Sentenza 5 novembre 1999
Massime • 1
Il delitto di commercio di prodotti con segni falsi può concorrere con il delitto di ricettazione, in quanto la fattispecie astratta dell'art. 474 cod. pen. non contiene tutti gli elementi costitutivi della ricettazione previsti dall'art. 648 cod. pen. Ed invero, il reato può essere commesso dallo stesso autore della contraffazione o dell'alterazione o da un soggetto che ha acquistato i prodotti, successivamente commerciati, senza la consapevolezza iniziale della falsità del marchio o dei segni distintivi. In questi casi manca un elemento costitutivo della fattispecie della ricettazione: nel primo caso dell'acquisto da terzi di cose provenienti da delitto e nel secondo caso dell'elemento soggettivo del dolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/1999, n. 14277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14277 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 5.11.1999
Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere N.1925
Dott. Sandro Occhionero Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Gennaro Marasca Consigliere N.7.209/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la C.A. di Firenze,
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, pronunciata il 15.10.1998 nei confronti di IN TO n. il 3.7.1965 a Napoli.
Visti gli atti consentiti, udita la relazione del Consigliere Dr. Sandro Occhionero e sentite le conclusioni del pubblico ministero Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e quelle dell'avv. Francesco De Minicis, difensore di parte civile, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese e si è associato alle richieste del p.m., la Corte osserva quanto segue.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione 1. Il Pretore di Viareggio il 17.10.1997, ha condannato TO IN per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., legati dal vincolo della continuazione, per avere posto in commercio circa quattrocento paia di scarpe recanti i marchi, contraffatti da terzi, ODs", GA e TE " (in Viareggio sino all'agosto 1996). Con la sentenza indicata in epigrafe la C.A. di Firenze, in parziale riforma di quella di primo grado, ha ritenuto che le due figure di reato, contestate all'imputato, erano in rapporto di specialità tra di loro (citando a sostegno un isolato precedente di questa sezione: sent. 1. 315 del 27.4.1998) e lo ha assolto dalla ricettazione, rideterminando la pena.
2. Ricorre il P.G. di Firenze, contestando che si possa configurare tra i due delitti un concorso apparente di reati, in luogo del concorso materiale, non essendo configurabile il precetto relativo alla ricettazione come disposizione di legge generale rispetto al commercio di prodotti con marchio contraffatto.
3. Il ricorso è fondato e non ritiene questo collegio di discostarsi dalla giurisprudenza tradizionale.
Come è noto, il rapporto di specialità tra due (o più) reati, sussiste, solo quando concorrono apparentemente a disciplinare la stessa fattispecie concreta due (o più) disposizioni di legge. Di queste la prima (quella a carattere generale) descrive un fatto penalmente sanzionato, caratterizzato dai suoi elementi costitutivi, e la seconda disciplina una figura autonoma di reato, formata da tutti gli elementi costitutivi della prima assieme ad altri di natura specializzante. Il rapporto in questione intercorre tra fattispecie astratte (e non in concreto) ed è teoricamente ed empiricamente verificabile), in base al postulato (ovvio) che la definizione giuridica di tutti i fatti disciplinati dalla norma speciale, in mancanza di questa, deve coincidere con la figura di reato descritta nella norma generale.
Invece la fattispecie astratta del delitto di cui all'art. 474 c.p.p. non contiene tutti gli elementi costitutivi della ricettazione di cui all'art. 648.
Può essere, infatti, commesso, dallo stesso autore della contraffazione o dell'alterazione o da un soggetto che ha acquistato i prodotti, successivamente commerciati, senza la consapevolezza iniziale della falsità del marchio o dei segni distintivi. In questi casi manca un elemento costitutivo della fattispecie della ricettazione: nel primo caso dell'acquisto da terzi di cose provenienti da reato e nel secondo caso dell'elemento soggettivo del dolo.
La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata con rinvio, per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, che si atterà al principio di diritto, secondo il quale non è ipotizzabile un concorso apparente di norme tra i delitti in questione, tra i quali non intercorre il rapporto di specialità. Le spese di parte civile, relative a questa fase, saranno regolate dal giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, per nuovo esame. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 1999