Sentenza 17 aprile 2008
Massime • 1
Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela in via principale e diretta non l'acquirente, bensì la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, che individuano le opere di ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; pertanto, ai fini della valutazione della grossolanità della falsificazione, l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere apprezzata non con riferimento al momento dell'acquisto, bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti.
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- 2. Prodotti con segni falsi, contraffazione grossolana, fede pubblicaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 ottobre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2008, n. 33324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33324 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 17/04/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1815
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 028946/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UE MO SEYE, N. IL 05/10/1957;
avverso SENTENZA del 30/05/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO F. M., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Il EY OD propone ricorso per cassazione avverso la sentenza Corte di Appello di Venezia che in riforma di quella del Tribunale di Verona, lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'articolo 474 codice penale, per avere detenuto per la vendita numero 14 borse recanti marchi contraffatti e lo ha condannato alla pena di 15 giorni di reclusione ed Euro 20,00, di multa. Il ricorrente deduce violazione di legge perché:
a. l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento avrebbe dovuto essere dichiarano inammissibile;
b.- non sussisteva la prova della contraffazione, non essendo stata disposta alcuna consulenza tecnica, ne' la detenzione per la vendita, essendo stato egli fermato alla stazione ferroviaria e non nell'atto di vendere alcunché.
c.- non era stato ritenuto applicabile l'art. 49 c.p., sussistendo la grossolanità del falso.
2.- Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. a.- Il primo motivo, concernente l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado è superato dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale 6 febbraio 2007, n. 26 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento e il conseguente art. 10 che prevedeva che l'appello proposto era dichiarato inammissibile.
Essendo stato ripristinato l'appello ex tunc nessuna inammissibilità si è verificata.
b.- In relazione alla dedotta mancanza di prova della contraffazione, la Corte territoriale ha precisato come le borse sequestrate recassero chiaramente il marchio di note case produttrici apposto in modo tale da far apparire il prodotto come oggettivamente proveniente da un determinato produttore. Tra l'altro lo stesso ricorrente con un motivo di ricorso non contesta il falso ma ne deduce la grossolanità.
La destinazione alla vendita logicamente emerge dal numero degli oggetti e dal genere di essi, borse da donna, tipici di quella destinazione.
c.- Per quanto riguardai grossolanità questa sezione ormai ha avuto modo di precisare che l'art. 474 c.p., tutela in via principale e diretta non l'acquirente, bensì la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere di ingegno o i prodotti industriali che ne garantiscono la circolazione e che l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione dev'essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione (Cass. sez. 5^, 4 ottobre 2007, Thiam Massambra).
Per cui in relazione alla loro successiva utilizzazione, la grossolanità deve essere valuta rispetto ad un numero indistinto di soggetti che pertanto non può essere apprezzata.
La conseguente inammissibilità importa che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
Poi, tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente è tenuto anche al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, per le ragioni di inammissibilità, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2008