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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/10/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 807 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 807 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nata in [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. MELILLO MASSIMO CodiceFiscale_1 ( ) CodiceFiscale_2
e nato/a a STATI UNITI D'AMERICA il 08/05/1975 (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. MELILLO MASSIMO (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/04/2025 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione Parte_2 personale relativa al matrimonio celebrato in data 23.12.2010, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti e, in data 21.04.2014, a Riccione (RN), il figlio Persona_3 - viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Pronunciare la separazione consensuale personale dei coniugi ed autorizzare i medesimi a vivere separatamente, libero ciascuno di stabilire la propria residenza, ove lo riterranno più opportuno. I coniugi, nel preminente interesse dei figli, si impegnano, comunque, a comunicare l'uno all'altro ogni eventuale variazione di indirizzo, di residenza o domicilio e di numero della utenza telefonica.
2. La casa coniugale sita in Riccione (RN), Via Scrivia n. 6, che veniva concessa in comodato d'uso gratuito a favore di entrambi coniugi, permarrà nella disponibilità del SI. Parte_2
, con l'uso esclusivo degli arredi e dei mobili che la corredano.
[...]
3. Pronunciare che i due figli minorenni e Persona_4 Persona_5 saranno affidati, nel rispetto del principio della bigenitorialità, ad entrambi i genitori, i quali si impegneranno a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità in ossequio ai doveri ed obblighi connessi alla loro responsabilità genitoriale, con collocazione stabile presso l'abitazione di proprietà della madre sita in Riccione (RN), Viale Cassino, 2/A dove peraltro quest'ultima risulta già formalmente residente unitamente ai tre figli.
4. Pronunciare che il diritto di visita del padre viene così regolamentato: compatibilmente con le esigenze scolastiche dei figli, comunque, previo accordo anche telefonico con la madre, il padre potrà esercitare liberamente il diritto di visita. Tali accordi potranno subire variazioni purché condivise da entrambi i genitori: a tal fine, anche per favorire le esigenze lavorative di entrambi i genitori, gli stessi si riservano di accordarsi settimanalmente sulla modalità di collocamento e sugli orari per la gestione dei minori.
5. Pronunciare che le festività natalizie verranno trascorse dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e ciò ad anni alterni.
6. Pronunciare che nelle vacanze pasquali ad anni alterni, i figli minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo e viceversa.
7. Pronunciare che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, delle loro capacità nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per converso, ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
8. Pronunciare che il padre si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli la somma complessiva di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) così suddivisa: euro 500,00
(cinquecento/00) a favore del figlio minore euro 500,00 (cinquecento/00) Persona_4
a favore del figlio minore ed euro 500,00 (cinquecento/00) a favore Persona_5 della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Tali Persona_6 somme verranno versate alla moglie, entro il giorno 28 (ventotto) di ogni mese e dovranno essere rivalutate annualmente secondo gli indici Istat.
9. Il padre si obbliga a sostenere al 100% le spese straordinarie a favore dei due figli minorenni, in riferimento al protocollo vigente presso presso il Tribunale di Bologna, in base al quale: sono spese straordinarie da non concordare preventivamente quelle corrispondenti a scelte già condivise fra i genitori e con continuità, a meno che non intervengano fra i genitori documentati mutamenti tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo:
a) spese mediche precedute da scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico ricreative culturali, precedute da scelta concordata dell'attività (incluse tutte le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) abbonamento di trasporto ai mezzi pubblici;
c) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
d) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Sono, invece, spese straordinarie da concordare preventivamente, tutte le altre spese.
Quanto alle modalità si stabilisce che il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (mail, fax o raccomandata a.r. o a mani) anche per l'entità della spesa.
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi quindici giorni dalla richiesta formale, quali a mero titolo esemplificativo, le spese mediche specialistiche, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese sportive incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico ricreative culturali incluse tutte le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
abbonamento di trasporto ai mezzi pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza, come previsto ed elencato nel protocollo in materia di famiglia sottoscritto presso il Tribunale di
Bologna.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa ed entro quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi e documentati accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Il marito si impegna a rimborsare alla moglie, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta comunicazione,
l'ammontare della spesa dalla stessa sostenuta.
10. Il SI. si obbliga a sostenere altresì al 100% le spese straordinarie a Parte_2 favore della figlia maggiorenne la quale attualmente vive e frequenta Persona_6
l'università a New York City negli Stati Uniti D'America. Il padre verserà direttamente alla figlia maggiorenne l'intero ammontare delle spese straordinarie (retta e tasse universitarie, libri di testo, spese per vitto e alloggio ecc.) entro 7 (sette) giorni dalla richiesta.
11. Il SI. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento della moglie la somma di Euro 300,00 (trecento/00); tale somma verrà versata alla moglie tramite bonifico bancario entro il giorno 28 (ventotto) di ogni mese e dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
12. La somma riconosciuta dall' quale “ Assegno unico ed universale per i figli a carico” sarà CP_1 erogato al 100% alla madre SI.ra . Parte_1
13. I ricorrenti prestano sin d'ora il nulla osta per il rilascio del passaporto, della carta di identità e/o di qualunque altro documento valido per l'espatrio relativo ai figli minori.
14. Pronunciare che i coniugi danno atto di aver già risolto ogni altra questione patrimoniale al di fuori di questo atto e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro.
15. Le parti si impegnano a rispettare le condizioni indicate nel presente atto sin dalla data di sottoscrizione del predetto e quindi anche antecedentemente alla loro comparizione personale innanzi a questo Ill.mo Giudice.
16. Le parti stabiliscono comunque che ogni deroga e/o variazione di quanto contenuto nel presente atto dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le stesse. 17. Disporre la trasmissione della sentenza al competente Ufficio dello Stato Civile, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della Legge 898/1970. 18. Che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
19. Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 190 Parte I Anno 2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 807 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nata in [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. MELILLO MASSIMO CodiceFiscale_1 ( ) CodiceFiscale_2
e nato/a a STATI UNITI D'AMERICA il 08/05/1975 (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. MELILLO MASSIMO (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/04/2025 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione Parte_2 personale relativa al matrimonio celebrato in data 23.12.2010, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti e, in data 21.04.2014, a Riccione (RN), il figlio Persona_3 - viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Pronunciare la separazione consensuale personale dei coniugi ed autorizzare i medesimi a vivere separatamente, libero ciascuno di stabilire la propria residenza, ove lo riterranno più opportuno. I coniugi, nel preminente interesse dei figli, si impegnano, comunque, a comunicare l'uno all'altro ogni eventuale variazione di indirizzo, di residenza o domicilio e di numero della utenza telefonica.
2. La casa coniugale sita in Riccione (RN), Via Scrivia n. 6, che veniva concessa in comodato d'uso gratuito a favore di entrambi coniugi, permarrà nella disponibilità del SI. Parte_2
, con l'uso esclusivo degli arredi e dei mobili che la corredano.
[...]
3. Pronunciare che i due figli minorenni e Persona_4 Persona_5 saranno affidati, nel rispetto del principio della bigenitorialità, ad entrambi i genitori, i quali si impegneranno a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità in ossequio ai doveri ed obblighi connessi alla loro responsabilità genitoriale, con collocazione stabile presso l'abitazione di proprietà della madre sita in Riccione (RN), Viale Cassino, 2/A dove peraltro quest'ultima risulta già formalmente residente unitamente ai tre figli.
4. Pronunciare che il diritto di visita del padre viene così regolamentato: compatibilmente con le esigenze scolastiche dei figli, comunque, previo accordo anche telefonico con la madre, il padre potrà esercitare liberamente il diritto di visita. Tali accordi potranno subire variazioni purché condivise da entrambi i genitori: a tal fine, anche per favorire le esigenze lavorative di entrambi i genitori, gli stessi si riservano di accordarsi settimanalmente sulla modalità di collocamento e sugli orari per la gestione dei minori.
5. Pronunciare che le festività natalizie verranno trascorse dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e ciò ad anni alterni.
6. Pronunciare che nelle vacanze pasquali ad anni alterni, i figli minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo e viceversa.
7. Pronunciare che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, delle loro capacità nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per converso, ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
8. Pronunciare che il padre si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli la somma complessiva di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) così suddivisa: euro 500,00
(cinquecento/00) a favore del figlio minore euro 500,00 (cinquecento/00) Persona_4
a favore del figlio minore ed euro 500,00 (cinquecento/00) a favore Persona_5 della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Tali Persona_6 somme verranno versate alla moglie, entro il giorno 28 (ventotto) di ogni mese e dovranno essere rivalutate annualmente secondo gli indici Istat.
9. Il padre si obbliga a sostenere al 100% le spese straordinarie a favore dei due figli minorenni, in riferimento al protocollo vigente presso presso il Tribunale di Bologna, in base al quale: sono spese straordinarie da non concordare preventivamente quelle corrispondenti a scelte già condivise fra i genitori e con continuità, a meno che non intervengano fra i genitori documentati mutamenti tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo:
a) spese mediche precedute da scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico ricreative culturali, precedute da scelta concordata dell'attività (incluse tutte le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) abbonamento di trasporto ai mezzi pubblici;
c) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
d) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Sono, invece, spese straordinarie da concordare preventivamente, tutte le altre spese.
Quanto alle modalità si stabilisce che il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (mail, fax o raccomandata a.r. o a mani) anche per l'entità della spesa.
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi quindici giorni dalla richiesta formale, quali a mero titolo esemplificativo, le spese mediche specialistiche, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese sportive incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico ricreative culturali incluse tutte le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
abbonamento di trasporto ai mezzi pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza, come previsto ed elencato nel protocollo in materia di famiglia sottoscritto presso il Tribunale di
Bologna.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa ed entro quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi e documentati accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Il marito si impegna a rimborsare alla moglie, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta comunicazione,
l'ammontare della spesa dalla stessa sostenuta.
10. Il SI. si obbliga a sostenere altresì al 100% le spese straordinarie a Parte_2 favore della figlia maggiorenne la quale attualmente vive e frequenta Persona_6
l'università a New York City negli Stati Uniti D'America. Il padre verserà direttamente alla figlia maggiorenne l'intero ammontare delle spese straordinarie (retta e tasse universitarie, libri di testo, spese per vitto e alloggio ecc.) entro 7 (sette) giorni dalla richiesta.
11. Il SI. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento della moglie la somma di Euro 300,00 (trecento/00); tale somma verrà versata alla moglie tramite bonifico bancario entro il giorno 28 (ventotto) di ogni mese e dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
12. La somma riconosciuta dall' quale “ Assegno unico ed universale per i figli a carico” sarà CP_1 erogato al 100% alla madre SI.ra . Parte_1
13. I ricorrenti prestano sin d'ora il nulla osta per il rilascio del passaporto, della carta di identità e/o di qualunque altro documento valido per l'espatrio relativo ai figli minori.
14. Pronunciare che i coniugi danno atto di aver già risolto ogni altra questione patrimoniale al di fuori di questo atto e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro.
15. Le parti si impegnano a rispettare le condizioni indicate nel presente atto sin dalla data di sottoscrizione del predetto e quindi anche antecedentemente alla loro comparizione personale innanzi a questo Ill.mo Giudice.
16. Le parti stabiliscono comunque che ogni deroga e/o variazione di quanto contenuto nel presente atto dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le stesse. 17. Disporre la trasmissione della sentenza al competente Ufficio dello Stato Civile, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della Legge 898/1970. 18. Che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
19. Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 190 Parte I Anno 2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi