Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2006, n. 31451
CASS
Sentenza 5 luglio 2006

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Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2006, n. 31451
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31451
    Data del deposito : 5 luglio 2006

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