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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n.836/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore e relatore
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 836 dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Rossella Pietrobattista ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via Marruvio n.
30, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Federica Fraioli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via M. Velino 137, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del P.M. sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da atto introduttivo del giudizio: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato Parte_1 Controparte_1 civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente l'abitazione della made sita in Avezzano in via Roma n. 69, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
1 c) La minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana dalle ore 15,00 alle ore 19,00; la potrà tenere con sé inoltre a weekend alternati, prelevandola dall'abitazione della madre dal venerdi pomeriggio sino alle ore
19,00 della domenica successiva;
durante il periodo estivo per quindici giorni anche frazionati in due periodi tra luglio ed agosto, da concordare entro il 15 maggio;
durante le vacanze natalizie, trascorrerà il 24 ed il 25 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre e il primo gennaio con l'altro; durante le vacanze Pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta, ed anche i compleanni saranno rispettivamente alternati tra la madre ed il padre ma gli stessi, se vorranno, potranno sempre trascorrere i festeggiamenti tutti insieme. Tutte le altre festività 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 15 agosto primo novembre e 8 dicembre saranno trascorse ad anni alterni con entrambi i genitori. (all.10 piano genitoriale)
d) Stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad euro Controparte_1 Per_1
200,00 mensili,(duecento) soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.
e) Stabilire che tutte le spese straordinarie, mediche scolastiche e sportive da sostenere nell'interesse della figlia siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da Protocollo del Cnf recepito dal
Tribunale di Avezzano.
f) Vinte le spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 28.8.2024 depositato in cancelleria e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver contratto matrimonio civile con Parte_1 CP_1
il 18.9.2010 in Bisegna e che dall'unione è nata nel 2011 la figlia , ha chiesto pronunciarsi lo
[...] Per_1 scioglimento del matrimonio e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, sostanzialmente conformi a quelle pattuite in separazione, ad eccezione delle condizioni relative alla regolamentazione del diritto di visita paterno (che nell'accordo di separazione era così disciplinato: “II padre potrà vedere la figlia minore, durante la settimana, quando lo vorrà previa concertazione con la madre;
la potrà tenere con sé inoltre a weekend alternati, prelevandola dall'abitazione della madre dalle ore 9,00 del sabato sino alle 21,00 della domenica;
durante il periodo estivo, per giorni 15 (in esclusiva) anche frazionati in periodi tra luglio ed agosto, da concordare entro il 15 giugno;
durante le vacanze natalizie, alternando di anno in an la settimana di Natale
(23.12 – 30.12) con la settimana di Capodanno (30.12 – 6.01); durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua
e Pasquetta;
anche i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre ma gli stessi, se vorranno, potranno sempre trascorrere i festeggiamenti tutti insieme)”.
Il resistente si è costituito in giudizio deducendo unicamente la propria impossibilità a comparire all'udienza del 4.2.2025 dinanzi al giudice designato e chiedendo disporsi rinvio, con salvezza dei diritti di prima udienza.
Alla prima udienza di comparizione, parte ricorrente ha reiterato le proprie istanze e si è opposta alla richiesta di rinvio insistendo, inoltre, per il riconoscimento del diritto all'integrale percezione dell'assegno unico.
2 Il giudice ha rigettato la richiesta di rinvio di parte resistente e ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio, al quale ha riservato di riferire.
2. Si evidenzia preliminarmente sul punto, quanto già argomentato nel verbale di udienza del 4.2.2025 in ordine alla richiesta di rinvio di parte resistente alla luce della patologia, descritta nel certificato medico, non particolarmente invalidante e non inficiante, in maniera assoluta, la possibilità di presenziare all'udienza. Deve, peraltro, rammentarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il tentativo di conciliazione non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio di divorzio e la mancata comparizione di una delle parti non richiede la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, che può essere omessa ove non se ne ravveda la necessità e l'opportunità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 10/08/2001 (Rv. 548973 - 01).
Dunque, istauratosi correttamente il contraddittorio, in caso di mancata comparizione di uno dei coniugi spetta all'insindacabile discrezionalità del giudice designato valutare l'opportunità di provvedere alla fissazione di una nuova udienza per il tentativo di conciliazione, tenendo conto delle ragioni della mancata presentazione della parte (cfr. Cass. Civ. sez. I, 31/03/2008 n.8386). Peraltro, nel caso di specie, mancò pure la comparizione del difensore all'udienza, così non potendo comprendersi se detta richiesta di rinvio fosse ancora attuale ovvero se vi fosse un totale disinteresse per le sorti del processo.
3. Nel merito, deve darsi atto dell'avvenuto decorso del tempo minimo di legge a far data dall'udienza presidenziale di separazione, necessario per l'adozione della pronuncia richiesta nonché, in base alle allegazioni della sola ricorrente, del pacifico venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra coniugi, non più conviventi dal 2019.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti deve quindi trovare accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70 avendo, peraltro, la ricorrente costituito un nuovo nucleo familiare con altra persona.
4. Quanto alle condizioni di affidamento, di regolamentazione del diritto di visita e di mantenimento della minore, si conferma quanto statuito in sede di separazione ad eccezione del diritto di visita, da regolamentarsi secondo le condizioni di cui al ricorso, e dunque con la possibilità da parte del resistente di tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana, indicativamente nelle giornate di martedi e di giovedi, dalle ore 15:00 alle 19:00 e a weekend alterni dalle ore 15:00 del venerdi e sino alle ore 19:00 della domenica.
Quanto alle festività natalizie e pasquali, le stesse seguiranno il criterio dell'alternanza e per le ferie estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni, anche non consecutivi, in periodi da concordare previamente con la madre entro il 15 maggio di ogni anno.
Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di attribuzione dell'assegno unico in misura integrale alla ricorrente stante l'adozione del regime di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori e l'assenza di un'espressa rinuncia alla propria quota di spettanza da parte del resistente.
3 5. Alla luce del contenuto della domanda e dell'esito del giudizio, si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti e Parte_1 CP_1
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bisegna dell'anno 2010, atto n. 1, p. I,
[...] serie ufficio 1;
- CONFERMA le condizioni di separazione omologate con decreto n. 4778/2020 del 13.10.2020 ad eccezione del diritto di visita del genitore non collocatario che regolamenta come in parte motiva;
- SPESE di lite compensate;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bisegna per l'annotazione prevista dalla legge;
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 27.2.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi dott. Leopoldo Sciarrillo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore e relatore
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 836 dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Rossella Pietrobattista ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via Marruvio n.
30, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Federica Fraioli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via M. Velino 137, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del P.M. sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da atto introduttivo del giudizio: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato Parte_1 Controparte_1 civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente l'abitazione della made sita in Avezzano in via Roma n. 69, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
1 c) La minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana dalle ore 15,00 alle ore 19,00; la potrà tenere con sé inoltre a weekend alternati, prelevandola dall'abitazione della madre dal venerdi pomeriggio sino alle ore
19,00 della domenica successiva;
durante il periodo estivo per quindici giorni anche frazionati in due periodi tra luglio ed agosto, da concordare entro il 15 maggio;
durante le vacanze natalizie, trascorrerà il 24 ed il 25 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre e il primo gennaio con l'altro; durante le vacanze Pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta, ed anche i compleanni saranno rispettivamente alternati tra la madre ed il padre ma gli stessi, se vorranno, potranno sempre trascorrere i festeggiamenti tutti insieme. Tutte le altre festività 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 15 agosto primo novembre e 8 dicembre saranno trascorse ad anni alterni con entrambi i genitori. (all.10 piano genitoriale)
d) Stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad euro Controparte_1 Per_1
200,00 mensili,(duecento) soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.
e) Stabilire che tutte le spese straordinarie, mediche scolastiche e sportive da sostenere nell'interesse della figlia siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da Protocollo del Cnf recepito dal
Tribunale di Avezzano.
f) Vinte le spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 28.8.2024 depositato in cancelleria e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver contratto matrimonio civile con Parte_1 CP_1
il 18.9.2010 in Bisegna e che dall'unione è nata nel 2011 la figlia , ha chiesto pronunciarsi lo
[...] Per_1 scioglimento del matrimonio e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, sostanzialmente conformi a quelle pattuite in separazione, ad eccezione delle condizioni relative alla regolamentazione del diritto di visita paterno (che nell'accordo di separazione era così disciplinato: “II padre potrà vedere la figlia minore, durante la settimana, quando lo vorrà previa concertazione con la madre;
la potrà tenere con sé inoltre a weekend alternati, prelevandola dall'abitazione della madre dalle ore 9,00 del sabato sino alle 21,00 della domenica;
durante il periodo estivo, per giorni 15 (in esclusiva) anche frazionati in periodi tra luglio ed agosto, da concordare entro il 15 giugno;
durante le vacanze natalizie, alternando di anno in an la settimana di Natale
(23.12 – 30.12) con la settimana di Capodanno (30.12 – 6.01); durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua
e Pasquetta;
anche i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre ma gli stessi, se vorranno, potranno sempre trascorrere i festeggiamenti tutti insieme)”.
Il resistente si è costituito in giudizio deducendo unicamente la propria impossibilità a comparire all'udienza del 4.2.2025 dinanzi al giudice designato e chiedendo disporsi rinvio, con salvezza dei diritti di prima udienza.
Alla prima udienza di comparizione, parte ricorrente ha reiterato le proprie istanze e si è opposta alla richiesta di rinvio insistendo, inoltre, per il riconoscimento del diritto all'integrale percezione dell'assegno unico.
2 Il giudice ha rigettato la richiesta di rinvio di parte resistente e ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio, al quale ha riservato di riferire.
2. Si evidenzia preliminarmente sul punto, quanto già argomentato nel verbale di udienza del 4.2.2025 in ordine alla richiesta di rinvio di parte resistente alla luce della patologia, descritta nel certificato medico, non particolarmente invalidante e non inficiante, in maniera assoluta, la possibilità di presenziare all'udienza. Deve, peraltro, rammentarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il tentativo di conciliazione non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio di divorzio e la mancata comparizione di una delle parti non richiede la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, che può essere omessa ove non se ne ravveda la necessità e l'opportunità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 10/08/2001 (Rv. 548973 - 01).
Dunque, istauratosi correttamente il contraddittorio, in caso di mancata comparizione di uno dei coniugi spetta all'insindacabile discrezionalità del giudice designato valutare l'opportunità di provvedere alla fissazione di una nuova udienza per il tentativo di conciliazione, tenendo conto delle ragioni della mancata presentazione della parte (cfr. Cass. Civ. sez. I, 31/03/2008 n.8386). Peraltro, nel caso di specie, mancò pure la comparizione del difensore all'udienza, così non potendo comprendersi se detta richiesta di rinvio fosse ancora attuale ovvero se vi fosse un totale disinteresse per le sorti del processo.
3. Nel merito, deve darsi atto dell'avvenuto decorso del tempo minimo di legge a far data dall'udienza presidenziale di separazione, necessario per l'adozione della pronuncia richiesta nonché, in base alle allegazioni della sola ricorrente, del pacifico venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra coniugi, non più conviventi dal 2019.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti deve quindi trovare accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70 avendo, peraltro, la ricorrente costituito un nuovo nucleo familiare con altra persona.
4. Quanto alle condizioni di affidamento, di regolamentazione del diritto di visita e di mantenimento della minore, si conferma quanto statuito in sede di separazione ad eccezione del diritto di visita, da regolamentarsi secondo le condizioni di cui al ricorso, e dunque con la possibilità da parte del resistente di tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana, indicativamente nelle giornate di martedi e di giovedi, dalle ore 15:00 alle 19:00 e a weekend alterni dalle ore 15:00 del venerdi e sino alle ore 19:00 della domenica.
Quanto alle festività natalizie e pasquali, le stesse seguiranno il criterio dell'alternanza e per le ferie estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni, anche non consecutivi, in periodi da concordare previamente con la madre entro il 15 maggio di ogni anno.
Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di attribuzione dell'assegno unico in misura integrale alla ricorrente stante l'adozione del regime di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori e l'assenza di un'espressa rinuncia alla propria quota di spettanza da parte del resistente.
3 5. Alla luce del contenuto della domanda e dell'esito del giudizio, si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti e Parte_1 CP_1
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bisegna dell'anno 2010, atto n. 1, p. I,
[...] serie ufficio 1;
- CONFERMA le condizioni di separazione omologate con decreto n. 4778/2020 del 13.10.2020 ad eccezione del diritto di visita del genitore non collocatario che regolamenta come in parte motiva;
- SPESE di lite compensate;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bisegna per l'annotazione prevista dalla legge;
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 27.2.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi dott. Leopoldo Sciarrillo
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