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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2972/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente Rel.
Dott. Cristina Reggiani Giudice
Dott. Emanuela Romano Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2972/2024 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. GORI ANDREA Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 29/02/2024, cittadina del MAROCCO nata il Parte_1
18/06/1993, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 15/09/2023, notificato il
01/02/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L.
137/2020; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il non si è costituito in giudizio e di conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
All'udienza del 23/05/2024 la ricorrente, presente personalmente, ha reso dinnanzi al Giudice le seguenti dichiarazioni in lingua italiana:
D. Quando è arrivata la prima volta in Italia?
Pagina 1 R. Nel 2016. Sono entrata da sposata. (Il difensore precisa che la ricorrente è entrata con un visto per ricongiungimento familiare).
D. Con chi era sposata?
R. Ero sposata con ragazzo marocchino da cui mi sono separata nel 2018. Ci siamo sposati in
Marocco e poi siamo venuti in Italia, la separazione quindi l'abbiamo fatta solo in Marocco non in
Italia.
D. Lei è ancora in contatto con il suo ex marito?
R. No. So che è ancora in Italia ma non so dove.
D. Avete avuto figli?
R. No, con lui no.
D. Lei ha avuto una figlia con un'altra persona?
R. Sì, mia figlia è nata il [...] a . L'ho avuta con un'altra persona, era il mio CP_1 compagno dell'epoca ma non stiamo più insieme da un anno.
D. Lui ha riconosciuto la bambina?
R. Sì, l'ha riconosciuta. Deduco questo perché quando io ho avuto il certificato di nascita di mia figlia lui risulta come padre però la bambina ha preso il mio cognome.
D. Lui ha attualmente o ha avuto qualche ruolo nella vita di sua figlia?
R. No, lui adesso si trova in carcere. Quando mia figlia è nata lui era già in carcere, quindi non lo frequenta.
D. Sa per cosa è in carcere il padre di sua figlia?
R. Non lo so, tanti reati… ha tanti definitivi vecchi.
D. Lei è andata in Tribunale per regolare l'affidamento o la frequentazione di sua figlia?
R. No. Io mi sono rivolta ai servizi sociali del paese in cui vivo per essere aiutata nell'inserimento di mia figlia a scuola. Ma solo questo. Non abbiamo nessuna regolamentazione formale dei rapporti con il padre di mia figlia.
D. Il padre di sua figlia contribuisce in qualche modo al mantenimento?
R. No, penso a tutto io.
D. Che lavoro svolge al momento?
R. Svolgo le mansioni di cameriera ai piani in un albergo di . L'albergo si chiama “Una CP_1
Hotel”. Adesso sto lavorando da due mesi e il contratto durerà fino al 30 giugno, ma la mia capa mi ha detto che alla scadenza mi faranno il contratto a tempo indeterminato.
D. Prima di questo lavoro ne ha svolti altri?
R. Sì ho fatto altri lavori, ma dal 2020 non ho più lavorato. Dall'inizio del COVID sono stata a casa perché ha chiuso l'aeroporto dove lavoravo.
Pagina 2 D. Come è riuscita a mantenersi in questo periodo?
R. Ho avuto un risarcimento per un incidente in cui mi sono ustionata. In tutto mi hanno dato circa
€ 80.000 che ho messo sul conto a me intestato. Con questi soldi sono riuscita a mantenere me e mia figlia. Quando mia figlia è nata ho avuto problemi a lavorare perché non sapevo a chi lasciare mia figlia, solo adesso che lei va all'asilo posso lavorare.
D. C'è qualcuno che l'aiuta?
R. Ho i miei zii che vivono a Piacenza e poi mia sorella che vive a Marzabotto che ha la cittadinanza italiana. Lei mi ha aiuta quando può ma sta lontana e anche lei ha dei figli, tre figli piccoli.
D. Lei ha due procedimenti penali pendenti per ricettazione? Mi può raccontare come è andata la vicenda?
R. Si tratta di cose avvenute quando stavo con il padre di mia figlia. Il primo fatto avvenuto a
è avvenuto quando ero in sua compagnia: lui mi aveva dato da tenere in borsa le chiavi di CP_1
una bici, ma io non sapevo nulla di questa bici. Poi quando ci hanno fermato hanno arrestato lui e hanno trovato le chiavi del lucchetto della bici nella mia borsa. L'altro fatto è avvenuto a Rimini, ero sempre con il mio compagno, lui ha litigato con un altro ragazzo e ci sono stati problemi.
D. Ha altri parenti in Italia oltre sua sorella?
R. Ho degli zii a Piacenza che mi aiutano a riprendere mia figlia dall'asilo quando sto lavorando e non posso andare a prenderla.
D. Ha svolto dei corsi di formazione professionale o altre attività?
R. Ho fatto un corso quando dovevo lavorare ad una mensa a . Al momento il mio tempo CP_1
libero lo passo con mia figlia.
D. Lei vive da sola con sua figlia?
R. Sì. In casa viviamo solo io e mia figlia. Qualche volta sta mia zia che mi aiuta. Mi sorella invece
è troppo lontana.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e
275 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 10/02/2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
***
In via principale il ricorrente ha chiesto la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1. seconda parte, D.lgs. 286/1998.
Sul punto, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma
1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, prevedendo che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
Pagina 3 o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale».
Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8
CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.
Pagina 4 Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n.
29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”) e superando, dunque, le pregresse “oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”, di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo “definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del “diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.”
(Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
A tale riguardo hanno quindi osservato che “in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.l. n. 113/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (sent. n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo
Pagina 5 inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della
Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della
Costituzione.
Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs.
286/98, cui sono state aggiunte le parole “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, “se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di “fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica” nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, “di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già
Pagina 6 tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede “una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine”, sicché “mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni
Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza”, osservando che in questi casi
“l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8”, Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le “ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n.
130 del 2020” possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (sentenza n.
24413/2021, cit.).
Pagina 7 Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi “superabile esclusivamente” ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia “necessario” per “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit.).
In una recente decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo
Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui “tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la vita privata”, la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere “ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante” (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del
10/03/2022).
La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che “i parametri di aggancio al territorio italiano,
o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma”.
Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 “si deve Per_1
accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8.
Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al
Pagina 8 radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse “valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato”].
La vita privata, infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza ET c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
OM c. Italia - 2 novembre 2006).
È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo - sentenza IE vs. Germany - 16 December 1992: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, nei diversi anni trascorsi sul territorio italiano la ricorrente ha senza alcun dubbio radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni affettive ed amicali inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da un'ottima conoscenza della lingua (cfr. il verbale di udienza) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che la
Pagina 9 stessa è residente in un immobile sito a Sant'Agata Bolognese (BO) concesso in locazione (cfr. contratto di locazione e certificato di residenza).
La ricorrente ha sostanzialmente fatto il primo ingresso in Italia nel 2015 per rafforzare i propri legami familiari riunendosi con l'oramai ex coniuge, facendo ingresso con regolare permesso per ricongiungimento familiare. Successivamente ha avuto una figlia nata il [...] a [...] CP_1
compagno col quale si è separata circa un anno fa. Il nucleo familiare è dunque formato dalla ricorrente e dalla figlia, la quale ha frequentato per l'anno scolastico 2023/2024 l'asilo nido Vita
Nuova del comune di Sant'Agata Bolognese e attualmente è iscritta e frequenta, per l'anno scolastico 2024/2025, la scuola d'infanzia Agata Pizzi dell'istituto comprensivo del medesimo comune di residenza (cfr. certificato iscrizione asilo e certificato scolastico).
Dalla documentazione in atti si rileva l'attività lavorativa svolta negli ultimi anni con contratti in regola a tempo determinato in qualità di addetta ai servizi presso imprese operanti nei settori dei pubblici esercizi e ristorazione. Da ultimo ha stipulato un contratto con l'impresa Matilde
Ristorazione s.p.a dal 30/09/2024 al 02/12/2024 (cfr. contratto di lavoro).
La ricorrente ha prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a € 9.881,00 nel 2019, €
1.666,26 nel 2020, € 2.642,00 dal 06/05/2024 al 31/08/2024 di cui € 209,00 a titolo di malattia/infortunio.
La modestia reddituale e lavorativa può essere ricondotta al tragico incidente di cui la ricorrente è stata vittima nel 2018. Più precisamente, il 06/08/2018 mentre ella si stava recando a piedi presso il del Marocco a è stata violentemente ed improvvisamente colpita da un'onda CP_2 CP_1
d'urto di un'esplosione di un'autocisterna nelle vicinanze riportando ustioni di I e II grado alla spalla e all'arto superiore destro nonché alla superficie posteriore di entrambe le gambe (cfr. foto ustioni doc.2). Tale evento ha causato nella ricorrente sia un danno fisico rilevante, con la conseguente limitazione delle sue capacità motorie necessarie nelle mansioni di cameriera sino a quel momento svolto, che una sofferenza psichica di tipo traumatico sviluppando sintomi quali ansia, insonnia, irritabilità e apatia.
Come riporta la consulenza tecnica d'ufficio resa nella causa di risarcimento danni innanzi al
Tribunale Civile di Milano contro l'impresa , giudicata responsabile Controparte_3 civilmente dell'incidente “Nel corso di questi complessivi centocinquantuno giorni di malattia post- traumatica si ebbe una sofferenza lesione correlata di grado elevato nei primi trenta giorni, di grado medio nei successivi trenta e di grado lieve per il restante periodo di danno biologico temporaneo”. La perizia ha infine accertato un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 15% (cfr. CTU causa RG. 41475 Tribunale Civile Milano).
Pagina 10 Alla ricorrente è stato riconosciuto un risarcimento totale pari ad € 80.050,00 liquidato dalla compagnia assicurativa in due rate di € 38.650,00 ed € 41.400,00 (cfr. quietanza CP_4
risarcimento ). CP_4
Come la ricorrente ha confermato in sede di audizione, mediante detto risarcimento è riuscita a fronteggiare le spese di mantenimento per lei stessa e la figlia.
Quanto ai fatti di reato, la ricorrente è stata condannata in primo grado con sentenza del 27/06/2023 del Tribunale di Bologna alla pena di mesi 4 di reclusione e € 300,00 di multa per il reato di ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p. commesso il 16/09/2020 a sentenza appellata in data CP_1
08/11/2023 innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, giudizio tutt'oggi pendente (cfr. certificato dei carichi pendenti).
Va osservato come la sola presenza di detto procedimento penale pendente non consente di poter formulare in capo alla ricorrente un attuale giudizio prognostico sfavorevole, posto che si tratta di un unico episodio circoscritto nel tempo e che, successivamente la condotta della stessa è risultata conforme alle regole della convivenza civile, attesa la sua situazione lavorativa, l'autonomia abitativa ed in particolare la nascita della figlia che rafforzano il suo radicamento sul territorio nazionale.
Il quadro che si ricava dall'analisi di tali elementi è certamente sintomatico dell'assenza di attuale pericolosità sociale della ricorrente, la quale ha dato prova di una seria integrazione e di una solida vita privata, un vissuto che converge indiscutibilmente nella costruzione di un'identità sociale legata senza dubbio dalla permanenza sul territorio di un figlio minore. Soprattutto la presenza di figli minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il diritto alla vita privata e familiare della persona così come esercitato qui in Italia, meritevole dunque di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di
Pagina 11 soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 3.4.25
Il Presidente rel. est.
Dott. Luca Minniti
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente Rel.
Dott. Cristina Reggiani Giudice
Dott. Emanuela Romano Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2972/2024 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. GORI ANDREA Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 29/02/2024, cittadina del MAROCCO nata il Parte_1
18/06/1993, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 15/09/2023, notificato il
01/02/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L.
137/2020; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il non si è costituito in giudizio e di conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
All'udienza del 23/05/2024 la ricorrente, presente personalmente, ha reso dinnanzi al Giudice le seguenti dichiarazioni in lingua italiana:
D. Quando è arrivata la prima volta in Italia?
Pagina 1 R. Nel 2016. Sono entrata da sposata. (Il difensore precisa che la ricorrente è entrata con un visto per ricongiungimento familiare).
D. Con chi era sposata?
R. Ero sposata con ragazzo marocchino da cui mi sono separata nel 2018. Ci siamo sposati in
Marocco e poi siamo venuti in Italia, la separazione quindi l'abbiamo fatta solo in Marocco non in
Italia.
D. Lei è ancora in contatto con il suo ex marito?
R. No. So che è ancora in Italia ma non so dove.
D. Avete avuto figli?
R. No, con lui no.
D. Lei ha avuto una figlia con un'altra persona?
R. Sì, mia figlia è nata il [...] a . L'ho avuta con un'altra persona, era il mio CP_1 compagno dell'epoca ma non stiamo più insieme da un anno.
D. Lui ha riconosciuto la bambina?
R. Sì, l'ha riconosciuta. Deduco questo perché quando io ho avuto il certificato di nascita di mia figlia lui risulta come padre però la bambina ha preso il mio cognome.
D. Lui ha attualmente o ha avuto qualche ruolo nella vita di sua figlia?
R. No, lui adesso si trova in carcere. Quando mia figlia è nata lui era già in carcere, quindi non lo frequenta.
D. Sa per cosa è in carcere il padre di sua figlia?
R. Non lo so, tanti reati… ha tanti definitivi vecchi.
D. Lei è andata in Tribunale per regolare l'affidamento o la frequentazione di sua figlia?
R. No. Io mi sono rivolta ai servizi sociali del paese in cui vivo per essere aiutata nell'inserimento di mia figlia a scuola. Ma solo questo. Non abbiamo nessuna regolamentazione formale dei rapporti con il padre di mia figlia.
D. Il padre di sua figlia contribuisce in qualche modo al mantenimento?
R. No, penso a tutto io.
D. Che lavoro svolge al momento?
R. Svolgo le mansioni di cameriera ai piani in un albergo di . L'albergo si chiama “Una CP_1
Hotel”. Adesso sto lavorando da due mesi e il contratto durerà fino al 30 giugno, ma la mia capa mi ha detto che alla scadenza mi faranno il contratto a tempo indeterminato.
D. Prima di questo lavoro ne ha svolti altri?
R. Sì ho fatto altri lavori, ma dal 2020 non ho più lavorato. Dall'inizio del COVID sono stata a casa perché ha chiuso l'aeroporto dove lavoravo.
Pagina 2 D. Come è riuscita a mantenersi in questo periodo?
R. Ho avuto un risarcimento per un incidente in cui mi sono ustionata. In tutto mi hanno dato circa
€ 80.000 che ho messo sul conto a me intestato. Con questi soldi sono riuscita a mantenere me e mia figlia. Quando mia figlia è nata ho avuto problemi a lavorare perché non sapevo a chi lasciare mia figlia, solo adesso che lei va all'asilo posso lavorare.
D. C'è qualcuno che l'aiuta?
R. Ho i miei zii che vivono a Piacenza e poi mia sorella che vive a Marzabotto che ha la cittadinanza italiana. Lei mi ha aiuta quando può ma sta lontana e anche lei ha dei figli, tre figli piccoli.
D. Lei ha due procedimenti penali pendenti per ricettazione? Mi può raccontare come è andata la vicenda?
R. Si tratta di cose avvenute quando stavo con il padre di mia figlia. Il primo fatto avvenuto a
è avvenuto quando ero in sua compagnia: lui mi aveva dato da tenere in borsa le chiavi di CP_1
una bici, ma io non sapevo nulla di questa bici. Poi quando ci hanno fermato hanno arrestato lui e hanno trovato le chiavi del lucchetto della bici nella mia borsa. L'altro fatto è avvenuto a Rimini, ero sempre con il mio compagno, lui ha litigato con un altro ragazzo e ci sono stati problemi.
D. Ha altri parenti in Italia oltre sua sorella?
R. Ho degli zii a Piacenza che mi aiutano a riprendere mia figlia dall'asilo quando sto lavorando e non posso andare a prenderla.
D. Ha svolto dei corsi di formazione professionale o altre attività?
R. Ho fatto un corso quando dovevo lavorare ad una mensa a . Al momento il mio tempo CP_1
libero lo passo con mia figlia.
D. Lei vive da sola con sua figlia?
R. Sì. In casa viviamo solo io e mia figlia. Qualche volta sta mia zia che mi aiuta. Mi sorella invece
è troppo lontana.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281-undecies e terdecies e
275 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 10/02/2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
***
In via principale il ricorrente ha chiesto la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1. seconda parte, D.lgs. 286/1998.
Sul punto, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma
1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, prevedendo che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
Pagina 3 o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale».
Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8
CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.
Pagina 4 Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n.
29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”) e superando, dunque, le pregresse “oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”, di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo “definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del “diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.”
(Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
A tale riguardo hanno quindi osservato che “in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.l. n. 113/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (sent. n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo
Pagina 5 inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della
Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della
Costituzione.
Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs.
286/98, cui sono state aggiunte le parole “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, “se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di “fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica” nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, “di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già
Pagina 6 tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede “una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine”, sicché “mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni
Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza”, osservando che in questi casi
“l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8”, Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le “ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n.
130 del 2020” possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (sentenza n.
24413/2021, cit.).
Pagina 7 Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi “superabile esclusivamente” ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia “necessario” per “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit.).
In una recente decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo
Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui “tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la vita privata”, la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere “ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante” (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del
10/03/2022).
La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che “i parametri di aggancio al territorio italiano,
o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma”.
Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 “si deve Per_1
accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8.
Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al
Pagina 8 radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse “valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato”].
La vita privata, infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza ET c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
OM c. Italia - 2 novembre 2006).
È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo - sentenza IE vs. Germany - 16 December 1992: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, nei diversi anni trascorsi sul territorio italiano la ricorrente ha senza alcun dubbio radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni affettive ed amicali inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da un'ottima conoscenza della lingua (cfr. il verbale di udienza) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che la
Pagina 9 stessa è residente in un immobile sito a Sant'Agata Bolognese (BO) concesso in locazione (cfr. contratto di locazione e certificato di residenza).
La ricorrente ha sostanzialmente fatto il primo ingresso in Italia nel 2015 per rafforzare i propri legami familiari riunendosi con l'oramai ex coniuge, facendo ingresso con regolare permesso per ricongiungimento familiare. Successivamente ha avuto una figlia nata il [...] a [...] CP_1
compagno col quale si è separata circa un anno fa. Il nucleo familiare è dunque formato dalla ricorrente e dalla figlia, la quale ha frequentato per l'anno scolastico 2023/2024 l'asilo nido Vita
Nuova del comune di Sant'Agata Bolognese e attualmente è iscritta e frequenta, per l'anno scolastico 2024/2025, la scuola d'infanzia Agata Pizzi dell'istituto comprensivo del medesimo comune di residenza (cfr. certificato iscrizione asilo e certificato scolastico).
Dalla documentazione in atti si rileva l'attività lavorativa svolta negli ultimi anni con contratti in regola a tempo determinato in qualità di addetta ai servizi presso imprese operanti nei settori dei pubblici esercizi e ristorazione. Da ultimo ha stipulato un contratto con l'impresa Matilde
Ristorazione s.p.a dal 30/09/2024 al 02/12/2024 (cfr. contratto di lavoro).
La ricorrente ha prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a € 9.881,00 nel 2019, €
1.666,26 nel 2020, € 2.642,00 dal 06/05/2024 al 31/08/2024 di cui € 209,00 a titolo di malattia/infortunio.
La modestia reddituale e lavorativa può essere ricondotta al tragico incidente di cui la ricorrente è stata vittima nel 2018. Più precisamente, il 06/08/2018 mentre ella si stava recando a piedi presso il del Marocco a è stata violentemente ed improvvisamente colpita da un'onda CP_2 CP_1
d'urto di un'esplosione di un'autocisterna nelle vicinanze riportando ustioni di I e II grado alla spalla e all'arto superiore destro nonché alla superficie posteriore di entrambe le gambe (cfr. foto ustioni doc.2). Tale evento ha causato nella ricorrente sia un danno fisico rilevante, con la conseguente limitazione delle sue capacità motorie necessarie nelle mansioni di cameriera sino a quel momento svolto, che una sofferenza psichica di tipo traumatico sviluppando sintomi quali ansia, insonnia, irritabilità e apatia.
Come riporta la consulenza tecnica d'ufficio resa nella causa di risarcimento danni innanzi al
Tribunale Civile di Milano contro l'impresa , giudicata responsabile Controparte_3 civilmente dell'incidente “Nel corso di questi complessivi centocinquantuno giorni di malattia post- traumatica si ebbe una sofferenza lesione correlata di grado elevato nei primi trenta giorni, di grado medio nei successivi trenta e di grado lieve per il restante periodo di danno biologico temporaneo”. La perizia ha infine accertato un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 15% (cfr. CTU causa RG. 41475 Tribunale Civile Milano).
Pagina 10 Alla ricorrente è stato riconosciuto un risarcimento totale pari ad € 80.050,00 liquidato dalla compagnia assicurativa in due rate di € 38.650,00 ed € 41.400,00 (cfr. quietanza CP_4
risarcimento ). CP_4
Come la ricorrente ha confermato in sede di audizione, mediante detto risarcimento è riuscita a fronteggiare le spese di mantenimento per lei stessa e la figlia.
Quanto ai fatti di reato, la ricorrente è stata condannata in primo grado con sentenza del 27/06/2023 del Tribunale di Bologna alla pena di mesi 4 di reclusione e € 300,00 di multa per il reato di ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p. commesso il 16/09/2020 a sentenza appellata in data CP_1
08/11/2023 innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, giudizio tutt'oggi pendente (cfr. certificato dei carichi pendenti).
Va osservato come la sola presenza di detto procedimento penale pendente non consente di poter formulare in capo alla ricorrente un attuale giudizio prognostico sfavorevole, posto che si tratta di un unico episodio circoscritto nel tempo e che, successivamente la condotta della stessa è risultata conforme alle regole della convivenza civile, attesa la sua situazione lavorativa, l'autonomia abitativa ed in particolare la nascita della figlia che rafforzano il suo radicamento sul territorio nazionale.
Il quadro che si ricava dall'analisi di tali elementi è certamente sintomatico dell'assenza di attuale pericolosità sociale della ricorrente, la quale ha dato prova di una seria integrazione e di una solida vita privata, un vissuto che converge indiscutibilmente nella costruzione di un'identità sociale legata senza dubbio dalla permanenza sul territorio di un figlio minore. Soprattutto la presenza di figli minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il diritto alla vita privata e familiare della persona così come esercitato qui in Italia, meritevole dunque di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di
Pagina 11 soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 3.4.25
Il Presidente rel. est.
Dott. Luca Minniti
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