Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
1
n. 18471 2018 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel -
2) Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
3) Dott. Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18471 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1
avv.ti NOTARO LUIGI, NOTARO ALFREDO, NOTARO FRANCESCO presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'AVV. LAVISTA JESSICA MARIA presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
1
Il Pubblico Ministero ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e
15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 700 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la parte in epigrafe premesso il matrimonio del 23.3.2013 con il resistente e che dall'unione era nato il figlio
NC l'11.2.2014 ha chiesto:
2 3
Si costituiva il resistente che deduceva e concludeva come in atti.
All'esito dell'udienza presidenziale del 13.11.2018 il Presidente, sciogliendo la riserva, così provvedeva:
3 4
4 5
5 6
6 7
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Disposta la comparizione delle parti anche al fine di verificare disponibilità di sostegno alla genitorialità in ragione della conflittualità.
Venivano depositate memorie integrative ed ascoltate le parti all'udienza del 9.5.19, e all'esito il Giudice investiva i Servizi sociali come da ordinanza in atti e concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Venivano depositate le memorie istruttorie nell'interesse di entrambe le parti e la difesa della ricorrente depositava istanza di sequestro ex art. 156 comma
VI c.c. ed istanza di sospensione temporanea degli incontri padre-figlio per emergenza sanitaria Covid19.
Venivano richiesti aggiornamenti ai servizi sociali anche in ordine ai percorsi e agli esiti degli stessi, ammessa la prova come da ordinanza, disposte indagini di Polizia Tributaria. Con separata ordinanza resa all'esito del subprocedimento ex art. 156 comma VI c.c., il Giudice, accertato “l'inesatto adempimento dello agli obblighi di tipo economico previsti in sede di CP_1
ordinanza Presidenziale”, accoglieva l'istanza della ricorrente ed autorizzava il sequestro “sino alla concorrenza della somma di euro 54.000,00 sul bene immobile di proprietà dello ”, rigettando la richiesta avanzata da Controparte_1
quest'ultimo di riduzione del contributo al mantenimento fissato a suo carico e riservando le spese al definitivo.
A seguito di istanza per la temporanea sospensione degli incontri padre- figlio per emergenza sanitaria Covid19, gli incontri stante il periodo emergenziale e le notorie limitazioni venivano temporaneamente interrotti, successivamente a seguito di ulteriore istanza per il recupero delle visite presentata dallo , CP_1
disposta la comparizione personale per il contraddittorio ed eventuale soluzione condivisa della questione.
All'udienza del 18.3.2021 il Giudice preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti sul recupero degli incontri, ascoltava i testi ed invitava i Servizi sociali a trasmettere le relazioni finali sui percorsi iniziati dalle parti e dal minore.
7 8
Venivano disposti rinvii per consentire il deposito delle relazioni aggiornate richieste ai servizi sociali e per il contraddittorio sulle risultanze delle indagini di P.T. nonché sulla documentazione reddituale prodotta dalle parti.
Disattesa la richiesta di consulenza d'ufficio veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Quindi sulle conclusioni di cui alle note per l'udienza cartolare la procedura era rimessa al Collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere e fare propri i provvedimenti resi in corso di causa anche sulle richieste istruttorie in ordine al quale del resto non risultano specifiche e tempestive doglianze.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
8 9
Per quanto concerne le reciproche domande di addebito formulate dalle parti va premesso che conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre C. 09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C.
06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I
n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite, se siano stati posti in essere da un coniuge ovvero da entrambi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
In ordine alla domanda di addebito di parte ricorrente, va rilevato che la fonda la domanda deducendo risalenti violazioni degli obblighi Pt_1
matrimoniali, fra cui quello di assistenza, fedeltà, gravi episodi di violenza che hanno interessato pressoché l'intera convivenza coniugale sin dalla gravidanza del loro unico figlio “particolarmente complicata” e “trascorsa per la maggior parte a letto” e inoltre sull'abbandono della casa coniugale.
In particolare ha dedotto che lo era costantemente assente e CP_1
rimaneva fuori casa l'intera giornata anche durante il weekend sia per motivi lavorativi che di svago;
che durante le numerose visite ginecologiche dovute alle patologie connesse alla gravidanza e alla visite d'urgenza al pronto soccorso il marito non era disponibile e la era accompagnata dalla madre che viveva Pt_1
con i coniugi;
che “al momento del parto, la era stata trasferita Pt_1
d'urgenza all'ospedale di Castel Volturno e anche in quell'occasione lo CP_1
si è lamentato di essere stato disturbato perché costretto ad allontanarsi da
Ischia”; che il marito ha lasciato sola la quando dopo il parto ha dovuto Pt_1
subire un nuovo intervento mentre il figlio era ricoverato in terapia intensiva.
Ha aggiunto che lo mostrava il medesimo disinteresse anche nei CP_1
confronti del figlio andandolo a trovare in terapia intensiva solo venti giorni
9 10
durante i tre mesi di ricovero, essendo irreperibile durante le emergenze cliniche del figlio e non accompagnandolo alle visite o terapie di cui necessita.
Ha dedotto altresì episodi di violenza ed in particolare “il 30/04/2016 lo
alle legittime richieste della moglie affinché partecipasse alle spese del CP_1
ménage familiare ha aggredito la donna anche alla presenza dei di lei genitori” ,
“il 10/07/2016 la ricorrente ha scoperto che il marito intratteneva una affettuosa conversazione whatsapp con un'altra donna e chieste spiegazioni è stata da lui brutalmente aggredita con una raffica di calci”, “nell'ottobre 2017 di ritorno da
Roma per un controllo del figlio lo infastidito dalla presenza dei suoceri CP_1
nella stessa coniugale intimava con violenza a quest'ultimi di andare via, e intervenuta la per calmarlo l'ha prima aggredita verbalmente e poi l'ha Pt_1
scaraventata con violenza contro un mobile provocandole la rottura dell'ottava costola lato sinistro” (cfr. referto allegato in atti).
La ricorrente ha infine riferito dell'abbandono volontario della casa coniugale da parte del marito dopo l'episodio dell'ottobre 2017 ed il suo ritorno nel dicembre 2017 “sostenendo che quella era casa sua” e l'abbandono definitivo nell'aprile 2018.
Ha aggiunto un ultimo episodio di violenza a maggio 2018 quando “in presenza del bambino strattonava ripetutamente la perché non voleva Pt_1
che l'elettricista completasse il suo intervento in quella che egli definiva casa sua nonostante l'avesse ormai abbandonata”.
Quanto al resistente, lo stesso ha contestato integralmente gli assunti avversi e deducendo: “Difatti, sin dai primissimi anni del matrimonio, pur avendo il sig. dato la sua disponibilità ad accogliere la suocera presso CP_1
la propria abitazione coniugale, la convivenza è risultata subito insostenibile perché influenzava negativamente i rapporti tra i neosposi, intromettendosi nella loro unione. Si precisa che lo ha dovuto stravolgere la configurazione CP_1
della sistemazione interna dell'appartamento per poter ricevere ed accogliere, dapprima la futura suocera e poi, in un secondo momento, anche il futuro
10 11
suocero, apponendo una porta divisoria e vari cambiamenti per permettere di avere po' di privacy ad una coppia neo-sposata. Un primo segnale di forte disagio nella “convivenza allargata” si è avuto quando, appena sposati, i suoceri si misero a disposizione per regalare parte della mobilia per l'abitazione coniugale senza dare nemmeno la possibilità di scelta nel gusto o nella scelta di stile di tale arredamento (quasi fosse un'imposizione) ma per buona educazione il sig. non si era opposto a tale decisione, ma… ahimè, dopo qualche CP_1
mese, i suoceri pretesero dal genero il pagamento di quanto speso per la mobilia
(che risultava dover essere un regalo) ed il povero si è dovuto affannare CP_1
per pagare con diverse rate il corrispettivo della mobilia ai suoceri, oltre ad avere in casa un arredo che non combacia affatto con le sue preferenze in tema di arredamento. Nel tempo, purtroppo, i disagi ed i litigi sono aumentati essendo la sig. succube del volere della madre che continuamente si rendeva Pt_1
invadente ed opprimente nella vita di coppia degli sposini. La situazione è quindi giunta a livelli umanamente insostenibili e tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
In ordine alle domande di pronuncia della separazione con addebito si ribadisce che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n.
18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e
11 12
comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto dì questa (v. Cassazione civile, sez. I, 05/08/2020, n. 16691; Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89, Cass. civ., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del
27.06.2006).
In relazione all'addebito per condotte lesive di diritti fondamentali, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte “In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e
l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 8548 del 14.4.2011; Cass. Sez. I n. 817 del
14.01.2011), per cui deve ritenersi che violenze fisiche nel rapporto coniugale costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand'anche concretantisi in un unico
12 13
episodio di percosse, la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti lesivi della pari dignità della persona, i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2018, n. 6997;
Cass. (ord.) 19 febbraio 2018 n. 3925, Cass. 22 marzo 2017 n. 7388, Cass. 30 maggio 2016 n. 11142, Cass. 14 gennaio 2016 n. 433, Cass. 19 gennaio 2015 n.
753, Cass. 14 gennaio 2011 n. 817, Cass. 7 aprile 2005 n. 7321, Cass. 18 giugno
2002 n. 8787.
È inoltre riconosciuto che “comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione”. (Cassazione civile sez. VI,
21/03/2018, n.6997)
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze istruttorie, a fronte della contestazione di parte avversa, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, la domanda attorea può trovare accoglimento in ragione dei comportamenti violenti posti in essere dallo nei confronti della CP_1
con tempistica idonea a fondare l'addebitabilità della separazione, come Pt_1
risulta dalla certificazione medica in atti (cfr. certificato di pronto soccorso relativo all'aggressione dell'ottobre 2017 che prova le lesioni subite dalla Pt_1
“infrazione dell'ottava costa sinistra” per “aggressione da parte di persona nota) e dall'adozione dei provvedimenti penali che hanno condotto all'adozione della sentenza definitiva n. 534/2021 depositata il 3 febbraio 2021 che ha
13 14
condannato lo ad una “pena di anni uno e mesi dieci di reclusione” per i CP_1
fatti su cui fonda la domanda di addebito della ricorrente e in particolare, per i reati di maltrattamenti in famiglia reiterati nei confronti della moglie, “anche alla presenza del loro figlio” … “mediante vessazioni psicologiche e frequenti aggressioni fisiche, in particolare sempre urlando minacce e offese” (cfr. capo di imputazione A, per gli eventi del 30 aprile 2016, del 10 luglio 2016, del 28 ottobre 2017, del 29 novembre 2017, del 24 dicembre 2017, del 27 marzo 2018, del 2 aprile 2018 del 5 maggio 2018 fino all'11 giugno 2018), di lesioni personali cagionate alla moglie (cfr. capo di imputazione B, per gli eventi del 30 aprile
2016, del 10 luglio 2016 e del 28 ottobre 2017), reato anch'esso aggravato perché avvenuto “alla presenza del figlio di pochi anni”, ed in ultimo di violenza e minaccia finalizzato a costringere la a ritirare o ritrattare la denuncia da Pt_1
lei fatta nei confronti dei parenti del marito (cfr. capo di imputazione C).
Dal tenore della documentazione in atti si evincono condotte violente dello in danno della moglie per un lungo arco temporale che- del resto- hanno CP_1
condotto alla condanna penale, che indipendentemente dall'irrevocabilità può essere utilizzata come prova atipica ai fini degli accertamenti che qui interessano.
In atti risulta il verbale di sommarie informazioni acquisite dai Carabinieri di Casamicciola rese dalla madre della il 23.1.2019 in qualità di Pt_1
testimone nel processo penale, la quale deceduta nel corso del procedimento non ha potuto rendere testimonianza nel giudizio di separazione, e che presente personalmente ai gravissimi eventi in quanto frequentatrice quotidiana della casa coniugale e convivente con le parti ha confermato le numerose e violentissime aggressioni, sia fisiche che verbali, subite dalla figlia in presenza anche del piccolo NC avvenute sia nella fase finale del matrimonio sia nel corso della convivenza a partire dal 2016 (“con calci e pugni” … “ha aggredito mia figlia con frasi minacciose mentre la colpiva con degli schiaffi” … “i fatti sono avvenuti alla presenza del loro figlio NC” … “lo iniziava a CP_1
strattonarla e a colpirla (alla moglie) con dei pugni sul corpo … mia figlia
14 15
sbatteva violentemente con il fianco sinistro contro un mobile dell'ingresso rimanendo molto dolorante” … “ve la faccio pagare a tutte e due” … “lo
prendeva una sedia in legno e la lanciava contro di noi, colpendo CP_1
alla gamba”ecc…); risulta altresì il verbale di sommarie informazioni Pt_1
reso dalla sig.ra che ha descritto l'episodio di violenza di maggio Per_1
2018 e che ascoltata anche come teste nel presente giudizio ha confermato le medesime circostanze;
risultano infine in atti le relazioni di servizio dei
Carabinieri del 28.10.17 e della Polizia di Stato del 5.5.2018 che attestano l'intervento delle autorità per alcuni fatti richiamati dalla sentenza penale
(28.10.17 e 5.5.18) e che provano in maniera oggettiva chi erano i soggetti presenti a tali fatti.
Dall'ascolto nel presente giudizio della teste babysitter del Per_1
minore, sul capo ammesso n. 28 della memoria istruttoria di parte ricorrente (vero
è che “il 05/05/2018, lo , in presenza del bambino, strattonava CP_1
ripetutamente la moglie, facendola cadere a terra, e lanciava contro di lei una sedia, ostacolando l'intervento dell'elettricista poiché quella era “casa sua”) risulta, a conferma di quanto già dichiarato in sede di indagini penali: “è vero ero presente ma non ho visto il lancio della sedia ma ho solo sentito il rumore,
NC era molto spaventato e ci siamo nascosti nella cabina armadio poi siamo usciti e io tenendo il bambino in braccio ho visto la sedia a terra la signora a terra la mangia che tentava di alzare la madre e che Per_2 Per_3
andava con fare iroso verso l'elettricista dicendogli questa è casa mia lei se ne deve andare e scuoteva con le mani la scala su cui era elettricista (…)”.
Sul medesimo capo ha reso testimonianza il teste la quale ha Tes_1
negato l'episodio ed ha detto di essere stata presente benché tale affermazione risulta smentita dal verbale di Polizia in atti intervenuta il 5.5.18 alle 10.40
(nell'immediatezza del fatto), nel quale è annotato che in quell'occasione erano presenti solo lo , la sua madre, il figlio NC e la sig.ra CP_1 Pt_1 [...]
Per_1
15 16
La domanda attorea può trovare accoglimento anche in ragione dell'abbandono della casa coniugale da parte del resistente non contestato da quest'ultimo.
Orbene la condotta del resistente integra senz'altro una grave violazione dei doveri coniugali di coabitazione, di assistenza morale e materiale.
Quanto all'abbandono soccorre l'orientamento della Suprema Corte ( cfr. tra le altre. I n. 17056 del 3.08.2007) secondo il quale:” In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere
l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”.
Come precisato dalla Cassazione civile, nella sentenza n. 10823 del
25/05/2016, “l'infedeltà- così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione- viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143 c.c., comma 2): così da infirmare, alla radice, l'affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. E' quindi la premessa, secondo l'id quod plerunque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151 c.c., comma 1). Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta. L'evento dissolutivo può rivelarsi già "prima facie"- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come, ad esempio, nell'ipotesi di un isolato
16 17
e remoto episodio d'infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza. Va da sé, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale. Diversamente, nel caso- infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime- secondo la definizione invalsa nell'uso- dei
"separati in casa"), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit. Spetterà, quindi, all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà
e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto
(Cass., sez. 1, 14 febbraio 2012, n. 2059). riparto dell'onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale (art. 2697 c.c.) è altresì aderente al principio empirico della vicinanza della prova;
laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l'altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dell'adulterio (o dell'omissione di assistenza, o dell'interruzione della coabitazione)”.
Dall'ascolto del teste chiamato a prova contraria sul capo 27 della memoria istruttoria attorea (vero è che “il 02/04/2018, nel giorno di Pasquetta, lo CP_1
ha definitivamente abbandonato la casa coniugale, minacciando la moglie e, in presenza del piccolo NC, ha urlato che gliel'avrebbe “fatta pagare” e che
l'avrebbe lasciata “in mezzo alla strada e senza un euro”) risulta che “lo
aveva già cominciato a portare via gli effetti personali”, che “era la fase CP_1
17 18
che alternava presenza in casa e giorni fuori”, che “ non è più rientrato in casa da circa un mese dopo questo episodio quando l'ho accompagnato a prendere gli abiti”. Quanto affermato coincide con la testimonianza del teste Per_1
babysitter del minore, la quale ha affermato sul medesimo capo che dopo l'episodio di Pasquetta al quale non era presente lo non era più in casa. CP_1
Dalle risultanze in atti risulta pertanto l'abbandono della casa coniugale da parte dello per tutti i motivi indicati - va accolta la domanda di Parte_2
addebito della separazione al resistente . Controparte_1
Quanto alla domanda di addebito proposta dal resistente si rileva che la stessa non è fondata e pertanto non può essere accolta.
In particolare, la dedotta invadenza nella vita familiare della suocera dello
è una circostanza generica, scevra di alcun nesso causale e che non è CP_1
stata poi confermata da nessun elemento di prova stante 'inammissibilità delle richieste, ne vi è altra prova a sostegno delle deduzioni.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151
2° comma c.c., con addebito esclusivo al resistente.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori in ordine al regime di affido e all'assegnazione della casa coniugale, in assenza di elementi di prova tali da giustificare la modifica delle statuizioni previste, in via d'urgenza, in sede presidenziale, vanno interamente confermate dette statuizioni in quanto non sono emerse controindicazioni al regime dell'affido condiviso, del resto richiesto da entrambe le parti e dal P.M. nell'interesse del minore, avendo peraltro anche lo stesso resistente richiesto la collocazione di NC presso la madre, con la quale dei resto il piccolo ha sempre vissuto.
A tanto segue l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che l'abiterà con il piccolo NC.
18 19
È pacifico l'orientamento secondo cui “in tema di separazione la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Pertanto, quando il legame con la casa familiare dei figli, maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso ovvero quando la casa familiare non costituisce più l'habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana si avrà la revoca dell'assegnazione” (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/08/2020,
n.16740).
Nè possono essere condivise le prospettazioni del resistente ostative all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in quanto le dedotte pregiudizialità per il minore derivante da conflitti tra la e i parenti dello Pt_1
che abitano nello stesso edificio sono generiche e non possono condurre CP_1
automaticamente alla prospettate conseguenze negative sul minore.
Piuttosto le deduzioni del resistente, che valorizza conflittualità, giungendo a rappresentare che la vicinanza abitativa del figlio con i familiari dal lato paterno nuocerebbe allo stesso, non può che condurre ad un giudizio negativo sui comportamenti processuali nell'interesse del resistente che, a fronte di previsioni normative, invece di considerare l'opportunità di rete familiare di sostegno al minore tenta di tratte vantaggi dal conflitto.
Così, convivendo la madre con il figlio minore in detta abitazione coniugale in Lacco Ameno (NA) via Casa Siano n. 3, va adottato il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che è funzionale alla tutela del superiore interesse del minore a conservare il proprio habitat domestico.
19 20
In ordine alle visite, alla luce delle risultanze in atti e letto il parere del PM, tenuto conto delle richieste delle parti, delle relazioni dei servizi sociali e dell'andamento del giudizio, dell'accordo raggiunto in corso di giudizio sul recupero delle visite sospese, può trovare conferma il regime previsto nell'ordinanza presidenziale e cioè che il padre possa vedere il figlio il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle 12,30), prelevandolo da scuola o dalla casa familiare, fino alle ore 20 con riaccompagnamento, nonché per due fine settimana al mese (il primo ed il terzo), dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica.
Durante le festività natalizie, il padre potrà tenere con sé il figlio, ad anni alterni, dal 25 al 28 dicembre o dal 30 dicembre al 2 gennaio;
durante le vacanze pasquali, il minore, ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì in Albis con la madre;
nel periodo delle vacanze estive (luglio – agosto), il padre potrà trascorrere con il figlio un periodo complessivo di quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori ogni anno entro il 30 maggio.
Alla luce della perdurante conflittualità, nonostante gli interventi pendente il giudizio, va comunque previsto che il servizio sociale competente continui a supportare il nucleo familiare, che risulta ancora dalle ultime relazioni in atti connotato da una accesa conflittualità tra i coniugi predisponendo tutti gli interventi tesi al benessere del minore ed ad un'effettiva genitorialità condivisa, del resto richiesta da entrambe le parti, nonché a sostenere il minore NC garantendo un percorso di sostegno psicologico previo consenso.
Sulla domanda di mantenimento per figlio minore NC, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del minore.
Pertanto, mentre la madre provvederà direttamente al mantenimento dello stesso, va posto a carico del genitore, non convivente, l'obbligo di corrispondere
20 21
un assegno periodico in favore della madre a titolo di mantenimento indiretto della minore.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
In primo luogo, si deve tener conto dell'età del minore e degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori, in secondo luogo, convivendo il figlio con la madre, alla luce dei suestesi motivi e della partecipazione diretta della madre all'effettuazione dei compiti di cura, assistenza (anche tenuto conto della logopedia, altre terapie, accertamenti diagnostici, ecc..) e sostentamento della prole.
Si evidenzia che oggi il minore ha dieci anni e le sue esigenze sono accresciute rispetto ai tempi dell'udienza Presidenziale, al contempo risulta comunque evidente uno squilibrio nella complessiva situazione economico- patrimoniale delle parti. Infatti, tenuto conto delle risultanze delle indagini di polizia tributaria, delle difese e risultanze in atti, che confermano le incongruenze in ordine alla effettiva capacità reddituale paterna, tenuto altresì conto che l'attività di fotografo libero professionista svolta dallo stesso notoriamente può condurre a redditi ulteriori rispetto a quelli della documentazione fiscale. Inoltre, risulta da tempo superato il periodo delle limitazioni pandemiche, con piena ripresa degli eventi, che per il resistente esperto fotografo in precedenza titolare anche di studio fotografico costituiscono fonte di guadagno. Del resto pacificamente il tenore di vita familiare fondava sui soli redditi del resistente atteso che la è sempre stata casalinga e non è Pt_1
risultata – quantomeno pendente la convivenza matrimoniale titolare di redditi propri. Del resto lo stesso resistente- sia pur nell'intento di dimostrare le sue ridotte entrate ha rappresentato aver dovuto restituire prestiti per il mobilio ai suoceri, così di fatto ammettendo le sue capacità economiche.
21 22
per contro risulta casalinga priva di reddito, nè allo stato vi è Parte_3
stata accettazione di eredità, motivata dalla la ricorrente con gli oneri da cui l'eredità stessa è gravata.
Ascoltato lo in sede presidenziale, questi confermava di lavorare CP_1
come portiere di notte e come fotografo e affermava di aver provveduto durante la convivenza matrimoniale a tutte le spese per circa 700,00 euro al mese. Tanto già di per se, conferma l'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi in atti, che non gli potevano consentire un esborso mensile di tale importo.
La difesa della ricorrente ha puntualmente contestato l'incongruenza della capacità reddituale dello , depositando documentazione (fra cui CP_1
polizza vita contratta dallo ). CP_1
Dalle successive risultanze in atti è emerso che le esposizioni debitorie dedotte dal resistente sono state contratte precedentemente al giudizio di separazione e già erano in essere al tempo dell'ordinanza presidenziale, che la chiusura della partita iva non ha modificato significativamente in peius i redditi dello risultanti dalle dichiarazioni in atti, che lo stesso ha percepito CP_1
reddito di cittadinanza per l'anno 2020/2021. Nelle memorie conclusionali il resistente ha confermato di lavorare come fotografo a chiamata e come portiere di notte di alberghi.
Alla luce delle risultanze in atti e ribadite le incongruenze rilevate e comunque tenuto conto, comunque, delle attitudini a produrre reddito dello stesso, l'assegno disposto in via provvisoria in sede presidenziale, tenuto conto del tempo trascorso, della rivalutazione maturata , delle richieste del P.M. nell'interesse del minore, delle accresciute esigenze pacificamente legate all'età di NC va rideterminato all'attualità in € 650,00 mensili. Va dunque posto a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
entro il 5 di ogni mese l'assegno all'attualità di € 650,00 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore NC, oltre rivalutazione annuale automatica secondo indici istat come per legge.
22 23
Va altresì posto a carico del resistente il 50% delle spese straordinarie per il figlio. Al fine di evitare l'insorgenza di questioni sulla individuazione e concertazione le parti faranno riferimento al protocollo spese straordinarie sottoscritto fra Tribunale di Napoli e Coa nel marzo 2018.
Sulla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema
Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre:
Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938;
Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass.
n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge
– ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. Civ., Sez. 1, n. 9915 del 24 aprile 2007).
Va rimarcato come sia pacifico, nella giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la
23 24
convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione. Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, n.
18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.
L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n.
9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
24 25
Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.
“In tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro”. (Cass.
28/04/2006, n. 9878)
L'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura.
In altre pronunce i Supremi Giudici hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “In tema di separazione personale dei coniugi,
l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo
25 26
tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” ed infine che “qualora il coniuge cui non sia stata addebitata la crisi familiare, chieda al partner un assegno di mantenimento allegando la propria inattività lavorativa, quest'ultima può costituire circostanza idonea ad eliminare l'obbligo di versare i mezzi di sussistenza solo se è conseguente al rifiuto, debitamente accertato, di concrete, adeguate, effettive, e non meramente ipotetiche, opportunità di lavoro, il mancato sfruttamento delle proprie attitudini e delle possibilità lavorative del coniuge richiedente non può lasciar presumere, di per sè, il volontario rifiuto di propizie occasioni di reddito od una scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, finché non siano provati il rifiuto ingiustificato di una concreta opportunità di occupazione, o la dismissione, volontaria, senza giusto motivo, di un'attività lavorativa pregressa.” (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013;
Cassazione civile sez. I, 02/07/2004, n.12121e Cassazione civile sez. VI,
10/06/2022, n.18820)
Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre
Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Tra gli indici del tenore di vita goduto
26 27
durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del 2010; Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Applicando i principi esposti al caso di specie osserva il Collegio che alla luce delle risultanze in atti, appare permanere sperequazione economica fra le posizioni delle parti a favore dello che pacificamente da solo contribuiva CP_1
al tenore di vita familiare con le sue entrate non essendo in contestazione che la ricorrente pendente la convivenza matrimoniale fosse casalinga. Nè allo stato risulta che la ricorrente abbia tratto benefici dall'eredità non ancora accettata in ragione dei pesi sulla stessa gravanti.
Tuttavia tenuto conto che, pur a fronte delle note difficoltà di accesso del lavoro, la stessa risulta dotata di professionalità che ben potrebbe cercare di mettere a frutto, specialmente tenuto conto dell'età nelle more raggiunta dal minore e della sua maggiore indipendenza e non risulta essersi in tal senso attivata, nonché che a fronte di compendio ereditario le valutazioni sull'opportunità di accettare o meno e di mettere a frutto o liquidare i beni, non possono ulteriormente aggravare gli obblighi del resistente, che si è destreggiato anche con attività onerose quali quella di portiere di albergo, seppure vada confermato l'assegno riconosciuto in via provvisoria deve ritenersi che lo stesso sia ancora congruo nella originaria misura determinata in sede presidenziale.
La ricorrente fra l'altro gode indirettamente dell'assegnazione della casa coniugale per abitarla con il figlio, inoltre ove ritenga accettare l'eredità potrà trarre frutto dagli immobili del compendio ereditario.
Orbene, tenuto conto del tenore di vita durante la convivenza dei coniugi, e la differenza tra le situazioni economiche delle parti, come prima argomentata, ritiene il Tribunale che, tenuto conto della capacità patrimoniale delle parti, sia stata raggiuntala prova dell'inidoneità della moglie a mantenere da sola un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale e il Collegio
27 28
alla luce dei motivi espressi ritiene tutt'ora congruo all'attualità l'importo mensile all'attualità di € 400,00 (quattrocento/00), oltre ulteriore rivalutazione annuale automatica come per legge.
In merito alla domanda di autorizzazione espressa, e senza previo consenso dell'altro genitore, che le autorità consolari e di P.S. al rilascio del passaporto o dei documenti utili per l'espatrio del minore NC nulla si dispone non essendo emerse esigenze in tal senso, né sono stati evidenziati specifici comportamenti ostativi.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, in ragione dell'età o del grado di maturità del minore e delle questioni da dover decidere, ritenendosi che l'ascolto sarebbe, pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore.
Il perdurante pacifico parziale inadempimento dello agli obblighi CP_1
contributivi impone la conferma della misura del sequestro già adottata in corso di causa per tale finalità.
Resta assorbita ogni eventuale ulteriore questione.
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di un terzo ponendo, i residui due terzi a carico dal resistente soccombente prevalente che è condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese liquidate, come da dispositivo sulla base dei valori di riferimento indicati nel D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per l'attività difensiva espletata, aumentate per l'articolato iter processuale anche con indagini di polizia tributaria, con la riduzione del 50% per l'assenza di questioni complesse comprensive maggiorate con la liquidazione
28 29
delle spese della cautela resa necessaria dal comportamento inadempiente del resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi con addebito a
; Controparte_1
2. assegna la casa coniugale alla ricorrente che l'abiterà con il figlio minore NC;
3. affida NC ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina gli incontri padre- figlio nei termini di cui in parte motiva;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro
(seicentocinquanta/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai come per legge;
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella Controparte_1
misura del 50%, alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Napoli;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento del coniuge, la somma mensile di euro
(quattrocento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
7. conferma la cautela adottata in corso di causa.
8. Dispone trasmettersi la presente decisione ai servizi sociali competenti
29 30
per quanto in parte motiva.
9. rigetta le altre domande;
10. compensa le spese del giudizio nella misura di un terzo e condanna al pagamento del residuo in favore di che Controparte_1 Parte_1
liquida in € 7500,00 comprensivi della fase cautelare del sequestro, oltre IVA e
CPA se dovute e rimborso spese generali come per legge;
11. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LACCO
AMENO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte II, Sez. B, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17/05/2024
Il pres est.
Dr. Carla Hubler
30