Sentenza 5 luglio 2006
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2006, n. 31451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31451 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 05/07/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1389
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 036351/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NI AM, N. IL 02/01/1967;
avverso SENTENZA del 18/04/2005 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FAVALLI Mario che ha concluso per l'ann.to c.r..
MOTIVI DELLA DECISIONE
NI DY è stato condannato dal Tribunale di Sala Consilina per il delitto ipotizzato dall'art. 474 c.p., avendo detenuto per la vendita n. 22 cappelli recanti marchio contraffatto. La Corte d'Appello di Salerno ha confermato.
Ricorre personalmente l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione:
non sono stati accertati ne' i presupposti della tutela del marchio, nè la contraffazione. Del pari priva di prova è la detenzione ai fini della vendita della merce in questione.
Gli elementi del contesto rendevano impossibile l'inganno dell'eventuale acquirente.
Le censure sono manifestamente infondate e versate in fatto. L'art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta, quindi, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno. Non può, dunque, parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che l'asserita grossolanità della contraffazione e el condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti vengano tratti in inganno (Cass. sez. 2^ 11/10/2000, n. 13031, Ndong). L'attitudine ad ingenerare confusione dev'essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione (sez. 2^ 02/10/01, Babacar;
id., 26/03/98, Alberino).
Le ulteriori censure esorbitano dai limiti della critica al governo dei criteri di apprezzamento della prova, per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione, traducendosi nella progettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamene propria dai giudici di merito e nell'offerta di una lettura diversa (favorevole al ricorrente) del compendio probatorio. Orbene, è pacifico che non costituisce vizio, comportante controllo di legittimità, la configurazione di una diversa valutazione delle emergenze processuali (v. S.U. 31/05/2000, n. 12, Jakani;
Id., 30/04/97, n. 6402, Dessimone, e pluribus). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., determinata in Euro 500,00.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2006