Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/1999, n. 14277
CASS
Sentenza 5 novembre 1999

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Il delitto di commercio di prodotti con segni falsi può concorrere con il delitto di ricettazione, in quanto la fattispecie astratta dell'art. 474 cod. pen. non contiene tutti gli elementi costitutivi della ricettazione previsti dall'art. 648 cod. pen. Ed invero, il reato può essere commesso dallo stesso autore della contraffazione o dell'alterazione o da un soggetto che ha acquistato i prodotti, successivamente commerciati, senza la consapevolezza iniziale della falsità del marchio o dei segni distintivi. In questi casi manca un elemento costitutivo della fattispecie della ricettazione: nel primo caso dell'acquisto da terzi di cose provenienti da delitto e nel secondo caso dell'elemento soggettivo del dolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/1999, n. 14277
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14277
    Data del deposito : 5 novembre 1999

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