Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/1998, n. 11939
CASS
Sentenza 1 ottobre 1998

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Il divieto di apprezzamenti personali, previsto dall'art. 194 cod.proc.pen., non è riferibile ai fatti che siano stati direttamente percepiti dal teste, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi. (Nella specie la Corte ha ritenuto non vietati gli apprezzamenti di un ispettore della ditta distributrice del marchio del bene presunto contraffatto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/1998, n. 11939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11939
    Data del deposito : 1 ottobre 1998

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