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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/10/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Rosella Silvestri
Consigliere Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 643/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA XII OTTOBRE 12/5 B - P.IVA_1
16121 GENOVA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FERA FRANCESCO, STRANO
LU e GA CO appellante nei confronti di
(COD. FISC. , elettivamente domiciliata presso i Controparte_1 P.IVA_2 difensori in CORSO CARLO MARX 20 - 15121 DR (AL), rappresentata e difesa dagli Avv.ti GORETTA FIORELLA e GENNARO ALESSANDRO appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello: Parte_1
i) accogliere l'appello e riformare la sentenza civile n. 1375/2024 emessa in data 2.5.2024 dal Giudice Dott.ssa Francesca Lippi del Tribunale di Genova e notificata il 20.5.2024, in relazione alla causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo rubricata al n. 8869/2023
R.G., nella parte in cui ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2505/2023, con conseguente ordine al di pagare in favore di la Pt_1 Controparte_1
1 somma di € Euro 26.991,20, più interessi e spese della procedura di ingiunzione, oltre le spese generali ed iva e cpa e ha condannato il a corrispondere all'opposta le Pt_1 spese del giudizio liquidate in € 7.616,00 oltre accessori ed esborsi;
ii) conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 2505/2023 emesso dal Tribunale di
Genova;
iii) condannare controparte alla restituzione della somma di Euro 26.991,20 corrisposta in esecuzione della pronuncia impugnata, oltre interessi, spese ed accessori e al pagamento delle spese legali di primo grado;
iv) condannare controparte al pagamento delle spese legali del presente grado di appello.” Contr Per l'appellata C.G. EUROFIN “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- respingere l'appello proposto dal in quanto inammissibile e/o comunque infondato Pt_1 in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 1375/2024 emessa in data 02/05/2024 dal Tribunale di Genova.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 1375/2024 del 02/05/2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da
[...]
Contr quale delegata di alle Parte_1 procedure espropriative e di occupazione dei terreni necessari alla realizzazione del Terzo
Valico dei Giovi, nei confronti di , proprietaria di alcuni terreni agricoli Controparte_1 oggetto di occupazione temporanea, al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo che intimava di corrispondere a la somma di euro 26.991,20 a titolo di indennità per CP_1
l'occupazione temporanea dei terreni per il periodo successivo al maggio-ottobre 2020.
L'opponente, in particolare, deduceva, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito e, in via principale, l'invalidità del decreto ingiuntivo in quanto basato su un verbale d'accordo del 2017 reso inefficace dall'ordinanza n. 18 del 23/07/2020 con cui il rideterminava l'indennità di occupazione per un importo corrispondente al Parte_1 valore agricolo dei terreni e di molto inferiore a quello stabilito con l'accordo del 2017. Si costituiva in giudizio che instava per il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale così CP_1 decideva: «Respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2505/2023 emesso dal
Tribunale di Genova di cui, previa revoca dell'ordinanza del 13.10.2023, dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 cpc. Condanna l'opponente a corrispondere all'opposta le spese del giudizio che liquida in € 7.616,00 oltre accessori ed esborsi».
2 Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , Parte_1 con atto notificato in data 19/06/2024. Con comparsa si costituiva C.G. la CP_1 quale instava per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 4/11/2024 la Corte, ritenuto di non procedere ai sensi dell'art. 350- bis c.p.c., rinviava all'udienza del 18/6/2025 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.
All'esito di tale udienza, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – “ERRORES IN JUDICANDO ET IN PROCEDENDO: NULLITA'
DELLA SENTENZA PER OMESSA APPARENTE MOTIVAZIONE E CONSEGUENTE
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 132, CO. 2, N. 4, C.P.C., NONCHE'
VIOLAZIONE DELL'ART. 101. CO. 2, C.P.C.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ART. 633 E SS. C.C.; INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE IN MATERIA DI
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA”.
L'appellante denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine alla contestazione mossa dal tramite la lettera del 3/05/2023 con cui veniva Parte_1 comunicato a che “Alla scadenza del periodo di occupazione originariamente CP_1 previsto, è stata emanata una nuova ordinanza di occupazione temporanea per la durata di un anno, la cui esecuzione mediante immissione in possesso è avvenuta in data 29 settembre 2020. In relazione a tale nuova ordinanza di occupazione temporanea, la ditta proprietaria non ha accettato l'indennità offerta, calcolata con i criteri previsti dal Testo
Unico Espropri per le aree aventi, come nel caso di specie, destinazione agricola” (doc. 6
– CO). Il sostiene che «sul punto il giudice si è limitato soltanto a rilevare Parte_1 in modo del tutto apodittico ed immotivato che “E' evidente poi come non si possa riconoscere valore di prova della conoscenza effettiva da parte di dell'ordinanza n. CP_1
18 del 23.10.2020 alla lettera del 3 maggio 2023 (prod.n.6 Convenuta opposta)”, senza spiegare in alcun modo le ragioni della supposta “evidenza”» (pag. 8 dell'atto d'appello).
L'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata anche per violazione del principio del contraddittorio, avendo ritenuto la predetta lettera priva di efficacia perché non sottoscritta da legale rappresentante di [rectius, CO] senza che sul punto CP_1 fosse mai stata sollevata eccezione alcuna (pag. 9 della sentenza appellata). Il
deduce che, «ove nel corso del giudizio fosse stata sollevata contestazione Parte_1
3 e/o eccezione in ordine ai poteri del Direttore di Tronco Ing. , avrebbe Per_1 Pt_1 potuto agevolmente dimostrare come invece tale figura fosse in possesso di tutti i necessari poteri di rappresentanza, come da procure che si producono in atti (Allegati C,
D, E)» (pag. 11 dell'atto d'appello).
Il , infine, si duole della nullità della sentenza per non aver fornito alcuna Parte_1 motivazione in ordine all'inerzia di rispetto all'ordinanza di occupazione CP_1 temporanea n. 18/2020 con cui veniva riquantificata l'indennità e a cui la lettera del
3/05/2023 faceva espresso riferimento. Ad avviso dell'appellante, «E' noto e pacifico che ciò avrebbe imposto, in capo all'interessato, un onere di attivazione per acquisire la piena cognizione di tutti gli elementi ed anche degli atti connessi e lesivi, sicché il termine di decadenza per l'impugnazione decorre da quando egli ha assunto un comportamento inerte, non potendo l'inerzia del ricorrente ridondare a proprio favore (TAR Liguria I
02/05/2007 n. 724). Ma vi è di più. L'inerzia si è protratta anche a seguito del deposito dell'ordinanza nel giudizio di primo grado. L'atto de quo, riportato dal Giudice solo parzialmente e quindi in modo incompleto nella sentenza di primo grado, espressamente prevede: “Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il
Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza”» (pag. 12 dell'atto d'appello).
eccepisce l'inammissibilità – per la violazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. CP_1
– delle produzioni avversarie sub C, D, E volte a dimostrate il possesso dei poteri di rappresentanza in capo al direttore di tronco (ing. ). Per_1
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 8-9): «All'art. 5 di entrambi gli accordi stipulati in data 10.01.2017 è previsto che “la ditta proprietaria riconosce che il , Parte_1 nella qualità di cui sopra, potrà disporre in modo pieno ed esclusivo degli immobili oggetto della presente scrittura privata per un periodo di 4 anni decorrenti dalla data di immissione nel possesso, fatte salve eventuali ulteriori proroghe, che si rendessero necessarie e che avverranno previa richiesta di agli stessi patti e condizioni”. E' pacifico, dunque, che Pt_1 le parti hanno voluto stabilire che la proroga dell'occupazione fosse possibile alle medesime condizioni previste negli accordi del 2017. Deve dunque valutarsi che incidenza possa avere, nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza n. 18 del 23.10.2020 emessa da . , a fronte della tempestiva eccezione dell'opposta, Pt_1 Pt_1 non ha fornito la prova della notifica dell'ordinanza n. 18 del 23.10.2020 ad che CP_1
4 invece, dal canto suo, ha dimostrato con il documenton.8 il mancato perfezionamento del procedimento di notificazione. Tra l'altro l'efficacia esecutiva della suddetta ordinanza era subordinata alla sua notifica, come espressamente previso a pag. 2: “la presente
Ordinanza potrà essere eseguita a cura del in qualità di General Parte_1
Contractor, previa notifica agli interessati nelle forme degli atti processuali civili di avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è fissato il sopralluogo ovvero nelle forme e con le modalità previste dal richiamato art. 49 DPR 327/2001”.
L'opponente non ha neppure prodotto il verbale di sopralluogo. E' evidente poi come non si possa riconoscere valore di prova della conoscenza effettiva da parte di CP_1 dell'ordinanza n. 18 del 23.10.2020 alla lettera del 3 maggio 2023 (prod.n.6 Convenuta opposta). Tale sembrerebbe essere il tenore dell'affermazione contenuta nella memoria del 22.4.2024 dell'opponente ove si legge: “Quanto succintamente rappresentato e documentato pone in evidenza, casomai ve ne fosse ancora bisogno, l'infondatezza, la pretestuosità e la temerarietà delle argomentazioni di parte opposta la quale, nelle sedi opportune, avrà poi modo di esplicitare anche la propria strategia difensiva a fronte di un provvedimento (ordinanza) della quale aveva già avuto piena contezza, almeno dal
03/05/2023”. Al riguardo si osserva che la lettera in questione è stata inviata dal Direttore di e non dal legale rappresentante di ». Parte_2 CP_1
II) Nella lettera menzionata si legge (doc. 6 parte opposta e attuale appellata) :
III) Quanto all'omessa motivazione, non sussiste il vizio lamentato, in quanto il Tribunale ha preso in esame il documento in questione, valutando che dallo stesso, per evidenti ragioni, non potesse evincersi la conoscenza in capo a dell'ordinanza, proprio CP_1 in quanto in tale lettera viene soltanto indicato che la società è al corrente che detta ordinanza esiste, che è avvenuta l'immissione in possesso in possesso, che la società non ha accettato l'indennità offerta, calcolata con i criteri previsti dal TU Espropri per le aree aventi destinazione agricola, laddove, come espressamente affermato dal Tribunale
5 «l'efficacia esecutiva della suddetta ordinanza era subordinata alla sua notifica, come espressamente previso a pag. 2: “la presente Ordinanza potrà essere eseguita a cura del in qualità di General Contractor, previa notifica agli interessati nelle Parte_1 forme degli atti processuali civili di avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è fissato il sopralluogo ovvero nelle forme e con le modalità previste dal richiamato art. 49 DPR 327/2001”» e « L'opponente non ha neppure prodotto il verbale di sopralluogo».
IV) Quanto alla violazione dell'art. 101 c.p.c., non sussiste detta violazione, e comunque sarebbe del tutto irrilevante, in quanto il Tribunale si è limitato a valutare l'efficacia probatoria del documento in questione, peraltro solo ad abundantiam, rispetto a quanto indicato al punto che precede.
V) Ugualmente infondata la censura di omessa motivazione con riguardo “all'inerzia di rispetto all'ordinanza di occupazione temporanea n. 18/20”, in quanto, al CP_1 contrario, il Giudice ha esaurientemente motivato sul punto: «Risulta infine privo di pregio l'argomento offerto dall'opponente riguardo alla mancata proposizione del ricorso al Tar avverso l'ordinanza n. 18 del 23.10.2020 in quanto l'impugnazione non avrebbe prodotto alcuna utilità rispetto alla determinazione dell' indennità, che in caso di disaccordo viene fissata con le modalità e le procedure indicate dall'art. 50 DPR 327/2001». La censura di mancanza di motivazione, insussistente, si riduce alla mera reiterazione delle proprie difese svolte in primo grado, senza svolgere alcuna censura idonea a inficiare la motivazione sul punto della sentenza impugnata, che appare alla Corte corretta e pienamente condivisibile.
VI) Il motivo è, pertanto, infondato.
2) SECONDO MOTIVO – “ERRORES IN JUDICANDO: ERRONEA MOTIVAZIONE
DELLA SENTENZA CON RIGUARDO AL RITENUTO RINNOVO AUTOMATICO DEGLI
ACCORDI DEL 2017; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1362 E SS.
C.C.; VIOLAZIONE DEI CANONI ERMENUTICI IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DEL
CONTRATTO; IN SUBORDINE: NULLITA' DEGLI ACCORDI PER VIOLAZIONE DI
NORME IMPERATIVE EX ART. 1418, CO. 1, C.C.”.
L'appellante censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto pacifico «che le parti hanno voluto stabilire che la proroga dell'occupazione fosse possibile alle medesime condizioni previste negli accordi del 2017» (pag. 8 della sentenza appellata).
Tale affermazione sarebbe smentita dal tenore letterale dell'art. 5 di entrambi gli accordi stipulati in data 10/01/2017, secondo cui “La ditta proprietaria riconosce che il Parte_1
6 , nella qualità di cui sopra, potrà disporre in modo pieno ed esclusivo degli immobili Pt_1 oggetto della presente scrittura privata per un periodo di 4 anni decorrenti dalla data di immissione nel possesso, fatte salve eventuali proroghe che si rendessero necessarie e che avverranno previa richiesta di agli stessi patti e condizioni” (docc. 1 e 2 – Pt_1
). Da tale clausola si ricaverebbe che la proroga poteva «avvenire soltanto dietro CP_1 esplicita richiesta del (che non vi è mai stata) e non certo mediante un rinnovo Pt_1 automatico e finanche tacito degli accordi sull'indennità di occupazione» (pag. 13 dell'atto d'appello).
L'appellante, inoltre, aggiunge che la clausola è comunque nulla per contrarietà a norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c.: «Trattandosi (…) di accordi negoziali indissolubilmente collegati alla preesistenza di provvedimenti amministrativi aventi carattere autoritativo ed imperativo (invero l'art. 49 d.P.R. n. 327 del 2001 stabilisce che l'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti), qualunque pattuizione che avesse inteso estendere l'efficacia degli accordi oltre quella stabilita dai quei provvedimenti sarebbe stata inevitabilmente nulla» (pag. 14 dell'atto d'appello).
Il , infine, eccepisce la nullità ab origine degli accordi del 2017, poiché essi Parte_1 stabiliscono un'indennità superiore a quella legale ex art. 50 d.P.R. 327/2001, basandosi su un valore di mercato pari ad €/mq. 32,40 relativo alle aree industriali, mentre le aree di proprietà risultano catastalmente classificate a destinazione agricola, con un CP_1 valore di mercato di €/mq 2,50.
eccepisce l'inammissibilità del motivo d'appello dal momento che , CP_1 Pt_1 denunciando la nullità degli accordi del 2017 per violazione di norme imperative, avrebbe introdotto nel giudizio fatti e circostanze nuove, mai in precedenza dedotti e trattati.
LA CORTE OSSERVA.
I) Con riguardo alla mancata richiesta di , si deve considerare che secondo la Pt_1 ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata: «L'opposizione si fonda: -in via pregiudiziale sull'eccezione di incompetenza del Tribunale adito. contesta la Pt_1 competenza del Tribunale in favore della Corte di Appello, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.
150/2011 e dell'art. 54 D. Lgs 327/2021. Secondo l'opponente, infatti, sussiste una regola generale, che affida alla competenza della Corte di Appello tutte le controversie relative alle indennità dovute a fronte della privazione o compressione di un diritto dominicale
(Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 15283 del 27.05.2016; Cass. civ., Sez I, Sent. n. 5517 del
7 06.03.2017); -sull'efficacia dell'ordinanza n.18 del 23.7.2020 L'opponente sostiene di avere notificato ad l'ordinanza n. 18 del 23.07.2020, relativa alla proroga CP_1 dell'occupazione del terreno di proprietà di parte opposta, con lettera del 09.09.2020, ricevuta il 16.09.2020 e non oggetto di contestazione, e di aver rideterminato l'entità dell'indennità dovuta. Ritiene perciò che l'avversa pretesa di quantificazione secondo l'indennità concordata per il primo quadriennio sia infondata».
II) La questioni sollevate dall'appellante rivestono i caratteri della novità e pertanto sono inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
III) In ogni caso, quanto all'affermazione secondo cui «la proroga poteva «avvenire soltanto dietro esplicita richiesta del CO (che non vi è mai stata) e non certo mediante un rinnovo automatico e finanche tacito degli accordi sull'indennità di occupazione», si tratta di censura che, a prescindere dalla novità della questione, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, laddove viene sottolineato: i) che «All'art. 5 di entrambi gli accordi stipulati in data 10.01.2017 è previsto che “la ditta proprietaria riconosce che il , nella qualità di cui sopra, potrà disporre in modo pieno Parte_1 ed esclusivo degli immobili oggetto della presente scrittura privata per un periodo di 4 anni decorrenti dalla data di immissione nel possesso, fatte salve eventuali ulteriori proroghe, che si rendessero necessarie e che avverranno previa richiesta di agli stessi patti e Pt_1 condizioni”. E' pacifico, dunque, che le parti hanno voluto stabilire che la proroga dell'occupazione fosse possibile alle medesime condizioni previste negli accordi del 2017»
(pag. 8); ii) «Se si considera dunque che l'opposta ha avuto conoscenza dell'ordinanza n.
18 del 23.10.2020 solo con l'instaurazione del presente giudizio e che tale provvedimento, non notificato, ha comunque esaurito i suoi effetti nell'arco di un anno, quindi al
23/07/2021, nessuna rilevanza può riconoscersi allo stesso, né sotto il profilo della competenza né sotto il profilo della quantificazione dell'indennizzo» (pag. 9); iii)
«Considerato che l'opponente non ha contestato l'occupazione dal 2016 ad oggi dei terreni di proprietà della e non ha neppure contestato di aver omesso di CP_1 corrispondere alcunché ad per la protratta occupazione, l'opposizione, per tutte le CP_1 ragioni sin qui esposte, va respinta» (pag. 9). Sulla scorta di tale motivazione, risulta che l'occupazione si è protratta dopo la scadenza degli accordi e che, non potendosi riconoscere alcuna efficacia all'ordinanza più volete menzionala, l'occupazione dovecce intendersi alle medesime condizione già concordate.
III) In ogni caso, ancora, non sussiste la lamentata nullità perché secondo la stessa prospettazione dell'appellante «l'art. 49 d.P.R. n. 327 del 2001 stabilisce che l'autorità
8 espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti), qualunque pattuizione che avesse inteso estendere l'efficacia degli accordi oltre quella stabilita dai quei provvedimenti sarebbe stata inevitabilmente nulla». La possibilità di determinazione autoritativa dell'indennità di occupazione non esclude la possibilità di accordi, previsti del resto espressamente dalla normativa in materia: art. 50 comma 2 TU
327/2001 “Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili”.
IV) Il motivo è, pertanto, infondato.
3) TERZO MOTIVO – “ERRORES IN JUDICANDO: ERRONEA MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA CON RIGUARDO ALLA RITENUTA INEFFICACIA DELL'ORDINANZA DI
OCCUPAZIONE TEMPORANEA N. 18/2020; DIFETTO DI ISTRUTTORIA”.
L'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inefficace l'ordinanza di occupazione temporanea n. 18/2020 a causa del mancato perfezionamento della relativa notifica.
Il sostiene che la sentenza si ponga in contrasto con il principio di Parte_1 immediata efficacia esecutività degli atti amministrativi aventi carattere espropriativo.
Pertanto, «la circostanza che la notifica di tale provvedimento non sia andata a buon fine appare del tutto irrilevante rispetto al fatto che l'Amministrazione avesse comunque adottato un provvedimento di carattere autoritativo pienamente valido ed efficace che aveva contenuto inconciliabile con una proroga dei precedenti accordi sull'indennità e soprattutto ai medesimi patti e condizioni» (pag. 16 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Al riguardo, è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 49 DPR 327/2011: «2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea.
3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.
4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare».
9 II) E' chiaro che l'esecuzione dell'ordinanza deve essere preceduta dalla notifica. Il ritenere che, ai fini dell'esecuzione sia necessaria la previa notifica dell'ordinanza, non significa metterne in discussione l'efficacia esecutiva, ma solo che l'esecuzione deve avvenire nelle forme stabilite dalla norma citata al capo che precede, che prescrive la previa notifica.
III) Del resto, l'appellante non censura la sentenza impugnata nella parte in cui riporta il contenuto dell'ordinanza: «Tra l'altro l'efficacia esecutiva della suddetta ordinanza era subordinata alla sua notifica, come espressamente previso a pag.2 : “la presente
Ordinanza potrà essere eseguita a cura del in qualità di General Parte_1
Contractor, previa notifica agli interessati nelle forme degli atti processuali civili di avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è fissato il sopralluogo ovvero nelle forme e con le modalità previste dal richiamato art. 49 DPR 327/2001”.
L'opponente non ha neppure prodotto il verbale di sopralluogo» (pag. 8) (“In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” (Cass. Sez. U., 16/02/2023, n. 4835, Rv.
666889 - 02).
IV) Il motivo è, pertanto, infondato.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
10 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso l'impugnata sentenza, pronunciata inter partes in data 02/05/2024 dal
[...]
Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 9.991,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 23/09/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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