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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 10 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 215/2019 R.G. vertente tra
, n.q. di titolare della ditta individuale “La Creperie” Parte_1
di ZO LV Marco, rappresentato e difeso dall' avv. Maria Elena Micale, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 415 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. Pasquale Anastasi;
OPPOSTO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a verbale unico di accertamento e notificazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16 gennaio 2019 , nella spiegata Parte_1
qualità, ha contestato il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. ME 114 numero
000006 del 28 maggio 2018 con annessa diffida del Direttore dell' Controparte_1
di con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 3, comma 3, d.l.
[...] CP_1
n. 12/2002 in merito alla posizione lavorativa del dipendente . CP_3
1 Evidenziava che il aveva iniziato a prestare la sua attività non prima del 23.03.2016 CP_3
e che l'indicazione dallo stesso fatta “febbraio 2014” risultava essere frutto di errore.
Osservava che nessuna violazione di legge emergeva in quanto il dipendente aveva svolto le mansioni del livello per cui era stato assunto e le retribuzioni corrisposte rispecchiavano esattamente le ore effettivamente lavorate dal dipendente.
Contestava inoltre la mancata allegazione nel Verbale della “libera dichiarazione” rilasciata dal dipendente in data 23.01.2018 e osservava di non avere mai avuto notificato il verbale delle operazioni compiute.
Eccepiva, inoltre, l'illegittimità dell'atto per la mancata audizione dell'istante e contestava qualsiasi ulteriore violazione contenuta nel verbale impugnato sia in riferimento all'an che al quantum dovuto, comprese violazioni in materia di imposte dirette, indirette, contributi previdenziali e assicurativi.
Tanto premesso, chiedeva preliminarmente di sospendere l'efficacia esecutiva del Verbale;
nel merito annullare il verbale unico di accertamento e notificazione n. Me 114 numero
000006 del 28.05.2018, con annessa diffida;
accertare e dichiarare l'inquadramento del dipendente nel periodo 23/03/2016- 30/09/2017 come operaio magazziniere consegnatario part-time 24 ore;
con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Con memoria depositata tardivamente in data 28.05.2020 si costituiva in giudizio l' , contestando l'inammissibilità del ricorso Controparte_1
giurisdizionale.
Osservava che i verbali conclusivi degli accertamenti del personale ispettivo contenenti le contestazioni/notificazioni di illeciti amministrativi non erano autonomamente impugnabili in giudizio in quanto, per incidere nella sfera giuridica del ricorrente, necessitano dell'ulteriore successivo provvedimento confermativo rappresentato dall'ordinanza- ingiunzione.
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
3. La causa veniva istruita mediante prova per testi.
4. Sostituita l'udienza del 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
5. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell
[...]
, che nonostante Controparte_2
regolare notifica non ha curato di costituirsi.
6. Ancora in via preliminare occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, visto che il verbale unico di accertamento e notificazione redatto dagli ispettori del lavoro
2 non è un mero atto endoprocessuale privo di autonoma rilevanza, ma costituisce atto idoneo a incidere direttamente sulle posizioni soggettive del destinatario e, in quanto tale, deve considerarsi autonomamente impugnabile.
7. È opportuno fin d'ora premettere che la contestazione delle risultanze contenute in un verbale unico di accertamento e notificazione determina l'instaurazione di un giudizio di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale, nell'ambito del quale quest'ultimo è gravato dell'onere probatorio in ossequio al generale criterio di riparto di cui all'art. 2697 c.c. e in analogia a quanto si verifica nel giudizio di opposizione a decreto CP_ ingiuntivo. Ne consegue che l' in quanto creditore, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto e, dunque, la sussistenza del credito contributivo preteso sulla base di verbale ispettivo (cfr. C. Cass. n. 12108/2010).
Quanto all'efficacia probatoria del verbale ispettivo deve evidenziarsi che tale atto fa piena prova ed è soggetto al regime dell'art. 2700 c.c. con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (ossia della ricezione delle dichiarazioni da parte dei verbalizzanti, a prescindere dalla veridicità); la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. fra le molte Cass. n. 15073/2008; Cass. n. 13679/2018; Cass. n. 22862/2010). Con particolare riguardo alle dichiarazioni rese agli ispettori, va precisato che pur non essendo assistite da fede privilegiata, esse costituiscono parte integrante del materiale liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice e, in ragione del loro specifico contenuto e della possibilità di trarvi elementi sufficienti ai fini probatori, possono fondare la prova rendendo superflui ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 15073/2008; Cass. n. 10427/2017; Cass. n.
9251/2020).
Così inquadrata la vicenda, posto che in un'azione di accertamento — ancorché negativo, sull'insussistenza di un diritto — non assumono rilievo le eventuali carenze formali di un atto, in giudizio non è emersa in modo incontrovertibile la sussistenza del rapporto lavorativo del dipendente per un periodo antecedente a quello di assunzione. CP_3
8. La pretesa dell' si fonda, per quanto risulta dallo stesso verbale, CP_1
esclusivamente sulla dichiarazione del dipendente in sede di accertamento, peraltro non allegata al verbale.
3 Dal verbale risulta che il avrebbe dichiarato di lavorare dal mese di febbraio 2014 CP_3
al 23.01.2018 alle dipendenze della ditta con le mansioni di consegne a domicilio dei clienti, con turno lavorativo giornaliero dalle ore 07.30 alle ore 14.00 e dalle ore 20.00 alle ore 23.00 per sei giorni alla settimana, di fruire il turno di riposo settimanale nella giornata di domenica, di non aver effettuato assenze dal lavoro e di percepire una retribuzione mensile di € 900,00 circa.
Il verbale di accertamento dell'ispettorato del lavoro ha valenza privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. relativamente ai fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso.
Lo stesso dipendente, però, ha rilasciato dichiarazioni completamente difformi in sede di prova testimoniale espletata nel presente giudizio, affermando:”ho lavorato per la Ditta
“La Creperie di ZO LV O” per il periodo indicato in circostanza dal
23.03.2016 al 30.09.2017… posso dire che il mio orario di lavoro era circa dalle ore
18,30/18,45 sino alle ore 21,15/21,30…è vero che le ore di lavoro esposte nelle buste paga rispecchiano le ore effettivamente prestate presso la ditta Parte_2
durante lo svolgimento delle consegne percepivo delle somme a titolo di mancia
[...] che per come pattuito con il titolare della ditta “la Creperie” trattenevo oltre lo stipendio che mi spettava”.
Data la contraddittorietà delle dichiarazioni del , ai fini della decisione occorre CP_3
analizzare le altre dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio.
Il teste ha confermato di avere lavorato alle dipendenze della ditta individuale Testimone_1
“la Creperie” di nel periodo dal 27/03/2013 al 4/09/2014 e che in Parte_1 tale periodo “il sig. non faceva parte del nostro organico di lavoro”. CP_3
Il teste ha confermato che ha iniziato a lavorare alle Testimone_2 CP_3
dipendenze della ditta sopra descritta lo stesso giorno in cui la stessa ha iniziato a lavorare presso la ditta , e cioè a far data dal giorno 23.03.2016, e che il Parte_1
lavorava dalle ore 18.00 alle ore 22.00 per sei giorni a settimana per effettuare le CP_3
consegne a domicilio, in quanto la stessa lavorava in cucina e lo vedeva venire per prendersi i pasti da consegnare a domicilio.
Le dichiarazioni dei testi escussi hanno, pertanto, confermato per il il periodo di CP_3
lavoro, lo svolgimento delle mansioni e gli orari di lavoro indicati nel contratto.
I testi si reputano attendibili perché hanno riferito su circostanze direttamente conosciute e perché hanno reso dichiarazioni coerenti e non contraddittorie tra loro.
4 Nel caso di specie, dall'esame delle dichiarazioni rese si evince che il dipendente CP_3
ha lavorato nel periodo 23.03.2016 – 30.09.2017 come operaio magazziniere
[...]
consegnatario part-time 24 ore e pertanto va annullata l'efficacia del verbale unico di accertamento e notificazione.
8. In conclusione, in ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto e la pretesa dell' di cui al verbale unico di accertamento va Controparte_1
dichiarata illegittima.
9. Le spese giudiziali vanno poste a carico del resistente, in ragione della soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto del valore e della natura della controversia, ed applicando i valori tariffari medi. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Maria
Elena Micale, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , con Parte_1
ricorso depositato in data 16.01.2019, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. Me 114 numero 000006 del 28.05.2018;
- condanna l' al pagamento delle spese in favore del Controparte_1
ricorrente quantificate in € 9.273,00 oltre oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario, avv. Maria Elena Micale.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 11 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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