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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 185/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 185/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Andrea Postal ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 20 gennaio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Cavalese (TN) in data 2 settembre 2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Cavalese, Parte II, Serie A, N. 4, Anno 2006, e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 14 agosto 2012, minorenne. Per_1
1 I ricorrenti hanno dato atto che l'abitazione familiare - sita a Cavalese fraz. Masi in via Milon n. 4, tavolarmente identificata in CC Cavalese, PT 3359, p.ed. 1579, p.m.
3 - è di proprietà del sig. Pt_2
Le parti hanno rappresentato che il sig. ha svolto la professione di artigiano Pt_2 con retribuzione lorda annua di circa € 50.000,00 mentre la sig.ra ha svolto Pt_1 la professione di insegnante con stipendio netto mensile di circa € 1.600,00.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 8 aprile 2021 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 4 marzo 2021, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi;
i ricorrenti hanno dato atto che il sig. ha trasferito la propria residenza Pt_2
a Tesero (TN) in via Stava n. 54, dove risiede con la nuova compagna ed il figlio nato da tale unione.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “
1. la casa coniugale, sita in di Cavalese, Fraz.
Masi, via Milon 4, assegnata alla NO , avendo il signor Parte_1 [...]
già trasferito la propria residenza altrove;
Pt_2
2. il figlio minore affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione abitativa dello stesso presso la madre nella casa familiare di Cavalese,
Fraz. Masi, via Milon 4;
3. tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative alla sua istruzione, educazione, sviluppo e salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo nella dovuta considerazione le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore stesso;
4. il signor terrà con sé il figlio a fine settimana alternati, dalle ore Pt_2 Per_1
19.00 del venerdì alla ore 20.00 della domenica, con facoltà dello stesso di vedere il figlio anche in altri momenti, compatibilmente con gli impegni del minore e della madre e con facoltà dei genitori di modificare concordemente tale protocollo di frequentazione in base alle esigenze e ai bisogni del minore;
5. le vacanze scolastiche natalizie e pasquali da ripartirsi equamente tra i genitori, eventualmente, previo accordo tra gli stessi, in modo tale che il figlio possa Per_1
2 trascorrere metà delle suddette vacanze consecutivamente con un genitore e metà consecutivamente con l'altro; le vacanze scolastiche estive da ripartirsi equamente tra i genitori, previo accordo tra gli stessi, in modo tale che ciascuno possa trascorrere con il figlio uguali periodi, anche consecutivi;
6. le decisioni di natura ordinaria verranno prese dal genitore con cui in quel momento il figlio minore si trova, con impegno comunque da parte di entrambi i genitori a collaborare nella gestione quotidiana di;
Per_1
7. ciascun genitore si farà carico delle spese ordinarie per il figlio minore nei giorni di propria competenza;
8. obbligo in capo al signor di versare alla NO , a titolo Parte_2 Pt_1 di contributo nel mantenimento del figlio, un assegno mensile pari a € 300,00=
(trecento//00) da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione fissata al 1° gennaio 2022;
9. tutte le spese straordinarie relativa a ripartite tra i genitori al 50% e, salvo Per_1
quanto previsto al punto successivo, da concordarsi preventivamente ove superiori
a € 200,00=;
10. a titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano straordinarie le seguenti spese:
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo (visite specialistiche e terapie prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari);
-visite specialistiche e terapie non prescritte dal medico curante e non erogate dal
Servizio Sanitario Nazionale;
cure termali e fisioterapiche;
-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo (tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, mensa scolastica, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico);
-tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
3 -cori di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, attrezzature, viaggi, vacanze, scuola guida;
11. le detrazioni fiscali per il figlio interamente a beneficio della madre Per_1
; Parte_1
12. ogni altra questione economica tra i coniugi già risolta;
13. spese legali per il presente procedimento a carico del signor . Parte_2
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 4 marzo 2021) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 8 aprile
2021, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in Per_1
mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Nulla sulle spese di lite atteso che, su accordo delle parti, le spese sono a carico del signor Parte_2
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
a Cavalese (TN) in data 2 settembre 2006, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cavalese, Parte II, Serie A, N. 4,
Anno 2006, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 185/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Andrea Postal ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 20 gennaio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Cavalese (TN) in data 2 settembre 2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Cavalese, Parte II, Serie A, N. 4, Anno 2006, e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 14 agosto 2012, minorenne. Per_1
1 I ricorrenti hanno dato atto che l'abitazione familiare - sita a Cavalese fraz. Masi in via Milon n. 4, tavolarmente identificata in CC Cavalese, PT 3359, p.ed. 1579, p.m.
3 - è di proprietà del sig. Pt_2
Le parti hanno rappresentato che il sig. ha svolto la professione di artigiano Pt_2 con retribuzione lorda annua di circa € 50.000,00 mentre la sig.ra ha svolto Pt_1 la professione di insegnante con stipendio netto mensile di circa € 1.600,00.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 8 aprile 2021 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 4 marzo 2021, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi;
i ricorrenti hanno dato atto che il sig. ha trasferito la propria residenza Pt_2
a Tesero (TN) in via Stava n. 54, dove risiede con la nuova compagna ed il figlio nato da tale unione.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “
1. la casa coniugale, sita in di Cavalese, Fraz.
Masi, via Milon 4, assegnata alla NO , avendo il signor Parte_1 [...]
già trasferito la propria residenza altrove;
Pt_2
2. il figlio minore affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione abitativa dello stesso presso la madre nella casa familiare di Cavalese,
Fraz. Masi, via Milon 4;
3. tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative alla sua istruzione, educazione, sviluppo e salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo nella dovuta considerazione le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore stesso;
4. il signor terrà con sé il figlio a fine settimana alternati, dalle ore Pt_2 Per_1
19.00 del venerdì alla ore 20.00 della domenica, con facoltà dello stesso di vedere il figlio anche in altri momenti, compatibilmente con gli impegni del minore e della madre e con facoltà dei genitori di modificare concordemente tale protocollo di frequentazione in base alle esigenze e ai bisogni del minore;
5. le vacanze scolastiche natalizie e pasquali da ripartirsi equamente tra i genitori, eventualmente, previo accordo tra gli stessi, in modo tale che il figlio possa Per_1
2 trascorrere metà delle suddette vacanze consecutivamente con un genitore e metà consecutivamente con l'altro; le vacanze scolastiche estive da ripartirsi equamente tra i genitori, previo accordo tra gli stessi, in modo tale che ciascuno possa trascorrere con il figlio uguali periodi, anche consecutivi;
6. le decisioni di natura ordinaria verranno prese dal genitore con cui in quel momento il figlio minore si trova, con impegno comunque da parte di entrambi i genitori a collaborare nella gestione quotidiana di;
Per_1
7. ciascun genitore si farà carico delle spese ordinarie per il figlio minore nei giorni di propria competenza;
8. obbligo in capo al signor di versare alla NO , a titolo Parte_2 Pt_1 di contributo nel mantenimento del figlio, un assegno mensile pari a € 300,00=
(trecento//00) da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione fissata al 1° gennaio 2022;
9. tutte le spese straordinarie relativa a ripartite tra i genitori al 50% e, salvo Per_1
quanto previsto al punto successivo, da concordarsi preventivamente ove superiori
a € 200,00=;
10. a titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano straordinarie le seguenti spese:
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo (visite specialistiche e terapie prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari);
-visite specialistiche e terapie non prescritte dal medico curante e non erogate dal
Servizio Sanitario Nazionale;
cure termali e fisioterapiche;
-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo (tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, mensa scolastica, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico);
-tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
3 -cori di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, attrezzature, viaggi, vacanze, scuola guida;
11. le detrazioni fiscali per il figlio interamente a beneficio della madre Per_1
; Parte_1
12. ogni altra questione economica tra i coniugi già risolta;
13. spese legali per il presente procedimento a carico del signor . Parte_2
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 4 marzo 2021) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 8 aprile
2021, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in Per_1
mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Nulla sulle spese di lite atteso che, su accordo delle parti, le spese sono a carico del signor Parte_2
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
a Cavalese (TN) in data 2 settembre 2006, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cavalese, Parte II, Serie A, N. 4,
Anno 2006, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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