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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/10/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
868/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
SANE (NA) e residente in [...], e Parte_2
, (C.F. ), nata il [...] a [...] e
[...] C.F._2 residente in [...](Germania) Immestr.27 - 45127, entrambi elettivamente domiciliati in Sorrento
(NA) al Corso Italia, 212, presso lo studio dell'avv. Gianluigi De Martino, dal quale sono difesi e rappresentati giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, le parti si sono riportate al ricorso chiedendone l'accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.04.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Massa Lubrense in data 25.09.2003, nel corso del quale non sono nati figli;
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente.
1 Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso. Hanno, poi, allegato che entrambi sono economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Con decreto del 6.05.2025 comunicato anche al P.M., è stato designato il giudice relatore ed è stata fissata per il 30.09.2025 l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita - su richiesta delle parti - con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza depositata in data
01.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di separarsi.
Tanto premesso, le condizioni stabilite in ricorso possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A. omologa la separazione personale dei coniugi ricorrenti alle condizioni pattuite di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separati, ancorché la separazione di fatto tra gli stessi rimonta ad oltre dieci anni or sono;
2. nessuno dei coniugi avrà diritto ad un assegno di mantenimento a carico dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. i coniugi si impegnano a comunicare per iscritto eventuali trasferimenti dalla propria residenza;
4. i coniugi dichiarano e si danno atto di avere risolto ogni rapporto di natura patrimoniale esistente tra gli stessi, riconoscendo di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5. i coniugi concedono sin d'ora il reciproco consenso irrevocabile al rilascio dei rispettivi passaporti o di qualsiasi altro documento equipollente;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Massa Lubrense (NA) per l'annotazione ai sensi
2 dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 8, parte I, dei registri di matrimonio del Comune di Massa Lubrense, anno 2003);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 1.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
SANE (NA) e residente in [...], e Parte_2
, (C.F. ), nata il [...] a [...] e
[...] C.F._2 residente in [...](Germania) Immestr.27 - 45127, entrambi elettivamente domiciliati in Sorrento
(NA) al Corso Italia, 212, presso lo studio dell'avv. Gianluigi De Martino, dal quale sono difesi e rappresentati giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, le parti si sono riportate al ricorso chiedendone l'accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.04.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Massa Lubrense in data 25.09.2003, nel corso del quale non sono nati figli;
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente.
1 Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso. Hanno, poi, allegato che entrambi sono economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Con decreto del 6.05.2025 comunicato anche al P.M., è stato designato il giudice relatore ed è stata fissata per il 30.09.2025 l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita - su richiesta delle parti - con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza depositata in data
01.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di separarsi.
Tanto premesso, le condizioni stabilite in ricorso possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A. omologa la separazione personale dei coniugi ricorrenti alle condizioni pattuite di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separati, ancorché la separazione di fatto tra gli stessi rimonta ad oltre dieci anni or sono;
2. nessuno dei coniugi avrà diritto ad un assegno di mantenimento a carico dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. i coniugi si impegnano a comunicare per iscritto eventuali trasferimenti dalla propria residenza;
4. i coniugi dichiarano e si danno atto di avere risolto ogni rapporto di natura patrimoniale esistente tra gli stessi, riconoscendo di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5. i coniugi concedono sin d'ora il reciproco consenso irrevocabile al rilascio dei rispettivi passaporti o di qualsiasi altro documento equipollente;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Massa Lubrense (NA) per l'annotazione ai sensi
2 dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 8, parte I, dei registri di matrimonio del Comune di Massa Lubrense, anno 2003);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 1.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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