Articolo 5 della Legge 24 luglio 2003, n. 197
Articolo 4Articolo 6
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14 agosto 2003
Art. 5. 1. Dopo l' articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484 , e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l'ispezione di cui all'articolo 5, e' data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza l'esecuzione coattiva.
2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l'ispezione di cui all'articolo 5, e' punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 euro a 130.000 euro".
Entrata in vigore il 14 agosto 2003