Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2008, n. 33324
CASS
Sentenza 17 aprile 2008

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Massime1

Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela in via principale e diretta non l'acquirente, bensì la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, che individuano le opere di ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; pertanto, ai fini della valutazione della grossolanità della falsificazione, l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere apprezzata non con riferimento al momento dell'acquisto, bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti.

Commentari2

  • 1Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [17] [12] [13]
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Prodotti con segni falsi, contraffazione grossolana, fede pubblicaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 ottobre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2008, n. 33324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33324
Data del deposito : 17 aprile 2008

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