Sentenza 1 ottobre 1998
Massime • 1
Il divieto di apprezzamenti personali, previsto dall'art. 194 cod.proc.pen., non è riferibile ai fatti che siano stati direttamente percepiti dal teste, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi. (Nella specie la Corte ha ritenuto non vietati gli apprezzamenti di un ispettore della ditta distributrice del marchio del bene presunto contraffatto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/1998, n. 11939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11939 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Gennaro Salvatore Tridico Presidente del 1.10.1998
1. Dott. Giovanni Pioletti Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe Savignano " N. 2876
3. " Amedeo Postiglione " REGISTRO GENERALE
4. " Amedeo FR " N. 17904/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SO ER n. Cutrofiano 16.2.1961;
avverso la sentenza 6.3.98 della Corte di Appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Savignano;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. W. De Nunzio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
SO ER ricorre avvero la sentenza 6.3.98 della Corte di Appello di Lecce, che, in parziale riforma della sentenza 17.5.96 del Pretore di Brindisi, ha sostituito la pena detentiva inflitta all'imputato con la multa di lire 200.000 ed ha, nel resto, confermato la decisione di primo grado, con la quale il predetto SO fu dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 517 c.p., per avere posto in vendita due paia di scarpe recanti il marchio "J.P. Tod's", falso e idoneo a indurre in errore il compratore, essendo le scarpe "in tutto somigliante al modello originale coperto da privativa. In Brindi 17.10.91".
Denuncia il ricorrente, con tre motivi, inosservanza di norme processuali e illogicità della motivazione: 1) per avere i giudici di merito fondato il conoscimento di colpevolezza sulla testimonianza di ET IG, ispettore della ditta E.M.A. s.r.l. distributrice del marchio J.P. Tod's; testimonianza, tuttavia, consistita in apprezzamenti personali che gli erano preclusi a norma dell'art. 194 c.p.p. e, proveniente, in ogni caso, da soggetto "interessato"; 2) per la non disposta perizia, espressamente chiesta dalla difesa, potendo demandarsi solo a un tecnico il compito di individuare le caratteristiche del prodotto originale e, quindi, le eventuali contraffazioni;
3) per l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il ET, per la sua qualità di ispettore della ditta EMA, sarebbe stato l'"unico" in grado di esprimere un giudizio circa la contraffazione delle scarpe. Motivi della decisione
Le censure, incentrate tutte nel tema della colpevolezza e, pertanto, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.
Le indicazioni provenienti dal teste ET sono state correttamente ritenute idonee alla individuazione della contraffazione contestata, essendo egli ispettore della ditta distributrice del marchio di scarpe sequestrate e, come tale, particolarmente esperto nel riconoscere i "segni" tipici del prodotto originale e, quindi, le eventuali contraffazioni.
Il divieto di apprezzamenti personali, previsto dall'art. 194 ult. co. c.p.p., non è riferibile ai fatti che siano stati direttamente percepiti dal teste, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi, secondo la stessa previsione normativa (art. 194 ult. co. c.p.p.), sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi.
Del resto, i giudici di merito hanno, in concreto, fatto applicazione di tale principio, pur non soffermandosi nel porvi espressamente l'accento, allorché hanno tenuto conto delle concrete indicazioni fornite dal teste (v. deposizione in primo grado f. 29), il quale mise in lue i particolari segni identificativi delle "scarpe originali" ("puntino tra il tacco e la suola" e il "prolungamento della cornice relativa al marchio, sulla scatola delle scarpe"):
elementi, questi, che, essendo oggetto di percezione sensoriale, normalmente riperibili con la deposizione testimoniale, non sono scindibili dall'inevitabile apprezzamento del teste, specificamente qualificato, nell'escluderli o nel collegarli con il marchio originale del prodotto.
Non appare, inoltre, sotto un profilo logico, univocamente favorevole alla tesi difensiva l'argomentazione relativa all'"interesse" del teste nel dimostrarsi attivo nel servizio di repressione delle contraffazioni del marchio, poiché, in contrapposizione a questa ipotesi, non può neppure escludersi un interesse del teste a dimostrare che sul mercato, a causa della costante vigilanza, non era frequente la presenza di prodotti contraffatti.
Infine, se pur, con riferimento al caso in esame, è impropria l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale il teste ET era l'"unico" in grado di individuare la contraffazione, non per questo possono ritenersi fondate le obiezioni del ricorrente volte a sostenere la inattendibilità della testimonianza, una volta che questa è risultata essere conforme ai principi processuali sopra richiamati.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 1998