50% in favore di CP_1
e del 50% in favore di a decorrere dal mese successivo alla data Parte_1
del decesso di Persona_1
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Firenze, 17.10.2025.
L'Estensore
AR IN
La Presidente
DR ER
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. DR ER Presidente
dott. AR IN Consigliere relatore dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 714/2025 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 256/2025 del Tribunale di Livorno, pubblicata il 18.3.2025 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Massaini ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fucecchio (FI), via Roma, n. 68,
e comunque all'indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bartalena e dall'avv. CP_1
PI NU entrambi del foro di Pisa;
APPELLATA
e nei confronti di
1 – in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Minicucci e dall'avv. Silvano Imbriaci ed elettivamente domiciliato in Firenze, viale Belfiore
28/a, presso la sede provinciale APPELLATO CP_2
Assunta in decisione all'udienza del 17.10.2025, sulle seguenti conclusioni delle parti
Per <in tesi: statuire che l'assegno di reversibilità dato dal Parte_1 CP_2
decesso del marito deceduto in data 20/7/2023, spetti integramente alla Persona_1
Sig.ra nata a [...] il [...], quale ultima moglie del de cuius;
Parte_1
in ipotesi: statuire che l'assegno di reversibilità dato dal decesso del marito CP_2 [...]
deceduto in data 20/7/2023, spetti integramente alla Sig.ra Per_1 Parte_1
nata a [...] il [...], quale ultima moglie del de cuius, eccezione fatta per la
somma di € 100 mensili da versare da parte dell' direttamente alla ricorrente CP_2 CP_1
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari>>.
[...]
Per : <si conclude per il rigetto dell'appello con ogni provvedimento CP_1
consequenziale>>.
Per <rigettato o accolto l'appello, esonerare l' dalle spese di lite>>. CP_2 CP_2
I FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Livorno, provvedendo in merito alla domanda di attribuzione della quota della pensione di riversibilità proposta dalla moglie divorziata nei confronti della coniuge superstite CP_1 Parte_1
rilevava:
[...]
- che era deceduto il 20.7.2023; Persona_1
- che il matrimonio con la era durato oltre diciotto anni (dal settembre 2002, CP_1
quando era stato celebrato, al marzo 2021, quando era stata pubblicata la sentenza di divorzio) ed era stato preceduto da una convivenza iniziata nel 1999;
2 - che alla era stato riconosciuto un assegno divorzile di € 100, perché costei CP_1
godeva di redditi autonomi per 31.500 euro lordi annui e disponeva della casa di proprietà, oltre alle quote di comproprietà su altre due abitazioni (una delle quali occupata dalla madre) pervenutale per eredità paterna;
- che il matrimonio con la coniuge superstite era stato celebrato nel Parte_1
settembre del 2021 ed era stato preceduto da una convivenza iniziata nei primi mesi del 2019;
- che la non aveva adeguatamente dimostrato di aver effettivamente Parte_1
cessato l'attività lavorativa a causa della malattia del marito, né che essa, nata nel
1976 , fosse priva di capacità di lavoro e di guadagno;
- che pertanto: <tenuto dunque conto, per un verso, l'attuale situazione economica delle
parti (avendo ormai la signora reddito da pensione, peraltro non irrisorio, e potendo CP_1
invece la signora porre in gioco la capacità reddituale e professionale esercitata Parte_1
fino al recente matrimonio col signor e la circostanza per cui entrambe le parti Per_1
godono di proprietà immobiliari (anche potenzialmente da porsi a reddito), va per altro
verso considerato il limitato importo dell'assegno divorzile congiuntamente riconosciuto
alla moglie al momento del divorzio. Ponderando tale elemento con le circostanze sin qui
delineate nell'ottica della finalità solidaristica dell'istituto pur avuto riguardo alla
significativa diversa durata delle rispettive unioni, ritiene il Tribunale che possa
riconoscersi alla signora una percentuale della pensione di reversibilità del Parte_1
signor pari al 30%, spettando invece alla ricorrente la restante parte dell'assegno, Per_1
con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso del signor ; Persona_1
- che la pensione era da attribuirsi in ragione del 70% alla e del 30% alla CP_1
con decorrenza dal mese successivo al decesso di con Parte_1 Persona_1
condanna di quest'ultima alle spese di lite, che liquidava in € 2.800,00 e compensazione delle stesse nei confronti dell CP_2
3 Ha tempestivamente proposto appello , facendo Parte_1
rilevare che la quota della pensione di reversibilità riconosciuta alla , pari CP_1
ad € 1.712,00 mensili, era del tutto sproporzionata rispetto all'assegno divorzile di 100 euro da lei goduto quando era in vita il e rispetto alla stessa Per_2
condizione reddituale della che percepiva una pensione di € 1958 mensili CP_1
(ivi compresa la 13° e le altre indennità spettanti non valutate dal primo giudice,
ma risultanti dalle dichiarazioni dei redditi esibite). Così come la quota di pensione riconosciuta alla coniuge superstite (€ 733 mensili) violava i criteri di cui all'art. 9 della legge divorzile, considerato che essa era disoccupata, pur CP_1
disponendo della casa di abitazione e di un piccolo bilocale in Livorno. Per cui mentre la si trovava a godere di trattamenti pensionistici di oltre 3.700 CP_1
mensili, essa doveva vivere con la sola pensione di € 733 mensili. Né il Parte_1
tribunale aveva tenuto adeguatamente conto della donazione di una casa di pregio nel centro di Pisa effettuata dal de cuius alla moglie divorziata in costanza di matrimonio. Instava per la sospensione, almeno parziale, dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ribadendo la manifesta fondatezza del fumus
e la sussistenza del periculum in relazione al fatto che essa era costretta a vivere con il modesto importo di 733 euro ed a restituire oltre 43.000 euro all' CP_2
Si è costituita rimarcando che il proprio matrimonio era CP_1
durato oltre 18 anni, mentre quello con la appena 22 mesi, e, pur Parte_1
tenendo conto della convivenza, i periodi da prendere in considerazione erano oltre 22 anni in favore della coniuge divorziata e circa 4 anni e mezzo in favore della coniuge superstite. Faceva inoltre rilevare che la era proprietaria Parte_1
esclusiva di due immobili (acquistati entrambi durante il breve matrimonio col
, di cui uno poteva essere messo a frutto e che, data sua la giovane età, Per_1
poteva svolgere attività lavorativa, sottolineando che la quota spettante alla
4 era comunque superiore alle pensioni minime erogate dall' Parte_1 CP_2
Concludeva per il rigetto dell'appello, col favore delle spese.
Si costituiva anche l' per chiedere di essere in ogni caso tenuto CP_2
indenne dalle spese.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, all'udienza del 17.10.2025,
svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano le rispettive note di precisazione delle conclusioni e la causa era introitata in decisione dal Collegio.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei termini di seguito precisati.
Non è controversa la durata dei rispettivi matrimoni (18 anni la e 22 CP_1
mesi la né la durata delle relative convivenze prematrimoniali (tre Parte_1
anni la e oltre due anni e mezzo la . CP_1 Parte_1
Del pari è pacifico in atti che la godeva di un assegno divorzile di € CP_1
100 mensili, oltre Istat su base annua.
La , che già all'epoca del divorzio svolgeva attività lavorativa, CP_1
raggiunta l'età pensionabile, ha percepito la propria pensione che, in base alle dichiarazioni dei redditi esibite in atti è di circa € 1.958 mensili [v. le dichiarazioni dei redditi esibite in atti, da cui risulta che nel 2024 la ha fruito di un CP_1
trattamento pensionistico di € 35.060 al lordo delle imposte (€ 7.581 di Irpef netta,
oltre a € 589 di addizionale regionale e a € 202 di addizionale comunale);
analogamente, dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2024 (relativa all'anno 2023) la risulta percepire un trattamento pensionistico di € 33.521 CP_1
annui, al lordo delle imposte (€ 7.653 di Irpef netta, oltre a € 485 di addizionale regionale e a € 189 di addizionale comunale)].
Inoltre, la è proprietaria esclusiva della casa di abitazione a Pisa, CP_1
donatale dal marito, e di quote di comproprietà di un sesto di un'abitazione a
5 (destinata ad abitazione della madre) oltre alla comproprietà di un terzo CP_3
di un magazzino a Pisa.
dal 1°.
5.2021 si è dimessa dall'attività lavorativa sino a Parte_1
quel momento svolta alle dipendenze della , Controparte_4
presso la quale era assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 23.10.2020 (v. modulo “recesso rapporto di lavoro” in atti), volendo,
a suo dire, seguire il marito nella malattia. Da tale momento la ha Parte_1
quindi vissuto integralmente a carico del de cuius.
La è inoltre proprietaria dell'abitazione ove risiede a Livorno e Parte_1
di un bilocale, sempre in Livorno, per avere acquistato entrambi gli immobili durante il matrimonio.
A differenza della , ormai pensionata, la nata nel 1976, CP_1 Parte_1
può ritenersi munita di una residua, capacità di lavoro, avendo essa effettivamente svolto attività lavorativa sino a tutto il mese di aprile 2021.
Nondimeno, tale capacità di lavoro va valutata in considerazione sia dell'età
della stessa, oggi 49enne, sia del fatto che non risulta munita di una specifica qualificazione professionale che le consenta l'agevole reinserimento lavorativo,
considerato che essa a decorrere dal 23.10.2020 e sino all'aprile del 2021 ha lavorato part time con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una cooperativa sociale che forniva servizi presso l'ospedale di Pisa e non risultano agli atti pregresse e significative esperienze lavorative della stessa.
Tuttavia, la proprio per la sua età relativamente giovane, non Parte_1
fruisce allo stato di alcun trattamento pensionistico e dispone unicamente della pensione di reversibilità del marito defunto che, in base alla proporzione data dal primo giudice (pari al 30%), ammonterebbe a € 733 mensili.
La disponibilità di un bilocale a Livorno consente inoltre alla di Parte_1
mettere a frutto l'immobile e di percepire un reddito. Allo stato non risulta che
6 detto immobile sia locato, né se, allo scopo, sia o meno necessario intraprendere delle spese per renderlo fruibile.
L'art. 9 della legge n. 898/1970, ai commi 2 e 3 nel testo applicabile ratione
temporis, dispone che nel caso in cui sia l'ex coniuge sia la coniuge superstite abbiano diritto alla pensione di reversibilità (circostanza quest'ultima che non è
in discussione in questo processo): <una quota della pensione e degli altri assegni a
questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al
coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 5. Se in
tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la
pensione e gli assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia
successivamente morto o passato a nuove nozze>>.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 419/1999, ha poi chiarito che detta disposizione normativa attribuisce al giudice il potere di attribuire il trattamento pensionistico del de cuius tenendo conto dell'elemento temporale,
che costituisce il criterio preponderante, ma non è l'unico criterio utilizzabile, né
riduce la valutazione ad un mero calcolo aritmetico, essendo piuttosto la complessa valutazione di tutti gli elementi rilevanti rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
La Suprema Corte ha poi conformemente affermato che la ripartizione del trattamento pensionistico debba essere fatta in base alla durata dei rispettivi matrimoni, ma anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità
solidaristica dell'istituto, quali l'entità dell'assegno divorzile e le condizioni patrimoniali della coniuge divorziata e della coniuge superstite e la durata di eventuali convivenze prematrimoniali (v. Cass. 10391/2012; Cass. 5268/2020;
Cass. Sez. Unite 22434/2018).
7 Più di recente, la Suprema Corte ha di recente avuto modo di chiarire che:
<il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni
degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno
economico, assolta in favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del
dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la
condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi, sicché la
ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio
primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali
l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni
economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, fermo
restando che l'entità dell'assegno divorzile non costituisce un limite legale alla quota di
pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa
in tal senso>> (v. Cass. 5839/2025).
Il trattamento pensionistico spettante alla coniuge divorziata non costituisce, quindi, una mera continuazione post mortem del sostegno economico all'ex coniuge, ma, piuttosto, si giustifica in base alle medesime ragioni che hanno determinato il suo riconoscimento, il cui ammontare va, quindi, determinato in base alla pluralità di elementi di fatto sopra indicati. Cosicché la quota di pensione spettante al coniuge divorziato non deve necessariamente coincidere con l'importo dell'assegno divorzile, né tale importo costituisce un limite invalicabile, essendo l'obiettivo voluto dal legislatore quello di garantire che l'attribuzione della quota di pensione risponda alla finalità solidaristica dell'istituto, che si traduce nel sostenere economicamente coloro che hanno subito la perdita del supporto finanziario fornito in vita dal defunto.
In tale comparazione, pur dovendosi tenere conto in via prioritaria della durata dei rispettivi matrimoni, ritiene questa Corte che la percentuale di attribuzione del trattamento pensionistico vada rideterminata in ragione del 50%
8 in favore della e del 50% in favore della . Infatti, in esito al decesso Parte_1 CP_1
del de cuius, ben diverse sono le conseguenze patrimoniali subite dalla Parte_1
rispetto alla : mentre quest'ultima non solo non ha visto peggiorare la CP_1
propria condizione reddituale, ma ha conseguito un ragguardevole miglioramento, la ha visto drasticamente mutare in peggio la sua Parte_1
situazione, rimanendo totalmente privata del reddito del marito che, dal 2021 e per scelta che può fondatamente presumersi condivisa, la manteneva integralmente.
La percentuale sopra individuata consente, infatti, di contemperare la finalità solidaristica propria dell'istituto con la diversa durata dei rispettivi matrimoni in modo da tenere conto anche dei criteri correttivi individuati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata al fine di pervenire ad un assetto di interessi che tenga conto in concreto della condizione delle due aventi diritto.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il trattamento di reversibilità relativo al de cuius sia attribuito nella misura del 50%
a e nella misura del 50% a . Parte_2 Parte_1
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e dell , con ricorso Pt_2 Controparte_2
depositato il 14.4.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno pubblicata in data 18.3.2025, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata:
9 a) dispone che il trattamento di reversibilità relativo a Persona_1
spettante al coniuge sia attribuito nella misura del 50% in favore di CP_1
e del 50% in favore di a decorrere dal mese successivo alla data Parte_1
del decesso di Persona_1
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Firenze, 17.10.2025.
L'Estensore
AR IN
La Presidente
DR ER
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10